CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 1988
Cassazione n. 38809/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/09/1988 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 654/21 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. alla pena di otto mesi di reclusione. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio per l'eccessività della pena. Il ricorso è manifestamente infondato. Le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. La determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591). Con riferimento al motivo sul trattamento sanzionatorio se ne deve rilevare il difetto di specificità, essendo evidente l'esistenza di una motivazione logica ed adeguata rispetto alle ragioni per le quali non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato desunto dai gravi precedenti penali e dalle modalità del fatto (lunga durata dell'evasione). Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021 sore [OSCURATO:PERSONA] 'dente OrOS