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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 15386/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 42457/21 CANNATELLA + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attinenti all'affermazione di responsabilità per il contestato reato di cui all'art. 337 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, oltre che privi di specificità, in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (v. in particolare pagg. 4-8); Considerato altresì che il motivo di ricorso nell'interesse di Ceffalia, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pag. 8 e 9); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Angelo gstanzo [OSCURATO:PERSONA] dANC LERIA 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 42457/21 CANNATELLA + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attinenti all'affermazione di responsabilità per il contestato reato di cui all'art. 337 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, oltre che privi di specificità, in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (v. in particolare pagg. 4-8); Considerato altresì che il motivo di ricorso nell'interesse di Ceffalia, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pag. 8 e 9); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Angelo gstanzo [OSCURATO:PERSONA] dANC LERIA 2
Sentenza Cassazione n. 15386/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris