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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 31041/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CRISTIAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 31 maggio 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Agrigento del 24 aprile 2021, condannando [OSCURATO:PERSONA] ad un mese di reclusione per il reato di truffa.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata declaratoria di non doversi procedere risultando assente la querela della persona offesa, risulta manifestamente infondato in quanto reiterativo avendo il giudice di appello correttamente attribuito la natura di querela dell'atto sottoscritto dalla persona offesa dinanzi alla polizia giudiziaria e denominato "verbale di ratifica di denuncia-querela"; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, oltre ad essere reiterativo, offre in ordine alla responsabilità del ricorrente una lettura alternativa degli elementi di prova e censure di mero fatto non deducibili dinanzi a questa corte; Rilevato che il terzo e il quarto motivo di ricorso con i quali si deduce la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed in generale la severità del trattamento sanzionatorio appaiono manifestamente infondati alla luce delle argomentazioni esposte dal giudice di appello in ordine ai numerosi precedenti penali specifici a carico dell'imputato; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CRISTIAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 31 maggio 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Agrigento del 24 aprile 2021, condannando [OSCURATO:PERSONA] ad un mese di reclusione per il reato di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata declaratoria di non doversi procedere risultando assente la querela della persona offesa, risulta manifestamente infondato in quanto reiterativo avendo il giudice di appello correttamente attribuito la natura di querela dell'atto sottoscritto dalla persona offesa dinanzi alla polizia giudiziaria e denominato "verbale di ratifica di denuncia-querela"; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, oltre ad essere reiterativo, offre in ordine alla responsabilità del ricorrente una lettura alternativa degli elementi di prova e censure di mero fatto non deducibili dinanzi a questa corte; Rilevato che il terzo e il quarto motivo di ricorso con i quali si deduce la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed in generale la severità del trattamento sanzionatorio appaiono manifestamente infondati alla luce delle argomentazioni esposte dal giudice di appello in ordine ai numerosi precedenti penali specifici a carico dell'imputato; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] P
Sentenza Cassazione n. 31041/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris