CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 31398/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27665/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -Ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNOe PREFETTURA - [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato -Controricorrenti - Avverso la sentenza n. 1520/2021 del Giudice di Pace di Torino; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 22.9.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 1520/2021 del Giudice di Pace di Torino in una controversia in tema di sanzioni amministrative; che al ricorso resistono con controricorso il Mi nistero dell’Internoe la Prefettura UTG di Torino; che il relatore ha proposto l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito nei termini; che il Collegio condivide la proposta per le seguenti ragioni: -dalla certificazione della [OSCURATO:PERSONA] rilasciata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta il mancato deposito del ricorso nel termine di cui all’art. 369 cpc del ricorso notificato in data 10.8.2021; -l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (cfr. tra le varie, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017 Rv. 646817; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 del 2021; Sez. 2 - , Sentenza n. 22092 del 04/09/2019 Rv. 654920; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013 Rv. 626358); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente; considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile per cui sussistono i presupposti per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto; P.Q.M. la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €. 500,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-b