CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24881/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ufo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cy ha concluso chiedendo o il difensore ou7-. e9trui,, t-uzt- Luvr, J`o Q01-: CzA;j2t;'-, 104. A-t&A.24ai.;€ u>k, 4t/L,<J1-tu'i CI; , [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 1°.4.2021 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li aveva dichiarati entrambi colpevoli del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva e dissipativa - relativamente a prelievi operati per effettuare pagamenti senza titolo e ad acquisiti di beni - e il solo [OSCURATO:PERSONA] anche del reato di bancarotta fraudolenta documentale - per sottrazione/omessa consegna parziale delle scritture contabili - in qualità di amministratori succedutisi nell'amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]. - poi dichiarata fallita - , ha rideterminato, riducendole, le pene accessorie fallimentari ai medesimi applicate, confermando nel resto la decisione di primo grado. 2.Ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1,Col primo motivo si censura la sentenza sotto il profilo della violazione di legge in relazione agli artt. 223 comma 1, 216 co. 1 n. 1 e n. 2, 219 cpv. L.F e dell'omessa motivazione con riferimento alle deduzioni difensive relative alle asserite distrazioni. Si lamenta, innanzitutto, che la corte territoriale non ha considerato che [OSCURATO:PERSONA] consegnò al curatore la documentazione fiscale oevvero tutti i documenti richiesti dalla curatela (come emrge dal verbale di consegna). Tale circostanza è sufficiente al fine di escludere la sussistenza della bancarotta documentale fraudolenta, e avrebbe dovuto ,iti44 al più indurre a qualificare il fatto come bancarotta semplice, difettando l'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio, ricostruzione che, a differenza di quanto afferma la corte territoriale, nel caso di specie, è stata minuziosamente operata dal curatore. Difetta poi l'elemento soggettivo, doloso, del reato: avendo l'imputato comunque consegnato parte della documentazione al curatore, che ha proceduto alla ricostruzione, non può affermarsi la coscienza e volontà circa l'irregolare tenuta delle scritture contabili finalizzata a impedire di ricostruire la vicenda patrimoniale della società. Quanto poi alla bancarotta patrimoniale si lamenta che la corte territoriale non ha considerato la deduzione difensiva con cui si era evidenziato che una parte delle somme prelevate erano state utilizzate per pagare gli stipendi, limitandosi a definirla generica. Quanto alla posizione specifica di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla distrazione delle somme di denaro o altro si era evidenziato come egli avesse amministrato la società in epoca antecedente all'asserito dissesto e come i bilanci fino a quando egli aveva ricoperto la carica di amministratore, ossia fino al 2014, erano stati depositati regolarmente; tuttavia la corte di appello si è limitata ad osservare al riguardo che "anche nel 2015 si sono registrati esborsi a entità riferibili a [OSCURATO:PERSONA]", senza specificare quali entità distrattive sarebbero riferibili al predetto. 2.2. Col secondo motivo si lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il mancato contenimento della pena nel minimo edittale. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi i I ricorsi; l'originario difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi; il nuovo difensore designato, avv. de [OSCURATO:PERSONA], ha formulato i seguenti ulteriori motivi, trasmessi con p.e.c. del 12.4.22. 3.1.Si lamenta innanzitutto, che la corte territoriale, con riferimento alla richiesta di riqualificazione del fatto di bancarotta fraudolenta in bancarotta semplice, facendo proprio il principio della doppia conforme - riferendo di non esser tenuta a riesaminare censure sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici - si è limitata a ricordare che, se lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, l'omessa tenuta della contabilità integra gli estremi del reato di cui all'originaria imputazione, e non di quello di bancarotta semplice. È appena il caso di rilevare come il limite dettato dal principio cui la Corte di Appello ha fatto ricorso per non svolgere le proprie motivazioni sia stato travalicato. La difesa, infatti, aveva obiettato la riqualificazione del fatto di bancarotta fraudolenta documentale nell'ipotesi della bancarotta semplice, ma, non essendovi traccia di motivazione alcuna sul punto nelle considerazioni svolte dal primo giudice, il richiamo per relationem alla pronuncia di primo grado si appalesa insufficiente. Difatti, gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, ma devono ricercarsi circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori o della consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio [Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05/11/2020) 21-01-2021, n. 2483]. Fra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa. Il che è mancato nella decisione impugnata in cui i giudici di merito si sono limitati a valorizzare una serie di elementi di fatto, sicuramente idonei a dimostrare l'avvenuta omessa consegna agli organi fallimentari in forma integrale della documentazione contabile della società fallita, ma non anche la finalità di recare pregiudizio ai creditori, la cui sussistenza è stata semplicemente affermata dalla Corte di Appello, ma non provata, non essendo sufficiente al riguardo evidenziare il verificarsi dell'evento rappresentato dal mancato soddisfacimento delle pretese creditorie, che rappresenta un dato neutro rispetto alla premessa da dimostrare, potendo essere, in ipotesi, anche riconducibile ad una condotta meramente colposa. In realtà il sig. [OSCURATO:PERSONA]° consegnò al Curatore fallimentare tutta la documentazione contabile di cui lo stesso era in possesso e non vi è prova alcuna di richieste da parte del medesimo Curatore all'amministratore [OSCURATO:PERSONA] o al professionista che lo assistette nel recupero del carteggio. Di tanto in motivazione nulla viene segnalato. É assente, quindi, la prova della volontà dell'[OSCURATO:PERSONA] a consegnare solo in via parziale la documentazione al fine ultimo di non permettere la ricostruzione delle poste al Curatore. A tale conclusione si può giungere, di più, svolgendo un'ulteriore, pur semplicistica e non dovuta, considerazione, per cui si potrebbe ritenere che i crediti siano comunque stati incassati per ripagare la debitoria di oltre € 1.5 mln, giacché la società vedrà "perdere" 1 mln di crediti ed il passivo fallimentare si attesterà a soli € 461.000 ed i crediti. 3.2. Quanto all'ipotesi distrattiva di cui al capo A2 della rubrica, ove vengono addebitati a entrambi gli imputati plurimi atti volti e finalizzati a sottrarre risorse economiche per mezzo di numerosi pagamenti risultati senza titolo, a fronte dalla lettura degli estratti conto della società fallita, si evidenzia come i giudici di merito àncorino la condotta illecita a quei pagamenti che non riportano la causale, laddove dalla semplice lettura della contestazione di cui al capo di imputazione A2) emerge che la causale dei pagamenti viene compiutamente indicata riferendosi in parte a compensi degli amministratori e ad una restituzione di un finanziamento soci, in altra parte a stipendi corrisposti al dipendente, con o senza cedolini, e a pagamenti effettuati in favore di fornitori. Tale attività viene nel provvedimento del giudice di secondo grado ritenuta "di preordinata spoliazione e depauperamento di cespiti attivi orientati a beneficio di soggetti riferibili ai due amministratori" (cfr., pag. 2 della sentenza Corte di appello di Milano). La predetta attività, dice sempre il giudice di appello, era sorretta da un interesse specifico quale quello di favorire la nuova entità sociale, la [OSCURATO:PERSONA], destinata a subentrare alla fallita. Ebbene, si ricorda come sia intervenuta sentenza di assoluzione per la contestazione formulata al capo A3) riguardante condotte distrattive poste in favore della [OSCURATO:PERSONA] su richiesta della Procura, provvedimento quindi distonico e contraddittorio rispetto all'assunto sopra enunciato. La confusione, quindi, regna sovrana in entrambi i giudici di merito. Tale metodologia di giudizio e approccio pregiudica gli ulteriori aspetti che sono stati tratteggiati, banalizzati, e che hanno portato alla condanna dei prevenuti in un'ottica generalista e totalmente confusionaria, fatta soprattutto propria dalla Corte di Appello di Milano, giungendo a conclusioni inaccettabili ed in aperta violazione delle norme di diritto. In ogni caso, con riferimento alle uscite di cassa afferenti alla voce del pagamento degli stipendi dei dipendenti, le stesse appaiono assolutamente giustificate tanto che lo stesso giudice di primo grado manda assolti entrambi gli imputati per quanto corrisposto alla dipendente [OSCURATO:PERSONA] convivente, tra l'altro, dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Invero il discrimine tra detta posizione e quella di altro dipendente, [OSCURATO:PERSONA] è data solo perché la Bienek si era insinuata al passivo fallimentare per il TFR. Quindi il "discrimine" risulta nel contrapporre un'attività assolutamente discrezionale posta in essere da un lavoratore e non dall'altro sebbene il giudice di primo grado rappresenti qualcosa di più, stigmatizzando il pagamento corrisposto al Briguori, dipendente legato da rapporti di parentela all'[OSCURATO:PERSONA], e risultato intraneo ad ambienti di criminalità organizzata. Il mero richiamo a rapporti di parentela è, però, del tutto destituito di supporto logico visto che parimenti la Bienek viene descritta come persona legata da rapporti di convivenza con l'altro imputato [OSCURATO:PERSONA], pag. 4 della sentenza di primo grado, ma quello che sorprende è la generica indicazione, non sorretta da alcuna spiegazione, sull'aspetto dell'intraneità ad ambienti malavitosi — peraltro non rispondente al vero - come oggettiva circostanza che ha inficiato la legittimità del pagamento effettuato in favore di un soggetto rispetto al quale i giudici di merito dovevano, e non l'hanno fatto, verificare se questo fosse o meno legato da rapporto di lavoro subordinato, circostanza di cui non vi è alcuna traccia. Questo l'unico tema che doveva essere assolto e che è stato del tutto pretermesso, con la conseguenza che anche detto pagamento risulta più che giustificato non rientrando nell'alveo della condotta di depauperamento attribuita agli imputati. Di più, anche i pagamenti ai fornitori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], OP Ponteggi risultano del tutto conferenti alla gestione societaria e non rivestono alcun tipo di illiceità di condotta volta a distrarre cespiti attivi. Il bilancio 2014, approvato nell'anno 2015, proprio in costanza della rappresentanza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], amministratore della fallita, rileva un debito per C 1.582.231 relativo in gran parte alla voce fornitori (C 783.085) (pag. 3 della sentenza di primo grado). La insinuazione al passivo ha una esposizione complessiva pari a C 461.322,32 con un decremento, quindi, di più di un milione rispetto alla voce debitoria di cui sopra. Tale dato è rappresentativo di come nel corso dell'anno 2015, fino alla data di fallimento, nessuna attività "depredatoria" è stata attuata ma contrariamente è stata posta in essere una condotta volta ad escutere le situazioni di credito, indicate nel bilancio 2014 per circa un milione di euro, ed utilizzarla per abbattere significativamente le voci di debito, tra cui soprattutto quella dei fornitori. Tra di esse, quindi, trova giustificazione il pagamento dei fornitori sopra indicati e la legittimità della condotta che non assume i caratteri enucleati nelle due sentenze di condanna che, lo si ribadisce, per il principio operato dalla Corte di appello di Milano è quello della "doppia conforme". Di talché anche tali somme non possono essere del tutto immotivatamente e contraddittoriamente ritenute oggetto di distrazione. Meno che mai quelle afferenti al prelievo in contante e i cambi assegni su cui nulla viene detto, rappresentato, motivato, illustrato da entrambi i giudici come se la semplice contestazione contenuta in rubrica valga ad essere ritenuta motivazione della sentenza; circostanza questa che è di per sé causa palese ed evidente di nullità della stessa per la assoluta mancanza di ogni elemento decisionale. È evidente che tali risorse servivano per la gestione della compagine fallita che nel corso dell'anno 2015 ha continuato a svolgere la sua attività e necessitava di tali mezzi esclusivamente utilizzati per tale scopo. Resta quindi l'argomento dei corrispettivi riconosciuti agli amministratori e la voce di restituzione del finanziamento soci che ben si attaglia a quanto sopra enunciato. A fronte della attività svolta in favore della società gli amministratori hanno ritenuto legittimamente e senza alcun nascondimento riconoscere in loro favore le cifre oggetto di contestazione. 3.3. Da ultimo, la violazione di legge di maggiore immediata percezione, nell'ambito del processo in trattazione, si sostanzia nell'avere erroneamente ritenuto il Tribunale di Monza, dapprima, nonché, la Corte di Appello di Milano, di non dover concedere agli imputati le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p., ai sensi del quale, 'Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini della applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo'. Ebbene, evidenziato che le circostanze previste dalle sopra menzionate disposizioni non coincidono e rammentato che la condotta riparativa costituisce circostanza specificamente voluta dal Legislatore all'art. 62 c.p. come attenuante comune, è evidente che integra una violazione di legge farla rientrare nel disposto del successivo articolo e considerarla come elemento da valutare ai fini della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono infondati. Occorre premettere che, come emerge dalla semplice lettura dei motivi indicati nel ritenuto in fatto, le doglianze aggiuntive formulate con la memoria si sostanziano, in gran parte, in argomenti del tutto nuovi rispetto a quelli articolati col ricorso principale che pur ricondotti alle macro-aree delle primitive censure affrontano in maniera del tutto diversa le questioni prospettando, ad esempio, con riferimento alla conferma della condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, il diverso vizio argomentativo sotto il profilo dell'inappropriato uso della motivazione per relationem, laddove il ricorso principale non aveva sollevato alcunchè al riguardo. Così per altri aspetti di cui si dirà nel prosieguo, fermo restando che su quelli che invece possono considerarsi una estensione dei motivi principali, ci si soffermerà, ovviamente, nello svolgimento della trattazione che segue. In ogni caso va rilevato che si controverte di una doppia conforme pronunzia di condanna sicchè appare legittimo il ricorso alla motivazione "per relationem" allorché le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengono elementi diversi da quelli già esaminati e disattesi (anche implicitamente). Il motivo, in parte qua, è quindi inammissibile anche in quanto genericamente impegnato nel censurare il ricorso da parte della sentenza impugnata alla tecnica di motivazione per relationem, senza specificare in che termini la stessa vi avrebbe fatto effettivamente ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui invece è indiscutibilmente dotata la sentenza medesima, come dimostra tra l'altro il fatto stesso che coi successivi motivi il ricorrente abbia provveduto alla sua confutazione (essendosi nella sostanza il motivo aggiunto limitato ad affermare che il limite dettato dal principio di questa Corte in merito all'utilizzo della motivazione per relationem sarebbe stato travalicato dal momento che, a fronte della deduzione di appello in ordine alla qualificazione del fatto come bancarotta semplice, la pronuncia di primo grado nulla ha esplicitato al riguardo, laddove la complessiva ricostruzione del fatto di bancarotta fraudolenta documentale, per come svolta nelle conformi pronunce di merito, non lascia spazio alcuno — come meglio si dirà in seguito - all'ipotesi alternativa di bancarotta semplice prospettata). 1.1.11 complessivo motivo di ricorso afferente alla bancarotta fraudolenta documentale, pur nella versione integrata nella memoria difensiva, è, invero, proprio inammissibile per aspecificità. Esso, sovrapponendo, a tratti, l'ipotesi della mancata consegna delle scritture contabili con quella della tenuta irregolare ha, da un lato, ritenuto non dimostrata, né tanto meno motivata, la sussistenza del dolo specifico di ledere le ragioni creditorie e, dall'altro, ritenuta non dimostrata la finalizzazione della condotta a non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio societario; ma nell'assumere tale impostazione, esso, non considera innanzitutto che la corte territoriale, nel confermare e richiamare la ricostruzione contenuta nella pronuncia di primo grado, ha identificato la condotta criminosa nel fatto che le - uniche - scritture contabili consegnate non avevano, a differenza di quanto assumeva in quella sede la difesa, consentito la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della società fallita (il professionista officiato dalla società aveva consegnato al curatore fallimentare solo parte della documentazione