CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16303/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello Stato, presso cuidomicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentate pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamentedomiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 120Numero registro generale 5905/2017Numero sezionale 2630/2026Numero di raccolta generale 16303/2026Data pubblicazione 26/05/2026- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia- Milano, n. 4328/2016, depositata il 21.7.2016Udita la relazione nella camera di consiglio del 20.3.2026 delConsigliere [OSCURATO:PERSONA] Gennaro1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]), inqualità di consolidante di [OSCURATO:SOCIETA].,impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano,l’avviso di accertamento n. T9D0E1E00250/2014, relativo all’annod’imposta 2009, per mezzo del quale l’Ufficio ha preteso il recupero atassazione dell’importo complessivo di euro 638.777,00 ai fini IRES,oltre interessi e sanzioni.Con tale avviso, l’Ufficio contestava a [OSCURATO:PERSONA] l’integrale deduzionedegli interessi passivi afferenti a mutui ipotecari sugli immobili sociali,rilevando la impossibilità, nel caso di specie, di applicare ladisposizione contenuta nell’art. 1, comma 36, della legge n. 244 del2007 (di seguito, la “Finanziaria 2008”), ai sensi della quale - nellaversione vigente ratione temporis - non rilevavano “ai fini dell’articolo96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli interessipassivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinatialla locazione”. Secondo l’Ufficio la deduzione integrale sarebbe statapreclusa in quanto la consolidata [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe una mera“immobiliare di gestione”.2. Si costituiva in giudizio l’Ufficio depositando proprio atto dicontrodeduzioni e chiedendo la conferma della legittimità dell’avviso.3. La C.T.P. di Milano, con sentenza n. 5440/9/2015 , pronunciata indata 23 febbraio 2015 e depositata il 15 giugno 2015, accoglieva ilricorso della Società, annullando, per l’effetto, l’Avviso.Numero registro generale 5905/2017Numero sezionale 2630/2026Numero di raccolta generale 16303/2026Data pubblicazione 26/05/20264. L’Ufficio impugnava la sentenza di primo grado, dinanzi lacompetente [OSCURATO:PERSONA] di Milano, innanzi allaquale la contribuente società si costituiva in giudizio.La CTR, con la sentenza n.r.g. 4328/36/2016 respingeva l’appellodell’Ufficio, confermando integralmente la sentenza di primo grado e,per l’effetto, confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento.I giudici dell’appello evidenziavano che l’Ufficio nulla aveva dedottoe provato in ordine alla circostanza che la società consolidata svolgevaun’attività di impresa più complessa della mera percezione passiva deicanoni e che sussisteva una prevalenza quantitativa, rispetto allalocazione, dei servizi di gestione attiva. Rilevava che, dall’esame degliCommercio e [OSCURATO:SOCIETA]Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenziadelle entrate con tre motivi. Ha resistito con controricorso la Societàcontribuente.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 marzo2026, per la quale la controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate ha lamentatola violazione e falsa applicazione degli artt. 11 c. 1 disp. prel. cod. civ.,3 c.1 l. 27.7.2000 n. 212, e 4 commi 4 e 5 del d.lgs. 14.9.2015 n. 147,in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.” L’Agenzia censura la sentenzaassumendo che la CTR avrebbe rigettato l’appello dell’Ufficio facendoesclusivo riferimento all’intervenuta integrazione dell’art. 1, comma 36,della l. n. 244/2007, ad opera dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n.147/2015 (di seguito “Decreto Internazionalizzazione”). Segnatamenteevidenzia che la CTR ha ritenuto che la pretesa impositiva fosseinfondata perché l’art. 1 comma 36 della l. 244/2007 è stato integratodall’art. 4, comma 4 d.lgs. 147/2015 nel senso di prevedere che siNumero registro generale 5905/2017Numero sezionale 2630/2026Numero di raccolta generale 16303/2026Data pubblicazione 26/05/2026considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attivitàimmobiliare quelle che, tra l’altro, conseguano ricavi rappresentati peralmeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valorecomplessivo sia costituito dal valore normale di fabbricati. applicandolaretroattivamente al caso di specie. Secondo la ricorrente, la CTR,decidendo in tal modo, avrebbe violato le norme indicate perchéavrebbe attribuito effetto retroattivo alla disposizione ex art. 4, comma4 d.lgs. 147/2015 che, invece, sarebbe priva di tale effetto.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza sotto ilprofilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 36, l.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 244 nel testo originario, degli artt. 1325 n. 2, 1362,1571 c.1, 2562, 2602, 2615 ter cod. civ., 14 disp. prel. cod. civ., edell’art. 107 TFUE, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.Lamenta che la CTR ha ritenuto la sussistenza del requisito soggettivoper il quale la [OSCURATO:PERSONA] poteva essere qualificata come società di meragestione immobiliare e non come una società che prestava serviziintegrati perché i servizi di gestione attiva non prevalevanoquantitativamente, in termini di ricavi, sulla mera percezione passivadei canoni, che erano prevalenti ed in quanto la società, in quanto privadi dipendenti, non poteva perciò solo svolgere una gestione attiva.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c. in quanto decidendo in violazione delle norme sopra indicate,avrebbe violato le norme sulle presunzioni e sull’onere della prova.4. La società ha eccepito, già nel controricorso, l’efficacia esternadel giudicato formatosi in virtù della sentenza n. 4327/36/2016 nelpresente giudizio, ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.Tale eccezione, analizzata in via preliminare, è fondata conconseguente superfluità dell’esame dei motivi di ricorso.Numero registro generale 5905/2017Numero sezionale 2630/2026Numero di raccolta generale 16303/2026Data pubblicazione 26/05/2026Invero la C.T.R. ha rigettato integralmente gli appelli propostidall’Ufficio, avverso le sentenze di primo grado pronunciate nell’ambitodei giudizi separatamente incardinati avverso lo stesso avviso diaccertamento dalla Consolidante e dalla Consolidata - rispettivamentecon le sentenze n. 4328/2016 (impugnata con il presente ricorso) e n.4327/206 ([OSCURATO:PERSONA]). L’Amministrazione finanziaria ha tuttavia propostoricorso per cassazione soltanto avverso la sentenza n. 4328/36/2016,oggetto del presente giudizio, mentre ha omesso di impugnare lasentenza n. 4327/36/2016, pronunciata nei confronti della societàconsolidata [OSCURATO:PERSONA], la quale è, pertanto, divenuta definitiva ai sensidell’art. 324 c.p.c. come da attestazione in calce alla copia allegata inCon tale sentenza passata, come già detto, in cosa giudicata,l’avviso di accertamento, coincidente con quello impugnato nelpresente giudizio, è stato integralmente annullato.L’avviso di accertamento, oggetto di questo giudizio, reca infatti ununico rilievo fiscale riferibile esclusivamente alla società consolidataComes, senza alcuna autonoma contestazione mossa “in proprio” neiconfronti della consolidante– odierna controricorrente – la quale risultacoinvolta esclusivamente in qualità di soggetto responsabile per ilrilievo ascritto alla consolidata, ai sensi dell’art. 127 del TUIR e dell’art.40-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.Nel caso di specie, pertanto, si è formato un giudicato proprio sullaquestione, di fatto e di diritto, oggetto del presente giudizio (recte l’avviso di accertamento), che coinvolge la consolidante-Corio e laconsolidata-[OSCURATO:PERSONA], quali parti comuni di un litisconsorzio necessarioespressamente stabilito dalla legge.Invero, nel contesto del consolidato fiscale nazionale, l’art. 40-bisdel d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che le rettifiche del redditocomplessivo proprio di ciascun soggetto partecipante al consolidatoNumero registro generale 5905/2017Numero sezionale 2630/2026Numero di raccolta generale 16303/2026Data pubblicazione 26/05/2026siano effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che allaconsolidante, determinando la conseguente maggiore impostaaccertata riferita al reddito complessivo globale. La norma stabilisceespressamente che la società consolidata e la consolidante sonolitisconsorti necessari.Nell’ambito del consolidato fiscale sussiste sia il rapporto dipregiudizialità-dipendenza tra reddito della consolidata e reddito dellaconsolidante sia la previsione normativa in base alla qualel’accertamento viene effettuato con unico atto notificato ad entrambe.Il medesimo avviso da cui origina il giudizio de quo, è statonotificato sia alla [OSCURATO:PERSONA], ovvero alla società consolidata che avrebberealizzato la pretesa fiscale contestata nell’atto impositivo in oggetto,sia alla odierna controricorrente, a quest’ultima unicamente in qualitàdi consolidante.Questa Corte ha recentemente esaminato le ricadute pratiche delrapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i due livelli di accertamento— quello emesso nei confronti della società consolidata e quello emessonei confronti della società consolidante — con particolare riguardoall’incidenza del giudicato formatosi su uno dei due giudizi rispettoall’altro ancora pendente (cfr., Cass. 325 n. 499 dell’11 gennaio 2022,Cass. n. 28834 del 4 ottobre 2022, Cass. n. 325 dell’8 gennaio 2025).Sebbene dette pronunce richiamino la disciplina previgente, secondo laquale era previsto un duplice livello di verifica — con l’accertamento diprimo livello nei confronti della consolidata, finalizzato alladeterminazione dell’imposta “teorica” senza effetti liquidatori osanzionatori e con l’accertamento di secondo livello nei confronti dellaconsolidante, volto a definire la pretesa impositiva sul gruppoconsolidato — è indiscutibile che i principi di diritto così affermatiabbiano a maggior ragione piena applicabilità anche a seguito dellemodifiche apportate all’art. 40-bis, il quale, nella formulazioneNumero registro generale 5905/2017Numero sezionale 2630/2026Numero di raccolta generale 16303/2026Data pubblicazione 26/05/2026notificato tanto alla società consolidante quanto alla Consolidata.Invero, con l’introduzione dell’avviso di accertamento “unico” idestinatari restano due, ma sfociano in unico atto e non in due distintiavvisi di accertamento, con una netta semplificazione del “sistema diaccertamento”.Questa Corte, ancora, ha affermato che “la pronuncia di illegittimitàdi avviso di accertamento di II livello, accertata con sentenza passatain giudicato, costituisce giudicato esterno che spiega inevitabilmente isuoi effetti anche sul processo che ha ad oggetto l’avviso diaccertamento di primo livello emesso nei confronti della consolidata,relativi all’imposta teorica, ma con riferimento alle medesime ripresefiscali e che, pertanto, una volta accertata, con il passaggio ingiudicato, l’illegittimità dell’avviso di II livello emesso nei confronti dellaconsolidante, avente ad oggetto l’imposta effettiva, non può checonseguirne il rigetto relativo all’avviso di accertamento di I livelloemesso nei confronti della consolidata. (Cass. civ. n. 28834 del 4ottobre 2022) Si deve ritenere che se il giudicato esterno relativoall’accertamento di II livello vale nel giudizio sull’accertamento di Ilivello, anche nel caso opposto qui in esame, non può che valere lamedesima conclusione: il giudicato formatosi sull’atto di I livello deveinevitabilmente spiegare effetti nel giudizio sull’atto di II livello.La Corte ha, dunque, riconosciuto che il giudicato formatosi in ungiudizio definito tra l’Amministrazione finanziaria e un soggetto la cuiposizione impositiva costituisce il presupposto necessario della pretesaverso altro soggetto produce effetti riflessi anche nei confronti diquest’ultimo, in virtù dell’efficacia esterna del giudicato rispetto asituazioni giuridiche che presentano un rapporto di pregiudizialità-dipendenza con quella definita con la pronuncia passata in giudicato.Numero registro generale 5905/2017Numero sezionale 2630/2026Numero di raccolta generale 16303/2026Data pubblicazione 26/05/2026In conclusione, deve essere riconosciuta l’efficacia esterna delgiudicato formatosi con la sentenza della CTR n. 4327/36/2016 afavore della consolidata [OSCURATO:PERSONA] anche nel presente giudizio - in cui èparte la [OSCURATO:PERSONA] - in quanto il rapporto giuridico di impostadedotto in entrambi i giudizi è identico e unitario.Alla luce di quanto sopra esposto, e in virtù del giudicato, ilricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate va, pertanto, rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese processuali del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 17.000,00 per compenso, oltre 15% perle spese generali, euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per leggeCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2026Così deciso in Roma il 20 marzo 2026La PresidenteRoberta Crucitti