CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 12933/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero del tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 20/05/2021 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 maggio 2021, il tribunale di Catanzaro, decidendo sui riesami riuniti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro disposto su aree demaniali, annullava il provvedimento impugnato ordinando il dissequestro dei beni. 2. Avverso la predetta ordinanza il Pubblico Ministero del tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio di violazione di legge, contestando l'intervenuta esclusione del cd. periculum in mora, siccome fondata su un'attestazione comunale meramente programmatica in ordine ad eventi futuri e inesistenti, facendosi riferimento ad un piano spiaggia, solo in fase di completamento e non approvato, ad un processo di sdemanializzazione, neppure avviato, ad una assegnazione a privati, del tutto ipotetica, nel quadro, poi, di una sdemanializzazione che non compete all'ente comunale. Si contesta, altresì, l'affermazione del tribunale per cui, in contrasto con indirizzi di legittimità indicati in ricorso, si sostiene che non si potrebbe procedere a sequestro per opere "ormai da lungo tempo definitivamente e da lungo tempo ultimate", sebbene emergano al riguardo reati permanenti. Si richiama, quanto alla paventata sdemanializzazione, l'indirizzo per cui la stessa non può avvenire per facta concludentia, occorrendo espresso provvedimento, inesistente nel caso di specie. 4. Con memoria, il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato la legittimità dell'ordinanza impugnata, sul rilievo per cui essa sarebbe fondata su un dato concreto, quale l'attestata inutilità, a fini pubblici, dell'area in questione, secondo il comune, e ha quindi concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata delinea una nozione di periculum in mora errata, atteso che, sebbene al riguardo il giudice di legittimità abbia più volte evidenziato (cfr sez. 3, n. 47686 del 17/9/2014, Rv. 261167), che il predetto requisito - ossia il pericolo che la disponibilità del bene aggravi o protragga le conseguenze del reato ipotizzato o agevoli la commissione di altri reati - deve presentare i requisiti della concretezza e attualità, da valutare in riferimento alla situazione esistente, non soltanto al momento dell'adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, di modo che possa ritenersi quanto meno probabile che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati, il tribunale del riesame ha invece indugiato nella valorizzazione di circostanze distanti dalla situazione reale ed attuale dei luoghi, inerenti ad eventi futuri e meramente ipotetici, peraltro ricollegati ad una altrettanto ipotetica sdemanializzazione dell'area di interesse, che, come correttamente riportato in ricorso, richiede provvedimenti espressi e non può avvenire per facta concludentia. 2. Va piuttosto ribadito che, in tema di tutela del demanio, l'avvenuta ultimazione dei manufatti realizzati abusivamente su area demaniale e la conseguente accessione degli stessi al suolo demaniale non ostano all'adozione del provvedimento di sequestro preventivo, in relazione all'ipotesi di reato di abusiva occupazione di spazio demaniale previsto dall'art. 1161 cod. nav., trattandosi di reato permanente la cui consumazione si protrae fin quando sussiste l'occupazione illegittima dell'area demaniale. 3. Consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p. Così deciso in Roma, udienza camerale del 24 febbraio 2022 Così deciso il 24/02/2022 --- Il nsigliere estens re Il Presidente