contabile; che presentava evidenti profili di inattendibilità per i disallineamenti esistenti tra i dati risultanti dalla documentazione e le poste iscritte in bilancio con riguardo alle immobilizzazioni per 418.382,00 euro, parte delle quali oggetto di denunzia di furto, all'assenza di rimanenze iscritte per euro 474.940,00 e gli ingenti crediti per circa un milione di euro; il curatore in ragione della frammentaria documentazione prodotta non aveva neppure potuto individuare i cespiti attivi oltre che verificare le poste creditorie), precisando, in conformità ai principi affermati da questa Corte, che a nulla potesse valere il fatto che il curatore fosse riuscito in parte a colmare le lacune documentali facendo ricorso a documenti recuperati aliunde - quali gli estratti conto bancari. Ed invero, costituisce principio oramai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta documentale, sussiste anche quando la documentazione possa essere ricostruita "aliunde", poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Rv. 279346); e il dolo richiesto in relazione a tale fattispecie di bancarotta documentale è quello generico, essendo sufficiente che l'amministratore, su cui grava il relativo obbligo, sia consapevole della tenuta incompleta delle scritture contabili tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio societario e del movimento degli affari, non essendo necessario che egli miri specificamente all'impedimento della ricostruzione del patrimonio della società; laddove, nel caso di specie, la confutazione di tale elemento soggettivo si fonda su argomenti generici che non hanno alcuna valenza neppure ai fini della contestazione della configurazione della componente soggettiva del reato, quali l'avvenuta ricostruzione aliunde del patrimonio societario o la circostanza che l'imputato ebbe comunque a consegnare al curatore le pur incomplete scritture contabili; laddove peraltro la bancarotta semplice che si vorrebbe al più integrata nel caso di specie è circoscritta alle sole scritture contabili obbligatorie. Anche l'ulteriore aspetto - per certi versi del tutto nuovo - evidenziato col motivo aggiunto, al fine di dimostrare che la condotta dell'imputato non avrebbe avuto ripercussioni sulla ricostruzione del patrimonio della fallita, ovvero quello che assume la già avvenuta riscossione dei crediti - che non sarebbe stato, quindi, più necessario ricostruire - desumendola dalla presenza della provvista utilizzata per gli esborsi intervenuti per pagare i debiti della società (circostanza desunta a sua volta dal fatto che il passivo fallimentare accertato è inferiore ai debiti emergenti dal bilancio), rimane privo di rilievo perché, di là della apoditticità dell'assunto a cui esso si lega, non scalfisce la ricostruzione accusatoria recepita dai giudici di merito che non si limitano ad ancorare l'impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari ai crediti eventualmente vantati dalla società (ciò, peraltro, senza considerare che l'attendibilità dei bilanci è stata messa in dubbio dai giudici di merito).Quanto poi al dolo specifico cui pure fa riferimento la sentenza impugnata nel rispondere alla deduzione sulla qualificazione del fatto come bancarotta semplice, è solo il caso di evidenziare come sia, a rigore, ultroneo l'ulteriore passaggio argomentativo sviluppato al riguardo dalla corte territoriale perché una volta accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico in relazione a quella parte di condotta che riflette la omessa tenuta - o la mancata consegna - dei restanti libri e scritture contabili (Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271753). In ogni caso, il dolo specifico, identificato nella intenzione di recare pregiudizio ai creditori, risulta adeguatamente motivato in quanto posto anche proprio in relazione alle condotte distrattive che evidentemente si mirava a tenere occultate attraverso la complessiva condotta tenuta in relazione alle scritture contabili. Il motivo è, dunque, nel suo complesso infondato. 1.2. Il secondo motivo di ricorso sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale è affetto da genericità intrinseca ed estrinseca, avendo la corte territoriale, con riferimento alle specifiche distrazioni riferibili anche ad [OSCURATO:PERSONA] fatto esplicito riferimento alla relazione ex art. 33 I. f. in cui sarebbero riportate, in termini chiari, le uscite finanziarie ingiustificate intervenute negli anni 2014 e 2015 riferibili a entrambi gli imputati; esso è a tratti anche manifestamente infondato nella parte in cui afferma - tra l'altro apoditticamente - che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricoperto la carica prima del dissesto, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la condotta sanzionata dal reato di bancarotta non è quella di avere cagionato lo stato di insolvenza o di avere provocato il fallimento della società, bensì quella di avere depauperato l'impresa, consistente nella destinazione delle risorse ad impieghi estranei alla dinamica imprenditoriale, con la conseguenza che non è necessario che la rappresentazione e la volontà dell'agente investano il fallimento o il dissesto aziendale, essendo sufficiente che si riferiscano alla sua diminuzione patrimoniale (Sez. 5, n. 38325 del 03/10/2013 Ud. (dep. 18/09/2014) Rv. 260378). Tale genericità non può ritenersi superata alla stregua degli argomenti sviluppati nella memoria integrativa incentrandosi essi su circostanze prevalentemente impostate sul fatto che in quanto tali non possono trovare ingresso in sede di legittimità. Trattasi, peraltro, in gran parte, di censure del tutto nuove, neppure esplicitate in appello, secondo quanto emerge dalla incontestata sintesi dei motivi riportata nella pronuncia impugnata, che a tratti trovano il loro substrato addirittura in passaggi della motivazione della pronuncia di primo grado (della quale si richiamano le pagine, così ad esempio riguardo ai pagamenti in favore dei lavoratori). In ogni caso, la corte territoriale ha evidenziato come, a fronte di un passivo accertato per 461.322,32 euro, dalla documentazione bancaria emergano plurimi addebiti senza giustificazione sociale, anche a titolo di compensi erogati in favore degli amministratori, ma mai deliberati, e di generica restituzione soci; e come nel 2015 risulti l'acquisto di numerosi tablet e telefoni di elevato standard tecnologico, acquistati ma non rinvenuti tra i beni della società né restituiti. E' sufficiente al riguardo ricordare, quanto ad esempio agli asseriti compensi agli amministratori o alla addotta generica causale di restituzione di finanziamento/soci che secondo il costante orientamento di questa Corte, per quanto concerne il primo aspetto, risponde del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione l'amministratore che, in assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura dei suoi compensi, prelevi somme in pagamento dei crediti verso la società in dissesto, la cui congruità non sia fondata su dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata e oggettiva valutazione (ad esempio, gli emolumenti riconosciuti ai precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, gli impegni orari osservati, i risultati garantiti (fr. Tra molte, Sez. 5, n. 17792 del 23/02/2017, Rv. 269639); e, per quanto riguarda il secondo aspetto, integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione la condotta dell'amministratore di una società che proceda al rimborso di finanziamenti da lui erogati in qualità di socio in violazione della regola della postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ. (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 25773 del 20/02/2019, Rv. 277577). E' infine il caso di evidenziare che l'annotazione sulla costituzione della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ad opera di [OSCURATO:PERSONA] — , avente lo stesso oggetto sociale della fallita, e sulla sistematica attività di spoliazione avviata da [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2014 in favore di soggetti riconducibili ai due imputati, amministratori, è destinata a rimanere sullo sfondo, avendo i giudici di merito indicato innanzitutto le ragioni specifiche per le quali dovessero ritenersi distrattivi i prelievi e gli esborsi ingiustificati oggetto di contestazione; sicché prive di pregio rimangono tutte le residue censure presenti nella memoria integrativa che assumono l'esistenza di un contrasto motivazionale in parte qua rispetto alla pronuncia assolutoria. 