CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 03938/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/12/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento del M. d. S. di Udine, con le ulteriori conseguenze di legge;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 17 dicembre 2021, il Magistrato di sorveglianza di Udine dichiarava non doversi procedere sull'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si chiedeva di "valutare l'opportunità di sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato dal momento che non viene eseguito un ordine del giudice disposto in udienza circa la trasmissione dell'istanza di gratuito patrocinio con allegati". 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'Attanasio, avvocata [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, deducendo "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 Cost., 123 e 234 cod. proc. pen. e 146-bis, comma 5, disp. att. cod. proc. pen.". Ha, al riguardo, evidenziato, che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale l'Attanasio, ristretto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Novara, aveva partecipato a distanza, il detenuto aveva richiesto e ottenuto dal Magistrato di sorveglianza di Udine di depositare l'istanza cartacea di ammissione al patrocinio dei non abbienti, unitamente alla documentazione a corredo della stessa, contenuta in un C.D. ROM; che il direttore dell'istituto penitenziario di Novara aveva inoltrato solo la domanda cartacea, affermando che il C.D. poteva essere trasmesso unicamente a spese dell'interessato; che, avendo la difesa richiesto l'intervento del Giudice, il Magistrato di sorveglianza di Udine, in calce alla domanda difensiva, aveva disposto non doversi procedere sul presupposto che "non si rinvengono ordinanze che dispongono l'invio dei C.D. ROM a spese dello Stato, comunque, mai emesse da questo Ufficio". E ha sostenuto che tale determinazione sarebbe in contrasto con le disposizioni di legge e, in particolare, con le disposizioni di cui agli artt. 123 cod. proc. pen. (che prevede la facoltà - da intendersi in senso ampio - dell'imputato di presentare al direttore dell'istituto penitenziario impugnazioni dotate della medesima efficacia di quelle ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria), 146-bis, comma 5, disp. att. cod. proc. pen. (che prevede che il luogo ove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza) e 234 cod. proc. pen. (alla stregua del quale è consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose, mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo, senza che il direttore dell'istituto penitenziario possa impedirlo). 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con le ulteriori conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Occorre, innanzitutto, evidenziare che l'istanza formulata al Magistrato di sorveglianza di Udine e in relazione alla quale è stato emesso il decreto impugnato aveva a oggetto la richiesta della difesa di "valutare l'opportunità di sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato dal momento che non viene eseguito un ordine del giudice disposto in udienza circa la trasmissione dell'istanza di gratuito patrocinio con allegati". In relazione a detta specifica domanda, il Magistrato di sorveglianza di Udine ha adottato decreto di non doversi procedere, sul presupposto che non si rinvenivano ordinanze che avevano disposto l'invio di C.D. ROM a spese dello Stato e che, comunque, dette ordinanze non erano mai state emesse dal proprio Ufficio. 2. Ebbene, a giudizio del Collegio, in disparte il rilievo che l'originaria istanza non aveva neppure specificato quali sarebbero stati i poteri dello Stato in conflitto, la stessa documentazione prodotta dal ricorrente dimostra che il Magistrato di sorveglianza di Udine non aveva emesso una specifica ordinanza, con la quale aveva stabilito che l'invio del C.D. Rom dovesse avvenire a spese dell'Amministrazione e che, avverso il provvedimento del Direttore dell'istituto penitenziario di Novara, l'interessato avrebbe dovuto proporre reclamo al Magistrato di sorveglianza di Novara, chiedendo dij imporre alla Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di inviare al Magistrato di sorveglianza di Udine il C.D. Rom a spese dello Stato. Ne consegue che le censure contenute nel ricorso sono del tutto eccentriche rispetto all'effettivo sviluppo procedimentale della vicenda in esame, così come sopra delineato. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dklhiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese rn — proce suali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. O Ì deciso, il 13 dicembre 2022 Consigliere est