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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 08653/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; T [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha respinto le impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 7/2/2020 del Tribunale di Milano, con la quale gli stessi erano stati condannati alle pene di 1 anno e sette mesi di reclusione (Yu) e di 1 anno e 8 mesi di reclusione (Zhao), in relazione a due contestazione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000.

Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, lamentando un vizio della motivazione nella parte relativa alla valutazione degli elementi di prova su cui era stata fondata l'affermazione della loro responsabilità, non essendo stati effettuati i necessari accertamenti per verificare l'effettiva restituzione delle somme corrisposte agli emittenti dalla società [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti erano state emesse le fatture giudicate relative a operazioni inesistenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso congiuntamente proposto dagli imputati, peraltro pressoché riproduttivo del primo motivo d'appello, è manifestamente infondato, essendo volto a conseguire una non consentita rivisitazione degli elementi di prova, allo scopo di ottenerne una lettura alternativa, da contrappore a quella concorde e non manifestamente illogica dei giudici di merito, che è esclusa, in presenza di motivazione sufficiente e immune da vizi logici, nel giudizio di legittimità.

La Corte d'appello di Milano ha ribadito l'affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati sulla base di una serie di elementi indiziari ritenuti univocamente dimostrativi, attraverso la loro complessiva considerazione, della fittizietà delle operazioni commerciali sottostanti le fatture emesse dagli imputati nei confronti della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e allo scopo di consentire a questa di avvalersi di fatture passive relative a operazioni inesistenti, costituiti dalla registrazione di tali fatture in date ampiamente successive alla loro emissione, tendenzialmente coincidenti con la fine del mese o dell'anno; dalla totale assenza di documenti di trasporto delle merci alimentari, facilmente deperibili; dalla diversità, quantitativa e qualitativa, tra i prodotti acquistati dalle sue società venditrici (amministrate dai ricorrenti) e quelli rivenduti alla società [OSCURATO:PERSONA], che tra l'altro nello stesso periodo già si riforniva da grossisti del settore; dai periodici prelievi da parte di entrambi gli imputati di ingenti somme di denaro contante, a pochi giorni di distanza dai versamenti effettuati dalla S.r.l. [OSCURATO:PERSONA]; dalla presenza, nei conti di tale società, di accrediti non giustificati per importi assai rilevanti (evidenziando la non indispensabilità dell'accertamento della provenienza di tali somme dagli emittenti le fatture per le operazioni inesistenti per poter ritenere integrato il reato, che si consuma al momento dell'emissione delle fatture).t L: Si tratta di considerazioni logiche e idonee a illustrare l'apprezzamento degli elementi di prova, che i ricorrenti non hanno considerato nella loro interezza e che hanno censurato esclusivamente sul piano della ricostruzione dei fatti, sottolineando solamente il mancato accertamento della restituzione delle somme versata dalla società [OSCURATO:PERSONA] agli imputati (emittenti delle fatture), senza considerare i plurimi e univoci elementi dimostrativi della fittizietà delle operazioni di vendita sottostanti le fatture emesse dai ricorrenti evidenziati nella sentenza e considerati in modo logico dalla Corte d'appello, con la conseguente inammissibilità delle censure poste a fondamento del ricorso, a causa della loro genericità e del loro contenuto, oltre che della loro evidente infondatezza.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; T [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha respinto le impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 7/2/2020 del Tribunale di Milano, con la quale gli stessi erano stati condannati alle pene di 1 anno e sette mesi di reclusione (Yu) e di 1 anno e 8 mesi di reclusione (Zhao), in relazione a due contestazione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, lamentando un vizio della motivazione nella parte relativa alla valutazione degli elementi di prova su cui era stata fondata l'affermazione della loro responsabilità, non essendo stati effettuati i necessari accertamenti per verificare l'effettiva restituzione delle somme corrisposte agli emittenti dalla società [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti erano state emesse le fatture giudicate relative a operazioni inesistenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso congiuntamente proposto dagli imputati, peraltro pressoché riproduttivo del primo motivo d'appello, è manifestamente infondato, essendo volto a conseguire una non consentita rivisitazione degli elementi di prova, allo scopo di ottenerne una lettura alternativa, da contrappore a quella concorde e non manifestamente illogica dei giudici di merito, che è esclusa, in presenza di motivazione sufficiente e immune da vizi logici, nel giudizio di legittimità. La Corte d'appello di Milano ha ribadito l'affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati sulla base di una serie di elementi indiziari ritenuti univocamente dimostrativi, attraverso la loro complessiva considerazione, della fittizietà delle operazioni commerciali sottostanti le fatture emesse dagli imputati nei confronti della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e allo scopo di consentire a questa di avvalersi di fatture passive relative a operazioni inesistenti, costituiti dalla registrazione di tali fatture in date ampiamente successive alla loro emissione, tendenzialmente coincidenti con la fine del mese o dell'anno; dalla totale assenza di documenti di trasporto delle merci alimentari, facilmente deperibili; dalla diversità, quantitativa e qualitativa, tra i prodotti acquistati dalle sue società venditrici (amministrate dai ricorrenti) e quelli rivenduti alla società [OSCURATO:PERSONA], che tra l'altro nello stesso periodo già si riforniva da grossisti del settore; dai periodici prelievi da parte di entrambi gli imputati di ingenti somme di denaro contante, a pochi giorni di distanza dai versamenti effettuati dalla S.r.l. [OSCURATO:PERSONA]; dalla presenza, nei conti di tale società, di accrediti non giustificati per importi assai rilevanti (evidenziando la non indispensabilità dell'accertamento della provenienza di tali somme dagli emittenti le fatture per le operazioni inesistenti per poter ritenere integrato il reato, che si consuma al momento dell'emissione delle fatture).t L: Si tratta di considerazioni logiche e idonee a illustrare l'apprezzamento degli elementi di prova, che i ricorrenti non hanno considerato nella loro interezza e che hanno censurato esclusivamente sul piano della ricostruzione dei fatti, sottolineando solamente il mancato accertamento della restituzione delle somme versata dalla società [OSCURATO:PERSONA] agli imputati (emittenti delle fatture), senza considerare i plurimi e univoci elementi dimostrativi della fittizietà delle operazioni di vendita sottostanti le fatture emesse dai ricorrenti evidenziati nella sentenza e considerati in modo logico dalla Corte d'appello, con la conseguente inammissibilità delle censure poste a fondamento del ricorso, a causa della loro genericità e del loro contenuto, oltre che della loro evidente infondatezza. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2022
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