1.3. Con riguardo, infine, alla censura che ha ad oggetto il trattamento sanzionatorio si osserva che la determinazione della pena, la concessione di attenuanti, il giudizio di bilanciamento sono di competenza del giudice di merito involgendo valutazioni rimesse al prudente esercizio del potere discrezionale da parte di questi, che, ove assentito - come nel caso di specie - da motivazione congrua e coerente con le evidenze disponibili, è insindacabile nel giudizio di legittimità. Nel caso in esame la corte territoriale ha indicato le ragioni per le quali la pena inflitta agli imputati dovesse ritenersi adeguata e congrua - quantificata dal primo giudice in anni tre e mesi sei di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e in anni tre e mesi nove per [OSCURATO:PERSONA] - facendo riferimento, oltre che alla personalità degli imputati, alla gravità della condotta considerata non in sé ma per le caratteristiche che la contraddistinsero, sicché la sua valutazione sul punto non si è esaurita nella meccanica rilevazione dell'illecito in quanto tale ma nell'apprezzamento degli elementi di fatto e personologici, come richiesto dall'art. 133 cod. pen., evidenziando altresì come il tribunale si fosse anche dato carico di differenziare la pena in ragione del diverso apposto degli imputati. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la corte di merito, in perfetta coerenza con i principi affermati da questa Corte - che ha in maniera costante affermato che tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne' l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (tra tante, Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Rv. 230591) - ha evidenziato come il mancato riconoscimento si fondi sull'assenza di elementi positivi valorizzabili, quali ad esempio un ristoro o altro elemento utile a dar conto di una rivisitazione del vissuto e come irrilevante fosse, rispetto alla concessione delle circostanze ex art 62-bis c.p., la scelta del rito operata dal ricorrente. Con ciò conformandosi anche al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr. ex multis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986). Né potrebbe ritenersi rivalutabile la decisione della corte di appello, che ha avallato l'impostazione del primo giudice, per il profilo indicato nei motivi aggiunti, secondo cui il giudice di primo grado sarebbe incorso in un palese error in iudicando reputando che nessuno dei due imputati fosse meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. " [..] in quanto a fronte delle accertate condotte depauperatorie in danno della fallita, non hanno introdotto alcun principio di risarcimento in favore dei creditori[..] " Si assume, in particolare, che le attenuanti generiche, a norma dell'art. 62-bis c.p., devono fondarsi su altri aspetti, diversi da quelli indicati nel precedente articolo 62 cod. pen.; il giudice è vincolato — argomenta la difesa - esclusivamente, oltre che dall'obbligo di motivazione, dalla presenza del requisito della loro diversità dalle altre circostanze [attenuanti generiche come 'altre circostanze diverse' da quelle previste all'art. 62, C. App. Ancona [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 227; C. 2.7.1992, Castiglia, CED 192109, CP 1994, 1511}. Peraltro, se non è applicabile una delle circostanze di cui all'art. 62 cod. pen. perché il fatto non ne raccoglie tutti i requisiti, nulla vieta che si concedano, invece, le attenuanti generiche [C. 27.6.2013, n. 34522, Delure; C. 1.12.2010, n. 656, Delure, C. 6.11.1990, C. 6.2.1990]. In altri termini, secondo i ricorrenti, la mancanza dei presupposti applicativi di un'attenuante di cui all'art. 62 cod. pen. non può risolversi in un fattore ostativo alla concessione delle attenuanti generiche. Ebbene là dell'assorbente rilievo che il diniego delle attenuanti generiche è stato ancorato all'assenza di elementi positivi di valutazione e che solo a titolo di esempio si è indicata l'assenza di ristoro o di altri aspetti indicativi di una rivisitazione esistenziale, e ciò, nonostante fosse già di per sé sufficiente, ai fini negatori, la mancata rilevazione, di per sé, di elementi valutativi favorevoli - si osserva che la sentenza citata dalla difesa (Sez. 6, n. 10376 del 02/07/1992, Castiglia, Rv. 192109) ha piuttosto affermato che « benché il giudice di merito nell'esercizio del suo potere discrezionale concernente la concessione o il diniego delle attenuanti generiche possa attingere a qualsiasi elemento di valutazione ancorché non esplicitamente contemplato nell'art. 133 cod. pen. al fine di mitigare il rigore delle pene, tuttavia, qualora un determinato elemento della condotta sia stato preso in considerazione dal giudice in quanto circostanza attenuante tipica prevista dalla legge, non può, poi, lo stesso elemento giovare una seconda volta all'imputato sotto forma di attenuanti generiche, giacché, altrimenti, si giungerebbe all'assurdo logico di ancorare ad un medesimo elemento di fatto non una ma due o più determinazioni favorevoli all'imputato>>. E' evidente che ciò che rileva, secondo l'impostazione della sentenza citata, è che il giudice abbia già preso in considerazione quello stesso elemento al medesimo fine attenuativo e non già il fatto che un elemento possa, in astratto, integrare una determinata circostanza attenuante, nulla precludendo al giudice di considerare un aspetto integrante una delle attenuanti di cui all'art. 62 cod. pen. ai - soli - fini della concessione delle attenuanti generiche (né una tale preclusione potrebbe essere ricavata dal disposto normativo di cui all'art. 62 bis, dal fatto che esso faccia riferimento alle "altre circostanze diverse" o dall'inciso "indipendentemente dalle circostanze previste nell'art. 62 cod. pen." avendo piuttosto il legislatore con la disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. inteso estendere la portata dei fattori attenuativi e non limitarla, tant'è che, tra l'altro, precisa espressamente che le circostanze attenuanti generiche possono anche concorrere con quelle indicate nel precedente articolo); con la conseguenza che ove una circostanza non è stata considerata ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 cod. pen., essa ben può essere valutata ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e una tale impostazione non potrebbe, a rigore, essere suscettibile di censura neppure sotto il profilo dell'erronea qualificazione giuridica ove la circostanza a quel fine valorizzata non presenti tutte le caratteristiche proprie dell' attenuante comune. Sicchè l'aver fatto generico riferimento ad un mancato ristoro non può in alcun modo risolversi in una violazione dell'art. 62 bis cod. pen., rispetto all'art. 62 cod. pen., stante peraltro la non perfetta coincidenza tra il risarcimento del danno di cui al n. 6 dell'art. 62 cod. pen. e il concetto di mero ristoro, trattandosi piuttosto di valutazione in negativo con la quale si è piuttosto inteso mettere in evidenza l'assenza di elementi positivi di valutazione, utili ai fini del riconoscimento dell'invocato beneficio. In ogni caso, la rilevazione, in sede di valutazione delle attenuanti generiche, della non ricorrenza di uno dei fattori attenuativi di cui all'art. 62 cod. pen., non si risolve in una violazione dell'art. 62 bis cod. pen. rispetto all'art. 62 cod. pen., perché l'essersi valorizzata, a tali fini, in negativo, l'assenza di un elemento proprio della casistica delle attenuanti comuni - ove ovviamente la sua mancanza possa essere tradotta in un aspetto negativo così ad esempio proprio nel caso in cui sia mancato un comportamento riparatorio o nel caso in cui la entità del danno non sia per nulla modesta - rientra nella sfera valutativa di cui all'art. 62 bis cod. pen.; ciò perché, allorquando il potere discrezionale del giudice, in tale ambito, si esplica in negativo ben può prendere in considerazione ogni aspetto del fatto e della personalità del suo autore che possa avere incidenza sulla valutazione in questione, così come, d'altronde, allorquando esso si esplica in positivo (con l'unico limite del 'ne bis in idem' che opererebbe però solo allorquando il medesimo elemento sia stato già considerato ai fini attenuativi, segnatamente ai fini del riconoscimento di una circostanza attenuante comune o specifica; ma a ben vedere - e qui lo si annota solo per ragioni di completezza - tale impostazione restrittiva non è condivisa da tutta la giurisprudenza di questa Corte, essendovi pronunce - tra queste Sez. 1, n. 9950 del 06/05/1994, Rv. 19973901 - che hanno affermato che " Ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche il giudice può prendere in considerazione gli stessi elementi valutati per la concessione di una attenuante comune quando questi incidano non solo sull'intensità del dolo, ma sulla motivazione del delitto e sul carattere del reo tanto da indurre il convincimento di una ridotta capacità a delinquere del colpevole". La valutazione sotto due diversi profili della stessa situazione di fatto non è stata quindi ritenuta