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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01205/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (USA) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 16/21 della Corte di appello di Genova del 13/08/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; sentito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che dichiara che l'estradando ha rinunziato al ricorso, riservandosi di far pervenire la rinunzia entro la fine della udienza [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Genova ha respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari imposti a [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento per la sua estradizione richiesta dalle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] d'America.

L'istanza, giustificata dal dedotto mancato rispetto del termine previsto dallo art.

XII, par. 4 del Trattato di estradizione tra il governo degli USA e quello della Repubblica Italiana, è stata rigettata sull'assunto che la domanda di estradizione è pervenuta tempestivamente presso il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA], che l'ha successivamente inoltrata via PEC al Ministero della Giustizia, il quale l'ha poi trasmessa alla Corte di appello e al Procuratore generale territorialmente competenti.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'estradando, il quale, pur riconoscendo la correttezza formale e l'aderenza al Trattato regolativo della presentazione della richiesta di estradizione, corredata dalla prescritta documentazione, all'autorità esecutiva (Ministero degli [OSCURATO:PERSONA]), ne deduce la irragionevolezza, prospettando una questione di legittimità costituzionale della legge che ha dato esecuzione al Trattato ed al suo art.

XII, par. 4 per contrasto con l'art. 3 Cost. in relazione alla mancata previsione che debba essere esclusivamente l'autorità giudiziaria preposta a provvedere circa il regime cautelare applicato all'estradando a ricevere la richiesta estradizionale entro il termine convenzionalmente previsto (45 gg. dall'arresto).

La circostanza per cui la richiesta estradizionale completa debba essere inviata entro il predetto termine all'autorità esecutiva, la quale può decidere arbitrariamente e teoricamente senza limiti di tempo quando trasmetterla a propria volta alla Corte di appello, rende concreta la possibilità che l'estradando rimanga sottoposto a detenzione cautelare anche in assenza dei necessari presupposti, per un tempo che potenzialmente può essere anche molto lungo, con inevitabile compromissione del suo diritto alla difesa nell'ambito della procedura. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.2.

A prescindere dall'intervenuta rinunzia al ricorso e della relativa ritualità in quanto sottoscritta dal solo difensore dell'estradando (v. in atti), la dedotta questione di pregiudizialità costituzionale appare manifestamente infondata.

Non è, infatti, ravvisabile alcun profilo di irragionevolezza nella scelta del legislatore di indicare, nell'ambito di una procedura estradizionale tra Stati connotati da sistemi giudiziari così diversi quali l'Italia e gli [OSCURATO:PERSONA] d'America, il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] come destinatario della richiesta di consegna, da inoltrare successivamente al Ministro della Giustizia ed all'autorità giudiziaria per le attività di rispettiva competenza.

Va, infatti, ricordato che pur nell'ambito del diverso sistema di cooperazione internazionale in materia penale del mandato di arresto europeo, se è l'autorità giudiziaria ad avere esclusiva competenza sulla decisione, è tuttora il Ministro della Giustizia a trasmettere e ricevere in via amministrativa il mandato (art. 4, comma 2, legge n. 69 del 2005), secondo uno schema procedimentale non dissimile da quello valevole per le richieste di estradizione.

Quanto all'eventualità di un mancato rispetto dei termini di durata delle misure coercitive, secondo il ricorrente strutturalmente connaturale al sistema oggetto di critica, non può che rammentarsi che a fissarne i limiti temporali massimi di scadenza presiedono espressamente le previsioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell'art. 714 cod. proc. pen., senza necessità alcuna di mettere in discussione le cadenze preliminari della procedura estradizionale.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (USA) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 16/21 della Corte di appello di Genova del 13/08/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; sentito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che dichiara che l'estradando ha rinunziato al ricorso, riservandosi di far pervenire la rinunzia entro la fine della udienza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Genova ha respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari imposti a [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento per la sua estradizione richiesta dalle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] d'America. L'istanza, giustificata dal dedotto mancato rispetto del termine previsto dallo art. XII, par. 4 del Trattato di estradizione tra il governo degli USA e quello della Repubblica Italiana, è stata rigettata sull'assunto che la domanda di estradizione è pervenuta tempestivamente presso il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA], che l'ha successivamente inoltrata via PEC al Ministero della Giustizia, il quale l'ha poi trasmessa alla Corte di appello e al Procuratore generale territorialmente competenti. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'estradando, il quale, pur riconoscendo la correttezza formale e l'aderenza al Trattato regolativo della presentazione della richiesta di estradizione, corredata dalla prescritta documentazione, all'autorità esecutiva (Ministero degli [OSCURATO:PERSONA]), ne deduce la irragionevolezza, prospettando una questione di legittimità costituzionale della legge che ha dato esecuzione al Trattato ed al suo art. XII, par. 4 per contrasto con l'art. 3 Cost. in relazione alla mancata previsione che debba essere esclusivamente l'autorità giudiziaria preposta a provvedere circa il regime cautelare applicato all'estradando a ricevere la richiesta estradizionale entro il termine convenzionalmente previsto (45 gg. dall'arresto). La circostanza per cui la richiesta estradizionale completa debba essere inviata entro il predetto termine all'autorità esecutiva, la quale può decidere arbitrariamente e teoricamente senza limiti di tempo quando trasmetterla a propria volta alla Corte di appello, rende concreta la possibilità che l'estradando rimanga sottoposto a detenzione cautelare anche in assenza dei necessari presupposti, per un tempo che potenzialmente può essere anche molto lungo, con inevitabile compromissione del suo diritto alla difesa nell'ambito della procedura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.2. A prescindere dall'intervenuta rinunzia al ricorso e della relativa ritualità in quanto sottoscritta dal solo difensore dell'estradando (v. in atti), la dedotta questione di pregiudizialità costituzionale appare manifestamente infondata. Non è, infatti, ravvisabile alcun profilo di irragionevolezza nella scelta del legislatore di indicare, nell'ambito di una procedura estradizionale tra Stati connotati da sistemi giudiziari così diversi quali l'Italia e gli [OSCURATO:PERSONA] d'America, il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] come destinatario della richiesta di consegna, da inoltrare successivamente al Ministro della Giustizia ed all'autorità giudiziaria per le attività di rispettiva competenza. Va, infatti, ricordato che pur nell'ambito del diverso sistema di cooperazione internazionale in materia penale del mandato di arresto europeo, se è l'autorità giudiziaria ad avere esclusiva competenza sulla decisione, è tuttora il Ministro della Giustizia a trasmettere e ricevere in via amministrativa il mandato (art. 4, comma 2, legge n. 69 del 2005), secondo uno schema procedimentale non dissimile da quello valevole per le richieste di estradizione. Quanto all'eventualità di un mancato rispetto dei termini di durata delle misure coercitive, secondo il ricorrente strutturalmente connaturale al sistema oggetto di critica, non può che rammentarsi che a fissarne i limiti temporali massimi di scadenza presiedono espressamente le previsioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell'art. 714 cod. proc. pen., senza necessità alcuna di mettere in discussione le cadenze preliminari della procedura estradizionale. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d
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