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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 giugno 2022

Cassazione n. 47171/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 21 giugno 2022 emessa dal Tribunale di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare o di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Trieste, pronunciando sull'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa in data 3 giugno 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, ha sostituito la misura coercitiva dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con il divieto di dimora nella regione [OSCURATO:PERSONA]Giulia.

2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'Ullah, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 275, comma 1, cod. proc. pen. e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul punto.

Il difensore censura la carenza di proporzionalità della misura coercitiva applicata con riferimento all'intero territorio regionale, rispetto alla natura e gravità delle condotte addebitate al ricorrente (cinque cessioni di modeste quantità di sostanza stupefacente), che, peraltro, sarebbero state tutte poste in essere esclusivamente nella città di Trieste.

L'esigenza cautelare del pericolo di recidiva avrebbe, infatti, secondo il difensore, potuto essere soddisfatta anche con il solo divieto di dimora nel comune di Trieste, e, quindi, in un ambito territoriale più ristretto, in quanto, a differenza di quanto affermato dall'ordinanza impugnata, non risulterebbe una rete di stabili contatti da parte dell'indagato in ambito regionale.

Ad avviso del difensore, dunque, la misura coercitiva applicata determinerebbe una compressione eccessiva della libertà personale del ricorrente.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 31 ottobre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di rigettarsi o, comunque, di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

2. Con unico motivo il difensore censura la violazione dell'art. 275, comma 1, cod. proc. pen. e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul punto, in quanto il Tribunale di Trieste, violando il canone di proporzionalità, avrebbe applicato una misura che limita eccessivamente la libertà di movimento del ricorrente.3.

Il motivo è fondato.

L'art. 275, comma 1, cod. proc. pen., sancisce il principio di adeguatezza delle misure cautelari, prescrivendo che «nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto».

Il secondo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. aggiunge, inoltre, il principio di proporzionalità, stabilendo che «ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata».

Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 2, cod. proc. pen., opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità di quella specifica misura a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez.

U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249323 - 01; conf. ex plurimis: Sez. 2, n. 10383 del 18/02/2022, Gallo, Rv. 282758 - 01).

A fronte della tipizzazione da parte del legislatore di un "ventaglio" di misure di gravità crescente, inoltre, il criterio di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 1, cod. proc. pen., dando corpo al principio del "minor sacrificio necessario" (ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza 22 luglio 2011, n. 231), impone al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari nel caso di specie (Sez. 36256 del 2011; 43689 del 2019) o, comunque, di modellare il contenuto della misura coercitiva secondo un paradigma di rigorosa gradualità.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si determina, dunque, la violazione del principio di proporzionalità, quando sia possibile conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela meno invasiva (ex plurimis: Sez. 6, n. 3514 del 18/12/2019, Spinella, Rv. 278222).

In particolare, la valutazione in ordine alla proporzionalità della misura implica l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi (Sez. 2, n. 797 del 3/12/2020 (dep. 12/01/2021), Viti, Rv. 280470; Sez. 2, n. 19559 del 25/02/2020, Amico, Rv. 279475 - 01) al fine di evitare l'imposizione di restrizioni della libertà dell'indagato più ampie rispetto a quelli funzionali a prevenire la reiterazione di delitti della stessa specie.4.

Il Tribunale di Trieste non ha fatto buon governo dell'art. 275, comma 1, cod. proc. pen., in quanto ha ritenuto «misura adeguata ...quella del divieto di dimora nel territorio della regione [OSCURATO:PERSONA]Giulia ove l'indagato ha mostrato di avere intessuto una rete di stabili contatti volti alla distribuzione di sostanza stupefacente».

La giurisprudenza di legittimità invero afferma che il «divieto di dimora» di cui all'art. 283, comma 1, cod. proc. pen., non deve necessariamente limitarsi ad un comune o frazione di esso (come si verifica invece nel caso dell' «obbligo di dimora» previsto nel comma 2 del medesimo articolo), ma può estendersi anche ad ambiti territoriali più vasti, quali la provincia o la regione, purché specificamente individuati e logicamente collegati alle esigenze cautelari (Sez. 4, n. 27476 del 14/05/2019, Rispoli, Rv. 276461 - 01; Sez. 6, n. 1454 del 1992, Bambolino, Rv. 190973).

L'esistenza di una fitta rete di stabili canali, di approvvigionamento e di distribuzione, dell'indagato a livello regionale è, tuttavia, stata affermata apoditticamente dal Tribunale del riesame, in quanto ha richiamato solo cessioni di sostanza stupefacente poste in essere dal ricorrente nella città di Trieste.

L'estensione territoriale della misura coercitiva all'intero ambito della [OSCURATO:PERSONA]Giulia non è stata, dunque, adeguatamente motivata, in quanto, per quanto indicato nell'ordinanza impugnata, non risulta che l'intera regione potesse essere considerata la «piazza di spaccio» del ricorrente.

5. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere accolto e deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Trento per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 21 giugno 2022 emessa dal Tribunale di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare o di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Trieste, pronunciando sull'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa in data 3 giugno 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, ha sostituito la misura coercitiva dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con il divieto di dimora nella regione [OSCURATO:PERSONA]Giulia. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'Ullah, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 275, comma 1, cod. proc. pen. e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. Il difensore censura la carenza di proporzionalità della misura coercitiva applicata con riferimento all'intero territorio regionale, rispetto alla natura e gravità delle condotte addebitate al ricorrente (cinque cessioni di modeste quantità di sostanza stupefacente), che, peraltro, sarebbero state tutte poste in essere esclusivamente nella città di Trieste. L'esigenza cautelare del pericolo di recidiva avrebbe, infatti, secondo il difensore, potuto essere soddisfatta anche con il solo divieto di dimora nel comune di Trieste, e, quindi, in un ambito territoriale più ristretto, in quanto, a differenza di quanto affermato dall'ordinanza impugnata, non risulterebbe una rete di stabili contatti da parte dell'indagato in ambito regionale. Ad avviso del difensore, dunque, la misura coercitiva applicata determinerebbe una compressione eccessiva della libertà personale del ricorrente. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 31 ottobre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di rigettarsi o, comunque, di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. 2. Con unico motivo il difensore censura la violazione dell'art. 275, comma 1, cod. proc. pen. e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul punto, in quanto il Tribunale di Trieste, violando il canone di proporzionalità, avrebbe applicato una misura che limita eccessivamente la libertà di movimento del ricorrente.3. Il motivo è fondato. L'art. 275, comma 1, cod. proc. pen., sancisce il principio di adeguatezza delle misure cautelari, prescrivendo che «nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto». Il secondo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. aggiunge, inoltre, il principio di proporzionalità, stabilendo che «ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata». Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 2, cod. proc. pen., opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità di quella specifica misura a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249323 - 01; conf. ex plurimis: Sez. 2, n. 10383 del 18/02/2022, Gallo, Rv. 282758 - 01). A fronte della tipizzazione da parte del legislatore di un "ventaglio" di misure di gravità crescente, inoltre, il criterio di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 1, cod. proc. pen., dando corpo al principio del "minor sacrificio necessario" (ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza 22 luglio 2011, n. 231), impone al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari nel caso di specie (Sez. 36256 del 2011; 43689 del 2019) o, comunque, di modellare il contenuto della misura coercitiva secondo un paradigma di rigorosa gradualità. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si determina, dunque, la violazione del principio di proporzionalità, quando sia possibile conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela meno invasiva (ex plurimis: Sez. 6, n. 3514 del 18/12/2019, Spinella, Rv. 278222). In particolare, la valutazione in ordine alla proporzionalità della misura implica l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi (Sez. 2, n. 797 del 3/12/2020 (dep. 12/01/2021), Viti, Rv. 280470; Sez. 2, n. 19559 del 25/02/2020, Amico, Rv. 279475 - 01) al fine di evitare l'imposizione di restrizioni della libertà dell'indagato più ampie rispetto a quelli funzionali a prevenire la reiterazione di delitti della stessa specie.4. Il Tribunale di Trieste non ha fatto buon governo dell'art. 275, comma 1, cod. proc. pen., in quanto ha ritenuto «misura adeguata ...quella del divieto di dimora nel territorio della regione [OSCURATO:PERSONA]Giulia ove l'indagato ha mostrato di avere intessuto una rete di stabili contatti volti alla distribuzione di sostanza stupefacente». La giurisprudenza di legittimità invero afferma che il «divieto di dimora» di cui all'art. 283, comma 1, cod. proc. pen., non deve necessariamente limitarsi ad un comune o frazione di esso (come si verifica invece nel caso dell' «obbligo di dimora» previsto nel comma 2 del medesimo articolo), ma può estendersi anche ad ambiti territoriali più vasti, quali la provincia o la regione, purché specificamente individuati e logicamente collegati alle esigenze cautelari (Sez. 4, n. 27476 del 14/05/2019, Rispoli, Rv. 276461 - 01; Sez. 6, n. 1454 del 1992, Bambolino, Rv. 190973). L'esistenza di una fitta rete di stabili canali, di approvvigionamento e di distribuzione, dell'indagato a livello regionale è, tuttavia, stata affermata apoditticamente dal Tribunale del riesame, in quanto ha richiamato solo cessioni di sostanza stupefacente poste in essere dal ricorrente nella città di Trieste. L'estensione territoriale della misura coercitiva all'intero ambito della [OSCURATO:PERSONA]Giulia non è stata, dunque, adeguatamente motivata, in quanto, per quanto indicato nell'ordinanza impugnata, non risulta che l'intera regione potesse essere considerata la «piazza di spaccio» del ricorrente. 5. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere accolto e deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Trento per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trie
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