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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1958

ECLI:EU:C:1958:19
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61957C0018(00) [OSCURATO:PERSONA] dell'avvocato generale

[OSCURATO:PERSONA]

Traduzione dal tedesco

SOMMARIO

Pagina A — I fatti I — La causa II — Status e rappresentanza in causa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] — Storia e contenuto delle decisioni impugnate IV — [OSCURATO:PERSONA] delle parti V — Esposizione sommaria dei mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti B — In diritto I — [OSCURATO:PERSONA] del ricorso

1. Ritualità del ricorso; necessità dell'assistenza di un avvocato

2. Capacità d'agire della ricorrente; rappresentanza della ricorrente

3. Diritto d'impugnazione dell'impresa

4. Impugnazione di più decisioni mediante un solo ricorso

5. Pertinenza del ricorso; interesse ad agire della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] — Le decisioni impugnate

1. Decisioni 16, 17 e 18-57 .

2. Decisione 19-57 III — Deduzione dei mezzi d'impugnazione nell'istanza introduttiva IV — Esame dei mezzi fatti valere

1. Decisioni 16, 17 e 18-57

a) Sviamento di potere — Perseguimento degli scopi di cui all'art. 65 — Mancata considerazione della posizione particolare dei vecchi grossisti — Mancata considerazione del contingentamento del carbone — Mancata considerazione della possibilità di forniture diretteai consumatori industriali

b) Gli altri mezzi fatti valere dalla ricorrente

2. Decisione 19-57

a) Interpretazione dell'istanza

b) Sviamento di potere e violazione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle limitazioni del diritto di ammissione alla O. K. U.

c) Violazione delle norme sulla concorrenza

d) Violazione della Costituzione tedesca

e) Violazione di forme essenziali C — [OSCURATO:PERSONA], signori giudici , Ho oggi l'onore — nella mia qualità di avvocato generale — di presentarvi le mie conclusioni nella causa introdotta con ricorso del 26 settembre 1957 dalla ditta

I. [OSCURATO:PERSONA] K. G., commercio all'ingrosso di carbone, [OSCURATO:PERSONA], contro l'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Nel corso della discussione orale del 19 novembre da parte Sua, signor Presidente, e da parte mia, dopo gli interventi dei rappresentanti delle parti, sono state rivolte domande alle stesse allo scopo di acquisire ulteriori elementi alla causa.

I patroni delle parti nelle loro memorie del 26 e del 28 novembre 1958 hanno fornito questi elementi e risposto esaurientemente alle domande loro rivolte.

Quanto le parti hanno ulteriormente dedotto è pacifico tra di esse e può essere considerato come oggetto della trattazione orale.

L'argomentazione delle parti è ormai completa ed il procedimento prosegue ora con la presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale.

A norma di quanto stabilito nei Trattati delle [OSCURATO:PERSONA] europee, io ho il dovere di presentare queste conclusioni oralmente e pubblicamente con piena imparzialità ed indipendenza.

Con esse si chiude la fase orale.

Oggetto del ricorso è l'annullamento delle decisioni 16-57, 17-57, 18-57, 19-57 dell'[OSCURATO:PERSONA], prese il 26 luglio 1957 e pubblicate nella [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] del 10 agosto 1957, pag. 319 e segg.

Le decisioni 16, 17 e 18-57 approvano le regole per l'ammissione al commercio all'ingrosso di prima mano con gli Uffici di vendita per il carbone della Ruhr «Geitling», «Mausegatt» e «Präsident».

Con la decisione 19-57 vengono approvati gli accordi fra grossisti di carbone in ordine agli acquisti in comune di combustibili destinati alla rivendita nella Germania meridionale («OKU, Bettag, Puton & Co., Mannheim»).

In questo procedimento la ricorrente ha proposto istanza per la sospensione dell'esecuzione delle decisioni impugnate.

La Corte con ordinanza del 3 dicembre 1957 ha accolto in parte questa istanza in quanto ha deciso: «La Corte concede alla ricorrente e sino alla pronuncia definitiva, la istata sospensione dell'esecuzione delle decisioni 16, 17, 18 del 26 luglio .1957 nei limiti in cui la disciplina commerciale contenutavi la priva della qualifica di grossista di prima mano.

Riservato alla pronuncia definitiva ogni provvedimento sulle spese».

Prima di entrare nel merito della controversia ritengo opportuno accennare brevemente allo status della ricorrente.

La situazione giuridica della ricorrente all'inizio della causa, cioè al 26 settembre 1957, risulta dall'estratto del Registro commerciale della Pretura di [OSCURATO:PERSONA], del 15 ottobre 1957.

In quel momento la ditta [OSCURATO:PERSONA] era una società in accomandita priva di accomandatario.

Il recesso dell'ultima socia accomandataria fu annotato nel Registro nel gennaio 1957.

Al momento della presentazione dell'istanza vi erano ancora tre soci accomandanti, tutti membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA].

Per questa società, che non risultava in liquidazione, comparve [OSCURATO:PERSONA], il quale non faceva più parte della società dal 1953.

Da lui venne sottoscritta la delega agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 24 settembre 1957, col solo cognome «[OSCURATO:PERSONA]» senza nome di battesimo od altra indicazione.

Come risulta dal successivo estratto del Registro commerciale, di data 26 ottobre 1957, [OSCURATO:PERSONA] è entrato di nuovo a far parte della società in accomandita, in qualità di accomandatario, solo il 26 ottobre 1957.

Nel corso del processo il patrono della ricorrente ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] è stato oralmente autorizzato dagli accomandanti della società a gestire l'impresa e ad agire in giudizio.

Sono state prodotte tre dichiarazioni scritte di uguale tenore, datate 13 marzo 1958, di due soci accomandanti e del tutore del terzo, alle quali mi richiamo.

Inoltre il patrono ha prodotto una dichiarazione di pugno di [OSCURATO:PERSONA], di data 12 novembre 1957, la quale dice: «Io sottoscritto [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario della società

I. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dichiaro con la presente di convalidare tutti gli atti e dichiarazioni da me finora fatte nella mia causa d'annullamento 18-57 contro l'[OSCURATO:PERSONA] ed altri e delego l'avv. [OSCURATO:PERSONA] a rappresentarmi ulteriormente».

Prima di poter procedere all'esame del ricorso occorre fare ancora qualche osservazione in merito alla rappresentanza processuale della ricorrente.

Il ricorso del 26 settembre 1957, al quale è allegata la delega in data 24 settembre 1957, è sottoscritta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Questi era stato sospeso dall'esercizio della professione dall'Ordine degli avvocati del distretto della Corte d'Appello di Francoforte s/[OSCURATO:PERSONA].

All'udienza del 12 novembre 1957 relativa alla sospensione dell'esecuzione e nelle fasi successive del processo è comparso per la ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Dopo queste osservazioni preliminari circa lo status della ricorrente e la sua rappresentanza processuale, è necessario esporre diffusamente il contenuto materiale delle decisioni impugnate.

Queste infatti sono collegate a precedenti decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] riguardanti l'approvazione delle vendite in comune del carbone della Ruhr e non possono quindi essere considerate separatamente dalle precedenti (5, 6 e 7-56 e 10, 11 e 12-57) che riguardano la stessa materia.

Prima dell'istituzione del mercato comune le società minerarie della Ruhr si trovavano riunite, ai fini della vendita in comune, nella Ruhrkohle GmbH.

In esito a trattative durate diversi anni fra l'[OSCURATO:PERSONA] ed i carbonieri della Ruhr, detta vendita venne riorganizzata nella primavera del 1956.

Furono allora costituiti tre Uffici di vendita di uguale struttura, «Geitling», «Mausegatt» e «Präsident».

Con le decisioni 5, 6 e 7-56 dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 15 febbraio 1956 ( [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] 1956, pag. 29 e segg. ), le società minerarie partecipanti a detti Uffici di vendita vennero a loro richiesta autorizzate alla vendita in comune di carbone ed alla introduzione di una disciplina commerciale la quale stabiliva i requisiti per la fornitura diretta alla clientela industriale ed ai grossisti.

Dette decisioni ponevano inoltre condizioni e stabilivano la facoltà di controllo dell'[OSCURATO:PERSONA].

Per quanto riguarda le forniture alla clientela industriale era previsto quanto segue: Gli affari con i consumatori industriali, i quali nel precedente anno carboniero non avessero consumato più di 30.000 tonnellate di carbone, coke ed agglomerati, dovevano essere riservati ai grossisti.

Fino al 31 marzo 1958 dovevano essere riservati ai commercianti anche gli affari con quei consumatori industriali i quali nell'anno carboniero 1955-56 avessero consumato più di 30.000 tonnellate delle dette qualità di carbone, purché fossero stati fino a quel momento riforniti dai grossisti.

L'[OSCURATO:PERSONA] si riservava di decidere in seguito se dovesse essere escluso o meno per i consumatori industriali con un consumo annuo superiore a 30.000 tonnellate il rifornimento per il tramite del commercio, nei casi in cui i consumatori stessi lo desiderassero.

Per quanto riguarda il rifornimento diretto dei grossisti vennero stabiliti criteri quantitativi distinti per le vendite di carbone comunitario nell'intera [OSCURATO:PERSONA], per le vendite di carbone comunitario in un determinato distretto e per le vendite di carbone della Ruhr di uno degli Uffici di vendita in un dato distretto.

Le decisioni contenevano inoltre una norma transitoria in base alla quale fino al termine dell'anno carboniero 1956-57, cioè fino al 31 marzo 1957, anche quei grossisti i quali nell'anno carboniero 1955-56 avevano ricevuto forniture di prima mano, senza peraltro raggiungere le nuove quantità previste, potevano venire riforniti direttamente.

Infine le decisioni prevedevano la revisione dei criteri quantitativi per tutti i grossisti qualora al termine del periodo transitorio, cioè al 1 o aprile 1957, in un determinato distretto fosse risultato che più del 10 % dei grossisti in attività durante l'anno carboniero 1955-56 non adempivano più ai requisiti previsti dalla disciplina commerciale.

Nella motivazione di queste decisioni veniva fatta menzione della necessità della vendita in comune in considerazione della molteplicità delle qualità di carbone e della differenziazione della domanda, come pure in considerazione del pericolo di inconvenienti di ordine sociale nell'eventualità di una contrazione della domanda o di disparità nel trattamento riservato alla clientela in caso di un eccesso di domanda.

L'introduzione della disciplina di vendita venne motivata con la considerazione che il riservare i rifornimenti diretti ai soli grossisti i quali abbiano un adeguato giro d'affari e dispongano di idonee attrezzature sarebbe servito a migliorare la distribuzione.

La validità della norma transitoria, per i cosiddetti vecchi grossisti i quali non avessero raggiunto le quantità stabilite, venne prorogata con le decisioni 10, 11 e 12-57 dell'[OSCURATO:PERSONA], in data 1 o aprile 1957 ( [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] 1957, pag. 159 e segg. ), fino al 30 giugno 1957 al fine — come viene testualmente dichiarato — «di dare alle società minerarie la possibilità di modificare, in base alle esperienze acquisite durante l'esercizio carboniero trascorso, la disciplina finora in vigore per l'ammissione di commercianti all'ingrosso di prima mano, allo scopo di evitare, per quanto possibile, una riduzione del numero dei commercianti all'ingrosso riconosciuti e di adattare meglio la disciplina attuale alle necessità del mercato».

Con le decisioni impugnate (16, 17 e 18-57), prese il 26 luglio 1957, l'[OSCURATO:PERSONA] approvò la nuova disciplina commerciale, la quale prevedeva quantitativi più bassi.

In virtù di detta nuova disciplina occorreva, per essere ammesso al rifornimento diretto: a) aver venduto, nel precedente anno carboniero, nell'intera [OSCURATO:PERSONA], 60.000 tonnellate (prima erano 75.000 tonnellate) di carbon fossile, coke, agglomerati di carbon fossile, mattonelle di lignite, semicoke di lignite o carbone bituminoso, provenienti da bacini produttori della [OSCURATO:PERSONA], come pure di coke da gas; b) aver venduto, nel precedente anno carboniero, nel proprio distretto di vendita, 30.000 tonnellate (prima erano 40.000 tonnellate) delle sopraindicate qualità di carbone; c) aver venduto, nel precedente anno carboniero, nel proprio distretto di vendita, 9.000 tonnellate (prima erano 12.500 tonnellate) di carbon fossile, di coke di carbon fossile e di agglomerati di carbon fossile provenienti da uno degli Uffici di vendita.

L'approvazione conteneva anche una disposizione che vorrei citare testualmente : «Il commerciante deve soddisfare ai requisiti normalmente richiesti ad un commerciante all'ingrosso (ad esempio, solvibilità, sede nella zona di vendita, adeguata cauzione, possibilità di magazzinaggio, conoscenza del mercato e dei prodotti, vasta clientela, gamma estesa delle qualità e pezzature esitate)».

Anche queste decisioni contengono una clausola di revisione la quale avrebbe permesso all'[OSCURATO:PERSONA] di modificare i criteri quantitativi qualora, al termine dell'anno carboniero 1957-58, fosse risultato che, con l'applicazione di detti criteri, il numero dei grossisti in un dato distretto di vendita era diminuito di oltre il 10 %.

Le decisioni entrarono in vigore il 1 o agosto 1957 e rimangono in vigore — in base all'art. 15, n o 1 — fino al 31 marzo 1959 in tutte le loro disposizioni per le quali non sia stabilito un termine di validità più breve.

Con l'art. 15, n o 2 di queste decisioni vennero abrogati, con decorrenza 31 luglio 1957, gli artt. 7, 8 e 9 delle decisioni 5, 6 e 7-56, nelle quali venivano fra l'altro stabiliti i vecchi criteri quantitativi, più elevati, per i grossisti di prima mano.

Le decisioni di proroga 10, 11 e 12-57 non figuravano in detto articolo.

Per il combinato disposto delle decisioni, l'art. 15, n o 2 deve perciò essere letto come segue: «A partire dal 31 luglio 1957 gli artt. 7, 8 e 9 della decisione 5-56 (e, rispettivamente, 6-56 e 7-56) cesseranno di avere vigore, in quanto non sia già spirato il termine previsto per la loro validità».

Per la chiarezza osservo che l'art. 9, n o 3 della decisione 5-56 (come pure delle 6-56 e 7-56) era già stato abrogato dalle decisioni 10-57, 11-57 e 12-57.

Contemporaneamente alle decisioni 16, 17 e 18-57 venne presa la decisione — parimenti impugnata dalla ricorrente — 19-57, per l'intelligenza della quale mi permetto di rinviare alla raccomandazione dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 11 luglio 1953, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] 1953, pag.

154. Con la decisione 19-57 fu autorizzata la costituzione di una società in accomandita per l'acquisto in comune di combustibili provenienti da determinati bacini della [OSCURATO:PERSONA] e destinati ad essere venduti nella Germania meridionale (la cosiddetta «OKU»).

Partecipano a questa società, in qualità di soci accomandanti, dei grossisti di carbone e, a tempo determinato, anche alcune società carbonifere con le relative organizzazioni di vendita.

Ha diritto di far parte di detta società ogni grossista di carbone ammesso all'acquisto diretto a norma della disciplina commerciale stabilita dagli Uffici di vendita.

Anche questa decisione è entrata in vigore il 1 o agosto 1957 e vale fino al 31 marzo 1959.

È stata adottata in considerazione del fatto che una parte considerevole del fabbisogno della Germania meridionale viene trasportato sul Reno e sui suoi affluenti e che le difficoltà di consegna — derivanti dalle oscillazioni nelle possibilità di trasporto sul Reno superiore — possono venire evitate solo a patto che i programmi di acquisto e di trasporto delle grandi imprese di distribuzione vengano coordinati.

Per i particolari della motivazione mi richiamo al suo testo.

In base alle decisioni 16, 17 e 18-57 i tre Uffici di vendita per il carbone della Ruhr inviarono alla ricorrente, in data 19 e 21 settembre 1957, lettere pressapoco uguali nelle quali le comunicavano che dal 1 o ottobre 1957 essa non avrebbe potuto essere ulteriormente rifornita come commerciante all'ingrosso di prima mano e che le forniture avvenute durante i mesi di agosto e di settembre non dovevano essere considerate come un precedente.

In seguito a queste lettere la ricorrente ha presentato ricorso.

Le sue conclusioni — e le relative ripetute modifiche — sono state particolareggiatamente esposte dal giudice relatore.

Mi limito qui a rileggerle nella loro definitiva formulazione.

In via principale si chiede: l'annullamento delle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] 16, 17, 18 e 19-57, tutte del 26 luglio 1957, in via subordinata si chiede: l'annullamento o la dichiarazione di inapplicabilità delle disposizioni, contenute nelle decisioni 16, 17, 18 e 19-57, relative ai commercianti che venivano riforniti come grossisti di prima mano anteriormente all'entrata in vigore delle decisioni stesse.

L'[OSCURATO:PERSONA] chiede: dichiararsi irricevibile il ricorso e respingerlo perché infondato.

Ciascuna delle parti chiede la condanna nelle spese della parte avversa.

Dopo questi cenni orientativi circa il motivo del contendere occorre che io riassuma le deduzioni e le controdeduzioni delle parti.

Mi limiterò, tenuto conto dell'esauriente esposizione del giudice relatore, ad indicare i mezzi d'impugnazione e gli argomenti difensivi senza entrare in particolari, cosa questa che mi riservo di fare nel corso dell'esame in diritto della controversia.

I — Le decisioni 16, 17 e 18-57 , che hanno all'incirca lo stesso contenuto, vengono impugnate con i seguenti mezzi: a) violazione del [OSCURATO:PERSONA] nelle disposizioni riguardanti il divieto di discriminazione e le regole della concorrenza; b) violazione della Costituzione tedesca; c) sviamento di potere ravvisabile nella circostanza che non si è tenuto conto di importanti dati economici né degli effetti della disciplina di vendita: d) difetto di motivazione.

II — Contro la decisione 19-57 vengono dedotte la violazione del divieto di discriminazione e la presunta costituzione di un monopolio, oltre ai mezzi fatti valere contro le decisioni 16, 17 e 18-57.

Le eccezioni opposte dall'[OSCURATO:PERSONA] si possono riassumere come segue : 1 o quanto alla ricevibilità del ricorso a) il patrono della ricorrente che ha sottoscritto il ricorso era stato sospeso dall'esercizio della professione; 6) la ricorrente al momento della introduzione della causa era una società in accomandita in liquidazione; 2 o quanto al merito dei mezzi fatti valere a) la richiesta di annullamento delle decisioni 16, 17 e 18-57, come pure della decisione 19-57, non è pertinente; b) le decisioni generali potrebbero essere denunciate solo per sviamento di potere; c) il mezzo che precede, come pure quello relativo al difetto di motivazione, sarebbero stati fatti valere tardivamente; d) la Corte non avrebbe il potere di pronunciarsi sulla compatibilità delle decisioni con le norme dei singoli diritti nazionali ; e) le varie censure relative al giro d'affari della ricorrente ed al numero di grossisti nel distretto in cui opera sarebbero irrilevanti.

Dopo questa enunciazione delle questioni controverse passerò a valutarne la rilevanza giuridica.

Purtroppo gran parte della mia esposizione sarà dedicata a questioni procedurali.

[OSCURATO:PERSONA]

In questa parte della mia esposizione, occorre in primo luogo accertare se il ricorso adempie ai requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento della Corte.

Come ho già detto, il ricorso è stato sottoscritto da un avvocato tedesco, iscritto al Foro di Francoforte s/[OSCURATO:PERSONA], il quale era stato sospeso dall'esercizio della professione per decisione del competente Ordine degli avvocati. [OSCURATO:PERSONA] perciò esaminare quanto dispongono a questo proposito l'art. 20 dello Statuto e l'art. 29 del Regolamento della Corte.

Senza alcuna possibilità di dubbio, le persone contemplate nell'art. 20, 2 o comma dello Statuto devono essere assistite da un avvocato. [OSCURATO:PERSONA] voglio qui soffermarmi a considerare la portata generale di questo principio; possiamo perciò lasciare aperta la questione se le persone contemplate nell'art. 20, 2 o comma, non possono compiere validamente alcun atto processuale.

Nella presente causa viene infatti in discussione solo la validità processuale del ricorso, cioè come debba essere interpretata l'espressione «le cas échéant» di cui all'art. 29, 1 o comma del Regolamento di Procedura.

Io sono persuaso che sia possibile qui una sola ragionevole interpretazione.

L'art. 20 del Regolamento prescrive l'obbligo dell'assistenza da parte di un avvocato in via generale , cioè senza alcuna limitazione a questa o quella fase del procedimento.

Perciò l'espressione «le cas échéant» può significare soltanto che, nei procedimenti nei quali è prescritta l'assistenza di un avvocato, anche il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato. [OSCURATO:PERSONA] posto, rimane da chiedersi quali siano i requisiti personali dell'avvocato che firma.

Nell'art. 20 dello Statuto si parla soltanto dell'iscrizione ad un ordine forense di uno Stato membro.

Si può dunque ritenere che il diritto processuale della [OSCURATO:PERSONA] rinvia al diritto nazionale in merito ai requisiti personali di un avvocato legittimato a compiere atti processuali.

Tenuto conto che l'avvocato in questione era, al momento della presentazione del ricorso, sospeso dall'esercizio della professione, dobbiamo perciò stabilire se, secondo le norme vigenti nel distretto nel quale l'avvocato è ammesso ad esercitare, la sospensione dall'esercizio della professione infici gli atti compiuti dall'avvocato stesso.

Secondo le norme vigenti nel distretto della Corte d'Appello di Francoforte s/[OSCURATO:PERSONA] la situazione giuridica è perfettamente chiara: la sospensione dall'esercizio della professione, decisa dall'Ordine degli avvocati, è un provvedimento di diritto professionale che riguarda i rapporti interni fra l'Ordine e l'avvocato — e la cui inosservanza comporta conseguenze disciplinari — ma non ha efficacia esterna tale da invalidare gli atti processuali compiuti dall'avvocato nonostante il provvedimento di sospensione.

Così stabilisce esplicitamente l'art. 107 del Regolamento professionale dell'Assia 18 ottobre 1948 pubblicato nel Gesetz- und Verordnungsblatt für das [OSCURATO:PERSONA] 1948, n o

24. Nel nostro caso non si può dunque trarre dalla sospensione dell'avvocato della ricorrente alcun argomento contro la validità del ricorso. (Il che non significa però che la Corte non abbia il diritto di escludere un avvocato contro il quale sono stati presi provvedimenti del genere di quelli previsti nel 1 o comma dell'art. 106 del Regolamento professionale dell'Assia).

Il rappresentante processuale di un ricorrente deve possedere una regolare delega della parte che rappresenta.

Sorge perciò un'ulteriore questione di ricevibilità in relazione allo status della ricorrente, caratterizzato dal fatto che, al momento dell'introduzione della causa, la società in accomandita era priva di socio accomandatario.

Siamo di fronte ad una questione di capacità di diritti e di capacità d'agire, la quale, in mancanza di espresse norme di diritto comunitario, deve essere decisa in base alle disposizioni del diritto nazionale, vale a dire, trattandosi di una società tedesca, secondo il diritto tedesco.

Le norme del codice commerciale tedesco, la giurisprudenza e la dottrina permettono di stabilire quanto segue: Per lo scioglimento della società in accomandita semplice valgono in linea di principio le stesse norme che regolano lo scioglimento della società in nome collettivo (0.

H. G.).

Perciò la società in accomandita semplice si scioglie, ope legis , in caso di recesso di uno dei soci (art. 131 H. G. B.).

Se il socio recedente è l'unico accomandatario della società, questa può continuare nelle persone dei rimanenti soci soltanto se un nuovo accomandatario entri immediatamente a far parte della società oppure uno degli accomandanti assuma la qualità di accomandatario (v.

Weipert , RGR-Kommentar zum HGB, 2 a ed., nota 32 all'art. 177).

Nel nostro caso, dopo il recesso dell'unico accomandatario, nel gennaio 1957, alcun nuovo accomandatario entrò a far parte della società.

A partire da tale momento la società si trovava perciò necessariamente in istato di liquidazione.

Secondo il diritto commerciale tedesco occorre distinguere tra lo scioglimento e la estinzione definitiva della società.

Lo scioglimento della società non significa la sua completa scomparsa dal punto di vista giuridico ed economico; essa modifica soltanto il suo status per adattarlo al suo nuovo scopo: da una cosiddetta «società in piena attività» (werbende Gesellschaft) si trasforma in una «società di smobilizzo» (Abwicklungsgesellschaft) la quale ha il compito di realizzare le attività patrimoniali a favore dei creditori e dei soci.

Essa non perde per questo la capacità giuridica e la capacità di agire, ma queste vengono ad essere limitate in vista della liquidazione.

Ciò risulta dall'art. 157 H. G. B., il quale è applicabile anche alla società in accomandita semplice e rinvia, per quanto concerne i rapporti tra le società sciolte ed i terzi, alle norme generali, con la riserva di eventuali limitazioni connesse allo stato di liquidazione.

Assodato ciò, occorre appurare se la presente controversia rientri nell'accennata capacità di diritti e di azione di una società in accomandita semplice disciolta, cioè in altre parole se anche una «società per lo smobilizzo» del tipo accennato può avere interesse alla decisione delle questioni proposte.

La risposta a mio parere deve essere affermativa.

A questo punto vorrei tuttavia porre in rilievo che non ritengo affatto indispensabile addentrarmi in tutte le sottigliezze dogmatiche che il diritto tedesco ha elaborato a proposito degli accennati problemi; decisiva — e particolarmente importante proprio nella presente causa — è invece un'altra considerazione: come è pacifico la ricorrente ha continuato a svolgere la propria attività anche dopo lo scioglimento, come se nulla fosse accaduto.

I soci avevano infatti il chiaro intento di proseguire nell'esercizio dell'impresa senza alcun mutamento una volta che un nuovo accomandatario fosse entrato nella società.

L'azienda della ricorrente, in quanto entità economica, rimase dunque estranea, per quanto è dato sapere, ai mutamenti giuridici di cui abbiamo parlato.

Bene o male la ricorrente ha partecipato, in modo rilevante per la [OSCURATO:PERSONA] Europea del Carbone e dell'Acciaio, all'attività economica del proprio distretto di vendita.

Come nel caso di una società non ancora registrata che abbia già concluso degli affari o di una società di fatto che svolga un'attività economica nonostante l'irregolarità della sua struttura giuridica, anche qui va dato il massimo rilievo al punto di vista economico.

La funzione commerciale della società nel campo della distribuzione è sempre la stessa, come se lo scioglimento non fosse avvenuto.

Perciò, a mio parere, la capacità giuridica e la capacità di agire della ricorrente al momento dell'introduzione del ricorso, anche se limitate dallo stato di liquidazione, sono sufficientemente ampie per legittimarla ad agire nella presente causa.

La dottrina e la giurisprudenza tedesca sono molto indulgenti nell'interpretazione del concetto di «smobilizzo» (Abwicklungszweck).

Se infatti dei criteri di sana amministrazione lo richiedono, è ammessa anche la conclusione di nuovi affari.

In conside-derazione di ciò è possibile sostenere che anche per una «società di smobilizzo» (Abwicklungsgesellschaft) è rilevante la questione se essa potrà condurre i propri affari — tra i quali si possono trovare anche obblighi di consegna non ancora adempiuti — in qualità di grossista di prima oppure di seconda mano.

Io ritengo dunque che il particolare status della ricorrente al momento dell'introduzione del ricorso non ha diminuito la sua capacità di agire né il suo interesse alla presente causa.

La regolarizzazione, in un momento successivo, della situazione giuridica della società a norma del vigente diritto tedesco non va qui presa in considerazione, perché avvenuta dopo spirato il termine.

A questo punto non abbiamo però ancora esaurito l'esame delle questioni relative alla persona che rappresenta legalmente la ricorrente.

L'[OSCURATO:PERSONA] ha infatti rilevato che per la ricorrente è comparso [OSCURATO:PERSONA] il quale, al momento dell'introduzione del ricorso, non faceva parte della società, essendovi entrato in qualità di accomandatario solo dopo scaduto il termine per l'impugnazione.

A ciò la ricorrente ha opposto che [OSCURATO:PERSONA] era stato autorizzato dai soci accomandanti, in via generale, a condurre gli affari e ad agire in giudizio.

Per quanto concerne la rappresentanza della società in liquidazione , si deve innanzitutto ritenere che la società, anche dopo il recesso dell'ultima accomandataria nell'anno 1957, non era rimasta priva di rappresentante.

Rappresentanti legali della società disciolta sono infatti i suoi liquidatori.

«La liquidazione si svolge — così recita l'art. 146 H. G. B., al quale rinvia l'art. 161, 2 o comma — con la partecipazione di tutti i soci in qualità di liquidatori, a meno che essa non debba essere affidata, per decisione dei soci oppure a norma dell'atto costitutivo, a singoli soci od a terzi».

Perciò erano liquidatori, e quindi legali rappresentanti della società, tutti i rimanenti soci accomandanti.

Considerando poi che qualunque procura cessa di avere valore con lo scioglimento della società — ovvero può conservarlo solo per intervenuto accordo fra tutti i soci rimasti — per tutti gli atti giuridici compiuti durante la liquidazione ci si deve necessariamente riferire solo alla volontà dei liquidatori.

Questi sono liberi di delegare i loro poteri ad altre persone, anche estranee alla società.

Fu perciò giuridicamente possibile autorizzare un estraneo, [OSCURATO:PERSONA], a condurre gli affari e ad agire in giudizio.

Che ciò sia veramente avvenuto, la ricorrente si propone di provarlo per mezzo delle dichiarazioni che ha prodotto in causa.

In esse due accomandanti ed il tutore del terzo dichiarano di avere a suo tempo verbalmente autorizzato [OSCURATO:PERSONA].

Naturalmente dichiarazioni scritte di questo genere non possono per sé stesse valere, né come testimonianze né come documenti; tuttavia in concomitanza con il fatto pacifico che il presunto mandatario — e più tardi accomandatario — della società ha, per un certo periodo trattato con gli Uffici di vendita e concluso affari nella veste di gerente della ditta, non si può disconoscere a dette attestazioni un certo valore probatorio.

Si può dunque concludere che [OSCURATO:PERSONA] fu realmente autorizzato dagli accomandanti e poiché la legge tedesca non prescrive per una autorizzazione di questo tipo alcuna forma particolare ed inoltre per l'autorizzazione da parte del tutore, rappresentante di uno dei soci, non occorre l'approvazione del giudice tutelare, non vi è alcun motivo di dubitare della validità dell'autorizzazione stessa.

Anche questo punto della causa mi sembra perciò si possa ritenere chiarito nel senso della ricevibilità del ricorso.

Vediamo poi che la stessa persona la quale aveva concluso in qualità di mandatario — nell'esercizio del commercio all'ingrosso di carbone — negozi commerciali e giuridici ha successivamente assunto la qualità di socio accomandatario e quindi di gerente della medesima impresa ed in tale qualità ha dichiarato di approvare tutti gli atti che aveva precedentemente compiuto in nome della ricorrente.

Si può ritenere che tanto la procedura civile, quanto la procedura amministrativa tedesche ammettono una simile ratifica alla quale attribuiscono pure l'effetto di rimettere in termini (v.

Rosenberg , Lehrbuch des Zivilpro-zessrechts, 5 a ed., pag. 166; Eyermann-Fröhler , Kommentar zum Ver-waltungsgerichtsgesetz, pag. 188; Klinger , Kommentar zur VO, n o 165, pag. 299).

A quanto pare anche la procedura amministrativa francese ammette tale possibilità (cfr.

[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], fasc.

I, pag. 340 segg.).

Dirò infine che il fatto che la società in liquidazione si sia trasformata in una «società in piena attività» (werbende Gesellschaft) non ha alcuna rilevanza in causa; l'identità della società non muta e soprattutto non muta la persona della ricorrente.

Della trattazione sulla ricevibilità del ricorso farebbero parte anche i rilievi circa la legittimazione processuale delle imprese secondo il [OSCURATO:PERSONA] della C.E.C.A.

Su questo punto posso però richiamarmi semplicemente al procedimento per la sospensione dell'esecuzione delle decisioni impugnate.

Nel suo provvedimento provvisorio la Corte ha già chiarito come è delimitato il diritto d'azione delle imprese commerciali in relazione agli artt. 65 e 66 del [OSCURATO:PERSONA].

Non vi è nulla da aggiungere, dato che nell'ulteriore corso del procedimento non è risultato che la ricorrente svolga la propria attività unicamente nel campo dei consumi domestici o delle vendite ai piccoli artigiani.

Posso anche omettere di parlare del fatto che la ricorrente ha impugnato con un solo ricorso diverse decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] indipendenti l'una dall'altra.

La Corte ha avuto già più volte occasione di dichiarare l'ammissibilità di un simile modo di procedere (ad esempio, nelle cause 1-54 e 3-54).

Non vi sono a questo punto altre obiezioni o rilievi di carattere procedurale.

Prenderò quindi in esame la questione se le domande della ricorrente siano pertinenti e se essa abbia interesse al presente procedimento.

Su questo punto le parti sostengono tesi contrastanti.

L'[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la ricorrente è completamente estranea alle decisioni 16, 17 e 18-57 — le quali approvavano nuovi criteri quantitativi, più bassi, per l'ammissione al commercio all'ingrosso di prima mano — in quanto essa non sarebbe stata ammessa al commercio di prima mano, nemmeno se dette decisioni non fossero mai state emanate.

Propriamente essa sarebbe stata danneggiata unicamente dal cessato vigore della disciplina transitoria per i vecchi grossisti, stabilito per il 31 marzo 1957 dalle decisioni 5, 6 e 7-56 e per il 30 giugno 1957 dalle decisioni 10, 11 e 12-57.

Secondo l'[OSCURATO:PERSONA], neppure la decisione 19-57 danneggia la ricorrente, in quanto questa autorizza per l'ammissione alla

0. K. U. gli stessi requisiti stabiliti per l'ammissione al commercio all'ingrosso di prima mano.

Una parte di questi problemi è gia stata esaminata dalla Corte in sede di sospensione dell'esecuzione.

Essa ha allora respinto la tesi secondo cui, in caso di sospensione dell'esecuzione delle decisioni impugnate, dovessero avere nuovamente applicazione i vecchi e più rigidi criteri quantitativi.

Nell'attuale fase del procedimento la questione ha un'altra portata: si deve esaminare se l'annullamento delle decisioni impugnate — con le relative conseguenze per l'[OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] prevede — determinerebbe un miglioramento nella situazione della ricorrente oppure provocherebbe invece un peggioramento, in quanto i vecchi e più alti criteri quantitativi diventerebbero in tal caso nuovamente applicabili.

La questione a mio avviso è mal posta: ragionando in questo modo si trascura infatti che, già al termine dell'anno carboniero 1956-57, l'[OSCURATO:PERSONA] constatò che le vecchie norme quantitative avevano provocato una eccessiva diminuzione del numero dei grossisti e che perciò avrebbero dovuto essere rivedute per attenuarne il rigore.

La stessa considerazione determinò la proroga della disciplina transitoria per i vecchi grossisti, di cui alle decisioni 10, 11 e 12-57.

Correttamente dobbiamo perciò chiederci piuttosto quali misure l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere a norma dell'art. 34 del [OSCURATO:PERSONA], in caso di annullamento.

Vi è una sola risposta ragionevole: l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ridurre in conformità i limiti quantitativi.

Con ciò i vecchi limiti non sarebbero divenuti nuovamente applicabili, giacché avevano cessato di valere con l'approvazione dei nuovi e l'impugnazione aveva per oggetto soltanto l'approvazione dei nuovi e non già anche l'abolizione dei vecchi limiti quantitativi.

Ma, anche nell'ipotesi che l'approvazione dei nuovi criteri e l'abolizione dei vecchi fossero così strettamente connesse da non potersi avere l'annullamento della prima senza che i vecchi criteri ritornassero necessariamente in vigore, l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque avuto l'obbligo di impedire, con opportuni provvedimenti, la reviviscenza dei vecchi limiti, atteso che la dichiarazione di nullità dei nuovi criteri quantitativi meno rigidi avrebbe implicato ovviamente la nullità dei vecchi.

Ciò premesso, non si può quindi sostenere che l'annullamento delle decisioni impugnate non avrebbe potuto in alcun modo migliorare la situazione giuridica della ricorrente e che perciò il ricorso dovrebbe essere rigettato. — Un'altra questione, connessa alla precedente, è se si debba negare l'interesse legittimo della ricorrente pel fatto che, anche nell'eventualità dell'annullamento delle decisioni impugnate, non ci si potrebbe ragionevolmente attendere la determinazione di criteri quantitativi così bassi da rendere possibile l'ammisssione della ricorrente tra i grossisti di prima mano, nonostante il suo modesto giro d'affari, quale risulta in atti.

Questo problema verrà però affrontato più tardi, in sede di esame dei criteri quantitativi stessi.

Considerazioni dello stesso genere si devono fare a proposito della decisione 19-57, ma vi ritorneremo più tardi.

Ora mi limito alla constatazione che a proposito di quest'ultima decisione non sembra possibile negare l'interesse legittimo della ricorrente, perché si tratterebbe anche qui soltanto della definizione del concetto di commerciante all'ingrosso, la quale risulterebbe già da precedenti decisioni.

Nella discussione orale la ricorrente ha chiarito, a mia richiesta, di aver impugnata la decisione sia in considerazione del fatto che per l'ammissione alla

0. K. U. sono previsti requisiti quantitativi, sia perché questi sono uguali a quelli stabiliti per l'ammissione al commercio all'ingrosso di prima mano.

In questo caso esiste dunque un interesse della ricorrente all'annullamento della decisione 19-57, poiché anche nell'eventualità di mutamenti nei limiti quantitativi per l'ammissione al commercio all'ingrosso di prima mano, non si arriverebbe ad ottenere ciò che la ricorrente si propone con l'impugnazione della decisione 19-57, e cioè l'abolizione di qualsiasi limite per l'ammissione alla

0. K. U., ovvero la possibilità di ammissione anche per i commercianti che non adempiano ai requisiti dei grossisti di prima mano.

Anche a questo proposito ritengo perciò non si possa sostenere che il ricorso è irricevibile per mancanza d'interesse alla causa.

In relazione alle questioni di ricevibilità si deve infine esaminare di quali mezzi d'impugnazione trattasi nella presente causa e se quelli ammissibili siano stati tempestivamente proposti. [OSCURATO:PERSONA] circoscrive l'ambito dei mezzi d'impugnazione ammissibili, distinguendo fra decisioni generali e decisioni individuali.

Tuttavia né l'art. 33, né l'art. 15, né alcuna altra disposizione, contengono una precisa definizione di cosa si debba intendere per decisione generale o decisione individuale. [OSCURATO:PERSONA] lascia evidentemente alla Corte il compito di trovare una definizione appropriata.

Io ho già preso posizione su questo problema nelle mie conclusioni relative alla sospensione dell'esecuzione.

Ho il compito, nella presente fase del procedimento, di ampliare ed approfondire quanto ho allora esposto.

Prenderò le mosse dalla constatazione che non già la forma esterna, bensì il carattere della decisione — cioè il contenuto materiale e le effettive conseguenze — è decisivo in proposito.

La Corte ha già avuto altre volte occasione di definire in astratto la decisione generale.

Questa è un provvedimento emanante dall'[OSCURATO:PERSONA], il quale non riguarda talune persone determinate od una cerchia limitata di persone, bensì tutti gli appartenenti ad una determinata categoria all'interno della [OSCURATO:PERSONA] — o nell'ambito di una parte della [OSCURATO:PERSONA] soggetta ad un regime particolare — oppure una decisione formulata in modo astratto, di guisa che la sua efficacia giuridica si eserciti, al momento della sua emanazione ed anche in seguito, nei confronti di tutti coloro i quali adempiono a determinati requisiti.

Poiché mi pare opportuno procedere separatamente all'esame delle decisioni 16, 17 e 18-57, da un lato, e della decisione 19-57 dall'altro, si pone innanzitutto il problema se le decisioni 16, 17 e 18-57 rientrino nella definizione che ho testé enunciato.

Una circostanza molto importante a questo proposito è che si tratta dell'approvazione, a norma delle disposizioni sulle concentrazioni, della disciplina commerciale che tre Uffici di vendita applicheranno nei loro rapporti con la clientela.

Non si può negare che questa approvazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] abbia aspetti di decisione individuale.

Essa è stata data su richiesta di un certo numero di società minerarie ed attribuisce a dette società il potere di organizzare le loro vendite in un dato modo.

Non possiamo tuttavia arrestarci a questo aspetto della questione.

Una disciplina commerciale non è qualche cosa di unilaterale, bensì, come il nome stesso suggerisce, determina il regime delle relazioni commerciali fra due o più imprese.

Essa riguarda perciò a priori e necessariamente — e quindi non solo indirettamente e per caso — i venditori da un lato e gli acquirenti dall'altro.

Da un punto di vista del solo diritto privato si potrebbe sussumerla nella categoria delle condizioni generali di contratto, cioè di un tipo di ordinamento emanante da imprenditori privati e tuttavia simile, nella sua struttura e nel suo aspetto generale, ad un vero e proprio provvedimento di legge.

Naturalmente nell'ambito del diritto della [OSCURATO:PERSONA] una simile disciplina commerciale costituisce parte integrante dell'ordinamento generale del mercato e rientra nel diritto pubblico economico.

La sua applicabilità è perciò condizionata da un atto sovrano di approvazione dell'[OSCURATO:PERSONA].

Considerando solo i venditori in discorso — o, per la verità, le miniere di carbone che stanno dietro agli uffici di vendita — non si può negare, come ho già detto, che si diano aspetti di decisione individuale.

Ma se teniamo conto anche degli acquirenti il quadro cambia: vengono infatti in considerazione tutti i grossisti di carbone della [OSCURATO:PERSONA]. (In verità era probabilmente possibile determinare quali di essi fossero coinvolti nelle decisioni al momento della loro entrata in vigore ed anche ciò potrebbe essere interpretato come un indizio della singolarità delle decisioni, nonostante sia pacifico che il numero dei coinvolti — non dico dei danneggiati, giacché tale circostanza è irrilevante — data l'importanza del carbone della Ruhr nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA], è molto elevato; il che indurrebbe piuttosto a qualificare di generali le decisioni in questione.) A ciò si aggiunga ancora quanto segue: la disciplina commerciale non è destinata ad avere applicazione una tantum durante un singolo anno carboniero, bensì dovrebbe determinare le condizioni di vendita del carbone della Ruhr durante parecchi anni.

È dunque perfettamente concepibile che il numero dei grossisti ammessi varii al termine di ogni anno in seguito a nuove ammissioni o ad eliminazioni.

La possibilità di uno sviluppo di questo genere, in ambedue i sensi, è stata tenuta presente nella redazione delle decisioni (v. ad es. gli artt. 4 ed 8 delle decisioni 16, 17 e 18-57).

Non era perciò possibile dire, al momento dell'entrata in vigore delle decisioni, chi sarebbe stato coinvolto da esse nei vari anni di applicazione.

Per questo motivo fu scelta una formulazione di carattere generale, la quale ricorda nel suo genere le norme astratte di una legge.

Per la stessa ragione le decisioni vennero pubblicate nella [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e fu espressamente indicata la data della loro entrata in vigore.

Tutte queste circostanze, nel loro complesso, mi portano alla conclusione che le decisioni 16, 17 e 18-57 abbiano prevalentemente carattere generale.

Non si può infatti attribuire importanza decisiva alla circostanza che la disciplina in questione sia stata introdotta sotto forma di una approvazione sollecitata da alcune società minerarie, bensì al fatto che le decisioni varranno, per un periodo di tempo piuttosto lungo e nei confronti di un numero elevato — e non determinabile a priori — di persone.

Credo che ciò sia della massima importanza per distinguere fra decisioni individuali e decisioni generali, ai fini della delimitazione del diritto di impugnazione.

E quale posizione dovremo poi prendere di fronte alla decisione 19-57, atteso che non è in questione l'autorizzazione data ai commercianti di riunirsi nella OKU, bensì l'approvazione dei requisiti per l'ammissione alla OKU stessa? A prima vista la situazione giuridica è la stessa.

L'approvazione è concessa ad un gruppo ben determinato di imprese: tuttavia essa riguarda anche altri eventuali interessati.

Del pari, il numero di dette imprese è verosimilmente determinabile al momento dell'entrata in vigore della decisione, ma non per tutto il periodo durante il quale la decisione avrà vigore.

Meglio ancora, questa ha la formulazione astratta di una norma di legge: «chiunque adempie ai requisiti quantitativi avrà diritto di essere ammesso».

Il fatto che questa norma si trovi in una convenzione privata soggetta ad approvazione non ha importanza decisiva, dato che la convenzione stessa diventa giuridicamente vincolante solo dopo ottenuta l'approvazione: in ultima analisi la statuizione emana dall'[OSCURATO:PERSONA].

Non si deve tuttavia perdere di vista il fatto che gli effetti della decisione 19-57 presentano delle peculiarità, rispetto alle decisioni 16, 17 e 18-57, che possono dar luogo ad una diversa valutazione giuridica.

La decisione riguarda infatti solo un parziale ordinamento del commercio all'ingrosso di carbone nella Germania meridionale, cioè in una parte relativamente piccola del territorio della [OSCURATO:PERSONA].

È vero che il numero di coloro che saranno ammessi a partecipare alla società durante i due anni di validità della decisione non è esattamente determinabile a priori, in relazione ai requisiti dei commercianti all'ingrosso (è infatti possibile che alcuni grossisti vengano esclusi per non aver raggiunto i limiti quantitativi e che altri siano invece ammessi); cionondimeno è estremamente probabile che ciò avvenga solo entro limiti molto ristretti, dato che è nella natura delle cose che in un singolo distretto di vendita si trovi solo un numero limitato di grossisti.

L'intera disciplina di ammissione sembra perciò con ogni verosimiglianza destinata ad avere pratica rilevanza solo per pochi grossisti di carbone, il cui numero e la cui importanza potranno essere facilmente determinati in qualsiasi momento.

Mi sembra perciò estremamente problematico parlare di decisione generale, ad onta del suo aspetto esterno e dalla sua formulazione di carattere generale.

Ai fini della delimitazione del diritto d'impugnazione mi sembra perciò dover concludere che la decisione 19-57 è una decisione individuale.

Come vedremo in seguito, la questione non è poi di primaria importanza nella presente causa.

Dopo aver determinato la natura delle decisioni impugnate, 16, 17 e 18-57 da un lato e 19-57 dall'altro, si può risolvere senza difficoltà il problema di quali siano i mezzi d'impugnazione ammissibili: contro le decisioni generali — come risulta del resto dal [OSCURATO:PERSONA] e come la Corte ha già altre volte affermato — le imprese possono far valere soltanto lo sviamento di potere nei loro confronti; contro le decisioni individuali, invece, possono far valere tutti i mezzi d'impugnazione enunciati nell'art. 33 del [OSCURATO:PERSONA].

Riguardo alle decisioni 16, 17 e 18-57 sorge ora la questione se la ricorrente abbia tempestivamente e ritualmente proposto l'impugnazione basata sullo sviamento di potere.

L'espresso riferimento ad uno sviamento di potere come mezzo d'impugnazione si incontra per la prima volta nella memoria in data 11 novembre 1957, depositata in Cancelleria il 12 novembre 1957 e precisamente nella replica alla comparsa di risposta la quale ultima si limita agli aspetti processuali della causa.

Il termine per l'impugnazione era già spirato in quel momento, dato che le decisioni impugnate erano state pubblicate il 10 agosto 1957 nella [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA].

Esse avrebbero dovuto essere impugnate, a norma dell'art. 33, 3 o comma del [OSCURATO:PERSONA], entro un mese dal giorno in cui prende inizio il termine d'impugnazione, ovvero — per i residenti in Germania — entro un mese e tre giorni (v. art. 85, comma 2, del Regolamento di Procedura) ; vale a dire — dato che detto termine, a norma dell'art. 85, comma 1, del Regolamento stesso, decorre dal 15 o giorno successivo alla pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] — al più tardi entro il 27 settembre 1957.

Si tratta di stabilire dunque se la procedura della Corte ammette che i motivi d'impugnazione vengano dedotti senza specificamente far valere i mezzi enunciati nell'art. 33, cioè, come nel nostro caso, mediante deduzione di argomenti giuridicamente rilevanti e pertinenti dai quali si possa ricavare che mezzo il ricorrente avrebbe dovuto denunciare.

Sono del parere che non sia possibile dare una risposta che valga in ogni caso; il problema va infatti esaminato, di volta in volta, alla luce dei poteri di decisione riconosciuti al giudice.

In via preliminare occorre chiedersi: di che si duole la istante nel suo ricorso? Essa assume di non aver potuto aumentare il proprio giro d'affari nella misura desiderata, in conseguenza dell'imposizione di un sistema di ripartizione; le sarebbe perciò obbiettivamente mancata la possibilità di raggiungere i limiti quantitativi stabiliti.

Essa afferma del resto testualmente, a pag. 5 del ricorso: «Non può sussistere alcun dubbio sul fatto che la disciplina alla quale già da vari anni si tende parte da presupposti che porteranno all'eliminazione di una buona percentuale dei grossisti», e più avanti: «Il requisito dei quantitativi minimi non rappresenta soltanto il colpo di grazia per quasi la metà dei grossisti…».

Inoltre essa critica l'[OSCURATO:PERSONA] per aver compiuto un atto illecito approvando la disciplina commerciale.

La sussunzione di questa parte del ricorso sotto una delle categorie di mezzi d'impugnazione previste dal Trattalo non dà luogo a difficoltà; è infatti possibile ravvisare senza esitazioni nei rilievi di fatto dedotti il mezzo di sviamento di potere.

La stessa ricorrente compie nella replica questa qualificazione giuridica in quanto sviluppa ulteriormente l'esposizione dei fatti e degli argomenti a sostegno.

La ricorrente fa pure valere, nel ricorso introduttivo ed in tutte le successive deduzioni, il mezzo tratto dalla discriminazione ed assume che la discriminazione implica in ogni caso lo sviamento di potere e che è sufficiente dimostrare la prima per raggiungere la prova del secondo.

Detta opinione non è sostenibile; tuttavia si può affermare che il puro fatto che la ricorrente abbia omesso di impiegare nelle sue censure gli appropriati termini di diritto o, se si vuole, ne abbia fatto un uso improprio non può comportare l'irricevibilità del ricorso.

Se si accoglie questo punto di vista si deve giungere alla conclusione che il mezzo di sviamento di potere è stato fatto valere nei termini e ritualmente.

Come vuole l'art. 33 del [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha anche pertinentemente affermato che la sua impresa è lesa da uno sviamento di potere dell'[OSCURATO:PERSONA] in quanto deduce che già da lungo tempo vi sarebbe stata l'intenzione di escludere, essa ed altre ditte consimili, dal commercio di prima mano e che le decisioni che hanno avuto tale effetto sono state prese in un momento inopportuno tenuto conto della struttura del mercato.

Non ritengo perciò di dover sollevare alcuna obiezione, per quanto riguarda le decisioni 16, 17 e 18-57, circa la ricevibilità del ricorso.

Le questioni fin qui esaminate non sorgono invece a proposito della decisione 19-57 se si ammette trattarsi di una decisione individuale.

Il problema della ricevibilità si pone unicamente per il mezzo tratto dal difetto di motivazione, ma ne parlerò più avanti.

[OSCURATO:PERSONA]

Passando ora a considerare il merito della causa dividerò anche qui l'esposizione in due parti: parlerò prima delle decisioni di uguale tenore 16, 17 e 18-57 e poi della decisione 19-57.

Dato che sono giunto alla conclusione che le tre decisioni suddette hanno carattere generale, occorre considerarle con riguardo allo sviamento di potere.

Osservo che queste decisioni possono essere esaminate solo in relazione alle decisioni 5, 6 e 7-56 le quali presentano lo stesso carattere di generalità ed hanno un contenuto più ampio.

Si dovrà inoltre tener conto delle decisioni 10, 11 e 12-57, la cui validità è limitata al periodo 1 o aprile30 giugno 1957.

La Corte ha già ripetutamente avuto occasione di pronunciarsi sul concetto di sviamento di potere.

Ne è risultata pressapoco la seguente definizione: Ricorre uno sviamento di potere quando l'[OSCURATO:PERSONA] fa uso dei propri poteri per uno scopo diverso da quello legale oppure quando nel prendere una decisione, per negligenza od imprevidenza grave — il che equivale al perdere di vista gli scopi stabiliti dal [OSCURATO:PERSONA] — persegue obiettivi diversi da quelli per il conseguimento dei quali i poteri stessi le sono stati conferiti (v. la sentenza nella causa 8-55).

Non è il caso di soffermarsi qui a considerare se questa formulazione delimiti ed esaurisca il concetto in modo soddisfacente.

Mi limiterò ad adottarla, riservandomi di verificare, ove occorra, se una diversa definizione del concetto porterebbe a conclusioni differenti.

Posso tuttavia accennare al fatto che il concetto di sviamento di potere a norma del [OSCURATO:PERSONA] non corrisponde esattamente al concetto fatto proprio dal diritto tedesco.

La decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] si fonda sull'art. 65 del [OSCURATO:PERSONA].

A ragione l'[OSCURATO:PERSONA] parte dal punto di vista che una disciplina commerciale la quale prevede varie classi di distributori significa una ripartizione dei clienti e dei mercati, del tipo di quella prevista in detto articolo.

Una disciplina commerciale del genere può pertanto essere approvata solo nel caso che ricorrano i presupposti fissati nell'art. 65, cioè solo se: a) «queste vendite in comune contribuiranno ad un miglioramento notevole… della distribuzione dei prodotti considerati.», b) «l'accordo di cui trattasi è essenziale per ottenere questi effetti senza che esso abbia un carattere più restrittivo di quanto richiede il suo scopo» e c) «tale accordo non sia suscettibile di dare alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una parte considerevole dei prodotti in causa nel mercato comune, né di sottrarli alla concorrenza effettiva da parte di altre imprese nel mercato comune».

In queste disposizioni viene posta una serie di requisiti per l'approvazione, la maggior parte dei quali non indica positivamente gli scopi ammessi, bensì enumera negativamente le ipotesi nelle quali l'approvazione stessa deve essere negata.

Solo alla lettera a ) viene enunciato un criterio che in certo modo indica uno scopo che può essere perseguito con l'approvazione, vale a dire «uno scopo legale previsto» nel senso della definizione dello sviamento di potere che ho più sopra richiamato.

Gli altri criteri citati sono presupposti che devono ricorrere perché l'approvazione non sia contraria al [OSCURATO:PERSONA], cioè non dia luogo ad impugnazione.

Nella motivazione delle decisioni 16, 17 e 18-57 viene di fatto menzionato l'obiettivo stabilito dall'art. 65.

Vi si dice: «… i tonnellaggi limite previsti per l'ammissione possono essere autorizzati solo in misura tale da consentire di tener conto dei principi generali… per l'introduzione di una siffatta disciplina e precisamente: — l'ammissione segue in base a criteri obiettivi e non discriminatori; — essa porta ad un notevole miglioramento della distribuzione…» Non possiamo naturalmente accontentarci di questa constatazione' Dobbiamo piuttosto chiederci se lo scopo indicato sia stato effettivamente perseguito, soprattutto, se era raggiungibile.

Giacché in caso di risposta negativa resta dimostrato lo sviamento di potere — se nei confronti della ricorrente o meno è un altro problema — secondo la formulazione sopra riportata; infatti, o è stato perseguito uno scopo diverso oppure la pratica impossibilità di conseguire lo «scopo legale previsto» comporta necessariamente l'esaurirsi della decisione in risultati che non ne giustificano l'emanazione.

Quest'ultima ipotesi potrebbe essere anche la conseguenza di imprevidenza grave nel perseguimento di uno scopo possibile: in tal caso si avrebbe ugualmente uno sviamento di potere.

Visto in questa luce, come si presenta il nostro caso? È pacifico che nel distretto di vendita della ricorrente su 76 commercianti solo 3 hanno perso la qualifica di grossisti di prima mano in conseguenza dell'impugnata disciplina.

La ricorrente chiede a questo proposito se in considerazione di questi risultati si possa realmente parlare di un miglioramento nella distribuzione.

L'esclusione di tre grossisti con vendite di poco rilievo mostrerebbe infatti che l'effetto di razionalizzazione che ci si proponeva è stato minimo.

Se ci si limitasse a considerare la causa da questo punto di vista, si potrebbe anche essere indotti a dar ragione alla ricorrente.

Senonché sarebbe erroneo fermarsi a questo aspetto, isolato dal resto; la disciplina commerciale deve infatti essere vista insieme all'approvazione delle vendite in comune, contenuta nelle decisioni 5, 6 e 7-56 e non impugnata.

Non è possibile negare che l'approvazione delle vendite in comune, di per sé stessa considerata, risponda agli scopi dell'art. 65 e sia suscettibile di migliorare notevolmente la vendita e la distribuzione del carbone, tenuto conto della grande varietà di struttura delle imprese carbonifere e del gran numero di qualità e pezzatura di carbone.

Ricorderò a questo punto che ciò corrisponde ad una delle direttive fondamentali della [OSCURATO:PERSONA], come risulta espressamente dall'art. 2 del [OSCURATO:PERSONA]: «[OSCURATO:PERSONA] deve creare progressivamente condizioni che assicurino di per se stesse la più razionale ripartizione della produzione tendendo al più elevato livello di produttività…».

Tuttavia, ammettendo che la vendita in comune del carbone della Ruhr attraverso tre Uffici di vendita sia legittima — non ho nessun motivo per indagare più a fondo il problema nel corso della presente causa — rimane l'imprescindibile esigenza che la vendita sia disciplinata in modo da escludere ogni arbitrio da parte degli Uffici di vendita stessi.

In altre parole, con l'introduzione della disciplina commerciale non s'intendeva affatto consentire la continuazione degli usi invalsi in fatto di vendita di carbone, bensì colmare una lacuna dato che, senza un simile ordinamento, gli Uffici di vendita si sarebbero trovati liberi di predisporre e di mutare a loro piacimento le condizioni di vendita.

Ma se si riconosce la stretta correlazione necessariamente esistente fra vendita in comune e disciplina commerciale, si è costretti ad ammettere che è sufficiente che la prima corrisponda allo scopo di cui all'art. 65.

Sarebbe infatti ingiusto pretendere che anche il necessario complemento di essa — la disciplina commerciale —, isolatamente considerato, rispondesse ai requisiti posti da detto articolo.

Per quanto riguarda la disciplina commerciale si deve infatti ritenere come sufficiente che essa contribuisca, unitamente alla vendita in comune, al raggiungimento dell'obiettivo menzionato.

Dopo questo tentativo di distinzione fra principale ed accessorio, ritengo che non si può parlare di sviamento di potere assumendo che la disciplina commerciale di per sé stessa non potrebbe determinare un notevole miglioramento nella distribuzione del carbone.

Con il che non abbiamo ancora terminato il nostro esame.

Se si è dell'opinione che l'esistenza di una disciplina commerciale non è criticabile in linea di principio — credo che la stessa ricorrente sia di questo avviso — ci si può soltanto domandare in qual modo tale disciplina dovrebbe essere congegnata per non essere impugnabile col mezzo dello sviamento di potere.

Nessuno vorrà scandalizzarsi per il fatto che la disciplina commerciale prevede diverse classi di grossisti, determinate col criterio del giro di affari.

La ripartizione della clientela ed il riservare il rifornimento diretto ai grossisti con un dato giro d'affari mira infatti alla razionalizzazione di cui si parla nell'art. 65.

Possiamo accantonare la questione volta a stabilire se questo risultato sarebbe stato compromesso o meno, qualora i tonnellaggi minimi per i grossisti di prima mano fossero stati inferiori di qualche migliaio di tonnellate; è questo un problema di opportunità economica che esula dalla competenza della Corte, come esula del resto anche dalla presente causa.

L'[OSCURATO:PERSONA] ha stabilito già nelle decisioni 5, 6 e 7-56 — come pure nelle decisioni impugnate, sotto forma di clausola di revisione — i limiti entro i quali essa ritiene necessarie e sufficienti le variazioni dei criteri quantitativi.

In base a queste prescrizioni le cifre dovranno eventualmente essere mutate in modo da non escludere più del 10 % dei grossisti già ammessi, affinché si abbia sempre un numero di commercianti sufficiente a garantire la concorrenza.

Per la ricorrente si tratta invece di cosa completamente diversa — ed in questa luce devono essere viste tutte le sue critiche —: essa assume che i tonnellaggi minimi devono essere stabiliti ad un livello tale da comprendere sempre anche le vendite dei vecchi grossisti o, alternativamente, che deve essere stabilita una disciplina particolare per detti vecchi grossisti.

Con questo siamo giunti al punto cruciale della controversia.

Traendo le conseguenze dalla prima alternativa si ricava quanto segue : Se, nell'approvare la disciplina commerciale, l'[OSCURATO:PERSONA] si regolasse sul grossista più piccolo sarebbe in primo luogo impossibile fissare criteri suscettibili di valere per un certo periodo di tempo: sarebbe infatti necessario stabilire ogni anno nuovi tonnellaggi minimi in base alle vendite del grossista che ha venduto meno nell'anno precedente.

A parte il fatto che in tal modo s'introdurrebbero nella disciplina commerciale fattori di incertezza e di imprevedibilità che intralcerebbero il regolare afflusso delle ordinazioni, sussisterebbe anche il pericolo che, riducendosi un anno le vendite di questo ed un altro anno le vendite di quel grossista, il numero dei grossisti di prima mano ammessi finirebbe per aumentare in modo tale da rendere praticamente impossibile la razionalizzazione della ditribuzione di cui agli artt. 2 e 65 del [OSCURATO:PERSONA].

Non si può certo far carico all'[OSCURATO:PERSONA] di non aver introdotto una disciplina del genere; all'opposto, una disciplina di questo genere sarebbe stata così contraria al buon senso da non potersi sostenere ove fosse stata adottata.

Anche un semplice sguardo alle cifre relative al giro d'affari della ricorrente — pacifiche tra le parti — mostra che i timori suaccennati non mancano di fondamento.

Questo sguardo ci obbliga poi a trarre un'altra conseguenza, già accennata in sede di esame della ricevibilità del ricorso, e precisamente: anche se per qualche motivo si giungesse ad affermare l'inammissibilità dei tonnellaggi minimi, quali sono stati di fatto stabiliti — nella presente causa è in discussione solo il loro livello, non già la loro ammissibilità in linea di principio — non ci si potrebbe in nessun caso aspettare che essi venissero ridotti fino ad un livello accessibile alla ricorrente.

La Corte può tener conto di questo, anche se si tratta di un giudizio su questioni economiche, per il fatto che l'indicata ipotesi si trova chiaramente al di là dei limiti delle possibilità economiche.

Se quindi questo fosse l'unico profilo sotto il quale la ricorrente censura le note decisioni si dovrebbe senz'altro negarle l'interesse ad agire, dato che — anche nel caso di una modifica della disciplina commerciale — non sorgerebbe per lei alcuna speranza di migliorare la sua situazione giuridica.

Comunque, come ho già detto, le deduzioni della ricorrente possono valere anche in altro modo.

È comprensibile che la ricorrente lamenti che i vecchi grossisti ed i nuovi ricevono lo stesso trattamento, cioè che non sia stata stabilita — a differenza di quanto si è fatto nelle precedenti decisioni — una disciplina particolare per i vecchi grossisti.

Ci si può porre la domanda se tale rilievo si debba sussumere sotto il concetto di «sviamento di potere» o se non si debba piuttosto parlare di violazione del [OSCURATO:PERSONA].

Non approfondirò la questione, limitandomi a constatare che a questo proposito viene dedotta una «grave mancanza di previdenza» la quale va equiparata ad uno sviamento di potere.

Il problema comunque non ha rilevanza in causa e non giustifica un'indagine a fondo.

Così è pure superfluo esaminare in particolare se la situazione dei vecchi grossisti avrebbe reso necessaria o meno la proroga di un trattamento speciale.

La ricorrente afferma esistere un diritto all'ulteriore rifornimento diretto per le aziende che hanno esercitato per diversi anni il commercio all'ingrosso di prima mano.

Personalmente non vedo come un simile diritto potrebbe giustificarsi, salvo il caso di contratti di fornitura a lungo termine non ancora scaduti.

Esistono però principi i quali prescrivono ai fornitori di riservare uguale trattamento a tutti i loro clienti e determinano a favore di questi ultimi, con il divieto di discriminazione, un vero e proprio interesse giuridicamente protetto.

Ogni ordinamento giuridico riconosce inoltre il principio fondamentale della buona fede, il quale vieta al venditore d'introdurre nei suoi rapporti con la clientela, senza adeguato preavviso, innovazioni che richiedono un certo periodo di adattamento.

Il rispetto dei principi fondamentali del genere accennato era certo necessario nella determinazione della disciplina commerciale e nella sua approvazione.

Difatti le decisioni 5, 6 e 7-56 prevedono una disciplina transitoria per i vecchi grossisti la quale dimostra che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha perso di vista la speciale situazione di queste imprese.

Questa disciplina transitoria, prevista in un primo tempo per un anno, fu prorogata, con le decisioni 10, 11 e 12-57, di altri tre mesi per offrire agli Uffici di vendita la possibilità di elaborare una nuova disciplina commerciale valevole nei confronti di tutti i commercianti senza eccezioni e rispondente alla esperienza acquisita.

Ci si potrebbe chiedere con ragione (ma non voglio addentrarmi in simili problemi di opportunità economica) se questa disciplina transitoria non sia stata di troppo breve durata.

Sta di fatto che le decisioni 5, 6 e 7-56 e 10, 11 e 12-57, la legittimità delle quali non ci è concesso sindacare, hanno fissato un termine per la disciplina transitoria ed hanno espressamente stabilito che dopo un periodo transitorio lo stesso trattamento sarebbe stato riservato a tutti i commercianti.

Mi richiamo a questo proposito soprattutto ad un comma dell'art. 9 delle decisioni 5, 6 e 7-56 il quale recita: «Non è autorizzato l'accordo dalle società minerarie (n o II, 2 delle norme commerciali), inteso a prorogare tale disciplina transitoria fino a quando sia stato assicurato dall'Ufficio di vendita un rifornimento di combustibili sufficiente per un intero anno carboniero».

Il problema della adeguatezza della disciplina transitoria deve essere lasciato a questo punto.

Oggetto della presente causa è infatti soltanto stabilire se l'imposizione generale di tonnellaggi minimi costituisca sviamento di potere in considerazione del loro alto livello, mentre esula completamente dal nostro compito ogni considerazione sull'opportunità di prorogare la particolare disciplina per i vecchi grossisti.

Non possiamo neppure seguire la ricorrente quando afferma di non aver potuto impugnare le decisioni 5, 6 e 7-56 e 10, 11 e 12-57 per esserle stato negato il diritto di agire, in considerazione della disciplina transitoria.

Essa era infatti perfettamente in grado di prevedere che la clausola di revisione delle vecchie decisioni 5, 6 e 7-56 non avrebbe mai portato ad un abbassamento dei minimi tale da renderli a lei accessibili.

Poiché d'altra parte il termine della disciplina transitoria era espressa- io mente stabilito, essa era in grado di prevedere con certezza che avrebbe cessato di essere un grossista di prima mano; avrebbe perciò dovuto e potuto proporre allora la proroga del trattamento speciale ai vecchi grossisti; dal momento che essa non ha proposto ricorso e non ha nemmeno presentato osservazioni all'[OSCURATO:PERSONA] — nonostante queste siano espressamente previste dall'art. 46 del [OSCURATO:PERSONA] — e poichè d'altra parte l'Associazione, ai sensi dell'art. 48 del [OSCURATO:PERSONA], alla quale la ricorrente apparteneva era stata sentita in merito alle decisioni che stavano per essere prese, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva tutto il diritto di stabilire la disciplina transitoria nell'ambito del riordinamento del mercato e di cui la disciplina commerciale costituisce una parte importante.

Mi richiamo a questo proposito alle relazioni annuali dell'[OSCURATO:PERSONA] e soprattutto a quelle per gli anni 1955-56 e 1956-57.

Nemmeno da questo punto di vista è perciò possibile ravvisare uno sviamento di potere nelle decisioni impugnate.

Ho già avuto occasione di parlare del giro d'affari della ricorrente.

Questa ha anche affermato in corso di causa di non averlo potuto aumentare nella misura desiderata, in conseguenza dell'introduzione di un sistema di ripartizione.

A prescindere dal fatto che la ricorrente in un altro punto attribuisce la diminuzione del proprio giro d'affari alla trasformazione della ditta — cioè ad un motivo strettamente soggettivo — detta affermazione si risolve nel rilievo che l'[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe considerato, nell'approvare i tonnellaggi minimi, l'obbiettiva impossibilità per molte imprese di raggiungerli.

Anche questo rilievo potrebbe essere trattato sotto il profilo dello sviamento di potere — sia pure con qualche perplessità, almeno in base alla definizione data dalla Corte; è infatti possibile sostenere che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe trascurato di considerare, nel prendere le sue decisioni, una importante circostanza la quale, ove fosse stata tenuta presente, avrebbe potuto indurla a stabilire dei tonnellaggi minimi più bassi.

Dall'esame della questione risulta che in quel momento esisteva una sola specie di contingentamento legale, sotto forma di piani di consegne degli Uffici di vendita, approvati dall'[OSCURATO:PERSONA] — sul funzionamento e sullo scopo dei quali si possono consultare la decisione, ormai inoppugnabile, 8-56 e la relazione annuale 1956-57 (pag. 141, n o 131 e segg.).

Qualunque altro impedimento, come ad esempio il rifiuto di consegna da parte degli Uffici di vendita — nonostante non fossero legalmente autorizzati a tanto od avessero riservato un trattamento migliore ad altri clienti — dev'essere considerato come una circostanza di fatto, di cui non può essere tenuto alcun conto in sede di sindacato della legittimità della disciplina commerciale, nel suo complesso considerata.

In questa sede ha infatti rilevanza solo ciò che era legalmente ammesso nei confronti di tutti i grossisti, durante il periodo di cui trattasi.

Se ora torniamo a considerare il giro d'affari della ricorrente ci risulta che la contrazione dello stesso non può essere attribuita ai detti piani di consegna.

Questi entrarono in vigore solo con l'anno carboniero 1956-57, cioè non nel periodo preso in considerazione per determinare i tonnellaggi minimi previsti dalla disciplina commerciale.

Essi inoltre prevedevano soltanto che le consegne a tutti i consumatori industriali dovevano essere ridotte, durante l'anno carboniero 1956-57, del 10 % rispetto alla media degli acquisti nel periodo 1953-54, 1955-56; le consegne per i consumi domestici dovevano invece essere uniformemente aumentate del 5 %.

Non si può dunque dire che la contrazione del giro d'affari della ricorrente sia stata provocata da un qualsiasi sistema di contingentamento legale, del quale l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto nel prendere le sue decisioni.

Nello stesso senso mi induce a concludere anche il confronto con l'andamento delle vendite degli altri commercianti di carbone dello stesso distretto, quale risulta da una tabella preparata dall'[OSCURATO:PERSONA] ed inviata in questi giorni alla Corte ed alla ricorrente.

Tale confronto dimostra che solo pochissimi commercianti hanno subito la sorte della ricorrente.

Non è perciò il caso di parlare di una tendenza generale alla contrazione: anzi, vari commercianti hanno considerevolmente aumentato le loro vendite.

In detta tabella non vi è traccia di conseguenze di un contingentamento generale e non si può quindi dire che l'[OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in uno sviamento di potere, non tenendo conto di tale presunto contingentamento.

Tuttalpiù, qualora fosse stata effettivamente vittima di una discriminazione nelle consegne, la ricorrente avrebbe potuto far valere quésta circostanza in una causa intentata al suo fornitore avanti un tribunale tedesco.

Il produttore che si fosse richiamato alla disciplina commerciale nei confronti del grossista e gli avesse poi dolosamente impedito di raggiungere i tonnellaggi minimi previsti dalla stessa disciplina, avrebbe infatti chiaramente violato l'obbligo della buona fede.

Infine la ricorrente afferma ancora che le sarebbe stato impossibile raggiungere i tonnellaggi minimi a causa del fatto che i consumatori industriali avevano — come hanno tuttora — la possibilità di rifornirsi direttamente presso gli Uffici di vendita — saltando il grossista — qualora il loro consumo avesse raggiunto un determinato livello.

Se da ciò la ricorrente volesse trarre motivo di contestare la legittimità delle relative decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA], le si dovrebbe opporre che su questo punto la discussione non è ammissibile nella presente causa, dato che il termine d'impugnazione delle decisioni suddette (5, 6 e 7-56) è ormai decorso.

La ricorrente però non persegue certo questo obiettivo; essa argomenta invece che anche questa circostanza sarebbe stata ingiustamente trascurata nella determinazione dei tonnellaggi minimi e che ciò costituisce uno sviamento di potere.

La censura potrebbe essere accolta solo ove fosse possibile dimostrare che la dedotta circostanza ha in molti casi impedito il raggiungimento dei tonnellaggi minimi.

Risulta invece che, nel distretto di vendita della ricorrente, solo tre commercianti sono stati esclusi dal novero dei grossisti di prima mano in conseguenza della disciplina commerciale.

Da ciò si può dedurre che il rifornimento diretto dei consumatori industriali non ha avuto sui commercianti all'ingrosso le ripercussioni che la ricorrente afferma.

Se quindi la circostanza in esame ha avuto conseguenze solo per la ricorrente e per un piccolo numero di commercianti — ma non per la maggior parte dei grossisti — il non averne tenuto conto in relazione alla disciplina commerciale non può costituire uno sviamento di potere.

Se si esaminano infine tutte le altre censure che la ricorrente eleva contro le decisioni 16, 17 e 18-57 — violazione del divieto di discriminazione, delle regole della concorrenza, della Costituzione tedesca e di forme essenziali — appare che i motivi addotti possono ben difficilmente farsi rientrare nel concetto di sviamento di potere.

Sin dove essi costituiscono dei mezzi d'impugnazione ammessi dal [OSCURATO:PERSONA] (e per quanto riguarda la violazione della Costituzione tedesca le parti sono in contrasto) si dovrà esaminarli sotto il profilo della violazione del [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia se la Corte riterrà che le decisioni impugnate hanno carattere generale tale esame non sarà più necessario.

Ho parlato finora delle decisioni 16, 17 e 18-57; passerò ora alla decisione 19-57, contro la quale, in complesso, vengono fatti valere gli stessi argomenti dedotti contro gli altri tre provvedimenti.

Prima d'iniziare l'esame è forse opportuno indicare chiaramente qual'è la portata dell'impugnazione.

La stessa ricorrente ha affermato di non ritenere censurabile l'accordo fra grossisti in vista dell'acquisto in comune, bensì soltanto i criteri di ammissione approvati dall'[OSCURATO:PERSONA].

Noi dobbiamo perciò occuparci solo di questa parte della decisione.

Ricorderò in breve che per poter aderire alla OKU fu stabilito il solo requisito dell'essere ammessi al rifornimento diretto di carbone, in base ai criteri fissati dagli Uffici di vendita.

Tenendo presente ciò, le doglianze della ricorrente si possono interpretare in vari modi: o la ricorrente lamenta che l'ammissione sia stata comunque condizionata oppure intende criticare le condizioni stesse (cioè il fatto che solo i grossisti di prima mano possano venire ammessi) oppure ancora si duole del fatto che per essere ammessi al commercio di prima mano, e quindi pure per l'ammissione alla OKU, valgano i requisiti ripetutamente menzionati.

Se la tesi della ricorrente è quest'ultima, la sua impugnazione dovrà venir rigettata perché mancherebbe un suo interesse alla causa.

La definizione di commerciante all'ingrosso di prima mano non è contenuta nella decisione 19-57, la quale si limita ad un tacito richiamo ad altre decisioni; è evidente che ciò che non è contenuto in una decisione non può essere impugnato con un ricorso che ha per oggetto la decisione stessa.

Esclusa dunque l'ultima interpretazione, rimangono le altre due.

La ricorrente lamenta cioè il fatto che l'ammissione alla OKU sia soggetta a condizioni oppure che tali condizioni siano uguali a quelle poste per l'ammissione al commercio di prima mano.

In altre parole — a parere della ricorrente — gli acquisti di carbone attraverso la OKU dovrebbero essere consentiti ad ogni commerciante senza limitazioni, oppure per tali acquisti dovrebbero essere stabilite delle condizioni meno rigorose di quelle attualmente in vigore per l'ammissione al commercio di prima mano.

Ma poiché la OKU non è altro che una società di grossisti per l'acquisto in comune di carbone — la quale è ammessa all'acquisto diretto presso gli Uffici di vendita della Ruhr — accogliendo tale punto di vista si finirebbe per ammettere, per via traversa, all'acquisto diretto anche chi non raggiunge i tonnellaggi minimi.

Dei grossisti operanti nella Germania meridionale verrebbero così a godere di vantaggi ai quali non sarebbero altrimenti ammessi, non raggiungendo essi i tonnellaggi minimi.

La ricorrente non può evidentemente lamentare che ciò non sia avvenuto; una scappatoia del genere rappresenterebbe infatti un'illecita elusione della disciplina commerciale.

Se poi la ricorrente osserva che anche qui avrebbe dovuto essere previsto un trattamento speciale per i vecchi grossisti, le si deve opporre che ai fini della decisione 19-57 era più che sufficiente il rinvio alla definizione di grossista di prima mano quale risulta da altre fonti, cioè dalle decisioni 16, 17 e 18-57.

Se queste avessero previsto un trattamento particolare, i vecchi grossisti sarebbero stati ammessi alla OKU, senza che fosse per ciò necessario mutare una sola parola della decisione 19-57.

Che poi dette decisioni non prevedano alcun trattamento particolare è un'altra questione, che ci riconduce al già accennato problema dell'eventuale inadeguatezza della disciplina transitoria il quale però, come abbiamo detto, esula dalla presente causa.

Per quanto riguarda la violazione delle regole della concorrenza, si può venirne a capo con poche parole.

Nell'emanare tutte le decisioni di cui abbiamo parlato l'[OSCURATO:PERSONA] si è costantemente preoccupata di mantenere un numero di grossisti sufficiente a garantire la concorrenza.

A ciò mirano le clausole di revisione delle decisioni 16, 17 e 18-57 le quali dovrebbero impedire che il numero dei grossisti di un dato distretto di vendita diminuisca di oltre 10 %.

Nel distretto della ricorrente su 76 grossisti di prima mano ne sono rimasti 73; la concorrenza fra di loro è dunque garantita.

E non è affatto detto che essi non possano subire la concorrenza dei grossisti di seconda mano.

Può darsi che ciò sia difficile: tuttavia — col favore dell'ubicazione — non è affatto escluso che un grossista di seconda mano, ampliando la cerchia dei suoi clienti ed aumentando il suo giro d'affari, possa passare grossista di prima mano.

Concludendo, anche se non si può limitare il concetto di concorrenza a quella fra grossisti di prima mano, non si può affatto ravvisare nelle limitazioni poste al diritto di ammissione alla OKU alcuna violazione dei principi relativi alla concorrenza.

Quanto fin qui detto rende superflua ogni ulteriore considerazione sui presunti sviamenti di potere e violazioni del [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero, secondo la ricorrente, provocato una discriminazione a suo danno.

Per quanto riguarda la violazione della Costituzione tedesca osserverò quanto segue: L'art. 3 del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] Europea del Carbone e dell'Acciaio dice fra l'altro: «Nel quadro delle loro rispettive attribuzioni… gli organi della [OSCURATO:PERSONA] devono: a) provvedere a regolare il rifornimento, ecc.» e l'art. 5: «[OSCURATO:PERSONA] adempie al suo compito, nelle condizioni previste dal presente [OSCURATO:PERSONA], con interventi limitati, ecc.» e l'art. 8: «L'[OSCURATO:PERSONA] ha il compito di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente [OSCURATO:PERSONA] nei modi da esso previsti».

Da tutto ciò si deduce che l'[OSCURATO:PERSONA] deve adempiere, nell'espletamento dei propri compiti, alle condizioni previste dal [OSCURATO:PERSONA].

Ad abundantiam citerò ancora l'art. 34: «… l'[OSCURATO:PERSONA] è tenuta a prendere, usando i poteri che le sono riconosciuti dalle disposizioni del presente [OSCURATO:PERSONA], le misure atte…», l'art. 35: «… l'[OSCURATO:PERSONA], tenuta da una disposizione del presente [OSCURATO:PERSONA] o dei regolamenti di esecuzione… Altrettanto quando l'[OSCURATO:PERSONA], avendo facoltà in base ad una disposizione del presente [OSCURATO:PERSONA] o dei regolamenti di esecuzione…» nonché gli artt. 36 e 37, dei quali ometto la citazione.

«La Corte garantisce — così recita l'art. 31 del [OSCURATO:PERSONA] — il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente [OSCURATO:PERSONA] e dei regolamenti di esecuzione».

Essa perciò verifica se gli organi della [OSCURATO:PERSONA] si siano attenuti alle norme del [OSCURATO:PERSONA].

Altrettanto risulta dall'enumerazione tassativa dei mezzi d'impugnazione di cui all'art. 33.

Se una decisione dell'alta [OSCURATO:PERSONA] può essere impugnata solo con i mezzi ivi indicati, essa non è evidentemente tenuta a rispettare che le norme sopra ricordate.

Infine possiamo ancora citare a questo proposito l'art. 40, 3 o comma, il quale recita: «Ogni altra controversia sorta fra la [OSCURATO:PERSONA] e terzi, all'infuori dell'applicazione delle clausole del presente [OSCURATO:PERSONA] e dei regolamenti esecutivi, è di competenza dei tribunali nazionali.» Anche da ciò si evince — a contrario — che la Corte è competente a conoscere solo atti giuridici relativi al diritto della [OSCURATO:PERSONA], ma non è affatto tenuta a sindacare l'eventuale violazione dei singoli diritti nazionali.

Ciò non significa certo che essa non deve tener conto dei principi fondamentali giuridici che trovano espressione anche nelle norme delle singole Costituzioni nazionali.

Da questo punto di vista la Corte potrebbetuttalpiù prendere in considerazione le norme costituzionali invocate dalla ricorrente; ma il risultato finale non muterebbe.

Per quanto riguarda il principio di uguaglianza, van fatte le stesse considerazioni già svolte a proposito della discriminazione.

In merito alle altre censure — violazione del diritto di proprietà, dei diritti dell'azienda, delle norme sulla protezione delle classi medie — va detto che essi sarebbero tutti perfettamente pertinenti se l'impugnazione riguardasse la delimitazione nel tempo della disciplina transitoria oppure la mancanza di un trattamento speciale per i vecchi grossisti.

A questo punto posso omettere qualunque altra considerazione; non vi è infatti nient'altro da dire in proposito.

Per concludere, nei confronti della decisione 19-57, rimane ancora il mezzo tratto dal difetto di motivazione.

Non è il caso che io perda molto tempo a dimostrarne l'inammissibilità per decorrenza dei termini (a differenza dal mezzo dello sviamento di potere non si può in alcun modo ricavarlo dal ricorso introduttivo).

Mi richiamo alla sentenza della Corte nella causa 9-55 della Raccolta della Giurisprudenza della Corte , vol.

II, pag. 346).

Che tale mezzo sia infondato nei confronti della decisione 19-57 risulta da un semplice sguardo alla valutazione dei considerandi che vi è stata fatta.

La Corte ha già altre volte affermato il principio che ogni decisione deve indicare nella motivazione le considerazioni che la giustificano e che rendono possibile il sindacato della Corte.

Se ora noi consideriamo a questa stregua la decisione impugnata, giungiamo necessariamente ad un giudizio positivo: essa contiene un'adeguata giustificazione dell'approvazione data all'accordo per l'acquisto in comune.

Si osservi che la disposizione la quale riservava l'ammissione alla OKU ai grossisti di prima mano non aveva bisogno di alcuna particolare motivazione, dato che la figura dei grossisti ammessi non era stata espressamente definita, bensì solo accennata mediante riferimento ad altre decisioni.

Giungo perciò alla conclusione che, tanto la domanda principale, quanto quelle subordinate sono infondate e vi chiedo pertanto — di respingere il ricorso perchè infondato, — di revocare l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione del 3 dicembre 1957, — di porre a carico della ricorrente le spese di entrambi i procedimenti.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61957C0018(00) [OSCURATO:PERSONA] dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] Traduzione dal tedesco SOMMARIO Pagina A — I fatti I — La causa II — Status e rappresentanza in causa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] — Storia e contenuto delle decisioni impugnate IV — [OSCURATO:PERSONA] delle parti V — Esposizione sommaria dei mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti B — In diritto I — [OSCURATO:PERSONA] del ricorso 1. Ritualità del ricorso; necessità dell'assistenza di un avvocato 2. Capacità d'agire della ricorrente; rappresentanza della ricorrente 3. Diritto d'impugnazione dell'impresa 4. Impugnazione di più decisioni mediante un solo ricorso 5. Pertinenza del ricorso; interesse ad agire della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] — Le decisioni impugnate 1. Decisioni 16, 17 e 18-57 . 2. Decisione 19-57 III — Deduzione dei mezzi d'impugnazione nell'istanza introduttiva IV — Esame dei mezzi fatti valere 1. Decisioni 16, 17 e 18-57 a) Sviamento di potere — Perseguimento degli scopi di cui all'art. 65 — Mancata considerazione della posizione particolare dei vecchi grossisti — Mancata considerazione del contingentamento del carbone — Mancata considerazione della possibilità di forniture diretteai consumatori industriali b) Gli altri mezzi fatti valere dalla ricorrente 2. Decisione 19-57 a) Interpretazione dell'istanza b) Sviamento di potere e violazione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle limitazioni del diritto di ammissione alla O. K. U. c) Violazione delle norme sulla concorrenza d) Violazione della Costituzione tedesca e) Violazione di forme essenziali C — [OSCURATO:PERSONA], signori giudici , Ho oggi l'onore — nella mia qualità di avvocato generale — di presentarvi le mie conclusioni nella causa introdotta con ricorso del 26 settembre 1957 dalla ditta I. [OSCURATO:PERSONA] K. G., commercio all'ingrosso di carbone, [OSCURATO:PERSONA], contro l'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] Europea del Carbone e dell'Acciaio. Nel corso della discussione orale del 19 novembre da parte Sua, signor Presidente, e da parte mia, dopo gli interventi dei rappresentanti delle parti, sono state rivolte domande alle stesse allo scopo di acquisire ulteriori elementi alla causa. I patroni delle parti nelle loro memorie del 26 e del 28 novembre 1958 hanno fornito questi elementi e risposto esaurientemente alle domande loro rivolte. Quanto le parti hanno ulteriormente dedotto è pacifico tra di esse e può essere considerato come oggetto della trattazione orale. L'argomentazione delle parti è ormai completa ed il procedimento prosegue ora con la presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale. A norma di quanto stabilito nei Trattati delle [OSCURATO:PERSONA] europee, io ho il dovere di presentare queste conclusioni oralmente e pubblicamente con piena imparzialità ed indipendenza. Con esse si chiude la fase orale. Oggetto del ricorso è l'annullamento delle decisioni 16-57, 17-57, 18-57, 19-57 dell'[OSCURATO:PERSONA], prese il 26 luglio 1957 e pubblicate nella [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] del 10 agosto 1957, pag. 319 e segg. Le decisioni 16, 17 e 18-57 approvano le regole per l'ammissione al commercio all'ingrosso di prima mano con gli Uffici di vendita per il carbone della Ruhr «Geitling», «Mausegatt» e «Präsident». Con la decisione 19-57 vengono approvati gli accordi fra grossisti di carbone in ordine agli acquisti in comune di combustibili destinati alla rivendita nella Germania meridionale («OKU, Bettag, Puton & Co., Mannheim»). In questo procedimento la ricorrente ha proposto istanza per la sospensione dell'esecuzione delle decisioni impugnate. La Corte con ordinanza del 3 dicembre 1957 ha accolto in parte questa istanza in quanto ha deciso: «La Corte concede alla ricorrente e sino alla pronuncia definitiva, la istata sospensione dell'esecuzione delle decisioni 16, 17, 18 del 26 luglio .1957 nei limiti in cui la disciplina commerciale contenutavi la priva della qualifica di grossista di prima mano. Riservato alla pronuncia definitiva ogni provvedimento sulle spese». Prima di entrare nel merito della controversia ritengo opportuno accennare brevemente allo status della ricorrente. La situazione giuridica della ricorrente all'inizio della causa, cioè al 26 settembre 1957, risulta dall'estratto del Registro commerciale della Pretura di [OSCURATO:PERSONA], del 15 ottobre 1957. In quel momento la ditta [OSCURATO:PERSONA] era una società in accomandita priva di accomandatario. Il recesso dell'ultima socia accomandataria fu annotato nel Registro nel gennaio 1957. Al momento della presentazione dell'istanza vi erano ancora tre soci accomandanti, tutti membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA]. Per questa società, che non risultava in liquidazione, comparve [OSCURATO:PERSONA], il quale non faceva più parte della società dal 1953. Da lui venne sottoscritta la delega agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 24 settembre 1957, col solo cognome «[OSCURATO:PERSONA]» senza nome di battesimo od altra indicazione. Come risulta dal successivo estratto del Registro commerciale, di data 26 ottobre 1957, [OSCURATO:PERSONA] è entrato di nuovo a far parte della società in accomandita, in qualità di accomandatario, solo il 26 ottobre 1957. Nel corso del processo il patrono della ricorrente ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] è stato oralmente autorizzato dagli accomandanti della società a gestire l'impresa e ad agire in giudizio. Sono state prodotte tre dichiarazioni scritte di uguale tenore, datate 13 marzo 1958, di due soci accomandanti e del tutore del terzo, alle quali mi richiamo. Inoltre il patrono ha prodotto una dichiarazione di pugno di [OSCURATO:PERSONA], di data 12 novembre 1957, la quale dice: «Io sottoscritto [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario della società I. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dichiaro con la presente di convalidare tutti gli atti e dichiarazioni da me finora fatte nella mia causa d'annullamento 18-57 contro l'[OSCURATO:PERSONA] ed altri e delego l'avv. [OSCURATO:PERSONA] a rappresentarmi ulteriormente». Prima di poter procedere all'esame del ricorso occorre fare ancora qualche osservazione in merito alla rappresentanza processuale della ricorrente. Il ricorso del 26 settembre 1957, al quale è allegata la delega in data 24 settembre 1957, è sottoscritta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Questi era stato sospeso dall'esercizio della professione dall'Ordine degli avvocati del distretto della Corte d'Appello di Francoforte s/[OSCURATO:PERSONA]. All'udienza del 12 novembre 1957 relativa alla sospensione dell'esecuzione e nelle fasi successive del processo è comparso per la ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Dopo queste osservazioni preliminari circa lo status della ricorrente e la sua rappresentanza processuale, è necessario esporre diffusamente il contenuto materiale delle decisioni impugnate. Queste infatti sono collegate a precedenti decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] riguardanti l'approvazione delle vendite in comune del carbone della Ruhr e non possono quindi essere considerate separatamente dalle precedenti (5, 6 e 7-56 e 10, 11 e 12-57) che riguardano la stessa materia. Prima dell'istituzione del mercato comune le società minerarie della Ruhr si trovavano riunite, ai fini della vendita in comune, nella Ruhrkohle GmbH. In esito a trattative durate diversi anni fra l'[OSCURATO:PERSONA] ed i carbonieri della Ruhr, detta vendita venne riorganizzata nella primavera del 1956. Furono allora costituiti tre Uffici di vendita di uguale struttura, «Geitling», «Mausegatt» e «Präsident». Con le decisioni 5, 6 e 7-56 dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 15 febbraio 1956 ( [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] 1956, pag. 29 e segg. ), le società minerarie partecipanti a detti Uffici di vendita vennero a loro richiesta autorizzate alla vendita in comune di carbone ed alla introduzione di una disciplina commerciale la quale stabiliva i requisiti per la fornitura diretta alla clientela industriale ed ai grossisti. Dette decisioni ponevano inoltre condizioni e stabilivano la facoltà di controllo dell'[OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda le forniture alla clientela industriale era previsto quanto segue: Gli affari con i consumatori industriali, i quali nel precedente anno carboniero non avessero consumato più di 30.000 tonnellate di carbone, coke ed agglomerati, dovevano essere riservati ai grossisti. Fino al 31 marzo 1958 dovevano essere riservati ai commercianti anche gli affari con quei consumatori industriali i quali nell'anno carboniero 1955-56 avessero consumato più di 30.000 tonnellate delle dette qualità di carbone, purché fossero stati fino a quel momento riforniti dai grossisti. L'[OSCURATO:PERSONA] si riservava di decidere in seguito se dovesse essere escluso o meno per i consumatori industriali con un consumo annuo superiore a 30.000 tonnellate il rifornimento per il tramite del commercio, nei casi in cui i consumatori stessi lo desiderassero. Per quanto riguarda il rifornimento diretto dei grossisti vennero stabiliti criteri quantitativi distinti per le vendite di carbone comunitario nell'intera [OSCURATO:PERSONA], per le vendite di carbone comunitario in un determinato distretto e per le vendite di carbone della Ruhr di uno degli Uffici di vendita in un dato distretto. Le decisioni contenevano inoltre una norma transitoria in base alla quale fino al termine dell'anno carboniero 1956-57, cioè fino al 31 marzo 1957, anche quei grossisti i quali nell'anno carboniero 1955-56 avevano ricevuto forniture di prima mano, senza peraltro raggiungere le nuove quantità previste, potevano venire riforniti direttamente. Infine le decisioni prevedevano la revisione dei criteri quantitativi per tutti i grossisti qualora al termine del periodo transitorio, cioè al 1 o aprile 1957, in un determinato distretto fosse risultato che più del 10 % dei grossisti in attività durante l'anno carboniero 1955-56 non adempivano più ai requisiti previsti dalla disciplina commerciale. Nella motivazione di queste decisioni veniva fatta menzione della necessità della vendita in comune in considerazione della molteplicità delle qualità di carbone e della differenziazione della domanda, come pure in considerazione del pericolo di inconvenienti di ordine sociale nell'eventualità di una contrazione della domanda o di disparità nel trattamento riservato alla clientela in caso di un eccesso di domanda. L'introduzione della disciplina di vendita venne motivata con la considerazione che il riservare i rifornimenti diretti ai soli grossisti i quali abbiano un adeguato giro d'affari e dispongano di idonee attrezzature sarebbe servito a migliorare la distribuzione. La validità della norma transitoria, per i cosiddetti vecchi grossisti i quali non avessero raggiunto le quantità stabilite, venne prorogata con le decisioni 10, 11 e 12-57 dell'[OSCURATO:PERSONA], in data 1 o aprile 1957 ( [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] 1957, pag. 159 e segg. ), fino al 30 giugno 1957 al fine — come viene testualmente dichiarato — «di dare alle società minerarie la possibilità di modificare, in base alle esperienze acquisite durante l'esercizio carboniero trascorso, la disciplina finora in vigore per l'ammissione di commercianti all'ingrosso di prima mano, allo scopo di evitare, per quanto possibile, una riduzione del numero dei commercianti all'ingrosso riconosciuti e di adattare meglio la disciplina attuale alle necessità del mercato». Con le decisioni impugnate (16, 17 e 18-57), prese il 26 luglio 1957, l'[OSCURATO:PERSONA] approvò la nuova disciplina commerciale, la quale prevedeva quantitativi più bassi. In virtù di detta nuova disciplina occorreva, per essere ammesso al rifornimento diretto: a) aver venduto, nel precedente anno carboniero, nell'intera [OSCURATO:PERSONA], 60.000 tonnellate (prima erano 75.000 tonnellate) di carbon fossile, coke, agglomerati di carbon fossile, mattonelle di lignite, semicoke di lignite o carbone bituminoso, provenienti da bacini produttori della [OSCURATO:PERSONA], come pure di coke da gas; b) aver venduto, nel precedente anno carboniero, nel proprio distretto di vendita, 30.000 tonnellate (prima erano 40.000 tonnellate) delle sopraindicate qualità di carbone; c) aver venduto, nel precedente anno carboniero, nel proprio distretto di vendita, 9.000 tonnellate (prima erano 12.500 tonnellate) di carbon fossile, di coke di carbon fossile e di agglomerati di carbon fossile provenienti da uno degli Uffici di vendita. L'approvazione conteneva anche una disposizione che vorrei citare testualmente : «Il commerciante deve soddisfare ai requisiti normalmente richiesti ad un commerciante all'ingrosso (ad esempio, solvibilità, sede nella zona di vendita, adeguata cauzione, possibilità di magazzinaggio, conoscenza del mercato e dei prodotti, vasta clientela, gamma estesa delle qualità e pezzature esitate)». Anche queste decisioni contengono una clausola di revisione la quale avrebbe permesso all'[OSCURATO:PERSONA] di modificare i criteri quantitativi qualora, al termine dell'anno carboniero 1957-58, fosse risultato che, con l'applicazione di detti criteri, il numero dei grossisti in un dato distretto di vendita era diminuito di oltre il 10 %. Le decisioni entrarono in vigore il 1 o agosto 1957 e rimangono in vigore — in base all'art. 15, n o 1 — fino al 31 marzo 1959 in tutte le loro disposizioni per le quali non sia stabilito un termine di validità più breve. Con l'art. 15, n o 2 di queste decisioni vennero abrogati, con decorrenza 31 luglio 1957, gli artt. 7, 8 e 9 delle decisioni 5, 6 e 7-56, nelle quali venivano fra l'altro stabiliti i vecchi criteri quantitativi, più elevati, per i grossisti di prima mano. Le decisioni di proroga 10, 11 e 12-57 non figuravano in detto articolo. Per il combinato disposto delle decisioni, l'art. 15, n o 2 deve perciò essere letto come segue: «A partire dal 31 luglio 1957 gli artt. 7, 8 e 9 della decisione 5-56 (e, rispettivamente, 6-56 e 7-56) cesseranno di avere vigore, in quanto non sia già spirato il termine previsto per la loro validità». Per la chiarezza osservo che l'art. 9, n o 3 della decisione 5-56 (come pure delle 6-56 e 7-56) era già stato abrogato dalle decisioni 10-57, 11-57 e 12-57. Contemporaneamente alle decisioni 16, 17 e 18-57 venne presa la decisione — parimenti impugnata dalla ricorrente — 19-57, per l'intelligenza della quale mi permetto di rinviare alla raccomandazione dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 11 luglio 1953, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] 1953, pag. 154. Con la decisione 19-57 fu autorizzata la costituzione di una società in accomandita per l'acquisto in comune di combustibili provenienti da determinati bacini della [OSCURATO:PERSONA] e destinati ad essere venduti nella Germania meridionale (la cosiddetta «OKU»). Partecipano a questa società, in qualità di soci accomandanti, dei grossisti di carbone e, a tempo determinato, anche alcune società carbonifere con le relative organizzazioni di vendita. Ha diritto di far parte di detta società ogni grossista di carbone ammesso all'acquisto diretto a norma della disciplina commerciale stabilita dagli Uffici di vendita. Anche questa decisione è entrata in vigore il 1 o agosto 1957 e vale fino al 31 marzo 1959. È stata adottata in considerazione del fatto che una parte considerevole del fabbisogno della Germania meridionale viene trasportato sul Reno e sui suoi affluenti e che le difficoltà di consegna — derivanti dalle oscillazioni nelle possibilità di trasporto sul Reno superiore — possono venire evitate solo a patto che i programmi di acquisto e di trasporto delle grandi imprese di distribuzione vengano coordinati. Per i particolari della motivazione mi richiamo al suo testo. In base alle decisioni 16, 17 e 18-57 i tre Uffici di vendita per il carbone della Ruhr inviarono alla ricorrente, in data 19 e 21 settembre 1957, lettere pressapoco uguali nelle quali le comunicavano che dal 1 o ottobre 1957 essa non avrebbe potuto essere ulteriormente rifornita come commerciante all'ingrosso di prima mano e che le forniture avvenute durante i mesi di agosto e di settembre non dovevano essere considerate come un precedente. In seguito a queste lettere la ricorrente ha presentato ricorso. Le sue conclusioni — e le relative ripetute modifiche — sono state particolareggiatamente esposte dal giudice relatore. Mi limito qui a rileggerle nella loro definitiva formulazione. In via principale si chiede: l'annullamento delle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] 16, 17, 18 e 19-57, tutte del 26 luglio 1957, in via subordinata si chiede: l'annullamento o la dichiarazione di inapplicabilità delle disposizioni, contenute nelle decisioni 16, 17, 18 e 19-57, relative ai commercianti che venivano riforniti come grossisti di prima mano anteriormente all'entrata in vigore delle decisioni stesse. L'[OSCURATO:PERSONA] chiede: dichiararsi irricevibile il ricorso e respingerlo perché infondato. Ciascuna delle parti chiede la condanna nelle spese della parte avversa. Dopo questi cenni orientativi circa il motivo del contendere occorre che io riassuma le deduzioni e le controdeduzioni delle parti. Mi limiterò, tenuto conto dell'esauriente esposizione del giudice relatore, ad indicare i mezzi d'impugnazione e gli argomenti difensivi senza entrare in particolari, cosa questa che mi riservo di fare nel corso dell'esame in diritto della controversia. I — Le decisioni 16, 17 e 18-57 , che hanno all'incirca lo stesso contenuto, vengono impugnate con i seguenti mezzi: a) violazione del [OSCURATO:PERSONA] nelle disposizioni riguardanti il divieto di discriminazione e le regole della concorrenza; b) violazione della Costituzione tedesca; c) sviamento di potere ravvisabile nella circostanza che non si è tenuto conto di importanti dati economici né degli effetti della disciplina di vendita: d) difetto di motivazione. II — Contro la decisione 19-57 vengono dedotte la violazione del divieto di discriminazione e la presunta costituzione di un monopolio, oltre ai mezzi fatti valere contro le decisioni 16, 17 e 18-57. Le eccezioni opposte dall'[OSCURATO:PERSONA] si possono riassumere come segue : 1 o quanto alla ricevibilità del ricorso a) il patrono della ricorrente che ha sottoscritto il ricorso era stato sospeso dall'esercizio della professione; 6) la ricorrente al momento della introduzione della causa era una società in accomandita in liquidazione; 2 o quanto al merito dei mezzi fatti valere a) la richiesta di annullamento delle decisioni 16, 17 e 18-57, come pure della decisione 19-57, non è pertinente; b) le decisioni generali potrebbero essere denunciate solo per sviamento di potere; c) il mezzo che precede, come pure quello relativo al difetto di motivazione, sarebbero stati fatti valere tardivamente; d) la Corte non avrebbe il potere di pronunciarsi sulla compatibilità delle decisioni con le norme dei singoli diritti nazionali ; e) le varie censure relative al giro d'affari della ricorrente ed al numero di grossisti nel distretto in cui opera sarebbero irrilevanti. Dopo questa enunciazione delle questioni controverse passerò a valutarne la rilevanza giuridica. Purtroppo gran parte della mia esposizione sarà dedicata a questioni procedurali. [OSCURATO:PERSONA] In questa parte della mia esposizione, occorre in primo luogo accertare se il ricorso adempie ai requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento della Corte. Come ho già detto, il ricorso è stato sottoscritto da un avvocato tedesco, iscritto al Foro di Francoforte s/[OSCURATO:PERSONA], il quale era stato sospeso dall'esercizio della professione per decisione del competente Ordine degli avvocati. [OSCURATO:PERSONA] perciò esaminare quanto dispongono a questo proposito l'art. 20 dello Statuto e l'art. 29 del Regolamento della Corte. Senza alcuna possibilità di dubbio, le persone contemplate nell'art. 20, 2 o comma dello Statuto devono essere assistite da un avvocato. [OSCURATO:PERSONA] voglio qui soffermarmi a considerare la portata generale di questo principio; possiamo perciò lasciare aperta la questione se le persone contemplate nell'art. 20, 2 o comma, non possono compiere validamente alcun atto processuale. Nella presente causa viene infatti in discussione solo la validità processuale del ricorso, cioè come debba essere interpretata l'espressione «le cas échéant» di cui all'art. 29, 1 o comma del Regolamento di Procedura. Io sono persuaso che sia possibile qui una sola ragionevole interpretazione. L'art. 20 del Regolamento prescrive l'obbligo dell'assistenza da parte di un avvocato in via generale , cioè senza alcuna limitazione a questa o quella fase del procedimento. Perciò l'espressione «le cas échéant» può significare soltanto che, nei procedimenti nei quali è prescritta l'assistenza di un avvocato, anche il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato. [OSCURATO:PERSONA] posto, rimane da chiedersi quali siano i requisiti personali dell'avvocato che firma. Nell'art. 20 dello Statuto si parla soltanto dell'iscrizione ad un ordine forense di uno Stato membro. Si può dunque ritenere che il diritto processuale della [OSCURATO:PERSONA] rinvia al diritto nazionale in merito ai requisiti personali di un avvocato legittimato a compiere atti processuali. Tenuto conto che l'avvocato in questione era, al momento della presentazione del ricorso, sospeso dall'esercizio della professione, dobbiamo perciò stabilire se, secondo le norme vigenti nel distretto nel quale l'avvocato è ammesso ad esercitare, la sospensione dall'esercizio della professione infici gli atti compiuti dall'avvocato stesso. Secondo le norme vigenti nel distretto della Corte d'Appello di Francoforte s/[OSCURATO:PERSONA] la situazione giuridica è perfettamente chiara: la sospensione dall'esercizio della professione, decisa dall'Ordine degli avvocati, è un provvedimento di diritto professionale che riguarda i rapporti interni fra l'Ordine e l'avvocato — e la cui inosservanza comporta conseguenze disciplinari — ma non ha efficacia esterna tale da invalidare gli atti processuali compiuti dall'avvocato nonostante il provvedimento di sospensione. Così stabilisce esplicitamente l'art. 107 del Regolamento professionale dell'Assia 18 ottobre 1948 pubblicato nel Gesetz- und Verordnungsblatt für das [OSCURATO:PERSONA] 1948, n o 24. Nel nostro caso non si può dunque trarre dalla sospensione dell'avvocato della ricorrente alcun argomento contro la validità del ricorso. (Il che non significa però che la Corte non abbia il diritto di escludere un avvocato contro il quale sono stati presi provvedimenti del genere di quelli previsti nel 1 o comma dell'art. 106 del Regolamento professionale dell'Assia). Il rappresentante processuale di un ricorrente deve possedere una regolare delega della parte che rappresenta. Sorge perciò un'ulteriore questione di ricevibilità in relazione allo status della ricorrente, caratterizzato dal fatto che, al momento dell'introduzione della causa, la società in accomandita era priva di socio accomandatario. Siamo di fronte ad una questione di capacità di diritti e di capacità d'agire, la quale, in mancanza di espresse norme di diritto comunitario, deve essere decisa in base alle disposizioni del diritto nazionale, vale a dire, trattandosi di una società tedesca, secondo il diritto tedesco. Le norme del codice commerciale tedesco, la giurisprudenza e la dottrina permettono di stabilire quanto segue: Per lo scioglimento della società in accomandita semplice valgono in linea di principio le stesse norme che regolano lo scioglimento della società in nome collettivo (0. H. G.). Perciò la società in accomandita semplice si scioglie, ope legis , in caso di recesso di uno dei soci (art. 131 H. G. B.). Se il socio recedente è l'unico accomandatario della società, questa può continuare nelle persone dei rimanenti soci soltanto se un nuovo accomandatario entri immediatamente a far parte della società oppure uno degli accomandanti assuma la qualità di accomandatario (v. Weipert , RGR-Kommentar zum HGB, 2 a ed., nota 32 all'art. 177). Nel nostro caso, dopo il recesso dell'unico accomandatario, nel gennaio 1957, alcun nuovo accomandatario entrò a far parte della società. A partire da tale momento la società si trovava perciò necessariamente in istato di liquidazione. Secondo il diritto commerciale tedesco occorre distinguere tra lo scioglimento e la estinzione definitiva della società. Lo scioglimento della società non significa la sua completa scomparsa dal punto di vista giuridico ed economico; essa modifica soltanto il suo status per adattarlo al suo nuovo scopo: da una cosiddetta «società in piena attività» (werbende Gesellschaft) si trasforma in una «società di smobilizzo» (Abwicklungsgesellschaft) la quale ha il compito di realizzare le attività patrimoniali a favore dei creditori e dei soci. Essa non perde per questo la capacità giuridica e la capacità di agire, ma queste vengono ad essere limitate in vista della liquidazione. Ciò risulta dall'art. 157 H. G. B., il quale è applicabile anche alla società in accomandita semplice e rinvia, per quanto concerne i rapporti tra le società sciolte ed i terzi, alle norme generali, con la riserva di eventuali limitazioni connesse allo stato di liquidazione. Assodato ciò, occorre appurare se la presente controversia rientri nell'accennata capacità di diritti e di azione di una società in accomandita semplice disciolta, cioè in altre parole se anche una «società per lo smobilizzo» del tipo accennato può avere interesse alla decisione delle questioni proposte. La risposta a mio parere deve essere affermativa. A questo punto vorrei tuttavia porre in rilievo che non ritengo affatto indispensabile addentrarmi in tutte le sottigliezze dogmatiche che il diritto tedesco ha elaborato a proposito degli accennati problemi; decisiva — e particolarmente importante proprio nella presente causa — è invece un'altra considerazione: come è pacifico la ricorrente ha continuato a svolgere la propria attività anche dopo lo scioglimento, come se nulla fosse accaduto. I soci avevano infatti il chiaro intento di proseguire nell'esercizio dell'impresa senza alcun mutamento una volta che un nuovo accomandatario fosse entrato nella società. L'azienda della ricorrente, in quanto entità economica, rimase dunque estranea, per quanto è dato sapere, ai mutamenti giuridici di cui abbiamo parlato. Bene o male la ricorrente ha partecipato, in modo rilevante per la [OSCURATO:PERSONA] Europea del Carbone e dell'Acciaio, all'attività economica del proprio distretto di vendita. Come nel caso di una società non ancora registrata che abbia già concluso degli affari o di una società di fatto che svolga un'attività economica nonostante l'irregolarità della sua struttura giuridica, anche qui va dato il massimo rilievo al punto di vista economico. La funzione commerciale della società nel campo della distribuzione è sempre la stessa, come se lo scioglimento non fosse avvenuto. Perciò, a mio parere, la capacità giuridica e la capacità di agire della ricorrente al momento dell'introduzione del ricorso, anche se limitate dallo stato di liquidazione, sono sufficientemente ampie per legittimarla ad agire nella presente causa. La dottrina e la giurisprudenza tedesca sono molto indulgenti nell'interpretazione del concetto di «smobilizzo» (Abwicklungszweck). Se infatti dei criteri di sana amministrazione lo richiedono, è ammessa anche la conclusione di nuovi affari. In conside-derazione di ciò è possibile sostenere che anche per una «società di smobilizzo» (Abwicklungsgesellschaft) è rilevante la questione se essa potrà condurre i propri affari — tra i quali si possono trovare anche obblighi di consegna non ancora adempiuti — in qualità di grossista di prima oppure di seconda mano. Io ritengo dunque che il particolare status della ricorrente al momento dell'introduzione del ricorso non ha diminuito la sua capacità di agire né il suo interesse alla presente causa. La regolarizzazione, in un momento successivo, della situazione giuridica della società a norma del vigente diritto tedesco non va qui presa in considerazione, perché avvenuta dopo spirato il termine. A questo punto non abbiamo però ancora esaurito l'esame delle questioni relative alla persona che rappresenta legalmente la ricorrente. L'[OSCURATO:PERSONA] ha infatti rilevato che per la ricorrente è comparso [OSCURATO:PERSONA] il quale, al momento dell'introduzione del ricorso, non faceva parte della società, essendovi entrato in qualità di accomandatario solo dopo scaduto il termine per l'impugnazione. A ciò la ricorrente ha opposto che [OSCURATO:PERSONA] era stato autorizzato dai soci accomandanti, in via generale, a condurre gli affari e ad agire in giudizio. Per quanto concerne la rappresentanza della società in liquidazione , si deve innanzitutto ritenere che la società, anche dopo il recesso dell'ultima accomandataria nell'anno 1957, non era rimasta priva di rappresentante. Rappresentanti legali della società disciolta sono infatti i suoi liquidatori. «La liquidazione si svolge — così recita l'art. 146 H. G. B., al quale rinvia l'art. 161, 2 o comma — con la partecipazione di tutti i soci in qualità di liquidatori, a meno che essa non debba essere affidata, per decisione dei soci oppure a norma dell'atto costitutivo, a singoli soci od a terzi». Perciò erano liquidatori, e quindi legali rappresentanti della società, tutti i rimanenti soci accomandanti. Considerando poi che qualunque procura cessa di avere valore con lo scioglimento della società — ovvero può conservarlo solo per intervenuto accordo fra tutti i soci rimasti — per tutti gli atti giuridici compiuti durante la liquidazione ci si deve necessariamente riferire solo alla volontà dei liquidatori. Questi sono liberi di delegare i loro poteri ad altre persone, anche estranee alla società. Fu perciò giuridicamente possibile autorizzare un estraneo, [OSCURATO:PERSONA], a condurre gli affari e ad agire in giudizio. Che ciò sia veramente avvenuto, la ricorrente si propone di provarlo per mezzo delle dichiarazioni che ha prodotto in causa. In esse due accomandanti ed il tutore del terzo dichiarano di avere a suo tempo verbalmente autorizzato [OSCURATO:PERSONA]. Naturalmente dichiarazioni scritte di questo genere non possono per sé stesse valere, né come testimonianze né come documenti; tuttavia in concomitanza con il fatto pacifico che il presunto mandatario — e più tardi accomandatario — della società ha, per un certo periodo trattato con gli Uffici di vendita e concluso affari nella veste di gerente della ditta, non si può disconoscere a dette attestazioni un certo valore probatorio. Si può dunque concludere che [OSCURATO:PERSONA] fu realmente autorizzato dagli accomandanti e poiché la legge tedesca non prescrive per una autorizzazione di questo tipo alcuna forma particolare ed inoltre per l'autorizzazione da parte del tutore, rappresentante di uno dei soci, non occorre l'approvazione del giudice tutelare, non vi è alcun motivo di dubitare della validità dell'autorizzazione stessa. Anche questo punto della causa mi sembra perciò si possa ritenere chiarito nel senso della ricevibilità del ricorso. Vediamo poi che la stessa persona la quale aveva concluso in qualità di mandatario — nell'esercizio del commercio all'ingrosso di carbone — negozi commerciali e giuridici ha successivamente assunto la qualità di socio accomandatario e quindi di gerente della medesima impresa ed in tale qualità ha dichiarato di approvare tutti gli atti che aveva precedentemente compiuto in nome della ricorrente. Si può ritenere che tanto la procedura civile, quanto la procedura amministrativa tedesche ammettono una simile ratifica alla quale attribuiscono pure l'effetto di rimettere in termini (v. Rosenberg , Lehrbuch des Zivilpro-zessrechts, 5 a ed., pag. 166; Eyermann-Fröhler , Kommentar zum Ver-waltungsgerichtsgesetz, pag. 188; Klinger , Kommentar zur VO, n o 165, pag. 299). A quanto pare anche la procedura amministrativa francese ammette tale possibilità (cfr. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], fasc. I, pag. 340 segg.). Dirò infine che il fatto che la società in liquidazione si sia trasformata in una «società in piena attività» (werbende Gesellschaft) non ha alcuna rilevanza in causa; l'identità della società non muta e soprattutto non muta la persona della ricorrente. Della trattazione sulla ricevibilità del ricorso farebbero parte anche i rilievi circa la legittimazione processuale delle imprese secondo il [OSCURATO:PERSONA] della C.E.C.A. Su questo punto posso però richiamarmi semplicemente al procedimento per la sospensione dell'esecuzione delle decisioni impugnate. Nel suo provvedimento provvisorio la Corte ha già chiarito come è delimitato il diritto d'azione delle imprese commerciali in relazione agli artt. 65 e 66 del [OSCURATO:PERSONA]. Non vi è nulla da aggiungere, dato che nell'ulteriore corso del procedimento non è risultato che la ricorrente svolga la propria attività unicamente nel campo dei consumi domestici o delle vendite ai piccoli artigiani. Posso anche omettere di parlare del fatto che la ricorrente ha impugnato con un solo ricorso diverse decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] indipendenti l'una dall'altra. La Corte ha avuto già più volte occasione di dichiarare l'ammissibilità di un simile modo di procedere (ad esempio, nelle cause 1-54 e 3-54). Non vi sono a questo punto altre obiezioni o rilievi di carattere procedurale. Prenderò quindi in esame la questione se le domande della ricorrente siano pertinenti e se essa abbia interesse al presente procedimento. Su questo punto le parti sostengono tesi contrastanti. L'[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la ricorrente è completamente estranea alle decisioni 16, 17 e 18-57 — le quali approvavano nuovi criteri quantitativi, più bassi, per l'ammissione al commercio all'ingrosso di prima mano — in quanto essa non sarebbe stata ammessa al commercio di prima mano, nemmeno se dette decisioni non fossero mai state emanate. Propriamente essa sarebbe stata danneggiata unicamente dal cessato vigore della disciplina transitoria per i vecchi grossisti, stabilito per il 31 marzo 1957 dalle decisioni 5, 6 e 7-56 e per il 30 giugno 1957 dalle decisioni 10, 11 e 12-57. Secondo l'[OSCURATO:PERSONA], neppure la decisione 19-57 danneggia la ricorrente, in quanto questa autorizza per l'ammissione alla 0. K. U. gli stessi requisiti stabiliti per l'ammissione al commercio all'ingrosso di prima mano. Una parte di questi problemi è gia stata esaminata dalla Corte in sede di sospensione dell'esecuzione. Essa ha allora respinto la tesi secondo cui, in caso di sospensione dell'esecuzione delle decisioni impugnate, dovessero avere nuovamente applicazione i vecchi e più rigidi criteri quantitativi. Nell'attuale fase del procedimento la questione ha un'altra portata: si deve esaminare se l'annullamento delle decisioni impugnate — con le relative conseguenze per l'[OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] prevede — determinerebbe un miglioramento nella situazione della ricorrente oppure provocherebbe invece un peggioramento, in quanto i vecchi e più alti criteri quantitativi diventerebbero in tal caso nuovamente applicabili. La questione a mio avviso è mal posta: ragionando in questo modo si trascura infatti che, già al termine dell'anno carboniero 1956-57, l'[OSCURATO:PERSONA] constatò che le vecchie norme quantitative avevano provocato una eccessiva diminuzione del numero dei grossisti e che perciò avrebbero dovuto essere rivedute per attenuarne il rigore. La stessa considerazione determinò la proroga della disciplina transitoria per i vecchi grossisti, di cui alle decisioni 10, 11 e 12-57. Correttamente dobbiamo perciò chiederci piuttosto quali misure l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere a norma dell'art. 34 del [OSCURATO:PERSONA], in caso di annullamento. Vi è una sola risposta ragionevole: l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ridurre in conformità i limiti quantitativi. Con ciò i vecchi limiti non sarebbero divenuti nuovamente applicabili, giacché avevano cessato di valere con l'approvazione dei nuovi e l'impugnazione aveva per oggetto soltanto l'approvazione dei nuovi e non già anche l'abolizione dei vecchi limiti quantitativi. Ma, anche nell'ipotesi che l'approvazione dei nuovi criteri e l'abolizione dei vecchi fossero così strettamente connesse da non potersi avere l'annullamento della prima senza che i vecchi criteri ritornassero necessariamente in vigore, l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque avuto l'obbligo di impedire, con opportuni provvedimenti, la reviviscenza dei vecchi limiti, atteso che la dichiarazione di nullità dei nuovi criteri quantitativi meno rigidi avrebbe implicato ovviamente la nullità dei vecchi. Ciò premesso, non si può quindi sostenere che l'annullamento delle decisioni impugnate non avrebbe potuto in alcun modo migliorare la situazione giuridica della ricorrente e che perciò il ricorso dovrebbe essere rigettato. — Un'altra questione, connessa alla precedente, è se si debba negare l'interesse legittimo della ricorrente pel fatto che, anche nell'eventualità dell'annullamento delle decisioni impugnate, non ci si potrebbe ragionevolmente attendere la determinazione di criteri quantitativi così bassi da rendere possibile l'ammisssione della ricorrente tra i grossisti di prima mano, nonostante il suo modesto giro d'affari, quale risulta in atti. Questo problema verrà però affrontato più tardi, in sede di esame dei criteri quantitativi stessi. Considerazioni dello stesso genere si devono fare a proposito della decisione 19-57, ma vi ritorneremo più tardi. Ora mi limito alla constatazione che a proposito di quest'ultima decisione non sembra possibile negare l'interesse legittimo della ricorrente, perché si tratterebbe anche qui soltanto della definizione del concetto di commerciante all'ingrosso, la quale risulterebbe già da precedenti decisioni. Nella discussione orale la ricorrente ha chiarito, a mia richiesta, di aver impugnata la decisione sia in considerazione del fatto che per l'ammissione alla 0. K. U. sono previsti requisiti quantitativi, sia perché questi sono uguali a quelli stabiliti per l'ammissione al commercio all'ingrosso di prima mano. In questo caso esiste dunque un interesse della ricorrente all'annullamento della decisione 19-57, poiché anche nell'eventualità di mutamenti nei limiti quantitativi per l'ammissione al commercio all'ingrosso di prima mano, non si arriverebbe ad ottenere ciò che la ricorrente si propone con l'impugnazione della decisione 19-57, e cioè l'abolizione di qualsiasi limite per l'ammissione alla 0. K. U., ovvero la possibilità di ammissione anche per i commercianti che non adempiano ai requisiti dei grossisti di prima mano. Anche a questo proposito ritengo perciò non si possa sostenere che il ricorso è irricevibile per mancanza d'interesse alla causa. In relazione alle questioni di ricevibilità si deve infine esaminare di quali mezzi d'impugnazione trattasi nella presente causa e se quelli ammissibili siano stati tempestivamente proposti. [OSCURATO:PERSONA] circoscrive l'ambito dei mezzi d'impugnazione ammissibili, distinguendo fra decisioni generali e decisioni individuali. Tuttavia né l'art. 33, né l'art. 15, né alcuna altra disposizione, contengono una precisa definizione di cosa si debba intendere per decisione generale o decisione individuale. [OSCURATO:PERSONA] lascia evidentemente alla Corte il compito di trovare una definizione appropriata. Io ho già preso posizione su questo problema nelle mie conclusioni relative alla sospensione dell'esecuzione. Ho il compito, nella presente fase del procedimento, di ampliare ed approfondire quanto ho allora esposto. Prenderò le mosse dalla constatazione che non già la forma esterna, bensì il carattere della decisione — cioè il contenuto materiale e le effettive conseguenze — è decisivo in proposito. La Corte ha già avuto altre volte occasione di definire in astratto la decisione generale. Questa è un provvedimento emanante dall'[OSCURATO:PERSONA], il quale non riguarda talune persone determinate od una cerchia limitata di persone, bensì tutti gli appartenenti ad una determinata categoria all'interno della [OSCURATO:PERSONA] — o nell'ambito di una parte della [OSCURATO:PERSONA] soggetta ad un regime particolare — oppure una decisione formulata in modo astratto, di guisa che la sua efficacia giuridica si eserciti, al momento della sua emanazione ed anche in seguito, nei confronti di tutti coloro i quali adempiono a determinati requisiti. Poiché mi pare opportuno procedere separatamente all'esame delle decisioni 16, 17 e 18-57, da un lato, e della decisione 19-57 dall'altro, si pone innanzitutto il problema se le decisioni 16, 17 e 18-57 rientrino nella definizione che ho testé enunciato. Una circostanza molto importante a questo proposito è che si tratta dell'approvazione, a norma delle disposizioni sulle concentrazioni, della disciplina commerciale che tre Uffici di vendita applicheranno nei loro rapporti con la clientela. Non si può negare che questa approvazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] abbia aspetti di decisione individuale. Essa è stata data su richiesta di un certo numero di società minerarie ed attribuisce a dette società il potere di organizzare le loro vendite in un dato modo. Non possiamo tuttavia arrestarci a questo aspetto della questione. Una disciplina commerciale non è qualche cosa di unilaterale, bensì, come il nome stesso suggerisce, determina il regime delle relazioni commerciali fra due o più imprese. Essa riguarda perciò a priori e necessariamente — e quindi non solo indirettamente e per caso — i venditori da un lato e gli acquirenti dall'altro. Da un punto di vista del solo diritto privato si potrebbe sussumerla nella categoria delle condizioni generali di contratto, cioè di un tipo di ordinamento emanante da imprenditori privati e tuttavia simile, nella sua struttura e nel suo aspetto generale, ad un vero e proprio provvedimento di legge. Naturalmente nell'ambito del diritto della [OSCURATO:PERSONA] una simile disciplina commerciale costituisce parte integrante dell'ordinamento generale del mercato e rientra nel diritto pubblico economico. La sua applicabilità è perciò condizionata da un atto sovrano di approvazione dell'[OSCURATO:PERSONA]. Considerando solo i venditori in discorso — o, per la verità, le miniere di carbone che stanno dietro agli uffici di vendita — non si può negare, come ho già detto, che si diano aspetti di decisione individuale. Ma se teniamo conto anche degli acquirenti il quadro cambia: vengono infatti in considerazione tutti i grossisti di carbone della [OSCURATO:PERSONA]. (In verità era probabilmente possibile determinare quali di essi fossero coinvolti nelle decisioni al momento della loro entrata in vigore ed anche ciò potrebbe essere interpretato come un indizio della singolarità delle decisioni, nonostante sia pacifico che il numero dei coinvolti — non dico dei danneggiati, giacché tale circostanza è irrilevante — data l'importanza del carbone della Ruhr nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA], è molto elevato; il che indurrebbe piuttosto a qualificare di generali le decisioni in questione.) A ciò si aggiunga ancora quanto segue: la disciplina commerciale non è destinata ad avere applicazione una tantum durante un singolo anno carboniero, bensì dovrebbe determinare le condizioni di vendita del carbone della Ruhr durante parecchi anni. È dunque perfettamente concepibile che il numero dei grossisti ammessi varii al termine di ogni anno in seguito a nuove ammissioni o ad eliminazioni. La possibilità di uno sviluppo di questo genere, in ambedue i sensi, è stata tenuta presente nella redazione delle decisioni (v. ad es. gli artt. 4 ed 8 delle decisioni 16, 17 e 18-57). Non era perciò possibile dire, al momento dell'entrata in vigore delle decisioni, chi sarebbe stato coinvolto da esse nei vari anni di applicazione. Per questo motivo fu scelta una formulazione di carattere generale, la quale ricorda nel suo genere le norme astratte di una legge. Per la stessa ragione le decisioni vennero pubblicate nella [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e fu espressamente indicata la data della loro entrata in vigore. Tutte queste circostanze, nel loro complesso, mi portano alla conclusione che le decisioni 16, 17 e 18-57 abbiano prevalentemente carattere generale. Non si può infatti attribuire importanza decisiva alla circostanza che la disciplina in questione sia stata introdotta sotto forma di una approvazione sollecitata da alcune società minerarie, bensì al fatto che le decisioni varranno, per un periodo di tempo piuttosto lungo e nei confronti di un numero elevato — e non determinabile a priori — di persone. Credo che ciò sia della massima importanza per distinguere fra decisioni individuali e decisioni generali, ai fini della delimitazione del diritto di impugnazione. E quale posizione dovremo poi prendere di fronte alla decisione 19-57, atteso che non è in questione l'autorizzazione data ai commercianti di riunirsi nella OKU, bensì l'approvazione dei requisiti per l'ammissione alla OKU stessa? A prima vista la situazione giuridica è la stessa. L'approvazione è concessa ad un gruppo ben determinato di imprese: tuttavia essa riguarda anche altri eventuali interessati. Del pari, il numero di dette imprese è verosimilmente determinabile al momento dell'entrata in vigore della decisione, ma non per tutto il periodo durante il quale la decisione avrà vigore. Meglio ancora, questa ha la formulazione astratta di una norma di legge: «chiunque adempie ai requisiti quantitativi avrà diritto di essere ammesso». Il fatto che questa norma si trovi in una convenzione privata soggetta ad approvazione non ha importanza decisiva, dato che la convenzione stessa diventa giuridicamente vincolante solo dopo ottenuta l'approvazione: in ultima analisi la statuizione emana dall'[OSCURATO:PERSONA]. Non si deve tuttavia perdere di vista il fatto che gli effetti della decisione 19-57 presentano delle peculiarità, rispetto alle decisioni 16, 17 e 18-57, che possono dar luogo ad una diversa valutazione giuridica. La decisione riguarda infatti solo un parziale ordinamento del commercio all'ingrosso di carbone nella Germania meridionale, cioè in una parte relativamente piccola del territorio della [OSCURATO:PERSONA]. È vero che il numero di coloro che saranno ammessi a partecipare alla società durante i due anni di validità della decisione non è esattamente determinabile a priori, in relazione ai requisiti dei commercianti all'ingrosso (è infatti possibile che alcuni grossisti vengano esclusi per non aver raggiunto i limiti quantitativi e che altri siano invece ammessi); cionondimeno è estremamente probabile che ciò avvenga solo entro limiti molto ristretti, dato che è nella natura delle cose che in un singolo distretto di vendita si trovi solo un numero limitato di grossisti. L'intera disciplina di ammissione sembra perciò con ogni verosimiglianza destinata ad avere pratica rilevanza solo per pochi grossisti di carbone, il cui numero e la cui importanza potranno essere facilmente determinati in qualsiasi momento. Mi sembra perciò estremamente problematico parlare di decisione generale, ad onta del suo aspetto esterno e dalla sua formulazione di carattere generale. Ai fini della delimitazione del diritto d'impugnazione mi sembra perciò dover concludere che la decisione 19-57 è una decisione individuale. Come vedremo in seguito, la questione non è poi di primaria importanza nella presente causa. Dopo aver determinato la natura delle decisioni impugnate, 16, 17 e 18-57 da un lato e 19-57 dall'altro, si può risolvere senza difficoltà il problema di quali siano i mezzi d'impugnazione ammissibili: contro le decisioni generali — come risulta del resto dal [OSCURATO:PERSONA] e come la Corte ha già altre volte affermato — le imprese possono far valere soltanto lo sviamento di potere nei loro confronti; contro le decisioni individuali, invece, possono far valere tutti i mezzi d'impugnazione enunciati nell'art. 33 del [OSCURATO:PERSONA]. Riguardo alle decisioni 16, 17 e 18-57 sorge ora la questione se la ricorrente abbia tempestivamente e ritualmente proposto l'impugnazione basata sullo sviamento di potere. L'espresso riferimento ad uno sviamento di potere come mezzo d'impugnazione si incontra per la prima volta nella memoria in data 11 novembre 1957, depositata in Cancelleria il 12 novembre 1957 e precisamente nella replica alla comparsa di risposta la quale ultima si limita agli aspetti processuali della causa. Il termine per l'impugnazione era già spirato in quel momento, dato che le decisioni impugnate erano state pubblicate il 10 agosto 1957 nella [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]. Esse avrebbero dovuto essere impugnate, a norma dell'art. 33, 3 o comma del [OSCURATO:PERSONA], entro un mese dal giorno in cui prende inizio il termine d'impugnazione, ovvero — per i residenti in Germania — entro un mese e tre giorni (v. art. 85, comma 2, del Regolamento di Procedura) ; vale a dire — dato che detto termine, a norma dell'art. 85, comma 1, del Regolamento stesso, decorre dal 15 o giorno successivo alla pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] — al più tardi entro il 27 settembre 1957. Si tratta di stabilire dunque se la procedura della Corte ammette che i motivi d'impugnazione vengano dedotti senza specificamente far valere i mezzi enunciati nell'art. 33, cioè, come nel nostro caso, mediante deduzione di argomenti giuridicamente rilevanti e pertinenti dai quali si possa ricavare che mezzo il ricorrente avrebbe dovuto denunciare. Sono del parere che non sia possibile dare una risposta che valga in ogni caso; il problema va infatti esaminato, di volta in volta, alla luce dei poteri di decisione riconosciuti al giudice. In via preliminare occorre chiedersi: di che si duole la istante nel suo ricorso? Essa assume di non aver potuto aumentare il proprio giro d'affari nella misura desiderata, in conseguenza dell'imposizione di un sistema di ripartizione; le sarebbe perciò obbiettivamente mancata la possibilità di raggiungere i limiti quantitativi stabiliti. Essa afferma del resto testualmente, a pag. 5 del ricorso: «Non può sussistere alcun dubbio sul fatto che la disciplina alla quale già da vari anni si tende parte da presupposti che porteranno all'eliminazione di una buona percentuale dei grossisti», e più avanti: «Il requisito dei quantitativi minimi non rappresenta soltanto il colpo di grazia per quasi la metà dei grossisti…». Inoltre essa critica l'[OSCURATO:PERSONA] per aver compiuto un atto illecito approvando la disciplina commerciale. La sussunzione di questa parte del ricorso sotto una delle categorie di mezzi d'impugnazione previste dal Trattalo non dà luogo a difficoltà; è infatti possibile ravvisare senza esitazioni nei rilievi di fatto dedotti il mezzo di sviamento di potere. La stessa ricorrente compie nella replica questa qualificazione giuridica in quanto sviluppa ulteriormente l'esposizione dei fatti e degli argomenti a sostegno. La ricorrente fa pure valere, nel ricorso introduttivo ed in tutte le successive deduzioni, il mezzo tratto dalla discriminazione ed assume che la discriminazione implica in ogni caso lo sviamento di potere e che è sufficiente dimostrare la prima per raggiungere la prova del secondo. Detta opinione non è sostenibile; tuttavia si può affermare che il puro fatto che la ricorrente abbia omesso di impiegare nelle sue censure gli appropriati termini di diritto o, se si vuole, ne abbia fatto un uso improprio non può comportare l'irricevibilità del ricorso. Se si accoglie questo punto di vista si deve giungere alla conclusione che il mezzo di sviamento di potere è stato fatto valere nei termini e ritualmente. Come vuole l'art. 33 del [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha anche pertinentemente affermato che la sua impresa è lesa da uno sviamento di potere dell'[OSCURATO:PERSONA] in quanto deduce che già da lungo tempo vi sarebbe stata l'intenzione di escludere, essa ed altre ditte consimili, dal commercio di prima mano e che le decisioni che hanno avuto tale effetto sono state prese in un momento inopportuno tenuto conto della struttura del mercato. Non ritengo perciò di dover sollevare alcuna obiezione, per quanto riguarda le decisioni 16, 17 e 18-57, circa la ricevibilità del ricorso. Le questioni fin qui esaminate non sorgono invece a proposito della decisione 19-57 se si ammette trattarsi di una decisione individuale. Il problema della ricevibilità si pone unicamente per il mezzo tratto dal difetto di motivazione, ma ne parlerò più avanti. [OSCURATO:PERSONA] Passando ora a considerare il merito della causa dividerò anche qui l'esposizione in due parti: parlerò prima delle decisioni di uguale tenore 16, 17 e 18-57 e poi della decisione 19-57. Dato che sono giunto alla conclusione che le tre decisioni suddette hanno carattere generale, occorre considerarle con riguardo allo sviamento di potere. Osservo che queste decisioni possono essere esaminate solo in relazione alle decisioni 5, 6 e 7-56 le quali presentano lo stesso carattere di generalità ed hanno un contenuto più ampio. Si dovrà inoltre tener conto delle decisioni 10, 11 e 12-57, la cui validità è limitata al periodo 1 o aprile30 giugno 1957. La Corte ha già ripetutamente avuto occasione di pronunciarsi sul concetto di sviamento di potere. Ne è risultata pressapoco la seguente definizione: Ricorre uno sviamento di potere quando l'[OSCURATO:PERSONA] fa uso dei propri poteri per uno scopo diverso da quello legale oppure quando nel prendere una decisione, per negligenza od imprevidenza grave — il che equivale al perdere di vista gli scopi stabiliti dal [OSCURATO:PERSONA] — persegue obiettivi diversi da quelli per il conseguimento dei quali i poteri stessi le sono stati conferiti (v. la sentenza nella causa 8-55). Non è il caso di soffermarsi qui a considerare se questa formulazione delimiti ed esaurisca il concetto in modo soddisfacente. Mi limiterò ad adottarla, riservandomi di verificare, ove occorra, se una diversa definizione del concetto porterebbe a conclusioni differenti. Posso tuttavia accennare al fatto che il concetto di sviamento di potere a norma del [OSCURATO:PERSONA] non corrisponde esattamente al concetto fatto proprio dal diritto tedesco. La decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] si fonda sull'art. 65 del [OSCURATO:PERSONA]. A ragione l'[OSCURATO:PERSONA] parte dal punto di vista che una disciplina commerciale la quale prevede varie classi di distributori significa una ripartizione dei clienti e dei mercati, del tipo di quella prevista in detto articolo. Una disciplina commerciale del genere può pertanto essere approvata solo nel caso che ricorrano i presupposti fissati nell'art. 65, cioè solo se: a) «queste vendite in comune contribuiranno ad un miglioramento notevole… della distribuzione dei prodotti considerati.», b) «l'accordo di cui trattasi è essenziale per ottenere questi effetti senza che esso abbia un carattere più restrittivo di quanto richiede il suo scopo» e c) «tale accordo non sia suscettibile di dare alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una parte considerevole dei prodotti in causa nel mercato comune, né di sottrarli alla concorrenza effettiva da parte di altre imprese nel mercato comune». In queste disposizioni viene posta una serie di requisiti per l'approvazione, la maggior parte dei quali non indica positivamente gli scopi ammessi, bensì enumera negativamente le ipotesi nelle quali l'approvazione stessa deve essere negata. Solo alla lettera a ) viene enunciato un criterio che in certo modo indica uno scopo che può essere perseguito con l'approvazione, vale a dire «uno scopo legale previsto» nel senso della definizione dello sviamento di potere che ho più sopra richiamato. Gli altri criteri citati sono presupposti che devono ricorrere perché l'approvazione non sia contraria al [OSCURATO:PERSONA], cioè non dia luogo ad impugnazione. Nella motivazione delle decisioni 16, 17 e 18-57 viene di fatto menzionato l'obiettivo stabilito dall'art. 65. Vi si dice: «… i tonnellaggi limite previsti per l'ammissione possono essere autorizzati solo in misura tale da consentire di tener conto dei principi generali… per l'introduzione di una siffatta disciplina e precisamente: — l'ammissione segue in base a criteri obiettivi e non discriminatori; — essa porta ad un notevole miglioramento della distribuzione…» Non possiamo naturalmente accontentarci di questa constatazione' Dobbiamo piuttosto chiederci se lo scopo indicato sia stato effettivamente perseguito, soprattutto, se era raggiungibile. Giacché in caso di risposta negativa resta dimostrato lo sviamento di potere — se nei confronti della ricorrente o meno è un altro problema — secondo la formulazione sopra riportata; infatti, o è stato perseguito uno scopo diverso oppure la pratica impossibilità di conseguire lo «scopo legale previsto» comporta necessariamente l'esaurirsi della decisione in risultati che non ne giustificano l'emanazione. Quest'ultima ipotesi potrebbe essere anche la conseguenza di imprevidenza grave nel perseguimento di uno scopo possibile: in tal caso si avrebbe ugualmente uno sviamento di potere. Visto in questa luce, come si presenta il nostro caso? È pacifico che nel distretto di vendita della ricorrente su 76 commercianti solo 3 hanno perso la qualifica di grossisti di prima mano in conseguenza dell'impugnata disciplina. La ricorrente chiede a questo proposito se in considerazione di questi risultati si possa realmente parlare di un miglioramento nella distribuzione. L'esclusione di tre grossisti con vendite di poco rilievo mostrerebbe infatti che l'effetto di razionalizzazione che ci si proponeva è stato minimo. Se ci si limitasse a considerare la causa da questo punto di vista, si potrebbe anche essere indotti a dar ragione alla ricorrente. Senonché sarebbe erroneo fermarsi a questo aspetto, isolato dal resto; la disciplina commerciale deve infatti essere vista insieme all'approvazione delle vendite in comune, contenuta nelle decisioni 5, 6 e 7-56 e non impugnata. Non è possibile negare che l'approvazione delle vendite in comune, di per sé stessa considerata, risponda agli scopi dell'art. 65 e sia suscettibile di migliorare notevolmente la vendita e la distribuzione del carbone, tenuto conto della grande varietà di struttura delle imprese carbonifere e del gran numero di qualità e pezzatura di carbone. Ricorderò a questo punto che ciò corrisponde ad una delle direttive fondamentali della [OSCURATO:PERSONA], come risulta espressamente dall'art. 2 del [OSCURATO:PERSONA]: «[OSCURATO:PERSONA] deve creare progressivamente condizioni che assicurino di per se stesse la più razionale ripartizione della produzione tendendo al più elevato livello di produttività…». Tuttavia, ammettendo che la vendita in comune del carbone della Ruhr attraverso tre Uffici di vendita sia legittima — non ho nessun motivo per indagare più a fondo il problema nel corso della presente causa — rimane l'imprescindibile esigenza che la vendita sia disciplinata in modo da escludere ogni arbitrio da parte degli Uffici di vendita stessi. In altre parole, con l'introduzione della disciplina commerciale non s'intendeva affatto consentire la continuazione degli usi invalsi in fatto di vendita di carbone, bensì colmare una lacuna dato che, senza un simile ordinamento, gli Uffici di vendita si sarebbero trovati liberi di predisporre e di mutare a loro piacimento le condizioni di vendita. Ma se si riconosce la stretta correlazione necessariamente esistente fra vendita in comune e disciplina commerciale, si è costretti ad ammettere che è sufficiente che la prima corrisponda allo scopo di cui all'art. 65. Sarebbe infatti ingiusto pretendere che anche il necessario complemento di essa — la disciplina commerciale —, isolatamente considerato, rispondesse ai requisiti posti da detto articolo. Per quanto riguarda la disciplina commerciale si deve infatti ritenere come sufficiente che essa contribuisca, unitamente alla vendita in comune, al raggiungimento dell'obiettivo menzionato. Dopo questo tentativo di distinzione fra principale ed accessorio, ritengo che non si può parlare di sviamento di potere assumendo che la disciplina commerciale di per sé stessa non potrebbe determinare un notevole miglioramento nella distribuzione del carbone. Con il che non abbiamo ancora terminato il nostro esame. Se si è dell'opinione che l'esistenza di una disciplina commerciale non è criticabile in linea di principio — credo che la stessa ricorrente sia di questo avviso — ci si può soltanto domandare in qual modo tale disciplina dovrebbe essere congegnata per non essere impugnabile col mezzo dello sviamento di potere. Nessuno vorrà scandalizzarsi per il fatto che la disciplina commerciale prevede diverse classi di grossisti, determinate col criterio del giro di affari. La ripartizione della clientela ed il riservare il rifornimento diretto ai grossisti con un dato giro d'affari mira infatti alla razionalizzazione di cui si parla nell'art. 65. Possiamo accantonare la questione volta a stabilire se questo risultato sarebbe stato compromesso o meno, qualora i tonnellaggi minimi per i grossisti di prima mano fossero stati inferiori di qualche migliaio di tonnellate; è questo un problema di opportunità economica che esula dalla competenza della Corte, come esula del resto anche dalla presente causa. L'[OSCURATO:PERSONA] ha stabilito già nelle decisioni 5, 6 e 7-56 — come pure nelle decisioni impugnate, sotto forma di clausola di revisione — i limiti entro i quali essa ritiene necessarie e sufficienti le variazioni dei criteri quantitativi. In base a queste prescrizioni le cifre dovranno eventualmente essere mutate in modo da non escludere più del 10 % dei grossisti già ammessi, affinché si abbia sempre un numero di commercianti sufficiente a garantire la concorrenza. Per la ricorrente si tratta invece di cosa completamente diversa — ed in questa luce devono essere viste tutte le sue critiche —: essa assume che i tonnellaggi minimi devono essere stabiliti ad un livello tale da comprendere sempre anche le vendite dei vecchi grossisti o, alternativamente, che deve essere stabilita una disciplina particolare per detti vecchi grossisti. Con questo siamo giunti al punto cruciale della controversia. Traendo le conseguenze dalla prima alternativa si ricava quanto segue : Se, nell'approvare la disciplina commerciale, l'[OSCURATO:PERSONA] si regolasse sul grossista più piccolo sarebbe in primo luogo impossibile fissare criteri suscettibili di valere per un certo periodo di tempo: sarebbe infatti necessario stabilire ogni anno nuovi tonnellaggi minimi in base alle vendite del grossista che ha venduto meno nell'anno precedente. A parte il fatto che in tal modo s'introdurrebbero nella disciplina commerciale fattori di incertezza e di imprevedibilità che intralcerebbero il regolare afflusso delle ordinazioni, sussisterebbe anche il pericolo che, riducendosi un anno le vendite di questo ed un altro anno le vendite di quel grossista, il numero dei grossisti di prima mano ammessi finirebbe per aumentare in modo tale da rendere praticamente impossibile la razionalizzazione della ditribuzione di cui agli artt. 2 e 65 del [OSCURATO:PERSONA]. Non si può certo far carico all'[OSCURATO:PERSONA] di non aver introdotto una disciplina del genere; all'opposto, una disciplina di questo genere sarebbe stata così contraria al buon senso da non potersi sostenere ove fosse stata adottata. Anche un semplice sguardo alle cifre relative al giro d'affari della ricorrente — pacifiche tra le parti — mostra che i timori suaccennati non mancano di fondamento. Questo sguardo ci obbliga poi a trarre un'altra conseguenza, già accennata in sede di esame della ricevibilità del ricorso, e precisamente: anche se per qualche motivo si giungesse ad affermare l'inammissibilità dei tonnellaggi minimi, quali sono stati di fatto stabiliti — nella presente causa è in discussione solo il loro livello, non già la loro ammissibilità in linea di principio — non ci si potrebbe in nessun caso aspettare che essi venissero ridotti fino ad un livello accessibile alla ricorrente. La Corte può tener conto di questo, anche se si tratta di un giudizio su questioni economiche, per il fatto che l'indicata ipotesi si trova chiaramente al di là dei limiti delle possibilità economiche. Se quindi questo fosse l'unico profilo sotto il quale la ricorrente censura le note decisioni si dovrebbe senz'altro negarle l'interesse ad agire, dato che — anche nel caso di una modifica della disciplina commerciale — non sorgerebbe per lei alcuna speranza di migliorare la sua situazione giuridica. Comunque, come ho già detto, le deduzioni della ricorrente possono valere anche in altro modo. È comprensibile che la ricorrente lamenti che i vecchi grossisti ed i nuovi ricevono lo stesso trattamento, cioè che non sia stata stabilita — a differenza di quanto si è fatto nelle precedenti decisioni — una disciplina particolare per i vecchi grossisti. Ci si può porre la domanda se tale rilievo si debba sussumere sotto il concetto di «sviamento di potere» o se non si debba piuttosto parlare di violazione del [OSCURATO:PERSONA]. Non approfondirò la questione, limitandomi a constatare che a questo proposito viene dedotta una «grave mancanza di previdenza» la quale va equiparata ad uno sviamento di potere. Il problema comunque non ha rilevanza in causa e non giustifica un'indagine a fondo. Così è pure superfluo esaminare in particolare se la situazione dei vecchi grossisti avrebbe reso necessaria o meno la proroga di un trattamento speciale. La ricorrente afferma esistere un diritto all'ulteriore rifornimento diretto per le aziende che hanno esercitato per diversi anni il commercio all'ingrosso di prima mano. Personalmente non vedo come un simile diritto potrebbe giustificarsi, salvo il caso di contratti di fornitura a lungo termine non ancora scaduti. Esistono però principi i quali prescrivono ai fornitori di riservare uguale trattamento a tutti i loro clienti e determinano a favore di questi ultimi, con il divieto di discriminazione, un vero e proprio interesse giuridicamente protetto. Ogni ordinamento giuridico riconosce inoltre il principio fondamentale della buona fede, il quale vieta al venditore d'introdurre nei suoi rapporti con la clientela, senza adeguato preavviso, innovazioni che richiedono un certo periodo di adattamento. Il rispetto dei principi fondamentali del genere accennato era certo necessario nella determinazione della disciplina commerciale e nella sua approvazione. Difatti le decisioni 5, 6 e 7-56 prevedono una disciplina transitoria per i vecchi grossisti la quale dimostra che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha perso di vista la speciale situazione di queste imprese. Questa disciplina transitoria, prevista in un primo tempo per un anno, fu prorogata, con le decisioni 10, 11 e 12-57, di altri tre mesi per offrire agli Uffici di vendita la possibilità di elaborare una nuova disciplina commerciale valevole nei confronti di tutti i commercianti senza eccezioni e rispondente alla esperienza acquisita. Ci si potrebbe chiedere con ragione (ma non voglio addentrarmi in simili problemi di opportunità economica) se questa disciplina transitoria non sia stata di troppo breve durata. Sta di fatto che le decisioni 5, 6 e 7-56 e 10, 11 e 12-57, la legittimità delle quali non ci è concesso sindacare, hanno fissato un termine per la disciplina transitoria ed hanno espressamente stabilito che dopo un periodo transitorio lo stesso trattamento sarebbe stato riservato a tutti i commercianti. Mi richiamo a questo proposito soprattutto ad un comma dell'art. 9 delle decisioni 5, 6 e 7-56 il quale recita: «Non è autorizzato l'accordo dalle società minerarie (n o II, 2 delle norme commerciali), inteso a prorogare tale disciplina transitoria fino a quando sia stato assicurato dall'Ufficio di vendita un rifornimento di combustibili sufficiente per un intero anno carboniero». Il problema della adeguatezza della disciplina transitoria deve essere lasciato a questo punto. Oggetto della presente causa è infatti soltanto stabilire se l'imposizione generale di tonnellaggi minimi costituisca sviamento di potere in considerazione del loro alto livello, mentre esula completamente dal nostro compito ogni considerazione sull'opportunità di prorogare la particolare disciplina per i vecchi grossisti. Non possiamo neppure seguire la ricorrente quando afferma di non aver potuto impugnare le decisioni 5, 6 e 7-56 e 10, 11 e 12-57 per esserle stato negato il diritto di agire, in considerazione della disciplina transitoria. Essa era infatti perfettamente in grado di prevedere che la clausola di revisione delle vecchie decisioni 5, 6 e 7-56 non avrebbe mai portato ad un abbassamento dei minimi tale da renderli a lei accessibili. Poiché d'altra parte il termine della disciplina transitoria era espressa- io mente stabilito, essa era in grado di prevedere con certezza che avrebbe cessato di essere un grossista di prima mano; avrebbe perciò dovuto e potuto proporre allora la proroga del trattamento speciale ai vecchi grossisti; dal momento che essa non ha proposto ricorso e non ha nemmeno presentato osservazioni all'[OSCURATO:PERSONA] — nonostante queste siano espressamente previste dall'art. 46 del [OSCURATO:PERSONA] — e poichè d'altra parte l'Associazione, ai sensi dell'art. 48 del [OSCURATO:PERSONA], alla quale la ricorrente apparteneva era stata sentita in merito alle decisioni che stavano per essere prese, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva tutto il diritto di stabilire la disciplina transitoria nell'ambito del riordinamento del mercato e di cui la disciplina commerciale costituisce una parte importante. Mi richiamo a questo proposito alle relazioni annuali dell'[OSCURATO:PERSONA] e soprattutto a quelle per gli anni 1955-56 e 1956-57. Nemmeno da questo punto di vista è perciò possibile ravvisare uno sviamento di potere nelle decisioni impugnate. Ho già avuto occasione di parlare del giro d'affari della ricorrente. Questa ha anche affermato in corso di causa di non averlo potuto aumentare nella misura desiderata, in conseguenza dell'introduzione di un sistema di ripartizione. A prescindere dal fatto che la ricorrente in un altro punto attribuisce la diminuzione del proprio giro d'affari alla trasformazione della ditta — cioè ad un motivo strettamente soggettivo — detta affermazione si risolve nel rilievo che l'[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe considerato, nell'approvare i tonnellaggi minimi, l'obbiettiva impossibilità per molte imprese di raggiungerli. Anche questo rilievo potrebbe essere trattato sotto il profilo dello sviamento di potere — sia pure con qualche perplessità, almeno in base alla definizione data dalla Corte; è infatti possibile sostenere che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe trascurato di considerare, nel prendere le sue decisioni, una importante circostanza la quale, ove fosse stata tenuta presente, avrebbe potuto indurla a stabilire dei tonnellaggi minimi più bassi. Dall'esame della questione risulta che in quel momento esisteva una sola specie di contingentamento legale, sotto forma di piani di consegne degli Uffici di vendita, approvati dall'[OSCURATO:PERSONA] — sul funzionamento e sullo scopo dei quali si possono consultare la decisione, ormai inoppugnabile, 8-56 e la relazione annuale 1956-57 (pag. 141, n o 131 e segg.). Qualunque altro impedimento, come ad esempio il rifiuto di consegna da parte degli Uffici di vendita — nonostante non fossero legalmente autorizzati a tanto od avessero riservato un trattamento migliore ad altri clienti — dev'essere considerato come una circostanza di fatto, di cui non può essere tenuto alcun conto in sede di sindacato della legittimità della disciplina commerciale, nel suo complesso considerata. In questa sede ha infatti rilevanza solo ciò che era legalmente ammesso nei confronti di tutti i grossisti, durante il periodo di cui trattasi. Se ora torniamo a considerare il giro d'affari della ricorrente ci risulta che la contrazione dello stesso non può essere attribuita ai detti piani di consegna. Questi entrarono in vigore solo con l'anno carboniero 1956-57, cioè non nel periodo preso in considerazione per determinare i tonnellaggi minimi previsti dalla disciplina commerciale. Essi inoltre prevedevano soltanto che le consegne a tutti i consumatori industriali dovevano essere ridotte, durante l'anno carboniero 1956-57, del 10 % rispetto alla media degli acquisti nel periodo 1953-54, 1955-56; le consegne per i consumi domestici dovevano invece essere uniformemente aumentate del 5 %. Non si può dunque dire che la contrazione del giro d'affari della ricorrente sia stata provocata da un qualsiasi sistema di contingentamento legale, del quale l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto nel prendere le sue decisioni. Nello stesso senso mi induce a concludere anche il confronto con l'andamento delle vendite degli altri commercianti di carbone dello stesso distretto, quale risulta da una tabella preparata dall'[OSCURATO:PERSONA] ed inviata in questi giorni alla Corte ed alla ricorrente. Tale confronto dimostra che solo pochissimi commercianti hanno subito la sorte della ricorrente. Non è perciò il caso di parlare di una tendenza generale alla contrazione: anzi, vari commercianti hanno considerevolmente aumentato le loro vendite. In detta tabella non vi è traccia di conseguenze di un contingentamento generale e non si può quindi dire che l'[OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in uno sviamento di potere, non tenendo conto di tale presunto contingentamento. Tuttalpiù, qualora fosse stata effettivamente vittima di una discriminazione nelle consegne, la ricorrente avrebbe potuto far valere quésta circostanza in una causa intentata al suo fornitore avanti un tribunale tedesco. Il produttore che si fosse richiamato alla disciplina commerciale nei confronti del grossista e gli avesse poi dolosamente impedito di raggiungere i tonnellaggi minimi previsti dalla stessa disciplina, avrebbe infatti chiaramente violato l'obbligo della buona fede. Infine la ricorrente afferma ancora che le sarebbe stato impossibile raggiungere i tonnellaggi minimi a causa del fatto che i consumatori industriali avevano — come hanno tuttora — la possibilità di rifornirsi direttamente presso gli Uffici di vendita — saltando il grossista — qualora il loro consumo avesse raggiunto un determinato livello. Se da ciò la ricorrente volesse trarre motivo di contestare la legittimità delle relative decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA], le si dovrebbe opporre che su questo punto la discussione non è ammissibile nella presente causa, dato che il termine d'impugnazione delle decisioni suddette (5, 6 e 7-56) è ormai decorso. La ricorrente però non persegue certo questo obiettivo; essa argomenta invece che anche questa circostanza sarebbe stata ingiustamente trascurata nella determinazione dei tonnellaggi minimi e che ciò costituisce uno sviamento di potere. La censura potrebbe essere accolta solo ove fosse possibile dimostrare che la dedotta circostanza ha in molti casi impedito il raggiungimento dei tonnellaggi minimi. Risulta invece che, nel distretto di vendita della ricorrente, solo tre commercianti sono stati esclusi dal novero dei grossisti di prima mano in conseguenza della disciplina commerciale. Da ciò si può dedurre che il rifornimento diretto dei consumatori industriali non ha avuto sui commercianti all'ingrosso le ripercussioni che la ricorrente afferma. Se quindi la circostanza in esame ha avuto conseguenze solo per la ricorrente e per un piccolo numero di commercianti — ma non per la maggior parte dei grossisti — il non averne tenuto conto in relazione alla disciplina commerciale non può costituire uno sviamento di potere. Se si esaminano infine tutte le altre censure che la ricorrente eleva contro le decisioni 16, 17 e 18-57 — violazione del divieto di discriminazione, delle regole della concorrenza, della Costituzione tedesca e di forme essenziali — appare che i motivi addotti possono ben difficilmente farsi rientrare nel concetto di sviamento di potere. Sin dove essi costituiscono dei mezzi d'impugnazione ammessi dal [OSCURATO:PERSONA] (e per quanto riguarda la violazione della Costituzione tedesca le parti sono in contrasto) si dovrà esaminarli sotto il profilo della violazione del [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia se la Corte riterrà che le decisioni impugnate hanno carattere generale tale esame non sarà più necessario. Ho parlato finora delle decisioni 16, 17 e 18-57; passerò ora alla decisione 19-57, contro la quale, in complesso, vengono fatti valere gli stessi argomenti dedotti contro gli altri tre provvedimenti. Prima d'iniziare l'esame è forse opportuno indicare chiaramente qual'è la portata dell'impugnazione. La stessa ricorrente ha affermato di non ritenere censurabile l'accordo fra grossisti in vista dell'acquisto in comune, bensì soltanto i criteri di ammissione approvati dall'[OSCURATO:PERSONA]. Noi dobbiamo perciò occuparci solo di questa parte della decisione. Ricorderò in breve che per poter aderire alla OKU fu stabilito il solo requisito dell'essere ammessi al rifornimento diretto di carbone, in base ai criteri fissati dagli Uffici di vendita. Tenendo presente ciò, le doglianze della ricorrente si possono interpretare in vari modi: o la ricorrente lamenta che l'ammissione sia stata comunque condizionata oppure intende criticare le condizioni stesse (cioè il fatto che solo i grossisti di prima mano possano venire ammessi) oppure ancora si duole del fatto che per essere ammessi al commercio di prima mano, e quindi pure per l'ammissione alla OKU, valgano i requisiti ripetutamente menzionati. Se la tesi della ricorrente è quest'ultima, la sua impugnazione dovrà venir rigettata perché mancherebbe un suo interesse alla causa. La definizione di commerciante all'ingrosso di prima mano non è contenuta nella decisione 19-57, la quale si limita ad un tacito richiamo ad altre decisioni; è evidente che ciò che non è contenuto in una decisione non può essere impugnato con un ricorso che ha per oggetto la decisione stessa. Esclusa dunque l'ultima interpretazione, rimangono le altre due. La ricorrente lamenta cioè il fatto che l'ammissione alla OKU sia soggetta a condizioni oppure che tali condizioni siano uguali a quelle poste per l'ammissione al commercio di prima mano. In altre parole — a parere della ricorrente — gli acquisti di carbone attraverso la OKU dovrebbero essere consentiti ad ogni commerciante senza limitazioni, oppure per tali acquisti dovrebbero essere stabilite delle condizioni meno rigorose di quelle attualmente in vigore per l'ammissione al commercio di prima mano. Ma poiché la OKU non è altro che una società di grossisti per l'acquisto in comune di carbone — la quale è ammessa all'acquisto diretto presso gli Uffici di vendita della Ruhr — accogliendo tale punto di vista si finirebbe per ammettere, per via traversa, all'acquisto diretto anche chi non raggiunge i tonnellaggi minimi. Dei grossisti operanti nella Germania meridionale verrebbero così a godere di vantaggi ai quali non sarebbero altrimenti ammessi, non raggiungendo essi i tonnellaggi minimi. La ricorrente non può evidentemente lamentare che ciò non sia avvenuto; una scappatoia del genere rappresenterebbe infatti un'illecita elusione della disciplina commerciale. Se poi la ricorrente osserva che anche qui avrebbe dovuto essere previsto un trattamento speciale per i vecchi grossisti, le si deve opporre che ai fini della decisione 19-57 era più che sufficiente il rinvio alla definizione di grossista di prima mano quale risulta da altre fonti, cioè dalle decisioni 16, 17 e 18-57. Se queste avessero previsto un trattamento particolare, i vecchi grossisti sarebbero stati ammessi alla OKU, senza che fosse per ciò necessario mutare una sola parola della decisione 19-57. Che poi dette decisioni non prevedano alcun trattamento particolare è un'altra questione, che ci riconduce al già accennato problema dell'eventuale inadeguatezza della disciplina transitoria il quale però, come abbiamo detto, esula dalla presente causa. Per quanto riguarda la violazione delle regole della concorrenza, si può venirne a capo con poche parole. Nell'emanare tutte le decisioni di cui abbiamo parlato l'[OSCURATO:PERSONA] si è costantemente preoccupata di mantenere un numero di grossisti sufficiente a garantire la concorrenza. A ciò mirano le clausole di revisione delle decisioni 16, 17 e 18-57 le quali dovrebbero impedire che il numero dei grossisti di un dato distretto di vendita diminuisca di oltre 10 %. Nel distretto della ricorrente su 76 grossisti di prima mano ne sono rimasti 73; la concorrenza fra di loro è dunque garantita. E non è affatto detto che essi non possano subire la concorrenza dei grossisti di seconda mano. Può darsi che ciò sia difficile: tuttavia — col favore dell'ubicazione — non è affatto escluso che un grossista di seconda mano, ampliando la cerchia dei suoi clienti ed aumentando il suo giro d'affari, possa passare grossista di prima mano. Concludendo, anche se non si può limitare il concetto di concorrenza a quella fra grossisti di prima mano, non si può affatto ravvisare nelle limitazioni poste al diritto di ammissione alla OKU alcuna violazione dei principi relativi alla concorrenza. Quanto fin qui detto rende superflua ogni ulteriore considerazione sui presunti sviamenti di potere e violazioni del [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero, secondo la ricorrente, provocato una discriminazione a suo danno. Per quanto riguarda la violazione della Costituzione tedesca osserverò quanto segue: L'art. 3 del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] Europea del Carbone e dell'Acciaio dice fra l'altro: «Nel quadro delle loro rispettive attribuzioni… gli organi della [OSCURATO:PERSONA] devono: a) provvedere a regolare il rifornimento, ecc.» e l'art. 5: «[OSCURATO:PERSONA] adempie al suo compito, nelle condizioni previste dal presente [OSCURATO:PERSONA], con interventi limitati, ecc.» e l'art. 8: «L'[OSCURATO:PERSONA] ha il compito di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente [OSCURATO:PERSONA] nei modi da esso previsti». Da tutto ciò si deduce che l'[OSCURATO:PERSONA] deve adempiere, nell'espletamento dei propri compiti, alle condizioni previste dal [OSCURATO:PERSONA]. Ad abundantiam citerò ancora l'art. 34: «… l'[OSCURATO:PERSONA] è tenuta a prendere, usando i poteri che le sono riconosciuti dalle disposizioni del presente [OSCURATO:PERSONA], le misure atte…», l'art. 35: «… l'[OSCURATO:PERSONA], tenuta da una disposizione del presente [OSCURATO:PERSONA] o dei regolamenti di esecuzione… Altrettanto quando l'[OSCURATO:PERSONA], avendo facoltà in base ad una disposizione del presente [OSCURATO:PERSONA] o dei regolamenti di esecuzione…» nonché gli artt. 36 e 37, dei quali ometto la citazione. «La Corte garantisce — così recita l'art. 31 del [OSCURATO:PERSONA] — il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente [OSCURATO:PERSONA] e dei regolamenti di esecuzione». Essa perciò verifica se gli organi della [OSCURATO:PERSONA] si siano attenuti alle norme del [OSCURATO:PERSONA]. Altrettanto risulta dall'enumerazione tassativa dei mezzi d'impugnazione di cui all'art. 33. Se una decisione dell'alta [OSCURATO:PERSONA] può essere impugnata solo con i mezzi ivi indicati, essa non è evidentemente tenuta a rispettare che le norme sopra ricordate. Infine possiamo ancora citare a questo proposito l'art. 40, 3 o comma, il quale recita: «Ogni altra controversia sorta fra la [OSCURATO:PERSONA] e terzi, all'infuori dell'applicazione delle clausole del presente [OSCURATO:PERSONA] e dei regolamenti esecutivi, è di competenza dei tribunali nazionali.» Anche da ciò si evince — a contrario — che la Corte è competente a conoscere solo atti giuridici relativi al diritto della [OSCURATO:PERSONA], ma non è affatto tenuta a sindacare l'eventuale violazione dei singoli diritti nazionali. Ciò non significa certo che essa non deve tener conto dei principi fondamentali giuridici che trovano espressione anche nelle norme delle singole Costituzioni nazionali. Da questo punto di vista la Corte potrebbetuttalpiù prendere in considerazione le norme costituzionali invocate dalla ricorrente; ma il risultato finale non muterebbe. Per quanto riguarda il principio di uguaglianza, van fatte le stesse considerazioni già svolte a proposito della discriminazione. In merito alle altre censure — violazione del diritto di proprietà, dei diritti dell'azienda, delle norme sulla protezione delle classi medie — va detto che essi sarebbero tutti perfettamente pertinenti se l'impugnazione riguardasse la delimitazione nel tempo della disciplina transitoria oppure la mancanza di un trattamento speciale per i vecchi grossisti. A questo punto posso omettere qualunque altra considerazione; non vi è infatti nient'altro da dire in proposito. Per concludere, nei confronti della decisione 19-57, rimane ancora il mezzo tratto dal difetto di motivazione. Non è il caso che io perda molto tempo a dimostrarne l'inammissibilità per decorrenza dei termini (a differenza dal mezzo dello sviamento di potere non si può in alcun modo ricavarlo dal ricorso introduttivo). Mi richiamo alla sentenza della Corte nella causa 9-55 della Raccolta della Giurisprudenza della Corte , vol. II, pag. 346). Che tale mezzo sia infondato nei confronti della decisione 19-57 risulta da un semplice sguardo alla valutazione dei considerandi che vi è stata fatta. La Corte ha già altre volte affermato il principio che ogni decisione deve indicare nella motivazione le considerazioni che la giustificano e che rendono possibile il sindacato della Corte. Se ora noi consideriamo a questa stregua la decisione impugnata, giungiamo necessariamente ad un giudizio positivo: essa contiene un'adeguata giustificazione dell'approvazione data all'accordo per l'acquisto in comune. Si osservi che la disposizione la quale riservava l'ammissione alla OKU ai grossisti di prima mano non aveva bisogno di alcuna particolare motivazione, dato che la figura dei grossisti ammessi non era stata espressamente definita, bensì solo accennata mediante riferimento ad altre decisioni. Giungo perciò alla conclusione che, tanto la domanda principale, quanto quelle subordinate sono infondate e vi chiedo pertanto — di respingere il ricorso perchè infondato, — di revocare l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione del 3 dicembre 1957, — di porre a carico della ricorrente le spese di entrambi i procedimenti.