CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 1972
Cassazione n. 27247/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/12/1972 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 13 aprile 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di lesioni e danneggiamento. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che non si comprendeva come mai Lisbona fosse stato assolto in primo grado dal reato di resistenza in quanto mancava l'elemento psicologico, e condannato invece per i reati di lesioni e danneggiamento; la mancanza dell'elemento psicologico derivava infatti dal fatto che Lisbona non era consapevole di opporsi ai pubblici ufficiali a causa del disturbi psichici da cui era affetto, che avrebbero dovuto comportare l'assoluzione anche dagli altri due reati 1.2 Il difensore lamenta che per lo stesso motivo era illogica la motivazione della sentenza impugnata anche relativamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, motivata per via dei problemi psichici di Lisbona. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente alle censure di cui al ricorso, si deve ribadire che le stesse tendono a fornire una diversa valutazione dei dati processuali, operazione non consentita in sede di legittimità: la Corte di appello ha infatti rilevato che l'assoluzione del ricorrente dal reato di resistenza era corretta perché non vi era l'intenzione di opporsi ai pubblici ufficiali, e quindi non sussisteva il reato proprio di quel reato, mentre lo stato di alterazione psichica in cui era l'imputato non escludeva il dolo degli altri reati contestati (che si atteggia in modo differente). 1.2 Quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il motivo di ricorso è aspecifico in quanto la motivazione della Corte di appello si basa sull'esistenza di precedenti penali del ricorrente, e non dei suoi problemi di natura psichica. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così