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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 29 novembre 2021

Cassazione n. 37336/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31528-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Locri; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 541/2020 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stato respinto l’appello dai medesimi proposto avverso F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31528/2020 Numero sezionale 8222/2021 la decisione di primo grado di rigetto dell’opposizione al decreto Numero di raccolta generale 37336/2021Data pubblicazione 29/11/2021 ingiuntivo notificato dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA]; -quest’ultima aveva infatti ingiunto il pagamento di euro 13.327,08 oltre interessi a titolo di saldo del residuo prezzo di lavori edili oggetto di appalto; - con l’opposizione i committenti Odoacre e Filippone contestavano la spettanza dell’importo ingiunto assumendo che esso si riferiva a opere non richieste e che avevano già provveduto a saldare tutte le opere realizzate; -si costituiva la ditta negando di avere eseguito opere non concordate e richiamando il verbale redatto dal direttore lavori e sottoscritto dagli opponenti con cui erano state accettate senza riserve le opere realizzate secondo il contratto il cui prezzo era stato convenuto a misura e non a corpo; - l’adito tribunale respingeva l’opposizione e i soccombenti impugnavano la decisione lamentando la violazione del principio di ripartizione dell’onere probatorio per non avere l’appellato provato non solo l’effettiva esecuzione dei lavori ma anche la qualità e quantità delle opere medesime con specificazione dell’ammontare a misura; - la corte d’appello ha respinto il gravame essendo stata fornita la prova del credito sia a mezzo della fattura n.14 del 26/7/2003, prodotta in sede monitoria, sia mediante il “verbale visita di controllo” del 20/10/2003, ove si dava atto del gradimento e della consegna delle opere eseguite; -la cassazione è chiesta dagli Odoacre e Filippone sulla base di due motivi; -non ha svolto attività difensiva l’intimato [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31528/2020 Numero sezionale 8222/2021 considerato che: Numero di raccolta generale 37336/2021Data pubblicazione 29/11/2021 - il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 2697 cc in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio, è infondato poiché, come rilevato dalla Corte d’Appello (v. pag. 4), l’appaltatore ha integrato la prova del credito costituita non solo dalla fattura accettata senza riserve ma anche dal verbale della visita di controllo che dà conto dell’assenza di contestazioni in ordine ai lavori eseguiti, in conformità al consolidato orientamento della Corte in materia di prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 17371/2003; 5071/2009; id.5915/2011); -il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 3 comma 1 lett.ddddd) e lett.eeeee) d.lgs.vo n. 50/2016 con riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici a corpo ed a misura è, infondato dal momento che nel caso in esame si verte in materia di appalto privato, escluso dalla disciplina del codice degli appalti (art. 1 d.lgs.vo 50/2016); -il ricorso va dunque rigettato; -nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31528/2020 Numero sezionale 8222/2021 Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione Numero di raccolta generale 37336/2021Data pubblicazione 29/11/2021 civile-2, il 22 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31528-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Locri; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 541/2020 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stato respinto l’appello dai medesimi proposto avverso F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31528/2020 Numero sezionale 8222/2021 la decisione di primo grado di rigetto dell’opposizione al decreto Numero di raccolta generale 37336/2021Data pubblicazione 29/11/2021 ingiuntivo notificato dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA]; -quest’ultima aveva infatti ingiunto il pagamento di euro 13.327,08 oltre interessi a titolo di saldo del residuo prezzo di lavori edili oggetto di appalto; - con l’opposizione i committenti Odoacre e Filippone contestavano la spettanza dell’importo ingiunto assumendo che esso si riferiva a opere non richieste e che avevano già provveduto a saldare tutte le opere realizzate; -si costituiva la ditta negando di avere eseguito opere non concordate e richiamando il verbale redatto dal direttore lavori e sottoscritto dagli opponenti con cui erano state accettate senza riserve le opere realizzate secondo il contratto il cui prezzo era stato convenuto a misura e non a corpo; - l’adito tribunale respingeva l’opposizione e i soccombenti impugnavano la decisione lamentando la violazione del principio di ripartizione dell’onere probatorio per non avere l’appellato provato non solo l’effettiva esecuzione dei lavori ma anche la qualità e quantità delle opere medesime con specificazione dell’ammontare a misura; - la corte d’appello ha respinto il gravame essendo stata fornita la prova del credito sia a mezzo della fattura n.14 del 26/7/2003, prodotta in sede monitoria, sia mediante il “verbale visita di controllo” del 20/10/2003, ove si dava atto del gradimento e della consegna delle opere eseguite; -la cassazione è chiesta dagli Odoacre e Filippone sulla base di due motivi; -non ha svolto attività difensiva l’intimato [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31528/2020 Numero sezionale 8222/2021 considerato che: Numero di raccolta generale 37336/2021Data pubblicazione 29/11/2021 - il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 2697 cc in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio, è infondato poiché, come rilevato dalla Corte d’Appello (v. pag. 4), l’appaltatore ha integrato la prova del credito costituita non solo dalla fattura accettata senza riserve ma anche dal verbale della visita di controllo che dà conto dell’assenza di contestazioni in ordine ai lavori eseguiti, in conformità al consolidato orientamento della Corte in materia di prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 17371/2003; 5071/2009; id.5915/2011); -il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 3 comma 1 lett.ddddd) e lett.eeeee) d.lgs.vo n. 50/2016 con riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici a corpo ed a misura è, infondato dal momento che nel caso in esame si verte in materia di appalto privato, escluso dalla disciplina del codice degli appalti (art. 1 d.lgs.vo 50/2016); -il ricorso va dunque rigettato; -nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31528/2020 Numero sezionale 8222/2021 Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione Numero di raccolta generale 37336/2021Data pubblicazione 29/11/2021 civile-2, il 22 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3
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