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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 01963/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che, in riforma della sentenza emessa del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di rapina e di lesioni, riqualificato il delitto di rapina in furto semplice, ha assolto il Cullè da quest'ultimo reato, applicando la condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., e, dando atto dell'intervenuta remissione di querela, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di lesioni; Ritenuto che è fondato l'unico motivo di ricorso, con il quale il Cullè si duole della mancata declaratoria di non doversi procedere per remissione di querela anche con riferimento al reato di furto semplice; Considerato che sussiste l'interesse dell'imputato a ricorrere avverso la sentenza dichiarativa della non punibilità per particolare tenuità del fatto, emessa ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela, dal momento che quest'ultima tipologia di pronuncia, comportando l'estinzione del reato e della connessa responsabilità civile, dispiega effetti più favorevoli per l'imputato (Sez. 5, n. 25786 del 05/04/2019 Rv. 276637).

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla contestazione sub a) (riqualificata come furto semplice) perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 29 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che, in riforma della sentenza emessa del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di rapina e di lesioni, riqualificato il delitto di rapina in furto semplice, ha assolto il Cullè da quest'ultimo reato, applicando la condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., e, dando atto dell'intervenuta remissione di querela, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di lesioni; Ritenuto che è fondato l'unico motivo di ricorso, con il quale il Cullè si duole della mancata declaratoria di non doversi procedere per remissione di querela anche con riferimento al reato di furto semplice; Considerato che sussiste l'interesse dell'imputato a ricorrere avverso la sentenza dichiarativa della non punibilità per particolare tenuità del fatto, emessa ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela, dal momento che quest'ultima tipologia di pronuncia, comportando l'estinzione del reato e della connessa responsabilità civile, dispiega effetti più favorevoli per l'imputato (Sez. 5, n. 25786 del 05/04/2019 Rv. 276637). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla contestazione sub a) (riqualificata come furto semplice) perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 01963/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris