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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31668/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del 26 settembre 2017 del Tribunale di Padova che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che l'unico motivo dei ricorsi degli imputati, con il quale essi si dolgono della carenza ed inidoneità della motivazione, è inammissibile, poiché è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello reso adeguata motivazione, ed estremamente generico; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del 26 settembre 2017 del Tribunale di Padova che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che l'unico motivo dei ricorsi degli imputati, con il quale essi si dolgono della carenza ed inidoneità della motivazione, è inammissibile, poiché è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello reso adeguata motivazione, ed estremamente generico; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 31668/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris