CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 ottobre 2023
Cassazione n. 29083/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31167/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], titolare della impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] - R icorrent i - Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, d a ll ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]. - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 3221/2021depositata il 30/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data 19/02/2013 dal Tribunale di Roma su istanza della [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., per il pagamento della somma di euro 13.643,38, risultante dalle fatture emesse e non pagate relative alla fornitura di energia elettrica. L’opponente eccepì l’insussistenza del credito azionato, affermando di non aver stipulato alcun contratto con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,e che l’energia elettrica, nel periodo coincidente a quello di emissione delle fatture, era stata somministrata dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], pertanto , la revoca del decreto ingiuntivo, nonché l’accertamento della responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , con conseguente condanna al risarcimento del danno. 2. Con sentenza in data 20/07/2015 il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione, ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito prova di aver stipulato con altro operatore un contratto di somministrazione, né di aver versato le somme relative alla fornitura di energia elettrica ad altro soggetto, tenuto conto dei contratti e delle fatture depositate dalla [OSCURATO:PERSONA].p.a., concludendo per la sussistenza delcredito fatto valere da quest’ultima. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose gravame dinnanzi alla Corte d’appello di Roma; con sentenza n. 3221/2021, depositata in data 30/4/2021, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del grado, nonché al risarcimento dei danni exart. 96, primo comma, c od. proc. civ. 4. Avverso la predetta sentenza Lamberto, Enrico e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], titolare della impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione affidato a cinque motivi,cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 bis . 1 cod. proc. civ.per l’udienza del 6 ottobre 2023 , in prossimità della quale la parte ricorrente e la parte controricorrentehanno depositato memoria. 6. Con ordinanza interlocutoria resa in pari data, il Collegio ha così disposto: “Rilevato che, con il secondo motivo, i ricorrenti sollevano una questione di travisamento del contenuto oggettivo della prova (questione in ordine alla quale questa sezione, con l’ordinanza interlocutoria n. 11111/2023, la Sezione tributaria, con l’ordinanza interlocutoria n. 15593 del 2023, nonché la Sezione lavoro, con l’ordinanza interlocutoria [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8895, hanno rimesso la relativa questione alle Sezioni Unite), il Collegio ritiene opportuno rinviare il giudizio a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite”. 7. Fissata nuovamente la adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c., entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. M [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “Violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.”, per avere la Corte territoriale posto a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo un titolo ( causa petendi ) nuov o e diverso da quello enunciatodalla parte a sostegno della domanda. Nell’evidenziare che la Corte d’Appello ha definito il giudizio statuendo che “Conseguentemente le fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono titolo idoneo a dimostrare la fondatezza del credito della [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti” (così a p. 4, penultimo §, della sentenza), i ricorrenti sostengono che tale motivazione prescinde dalle allegazioni e dalle difese di entrambe le parti ed esorbita dalle domande formulate, con conseguente vizio di nullità della sentenza. A detta dei ricorrenti, la Corte d’Appello, richiamando a fondamento dell’azione esperita da [OSCURATO:PERSONA] le fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], avrebbeintrodotto un fatto nuovo, diverso, mai allegato e per di più espressamente escluso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., così violandoil principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in base al quale è fatto divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito e di modificare i fatti principali allegati dalle parti. 1.1.Il motivo è infondato. 1.2. Come statuito da Cass., sez. 3, ord. 12/03/2024, n. 6533: “In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice”. 1.3. Ne consegue che la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato exart. 112 c.p.c. non sussiste, avendo la Corte territoriale pronunciato sulladomanda di accertamento del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di cui a lle fatture oggetto del decreto ingiuntivo. 2.Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “ Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. Travisamento della prova”,per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto provato il contratto di somministrazione, travisando i documenti prodotti in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , quando invece, più correttamente, avrebbe dovuto statuire la mancanza di unrapporto contrattuale tra le parti; in particolare, deducono che la Corte d ’ a ppello sarebbe incorsa nel vizio contestato per avere ritenuto provato il contratto di somministrazione di fornitura di energia tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:PERSONA] travisando il contenuto dei documenti 3, 7 e 8 (doc. 6) prodotti da [OSCURATO:PERSONA].p.a. Evidenziano i ricorrenti che dalla semplice lettura d i tali ultimi documenti prodotti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. risulta evidente l’assenza di qualsivoglia riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e,con ciò,la mancanza di un rapporto tra le parti che potesse giustificare l’emissione di fatture; lamentano che la Corte d’Appello sarebbe incorsa in un evidente errore di percezione che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova ovvero sul demonstratum: in quei documenti, infatti, non vi è alcun riferimento a [OSCURATO:PERSONA]. Sempre a detta dei ricorrenti, vi è un evidente collegamento eziologico tra l’errata individuazione del contenuto oggettivo dei documenti n. 3, 7 e 8 depositati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che oggettivamente non rappresentano il “ rapporto ” tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA],e l’errore addebitato alla Corte d’Appello, la quale, sulla base di quei documenti, ha ritenuto provata l ’ esistenza del contratto. 2.1. Con riguardo al contestato “ travisamento della prova ” , al fine di dirimere il conflitto insorto nella giurisprudenza di questa Corte,le Sezioni Unite, ad esito di una per spicua rivisitazione della materia, con sentenza del5 marzo 2024, n. 5792 , hanno enunciato il seguente principio di diritto: «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fattovalere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale» (così al punto 10.17 della motivazione). 2.2.Con la pronuncia richiamata, le Sezioni Unite hanno aderito all’orientamento “rigoroso” (in particolare, dell ’ordinanza interlocutoria Cass., n. 8895/2023), secondo il quale, tra errore percettivo (revocatorio) ed errore valutativo (o di giudizio) tertium non datur: in sostanza, secondo le Sezioni Unite, è possibile denunziare in sede di legittimità (ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale) l’errore in cui sia incorso ilgiudice di merito quando, trattandosi di “fatto probatorio”controverso tra le parti, abbia supposto un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Quando, invece, il giudice sia incorso in una svista sul “fatto probatorio” in sé, ed esso non era controverso tra le parti, la sentenza è impugnabile, in concorso dei presupposti richiesti, con revocazione exart. 395, n. 4, c.p.c. 2.3. Alla stregua del principio enunciato dalle Sezioni Unite, il motivo in esame è infondato, essendo la censura, per come formulata, volta a rimettere in discussione la ricostruzione della vicenda fattuale operata dalla Corte d’appello ed a contestare la valutazione delle proveda questa espressa. 3.Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., “ Nullità della sentenza e/o violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione al motivo lettera B dell’atto di appello”, per avere il giudice del gravame recepito acriticamente le motivazioni del giudice di primo grado, senza argomentare in ordine all’attinenza dei documenti dallo stesso richiamati, in tal modo producendo una motivazione apparente, contraddittoria, incomprensibile e del tutto inidonea alla funzione di esplicitare le ragioni della decisione circa la sussistenza del rapporto contrattuale tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “ Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione al motivo lettera D dell’atto di appello”. Rilevano i ricorrenti la nullità della pronuncia in relazione al motivo di cui alla lettera D dell’atto di appello, con il quale venne eccepita l’erronea imputazione a [OSCURATO:PERSONA] dell’onere probatorio da parte del giudice diprime cure, laddove invece, ai sensi dell ’ art.2697 c.c.,la prov a del credito azionato con il monitorio competeva esclusivamente al creditore procedente (doc. 13, pag. 10, lettera D). A detta dei ricorrenti, dal tenore della motivazione della Corte d’appello (da pag. 6, punto 2) risulta evidente che il giudice del gravame ha recepito acriticamente le motivazioni del giudice di primo grado e prodotto una motivazione apparente, del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione. 5.Il terzo e quarto motivo, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono entrambi infondati, per essere l’assenza di motivazione prospettata sulla base di elementi estrinseci rispetto alla sentenza stessa (in difformità da quantoprevisto da Cass., s ez. U n. , nn. 8053 e 8054 del 2014) . In ogni caso, il vizio radicale di motivazione apparente non si riscontra nella sentenza impugnata, in quanto la Corte di merito ha illustrato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali. 6. Con il quinto motivo , i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 ultimo comma c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, per avere la Corte territoriale condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA].p.a. l ’ importo di euro 5.000,00 a titolo di responsabilità aggravata exart. 