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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31441/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Genova che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del GIP del Tribunale della Spezia, ha rideterminato, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti, la pena in ordine ai reati di rapina aggravata e tentata rapina aggravata.

1.1. Al riguardo, deduce il vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen. 2.

Tanto premesso, il ricorso è inammissibile essendo il motivo non consentito.

Questa Corte ha, infatti, affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170).

Peraltro, nel caso in esame, l'esclusione di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. risulta sia dalla motivazione della sentenza di condanna di primo grado, richiamata da quella impugnata, sia dalla rinuncia ai motivi sul giudizio di responsabilità da parte dell'imputato che ha determinato, sul punto, il passaggio in giudicato del merito della res iudicanda.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Genova che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del GIP del Tribunale della Spezia, ha rideterminato, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti, la pena in ordine ai reati di rapina aggravata e tentata rapina aggravata. 1.1. Al riguardo, deduce il vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen. 2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile essendo il motivo non consentito. Questa Corte ha, infatti, affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170). Peraltro, nel caso in esame, l'esclusione di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. risulta sia dalla motivazione della sentenza di condanna di primo grado, richiamata da quella impugnata, sia dalla rinuncia ai motivi sul giudizio di responsabilità da parte dell'imputato che ha determinato, sul punto, il passaggio in giudicato del merito della res iudicanda. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d
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