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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 12778/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della condotta dell'imputato nel reato di cui all'art. 474 cod. pen., è costituito da censure in punto di fatto finalizzate ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e, comunque, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha escluso la configurabilità del reato impossibile con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda pag. 4), dovendo considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della condotta dell'imputato nel reato di cui all'art. 474 cod. pen., è costituito da censure in punto di fatto finalizzate ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e, comunque, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha escluso la configurabilità del reato impossibile con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda pag. 4), dovendo considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sid
Sentenza Cassazione n. 12778/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris