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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 36522/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 8 novembre 2021, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in data 20 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628, commi primo e terzo, numero 1, cod. pen..

Ritenuto che il motivo inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 ove la Corte territoriale motiva il diniego delle generiche, riferendosi sia alla gravità del reato che alla capacità a delinquere del reo); Considerato che anche l'ulteriore censura, con la quale si contesta il vizio della motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., è manifestamente infondata perché, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243), mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 4, ove la Corte di appello considera congruo, equo e proporzionato il calcolo dosimetrico del primo giudice, di poco superiore al minimo edittale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 8 novembre 2021, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in data 20 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628, commi primo e terzo, numero 1, cod. pen.. Ritenuto che il motivo inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 ove la Corte territoriale motiva il diniego delle generiche, riferendosi sia alla gravità del reato che alla capacità a delinquere del reo); Considerato che anche l'ulteriore censura, con la quale si contesta il vizio della motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., è manifestamente infondata perché, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243), mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 4, ove la Corte di appello considera congruo, equo e proporzionato il calcolo dosimetrico del primo giudice, di poco superiore al minimo edittale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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