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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32227/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1000 di multa.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione della., legge penale e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. dolendosi dell'eccessività della pena inflitta al proprio assistito e della mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione.

Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata, è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, il quale ha commesso il fatto allorquando era sottoposto a misura cautelare; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Considerato che la censura inerente al diniego della riduzione massima per le concesse circostanze attenuanti generiche è parimenti destituito di fondamento: è noto come le valutazioni inerenti alla dosimetria della pena e all'entità degli aumenti o delle riduzioni conseguenti all'applicazione di aggravanti e attenuanti, appartengano alla discrezionalità e al prudente apprezzamento dei giudici di merito, i quali, per assolvere al relativo obbligo motivazionale, è sufficiente che diano conto di avere vagliato i criteri stabiliti nell'art. 133 cod. pen., anche ricorrendo, come nel caso in esame, ad espressioni del tipo "pena congrua" o "pena equa" (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243:«La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale».

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1000 di multa. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione della., legge penale e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. dolendosi dell'eccessività della pena inflitta al proprio assistito e della mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione. Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata, è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, il quale ha commesso il fatto allorquando era sottoposto a misura cautelare; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Considerato che la censura inerente al diniego della riduzione massima per le concesse circostanze attenuanti generiche è parimenti destituito di fondamento: è noto come le valutazioni inerenti alla dosimetria della pena e all'entità degli aumenti o delle riduzioni conseguenti all'applicazione di aggravanti e attenuanti, appartengano alla discrezionalità e al prudente apprezzamento dei giudici di merito, i quali, per assolvere al relativo obbligo motivazionale, è sufficiente che diano conto di avere vagliato i criteri stabiliti nell'art. 133 cod. pen., anche ricorrendo, come nel caso in esame, ad espressioni del tipo "pena congrua" o "pena equa" (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243:«La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale». Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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