96, primocomma, c.p.c. , omettendo di qualificare il grado di responsabilità in base al quale risulterebbe fondato il diritto al risarcimento e mancando di accertare l’elemento soggettivo. 6.1.Il motivo è infondato, in quanto la Corte territoriale ha fatto buon governo della disposizione evocata e dato conto delle ragioni che l’hanno indotta ad accogliere la domanda di risarcimento del danno exart. 96, primo comma, c.p.c. Si legge,infatti, a p. 7 e ss. della sentenza: « La Suprema Corte ha affermato che la domanda di risarcimento da responsabilità aggravata, di cui all’art. 96, primo comma, cod. proc. civ., si atteggia diversamente a seconda dei gradi del giudizio, atteso che, mentre in primo grado essa è volta a sanzionare il merito di un’iniziativa giudiziaria avventata, nel secondo grado, regolato dal principio devolutivo, essa deve specificamente riferirsi alla pretestuosità dell’impugnazione, valutata con riguardo non tanto alle domande proposte, quanto, piuttosto, alla palese e strumentale infondatezza dei motivi dell’appello e, più in generale, alla condotta processuale tenuta dalla parte soccombente nella fase di gravame. (Cass., sent. n. 7620 del 2013). Nel caso di specie risulta provata la responsabilità dell’appellante, in considerazione del fatto che le tesi già proposte in primo grado e dibattute in quella sede sono state reiterate in appello, con argomenti del tutto inconsistenti e già dichiarati infondati dal Tribunale, come si rileva dalla palese infondatezza dei motivi di appello. Quanto al danno la giurisprudenza dominante ha ribadito in più occasioni che il quantum è determinabile dal giudice in base a nozioni di comune esperienza ed è accertabile sulla base di presunzioni, nonché desumibile dagli atti di causa. Inoltre, la Suprema Corte, con sentenza n. 17485/2011, ha affermato che “All’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l’omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l’ingiustificata iniziativa dell’avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza”. Infine “ in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, l’art. 96 cod. proc. civ. prevede, nel caso di accoglimento della domanda, il risarcimento dei danni, da intendersi, quindi, come ampia formulazione letterale comprensiva sia del danno patrimoniale, che del danno non patrimoniale, quest’ultimo trovando giustificazione anche in ragione della qualificazione del diritto di azione e difesa in giudizio in termini di diritto fondamentale. Ne consegue che, sotto il profilo del danno patrimoniale, in assenza di dimostrazione di specifici e concreti pregiudizi derivati dallo svolgimento della lite, è legittima una liquidazione equitativa che abbia riguardo allo scarto tra le spese determinate dal giudice secondo le tariffe e quanto dovuto dal cliente in base al rapporto di mandato professionale; mentre, sotto il profilo del danno non patrimoniale, la liquidazione equitativa deve avere riguardo alla lesione dell’equilibrio psico-fisico che, secondo nozioni di comune esperienza (anche in forza del principio della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost. ed alla legge 24 marzo 2001, n. 89), si verifichi a causa di ingiustificate condotte processuali” (Cass. civ. n . 20995/11). Pertanto, tenuto conto dei principi sopra esposti, si reputa equo liquidare, ex art. 96, comma primo c.p.c., la somma di € 5.500,00, parametrata a quella che si liquida a titolo di rimborso spese di lite». 6.2. Le argomentazioni riportate evidenziano che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo - il cui accertamento rientra nei poteri del giudice di merito e, ove motivato, non è censurabile in cassazione (così Cass.n. 234/1970) - per avere la [OSCURATO:PERSONA] reiterato in appello deduzioni difensive del tutto inconsistenti, così tenendo una condotta colposa; le contestazioni rivolte alla sentenza impugnata, con le quali si rimarca che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fatto unuso temerario della impugnazione, investono , in realtà, l’apprezzamento svolto dai giudici di merito, non scrutinabilein questa sede. 7.Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato . Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15per cento e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma1-quater del d .P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorr