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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 05533/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI. 02790GJ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 37511/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché nel contestare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato il ricorso non si confronta con il fatto che il ricorrente fu colto fuori dal domicilio in cui stava agli arresti domiciliari in procinto di recarsi a Parigi.

Né irragionevolmente, su questa base, la Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto, peraltro commesso da pluripregiudicato, e, evidenziandone, anzi, la gravità ha ritenuto di non ridurre la pena.

2. Alla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI. 02790GJ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 37511/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché nel contestare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato il ricorso non si confronta con il fatto che il ricorrente fu colto fuori dal domicilio in cui stava agli arresti domiciliari in procinto di recarsi a Parigi. Né irragionevolmente, su questa base, la Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto, peraltro commesso da pluripregiudicato, e, evidenziandone, anzi, la gravità ha ritenuto di non ridurre la pena. 2. Alla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05533/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris