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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 01968/2022

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ETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,

V. FLAMINIA 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n.4288/2019 pubblicata in data 24 ottobre 2019; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dalla controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 7/2022 RG 17506-2020 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Così deciso in Roma il i gennaio 2021.

Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA]Ascola () ,L1 G uùzin-le-, CANCELLERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V. FLAMINIA 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n.4288/2019 pubblicata in data 24 ottobre 2019; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dalla controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 7/2022 RG 17506-2020 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il i gennaio 2021. Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA]Ascola () ,L1 G uùzin-le-, CANCELLERIA
Decreto Cassazione n. 01968/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris