CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 17369/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/04/1968avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che nelle more della trattazione è stata prodotta l’intervenuta remissione diquerela nei confronti di tutti gli odierni ricorrenti, con rituale accettazione, in presenza dellaquale si chiede che sia dichiarato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato siè estinto per remissione di querela, ai sensi dell’art. 152 cod. pen., atteso che la querela èstata ritualmente rimessa dal querelante; che la remissione è stata -altrettanto ritualmente-accettata; che, dunque, sono presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva;ritenuto che da quanto esposto consegue l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela;ritenuto, infine, che le spese del procedimento restano a carico dei querelati, ai sensidell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione diquerela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]