CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00132/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 3 maggio 2021 (dep. il 4 maggio 2021) il Tribunale di Torino - all'esito dell'appello interposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di Francesco VITERBO - ha confermato l'ordinanza del 26 gennaio 2021 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino ha rigettato l'istanza, avanzata in ragione del compimento da parte del VITERBO del settantesimo anno di età, di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura della custodia cautelare in carcere applicata (giusta ordinanza del 12 dicembre 2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino) allo stesso imputato in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso, per i quali ha riportato condanna all'esito del primo grado di giudizio.2. Avverso il provvedimento Collegiale il difensore del VITERBO ha proposto ricorso per cassazione, denunciando nel corpo di un'unitaria esposizione - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la violazione dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. [OSCURATO:PERSONA] I ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Il ricorrente ha assunto che le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - che consentirebbero di continuare applicare al VITERBO, che ha compiuto 70 anni, la misura detentiva inframuraria - sarebbero state ravvisate in violazione di legge e in forza di una motivazione viziata (perché omessa e, comunque, illogica). La difesa ha, anzitutto, rassegnato che l'ordinanza impugnata avrebbe motivato richiamando il provvedimento emesso in prima istanza dal G.u.p., il quale ha dato atto del permanere delle esigenze cautelari mediante mere indicazioni generiche e con una motivazione insufficiente alla luce del divieto di custodia in carcere posto per l'imputato ultrasettantenne. Ed ha inteso confutare il provvedimento collegiale, deducendo che: - esso erroneamente affermerebbe l'esistenza di una "sovrastruttura 'ndranghetista" gestita dalla famiglia BONAVOTA di Sant'Onofrio, poiché ciò non è stato mai oggetto di accertamento giudiziale ed anzi i fratelli BONAVOTA sono stati definitivamente assolti; - la «straordinarietà delle esigenze cautelari» è stata ritenuta: • attribuendo erroneamente al VITERBO un consolidato e risalente inserimento nel sodalizio (quantunque la sua figura emerga solo dopo l'anno 2018 ed egli abbia un solo precedente risalente al 1999 per un reato non grave), nonché numerosissimi legami e contatti (senza indicarne alcuno e senza contare che essi non sono penalmente rilevanti) con esponenti del modo economico e politico piemontese, contatti che comunque potrebbero costituire il nucleo fondamentale dell'accusa di associazione mafiosa (costituendo la base minima della partecipazione) e potrebbero essere dimostrativi di esigenze cautelari ordinarie; • assumendo l'assenza di revisione critica da parte dell'imputato e del suo distacco dall'ambiente malavitoso (nonostante egli si sia sottoposto a interrogatorio, abbia chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato, abbia depositato dichiarazioni con le quali ha negato gli addebiti, così in sostanza interpretandosi l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato in senso a lui sfavorevole); • nonostante egli sia detenuto dal 12 dicembre 2019, non comprendendosi come egli possa continuare a tenere i contatti con altri (profilo su cui il Tribunale non ha motivato); • nonché richiamando un procedimento penale di cui è stato indicato solo il numero (3070/2002 senza indicare alcun dato che da esso può trarsi e che non consta neppure se sia stato instaurato nei confronti dell'imputato), valorizzando la condanna in primo grado riportata dal VITERBO per i delitti per cui è cautela (quantunque il tema devoluto fosse la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza) ed attribuendo una valenza negativa pure all'incensuratezza dell'imputato e all'ubicazione della sua abitazione. In tal modo, il Tribunale avrebbe motivato sulla scorta di frasi vuote, prive di portata concreta e decontestualizzate, in violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (in combinato disposto con l'art. 275, comma 4, cod. proc. pen.). Infine, secondo il ricorrente, sempre in maniera erronea, il Collegio di appello avrebbe tratto la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza dall'ordinanza genetica, nonostante quest'ultimo provvedimento (che ha motivato unitariamente in relazione a tutti gli indagati e non solo sul VITERBO) non le avesse ravvisate e il G.u.p., come osservato nell'atto di appello si fosse limitato ad affermare che permangono le esigenze già ritenute dal G.i.p.. 1.1. Nel caso in esame, nel rigettare l'appello, il Tribunale: - rispetto all'allegazione svolta con il gravame e contrariamente ad essa, ha correttamente affermato che il G.u.p. non si è limitato (nel rigettare l'istanza di sostituzione) ad affermare la permanenza delle esigenze cautelari ravvisate all'atto dell'applicazione della misura, quando il VITERBO non aveva ancora compiuto 70 anni (e che ad avviso della difesa non erano state ritenute eccezionali), ma aveva anche qualificato le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, indicando gli elementi sulla scorta dei quali era pervenuto a tale conclusione; - ha espressamente osservato che già il G.i.p., all'atto della applicazione della misura, non si era limitato a richiamare le presunzioni di legge (in punto di esigenze cautelari), ma aveva dato conto in relazione al VITERBO della sussistenza di esigenze cautelari della «massima intensità» (stante il «quadro complessivamente desurnibile dagli atti di indagine ... altamente inquietante»), dunque ravvisando esigenze di natura eccezionale; - ed ha altresì condiviso l'apprezzamento da parte del G.u.p. degli elementi da cui ricavare tali esigenze cautelari, rimarcando il risalente radicamento criminale del VITERBO, i suoi contatti e rapporti criminali instaurati da oltre vent'anni con esponenti di spicco della criminalità da un parte, con rappresentanti del mondo economico, politico e imprenditoriale dall'altra parte, questi ultimi non certo rilevanti di per sé (come in sostanza prospettato dalla difesa) bensì tali da consentirgli la realizzazione di operazioni illecite in diversi contesti, come già evidenziato (al di là del numero del procedimento riportato nel provvedimento del Tribunale) nella stessa ordinanza genetica; - ancora, ha negato che l'imputato abbia dato segni di resipiscenza, in particolare rimarcando che egli ha svolto un ruolo preminente nel momento in cui l'associazione si è trovata in maggiori difficoltà (per l'arresto di parte dei sodali), nonché il tempus (maggio 2019) del delitto di scambio elettorale politico-mafioso in imputazione. Così argomentando, il Tribunale ha esplicillato gli elementi posti a sostegno dell'apprezzamento di merito, ad esso devoluto, della pericolosità dell'indagato, così indicando in maniera congrua e logica e perciò incensurabile nel giudizio di legittimità (Sez. 3 , n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851 - 01) le ragioni per cui nel caso di specie non ha ritenuto operante il divieto di custodia in carcere per il VITERBO, nonostante egli abbia compiuto settanta anni (Sez. 1, n. 15911 del 19/03/2015, Caporrimo, Rv. 263088 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 18195 del 20/12/2018 - dep. 2019, Romeo, Rv. 275678 - 01). Non può a fortiori ravvisarsi una motivazione apparente, non potendo dirsi quella appena compendiata del tutto avulsa dalle risultanze processuali o basata su argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa (cfr. Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01). E non possono avere rilevanza decisiva in senso contrario, alla luce dei plurimi convergenti elementi su cui il Tribunale ha fondato la propria decisione, il mero richiamo della sopravvenuta condanna in primo grado per i delitti in discorso, la cui rilevanza non è stata compiutamente esplicitata nel provvedimento impugnato né le prospettazioni difensive con le quali è stato a ben vedere mossa un diverso apprezzamento di fatto (in particolare, in ordine alla durata e alla permanenza delle relazioni criminali del VITERBO, che peraltro non potrebbero in ogni caso attingere ritualmente i profili relativi al compendio indiziario, a seguito della pronuncia di condanna in primo grado: cfr. Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398 - 01; Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209 - 01). 2. Al rigetto consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Devono, infine, mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.