CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 00366/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 14 aprile 2021, la Corte di appello di Palermo, ha confermato il decreto del Tribunale della stessa città, che aveva disposto la confisca di un immobile sito al corso Tukory n. 99 di Palermo, acquistato da [OSCURATO:PERSONA], moglie del proposto [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorrono per cassazione il proposto e la terza interessata a mezzo del comune difensore di fiducia, che ha redatto un unico atto per entrambi, composto di due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso, denunzia violazione dell'art. 100 cod. proc. pen. (così l'impugnativa) perché la Corte di appello avrebbe ricopiato pedissequamente il decreto di prime cure quanto alla sproporzione tra redditi effettivi e spese sostenute. Il valore dell'immobile — proseguono i ricorrenti — era stato erroneamente stimato secondo il potere di acquisto dell'euro, mentre, all'epoca della compravendita, quest'ultimo era divenuto la moneta unica da poco ed aveva un potere di acquisto maggiore. La Corte territoriale avrebbe, altresì, mancato di dare conto del metodo adoperato dai periti, considerato che si tratta di un bene ubicato in un quartiere popolare, tematica agitata con una consulenza di parte. Si era erroneamente ritenuto che il padre del proposto fosse stato condannato, già nel 2002, per i reati di furto e rapina, ma il decreto di sequestro presuppone la pericolosità sociale all'epoca della realizzazione del manufatto. Il proposto e la moglie — prosegue il ricorso — si sono sposati nell'ottobre 2002, quando Cumbo era in carcere, sicché non si comprende come la Corte distrettuale abbia potuto attribuire tale acquisto a proventi illeciti. Seguono osservazioni sulla pertinenza della condanna per estorsione del 2006 e sui guadagni della terza interessata, temi — in tesi — trascurati dai Giudici di appello. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 2 -ter I. 575 del 1965 perché non era stata dimostrata l'illegittima provenienza dei fondi per il pagamento del mutuo. 3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, rappresentando che era corretta la perimetrazione temporale della pericolosità sociale del proposto e la valutazione specifica del mutuo quanto alla riferibilità temporale dell'acquisto del bene e del pagamento del relativo prezzo ad un periodo di esplicazione della pericolosità sociale del proposto. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. In primo luogo, quello di [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, è inammissibile in quanto l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha sottoscritto, anche per suo conto, il ricorso, non era stata nominato procuratore speciale. A questo riguardo, il Collegio intende ribadire l'esegesi di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, quando sia sottoscritto dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894; in termini Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403). 2. In secondo luogo, entrambe le impugnative sono inammissibili in quanto aspecifiche e fatte di proposizioni critiche scoordinate e, in parte, non pertinenti rispetto alla regiudicanda (si pensi al riferimento a vicende giudiziarie del padre del proposto, circostanze che paiono estranee all'odierno giudizio), nonché fondate sull'inammissibile denunzia di un vizio motivazionale. 2.1. A quest'ultimo proposito, va ricordato che è ius receptum che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, penultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge. Questa Corte ha quindi statuito che sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. richiamato, di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, quella caratterizzata da argomentazioni talmente scoordinate e carenti da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aguì, Rv. 268215; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altro, Rv. 256263). A ciò si aggiunga che, naturalmente, come ogni altro scrutinio rimesso a questa Corte, anche nel giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione non possono essere formulate censure attinenti al merito della regiudicanda o tese ad ottenere valutazioni alternative dei dati vagliati dai giudici di merito. 2.2. Entrando nel dettaglio, il Collegio osserva che la censura sulla ricopiatura pedissequa, da parte della Corte di appello, del decreto di prime cure è assolutamente generica, non comprendendosi quale fosse il punto dell'appello che — mercé il denunziato "appiattimento" dei Giudici di appello sul decreto di primo grado — non è stato vagliato dalla Corte di merito. Di contro, il provvedimento impugnato si presenta immune dalle ragioni di censura che possono trarsi dai ricorsi, per le ragioni che seguono. La Corte di appello, a pag. 10 del decreto impugnato, ha offerto un corretto inquadramento della pericolosità sociale storica del proposto, prima generica (con la commissione di reati contro il patrimonio negli anni 1982, 1984, 1990 e 1997) e poi qualificata (estorsione aggravata dall'art. 7 e associazione mafiosa, per cui ha riportato condanna definitiva, che gli era valsa l'aggravamento della misura di prevenzione personale), in cui ben si inserisce l'approvvigionamento di risorse utili per l'acquisto dell'immobile. Un'ampia ed effettiva motivazione la Corte territoriale ha poi esposto quando ha escluso che l'acquisto dell'immobile potesse essere stato possibile grazie a fonti lecite di guadagno, evidenziando l'esistenza di un saldo, sempre negativo tra fonti di reddito lecite ed impieghi fin dal 1990, con le uniche eccezioni del 1994, 2002 e 2010, in cui però i saldi attivi erano stati minimi e, comunque, inidonei a colmare il disavanzo maturato negli anni precedenti. Quanto al mutuo contratto per il pagamento del prezzo dell'immobile, i ricorsi non contrastano le argomentazioni della Corte territoriale a proposito del fatto che l'esborso economico è collocato a valle dell'acquisto, il che ha rilievo sia quanto alla correlazione rispetto all'evoluzione nel tempo della pericolosità sociale di Cumbo, sia a proposito dell'incapacità dei ricorrenti di far fronte al pagamento dei ratei mediante entrate lecite in quella fase; in ordine al valore dell'immobile, le impugnative si presentano ulteriormente aspecifiche, giacché non fronteggiano la spiegazione della Corte territoriale a proposito del fatto che il perito, nel valutarlo, si era attestato sul valore indicato nell'atto di acquisto e non già su quello effettivo, di gran lunga superiore. In ordine, poi, all'intestazione del bene alla Rizzo prima del matrimonio con l'imputato, la motivazione circa l'assenza di fonti lecite del nucleo familiare — che si sarebbe ufficialmente formato solo di lì a qualche mese — a fare fronte alle rate del mutuo rende evidente la manifesta infondatezza della tesi che sembra voler ricondurre alla soia Rizzo il bene. Peraltro, come ben evidenziato dalle Sezioni Unite, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 12621 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2017, Rv. 270081, n.nn. sul punto), anche quando non vi è materia per l'applicazione delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. cit., il rapporto esistente fra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta formalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica; non si tratta di una presunzione, ma di uno dei possibili momenti logici utili per pervenire alla possibile affermazione dell'interposizione. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa dell