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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34872/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8984/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Milano n. 3 224 /20 22 , pubblicata in data14 ottobre 20 22 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Milano , con sentenza n. 44 63 /202 1, rigettava l a domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ( ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) volta ad ottenere, in riferimento al contratto di leasing stipulato con B anco [OSCURATO:SOCIETA]. in data 19 novembre 2004, l’accertamento della nullità della clausola prevedenteil tasso leasing.

Rilevavache la lamentata difformità fra il tasso leasing indicato in contratto e quello che, secondo la prospettazione di parte attrice, la società concedente avrebbe dovuto applicare in concreto poteva al più assumere rilevanza sul piano degli obblighi di informazione e comportare un mero obbligo risarcitorio.

1.1. La Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dalla societàAntico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l’equivalenza del T.I.A. (Tasso interno di Attualizzazione) e del Tasso leasing, da distinguersi dal T.A.N. ([OSCURATO:PERSONA]), ossia dal tasso che applicato all’importo finanziato determina l’ammontare degli interessi da corrispondere a fronte della concessione del credito, la c orte di merito ha escluso che l’utilizzatore posa pretendere la sostituzione ex lege della clausola relativa alla misura degli interessi corrispettivisecondo il meccanismo previsto dall’art. 1419 cod. civ.

Ha in particolare posto in rilievo che il tasso leasing risulta comunque determinabilesulla base dei parametri indicati in contratto , l’indicazione in contratto dell’indicatore numerico corrispondente al T.A.N. in luogo di quello che avrebbe dovuto corrispondere al tasso leasing non essendo di per sé sufficiente a far ritenere la violazione dell’obbligo di trasparenza.

1.2. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ora ricorso per cassazione , affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorsola società [OSCURATO:SOCIETA].

2. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuzia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.‹‹nullità della sentenza›› per violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., lamentando che la motivazione della decisione impugnata, estremamente sintetica, avrebbe risolto la questione ad essa sottoposta mediante il solo richiamo alla sentenza di questa Corte n. 12889/2021,senza spiegare la rilevanza, nel caso di specie, di tale precedente.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che al contratto di leasing in argomentodeve applicarsi l’art. 117 t.u.b. che, al comma 4, prevede l’obbligatoria indicazione del tasso d’interesse, e che la circolare della Banca d’Italia del 25 luglio 2003, costitu ente fonte di integrazione ed attuazione della disciplina del t.u.b., stabilisce che l’unico tasso idoneo a disciplinare l’operazione finanziaria è il [OSCURATO:PERSONA] di Attualizzazione (TIA), da c alcola rsi con la modalità TIR (tasso interno di rendimento), che deve essere indicato nel regolamento contrattuale e pubblicizzato, la ricorrente addebita ai giudici d’appello di avere reso una motivazione meramente apparente per non avere spiegato le ragioni per le quali non sarebbe applicabile il citato art. 117 t.u.b., pur avendo riscontrato che il contratto indicava, al posto del T.I.A., una diversa grandezza economica, ossia il T.A.N. 2.

Il motivo è infondato.

Lamossa censura si colloca al di fuori del perimetro segnato dalle Sezioni Unite di questa Corte in termini di riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Difatti, è denunciabile con ricorso per cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione» (cfr. Cass., sez.

U, 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940; Cass., sez. 6 - 3, 25/09/2018, n. 22598; Cass., sez. 1, 03/03/2022, n. 7090).

La corte di merito, nello scrutinio della censura concernente la necessità della indicazione, nel contratto di leasing, del [OSCURATO:PERSONA] di attualizzazione (TIA) e della conseguente applicabilità, in caso di omissione o errata indicazione, della disciplina prevista dall’art. 117 t.u.b. e dall’art. 1284 cod. civ., non si è limitata a richiamare, diversamente da quanto notato dalla ricorrente, la sentenza di questa Corte n. 12889/2021 ma ha puntualmente preso posizione sulle questioni prospettate.

Ha, in particolare, evidenziato, da un lato, la sostanziale equivalenza del TIA e del tasso leasing, da tenere distinti dal TAN ([OSCURATO:PERSONA]); e, dall’altro, che non si discuteva, nel caso qui in esame, di “un’omessa indicazione del tasso di leasing”, effettivamente imposta dalla invocata circolare della Banca d’Italia del 25 luglio 2003, risultando il tasso di leasing comunque determinabile mediante il riferimento ai diversi parametri richiamati in contratto, dai quali l’utilizzatore ben poteva desumere il costo effettivo dell’operazione.

Con il secondo motivo – con cui si prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 117, comma 4, t.u.b. –la ricorrente lamenta che la conclusione cui il giudice d’appello è pervenuto incorre nella violazione denunciata, dal momento che il contratto di leasing, per la sua natura “prevalentemente finanziaria”, esige l’esistenza di un tasso di interesse; rimarca che “l’ammontare degli interessi corrispettivi non può che essere determinato sulla base di un tasso di interesse che è il [OSCURATO:PERSONA] di Attualizzazione (invece che il TAN)”, imposto ex lege, segnatamente dall’art. 3, sez.

III, [OSCURATO:PERSONA] d’Italia del 25 luglio 2003, integrativo dell’art. 117, comma 4, t.u.b.

Deduce , pertanto, che non coglie nel segno la distinzione tra TIA e TAN, perché, per legge, solo il primo è il tasso di interesse la cui mancata indicazione costituisce violazione dell’art. 117, comma 4, t.u.b. e che può determinare l’applicazione della sanzione della rideterminazione del tasso dell’operazione al valore minimo BOT, prevista al comma 7, lett. a), del richiamato art. 117t.u.b.

3. Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 117, comma 4, t.u.b. e dell’art. 1418 cod. civ., in relazione all’art. 117 t.u.b. ‹‹nella parte in cui non sono state individuate le corrette conseguenze giuridiche derivanti dalla errata indicazione del [OSCURATO:PERSONA]››, la ricorrente sostiene che la Corte d’appello, dopo avere ritenuto l’obbligatorietà per la banca di indicare esattamente nel contratto e nella documentazione ad esso allegata il tasso interno di attualizzazione, ha omesso di valutare la prospettata questione di nullità del tasso e, in punto di conseguenze derivanti dall’indicazione di un tasso diverso dal T.I.A., ha ritenuto legittimo l’operato della concedente sulla base del precedente di questa Corte n. 12889/2021, mal interpretato.

Lamental’indagine compiuta dal giudice di merito sulla possibilità di determinare per relationem il tasso dell’operazione sarebbe errata, perché considera i parametri variabili del contratto (la durata, l’importo del canone, i costi) come elementi idonei a determinare il valore del Tasso leasing, mentre invece è il [OSCURATO:PERSONA] di Attualizzazione a determinare il valore di tali elementi.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che la sentenza impugnata si pone in contrasto con il disposto dell’art. 117, comma 4, t.u.b., non essendo il T.I.A. determinabile, giacché è a tal fine indispensabile conoscere una serie di variabili ( quali l’importo finanziato, la data di decorrenza, la convenzione giorni, durata, numero dei canoni e prezzo dell’opzione finale) nella specie in parte mancante.

I motiv i , che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondatie vanno accolti nei termini di seguito indicati.

7.1. N el respingere il gravame l a corte di merito , dopo essersi soffermata ad evidenziare l’equivalenza del T.I.A. e del Tasso leasing, ha osservato che nella specie non si discute di omessa indicazione del tasso di leasing, effettivamente prescritta dalla circolare della Banca d’Italia del 25 luglio 2003, ma ‹‹di un’indicazione scorretta, che impedirebbe all’utilizzatore un’effettiva conoscenza del costo dell’operazione, cosicché il tasso – pur espressamente indicato – avrebbe soddisfatto solo formalmente, ma non anche sostanzialmente, le prescrizioni della Banca d’Italia in proposito››; ed ha aggiunto come sia stata proprio la giurisprudenza di legittimità a sottolineare che ‹‹il principio di trasparenza (alla cui violazione pure riconosce l’idoneità ad incidere sul piano della nullità contrattuale, ove si riverberi sull’equilibrio economico del contratto, non limitandola all’ambito del vizio del consenso) debba ritenersi osservato ove il tasso di leasing sia comunque determinabile, anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà››.

Da tanto ha tratto la conseguenza che ‹‹l’indicazione in contratto dell’indicatore numerico corrispondente al TAN in luogo di quello che avrebbe dovuto corrispondere al tasso leasing (pratica che le società di leasing hanno per lungo tempo adottato)›› non fosse per ciò solo sufficiente a far ritenere la violazione dell’obbligo di trasparenza, ‹‹essendo il requisito soddisfatto dalla chiara evidenza di tutti gli elementi dal quale ricavare il tasso di attualizzazione (numero, misura e periodicità dei canoni e criterio di indicizzazione), a fronte dei quali l’esposizione del tasso risultante assume un valore meramente formale››.

7.2. In punto di determinabilità del tasso dell’operazione questa Corte ha già avuto occasione di precisare, nella pronuncia n. 8028 del 30/03/2018, che in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata, ai sensi dell'art.1346 cod. civ., è sufficiente che la stessa ─ nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154 ─ contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse.

A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 17110, nella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla società di leasing.

La Corte chiarisce che tale possibilità si desume in via indiretta dall'art. 117 t.u.b. — perché non avrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione per relationem alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca —oltre che dalla ratio della norma individuata nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative.

Infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto “il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati” intende porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco (cfr. anche Cass., sez. 3, 19/05/2010, n. 12276).

Tale indirizzo è stato ribadito ancora di recente: ‹‹Nei contratti bancari, l’obbligo di indicazione del tasso di interesse, previsto dall’art. 117, commi 4 e 7, t.u.b. ai fini della validità del contratto, non postula che il documento contrattuale contenga l’indicazione in cifre del tasso annuo nominale, ma s’intende assolto a norma dell’art.1346 c.c. anche quando sia determinabile sulla scorta del tasso annuo effettivo globale e degli altri valori riportati nel contratto, oppure attraverso il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché questi siano oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso e non determinati unilateralmente dalla banca›› (v.

Cass., sez. 1, 27/02/2024, n. 5151; Cass., sez. 1, 13/06/2024, n. 16456; Cass., sez. 1, 15/05/2024, n. 13556; Cass., sez. 3, 10/01/2025, n. 711).

Deve ritenersi, in conseguenza, che il T.A.N. del finanziamento, non puntualmente indicato, ben possa risultare determinabile ove sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta degli altri valori riportati nel contratto (cfr. sostanzialmente, in tal senso, Cass., sez. 3, 15/05/2024, n. 13556), sicché le indicazioni contenute in quest’ultimo possono rappresentare elementi utili per rendere determinabile, a norma dell’art. 1346 cod. civ., il preciso oggetto della pattuizione relativa agli interessi.

Conclusione, quest’ultima, che risulta avvalorata, del resto, anche dal passaggio motivazionale di Cass., sez.

U, n. 15130 del 2024, in cui (cfr. pag. 22 e ss.), muovendo dalla premessa che l’indagine sulla determinatezza dell’oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell’operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all’an ed al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (cfr. ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass., nn. 28824 e 36026 del 2023; Cass., n. 25205 del 2014), si è affermata come sussistente tale determinatezza allorquando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 e ss. cod. civ.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, altresì prevedendosi, nel piano di ammortamento allegato al contratto, anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi.

La sola determinabilità per relationemdel tasso di leasing esclude la violazione dell’art. 117, commi 4 e 6, t.u.b., come pure l’irrogazione della sanzione sostitutiva, riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass., sez. 1, 26/06/2019 n. 17110; Cass., sez. 3, 26/06/2019, n. 16907), ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, s̀ da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore (cfr. Cass., sez. 3, 21/03/2011, n. 6364; Cass., sez. 3, n. 12889/2021, cit.; Cass., sez. 3, 17/10/2023, n. 28824; Cass., sez. 3, 10/01/2025, n. 711).

7.3. Ebbene, nel caso che ci occupa la corte d’appello ha reputato che i dati forniti con il contratto fossero idonei a consentire un calcolo adeguatamente trasparente sui costi dell’operazione economica, posto che esso ‹‹prevedeva il canone complessivamente dovuto dall’utilizzatore per l’intero rapporto (euro 1.662.118,26 + IVA) e la relativa indicizzazione (in aumento o diminuzione secondo specifici criteri di cui alle allegate condizioni generali), l’importo della singola rata mensile (euro 8.507,82 + IVA), la durata del contratto (144 mesi), la maxi rata iniziale, le spese di istruttoria e l’eventuale tasso di mora, elementi tutti di per sé sufficienti a definire le modalità di rimborso del finanziamento ed a consentire all’utilizzatore di conoscere l’effettivo costo dell’operazione››.

L’indagine da essa svolta sulla possibilità di determinare per relationem il tasso dell’operazione risulta tuttavia erronea , avendo tale giudice preso in considerazione parametri variabili del contratto non specificamente indicati in motivazione e non oggettivamente individuabili.

Trattasi pertanto di riferimenti generici ( come la indicizzazione ‹‹in aumento o in diminuzione secondo specifici criteri di cui alle allegate condizioni generali›› ), dai quali non emerge con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la stipulatapattuizione A tale stregua la corte di merito ha invero omesso di verificare se l’utilizzatore sia stato posto in concreto nella condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza margini di incertezza, le modalità di determinazione del tasso dell’operazione.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° e del 3° motivo, assorbiti gli altri motivi [ il 4° motivo ( con il quale la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 117, comma 6, t.u.b. e il 5° motivo (con il quale denunzia la violazionee falsa applicazione dell’art.1375 cod. civ. in relazione all’art. 117, comma 4, t.u.b. ), consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta il primo motivo; dichiara assorbiti il quarto e il quinto m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8984/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Milano n. 3 224 /20 22 , pubblicata in data14 ottobre 20 22 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Milano , con sentenza n. 44 63 /202 1, rigettava l a domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ( ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) volta ad ottenere, in riferimento al contratto di leasing stipulato con B anco [OSCURATO:SOCIETA]. in data 19 novembre 2004, l’accertamento della nullità della clausola prevedenteil tasso leasing. Rilevavache la lamentata difformità fra il tasso leasing indicato in contratto e quello che, secondo la prospettazione di parte attrice, la società concedente avrebbe dovuto applicare in concreto poteva al più assumere rilevanza sul piano degli obblighi di informazione e comportare un mero obbligo risarcitorio. 1.1. La Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dalla societàAntico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l’equivalenza del T.I.A. (Tasso interno di Attualizzazione) e del Tasso leasing, da distinguersi dal T.A.N. ([OSCURATO:PERSONA]), ossia dal tasso che applicato all’importo finanziato determina l’ammontare degli interessi da corrispondere a fronte della concessione del credito, la c orte di merito ha escluso che l’utilizzatore posa pretendere la sostituzione ex lege della clausola relativa alla misura degli interessi corrispettivisecondo il meccanismo previsto dall’art. 1419 cod. civ. Ha in particolare posto in rilievo che il tasso leasing risulta comunque determinabilesulla base dei parametri indicati in contratto , l’indicazione in contratto dell’indicatore numerico corrispondente al T.A.N. in luogo di quello che avrebbe dovuto corrispondere al tasso leasing non essendo di per sé sufficiente a far ritenere la violazione dell’obbligo di trasparenza. 1.2. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ora ricorso per cassazione , affidato a cinque motivi. Resiste con controricorsola società [OSCURATO:SOCIETA]. 2. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente denuzia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.‹‹nullità della sentenza›› per violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., lamentando che la motivazione della decisione impugnata, estremamente sintetica, avrebbe risolto la questione ad essa sottoposta mediante il solo richiamo alla sentenza di questa Corte n. 12889/2021,senza spiegare la rilevanza, nel caso di specie, di tale precedente. Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che al contratto di leasing in argomentodeve applicarsi l’art. 117 t.u.b. che, al comma 4, prevede l’obbligatoria indicazione del tasso d’interesse, e che la circolare della Banca d’Italia del 25 luglio 2003, costitu ente fonte di integrazione ed attuazione della disciplina del t.u.b., stabilisce che l’unico tasso idoneo a disciplinare l’operazione finanziaria è il [OSCURATO:PERSONA] di Attualizzazione (TIA), da c alcola rsi con la modalità TIR (tasso interno di rendimento), che deve essere indicato nel regolamento contrattuale e pubblicizzato, la ricorrente addebita ai giudici d’appello di avere reso una motivazione meramente apparente per non avere spiegato le ragioni per le quali non sarebbe applicabile il citato art. 117 t.u.b., pur avendo riscontrato che il contratto indicava, al posto del T.I.A., una diversa grandezza economica, ossia il T.A.N. 2. Il motivo è infondato. Lamossa censura si colloca al di fuori del perimetro segnato dalle Sezioni Unite di questa Corte in termini di riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Difatti, è denunciabile con ricorso per cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione» (cfr. Cass., sez. U, 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940; Cass., sez. 6 - 3, 25/09/2018, n. 22598; Cass., sez. 1, 03/03/2022, n. 7090). La corte di merito, nello scrutinio della censura concernente la necessità della indicazione, nel contratto di leasing, del [OSCURATO:PERSONA] di attualizzazione (TIA) e della conseguente applicabilità, in caso di omissione o errata indicazione, della disciplina prevista dall’art. 117 t.u.b. e dall’art. 1284 cod. civ., non si è limitata a richiamare, diversamente da quanto notato dalla ricorrente, la sentenza di questa Corte n. 12889/2021 ma ha puntualmente preso posizione sulle questioni prospettate. Ha, in particolare, evidenziato, da un lato, la sostanziale equivalenza del TIA e del tasso leasing, da tenere distinti dal TAN ([OSCURATO:PERSONA]); e, dall’altro, che non si discuteva, nel caso qui in esame, di “un’omessa indicazione del tasso di leasing”, effettivamente imposta dalla invocata circolare della Banca d’Italia del 25 luglio 2003, risultando il tasso di leasing comunque determinabile mediante il riferimento ai diversi parametri richiamati in contratto, dai quali l’utilizzatore ben poteva desumere il costo effettivo dell’operazione. Con il secondo motivo – con cui si prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 117, comma 4, t.u.b. –la ricorrente lamenta che la conclusione cui il giudice d’appello è pervenuto incorre nella violazione denunciata, dal momento che il contratto di leasing, per la sua natura “prevalentemente finanziaria”, esige l’esistenza di un tasso di interesse; rimarca che “l’ammontare degli interessi corrispettivi non può che essere determinato sulla base di un tasso di interesse che è il [OSCURATO:PERSONA] di Attualizzazione (invece che il TAN)”, imposto ex lege, segnatamente dall’art. 3, sez. III, [OSCURATO:PERSONA] d’Italia del 25 luglio 2003, integrativo dell’art. 117, comma 4, t.u.b. Deduce , pertanto, che non coglie nel segno la distinzione tra TIA e TAN, perché, per legge, solo il primo è il tasso di interesse la cui mancata indicazione costituisce violazione dell’art. 117, comma 4, t.u.b. e che può determinare l’applicazione della sanzione della rideterminazione del tasso dell’operazione al valore minimo BOT, prevista al comma 7, lett. a), del richiamato art. 117t.u.b. 3. Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 117, comma 4, t.u.b. e dell’art. 1418 cod. civ., in relazione all’art. 117 t.u.b. ‹‹nella parte in cui non sono state individuate le corrette conseguenze giuridiche derivanti dalla errata indicazione del [OSCURATO:PERSONA]››, la ricorrente sostiene che la Corte d’appello, dopo avere ritenuto l’obbligatorietà per la banca di indicare esattamente nel contratto e nella documentazione ad esso allegata il tasso interno di attualizzazione, ha omesso di valutare la prospettata questione di nullità del tasso e, in punto di conseguenze derivanti dall’indicazione di un tasso diverso dal T.I.A., ha ritenuto legittimo l’operato della concedente sulla base del precedente di questa Corte n. 12889/2021, mal interpretato. Lamental’indagine compiuta dal giudice di merito sulla possibilità di determinare per relationem il tasso dell’operazione sarebbe errata, perché considera i parametri variabili del contratto (la durata, l’importo del canone, i costi) come elementi idonei a determinare il valore del Tasso leasing, mentre invece è il [OSCURATO:PERSONA] di Attualizzazione a determinare il valore di tali elementi. Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che la sentenza impugnata si pone in contrasto con il disposto dell’art. 117, comma 4, t.u.b., non essendo il T.I.A. determinabile, giacché è a tal fine indispensabile conoscere una serie di variabili ( quali l’importo finanziato, la data di decorrenza, la convenzione giorni, durata, numero dei canoni e prezzo dell’opzione finale) nella specie in parte mancante. I motiv i , che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondatie vanno accolti nei termini di seguito indicati. 7.1. N el respingere il gravame l a corte di merito , dopo essersi soffermata ad evidenziare l’equivalenza del T.I.A. e del Tasso leasing, ha osservato che nella specie non si discute di omessa indicazione del tasso di leasing, effettivamente prescritta dalla circolare della Banca d’Italia del 25 luglio 2003, ma ‹‹di un’indicazione scorretta, che impedirebbe all’utilizzatore un’effettiva conoscenza del costo dell’operazione, cosicché il tasso – pur espressamente indicato – avrebbe soddisfatto solo formalmente, ma non anche sostanzialmente, le prescrizioni della Banca d’Italia in proposito››; ed ha aggiunto come sia stata proprio la giurisprudenza di legittimità a sottolineare che ‹‹il principio di trasparenza (alla cui violazione pure riconosce l’idoneità ad incidere sul piano della nullità contrattuale, ove si riverberi sull’equilibrio economico del contratto, non limitandola all’ambito del vizio del consenso) debba ritenersi osservato ove il tasso di leasing sia comunque determinabile, anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà››. Da tanto ha tratto la conseguenza che ‹‹l’indicazione in contratto dell’indicatore numerico corrispondente al TAN in luogo di quello che avrebbe dovuto corrispondere al tasso leasing (pratica che le società di leasing hanno per lungo tempo adottato)›› non fosse per ciò solo sufficiente a far ritenere la violazione dell’obbligo di trasparenza, ‹‹essendo il requisito soddisfatto dalla chiara evidenza di tutti gli elementi dal quale ricavare il tasso di attualizzazione (numero, misura e periodicità dei canoni e criterio di indicizzazione), a fronte dei quali l’esposizione del tasso risultante assume un valore meramente formale››. 7.2. In punto di determinabilità del tasso dell’operazione questa Corte ha già avuto occasione di precisare, nella pronuncia n. 8028 del 30/03/2018, che in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata, ai sensi dell'art.1346 cod. civ., è sufficiente che la stessa ─ nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154 ─ contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 17110, nella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla società di leasing. La Corte chiarisce che tale possibilità si desume in via indiretta dall'art. 117 t.u.b. — perché non avrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione per relationem alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca —oltre che dalla ratio della norma individuata nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative. Infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto “il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati” intende porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco (cfr. anche Cass., sez. 3, 19/05/2010, n. 12276). Tale indirizzo è stato ribadito ancora di recente: ‹‹Nei contratti bancari, l’obbligo di indicazione del tasso di interesse, previsto dall’art. 117, commi 4 e 7, t.u.b. ai fini della validità del contratto, non postula che il documento contrattuale contenga l’indicazione in cifre del tasso annuo nominale, ma s’intende assolto a norma dell’art.1346 c.c. anche quando sia determinabile sulla scorta del tasso annuo effettivo globale e degli altri valori riportati nel contratto, oppure attraverso il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché questi siano oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso e non determinati unilateralmente dalla banca›› (v. Cass., sez. 1, 27/02/2024, n. 5151; Cass., sez. 1, 13/06/2024, n. 16456; Cass., sez. 1, 15/05/2024, n. 13556; Cass., sez. 3, 10/01/2025, n. 711). Deve ritenersi, in conseguenza, che il T.A.N. del finanziamento, non puntualmente indicato, ben possa risultare determinabile ove sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta degli altri valori riportati nel contratto (cfr. sostanzialmente, in tal senso, Cass., sez. 3, 15/05/2024, n. 13556), sicché le indicazioni contenute in quest’ultimo possono rappresentare elementi utili per rendere determinabile, a norma dell’art. 1346 cod. civ., il preciso oggetto della pattuizione relativa agli interessi. Conclusione, quest’ultima, che risulta avvalorata, del resto, anche dal passaggio motivazionale di Cass., sez. U, n. 15130 del 2024, in cui (cfr. pag. 22 e ss.), muovendo dalla premessa che l’indagine sulla determinatezza dell’oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell’operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all’an ed al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (cfr. ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass., nn. 28824 e 36026 del 2023; Cass., n. 25205 del 2014), si è affermata come sussistente tale determinatezza allorquando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 e ss. cod. civ.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, altresì prevedendosi, nel piano di ammortamento allegato al contratto, anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi. La sola determinabilità per relationemdel tasso di leasing esclude la violazione dell’art. 117, commi 4 e 6, t.u.b., come pure l’irrogazione della sanzione sostitutiva, riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass., sez. 1, 26/06/2019 n. 17110; Cass., sez. 3, 26/06/2019, n. 16907), ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, s̀ da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore (cfr. Cass., sez. 3, 21/03/2011, n. 6364; Cass., sez. 3, n. 12889/2021, cit.; Cass., sez. 3, 17/10/2023, n. 28824; Cass., sez. 3, 10/01/2025, n. 711). 7.3. Ebbene, nel caso che ci occupa la corte d’appello ha reputato che i dati forniti con il contratto fossero idonei a consentire un calcolo adeguatamente trasparente sui costi dell’operazione economica, posto che esso ‹‹prevedeva il canone complessivamente dovuto dall’utilizzatore per l’intero rapporto (euro 1.662.118,26 + IVA) e la relativa indicizzazione (in aumento o diminuzione secondo specifici criteri di cui alle allegate condizioni generali), l’importo della singola rata mensile (euro 8.507,82 + IVA), la durata del contratto (144 mesi), la maxi rata iniziale, le spese di istruttoria e l’eventuale tasso di mora, elementi tutti di per sé sufficienti a definire le modalità di rimborso del finanziamento ed a consentire all’utilizzatore di conoscere l’effettivo costo dell’operazione››. L’indagine da essa svolta sulla possibilità di determinare per relationem il tasso dell’operazione risulta tuttavia erronea , avendo tale giudice preso in considerazione parametri variabili del contratto non specificamente indicati in motivazione e non oggettivamente individuabili. Trattasi pertanto di riferimenti generici ( come la indicizzazione ‹‹in aumento o in diminuzione secondo specifici criteri di cui alle allegate condizioni generali›› ), dai quali non emerge con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la stipulatapattuizione A tale stregua la corte di merito ha invero omesso di verificare se l’utilizzatore sia stato posto in concreto nella condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza margini di incertezza, le modalità di determinazione del tasso dell’operazione. Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° e del 3° motivo, assorbiti gli altri motivi [ il 4° motivo ( con il quale la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 117, comma 6, t.u.b. e il 5° motivo (con il quale denunzia la violazionee falsa applicazione dell’art.1375 cod. civ. in relazione all’art. 117, comma 4, t.u.b. ), consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta il primo motivo; dichiara assorbiti il quarto e il quinto m
Sentenza Cassazione n. 34872/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris