CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09179/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2469/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 25 sono elettivamente domiciliati - ricorrenti - iLíA C A C( Vit-- L C contro 'AGENZIA DELLE ENTRATE/ in persona Oel IDirettorei p.t., elett.te 49, f , • V, adgmiciliata in Roma, alla via Fler i -Pi esi -E—r2 presso l'Avvocatura 3 ' ;.-1- < I. Lk ? tGerre-r‘-a- A v vCAC1 re dello Statti, che la rappresenta e difende, o -)( i-A Cr 1 ?i, 1 i. Vi controricorrente - RGN 2469/2014 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 215/6/13, depositata il 14 giugno 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano gli avvisi di accertamento emessi da [OSCURATO:PERSONA] per ICI relativa agli anni 2004, 2005 e 2006. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale respingeva i ricorsi con sentenze che venivano confermate, previa riunione degli appelli, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio sul rilievo che si trattava di aree ricadenti nella zona OMI E 28 con destinazione ad attrezzature pubbliche e scolastiche e che era da ritenersi congruo il valore indicato dal Comune nell'atto impositivo in quanto corrispondente a quello indicato dalle parti nella perizia di stima redatta in vista dell'acquisizione dell'area da parte della Regione Lazio per la realizzazione di residenze universitarie. I contribuenti hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza della CTR affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che Nelle more del giudizio, i contribuenti, con atto depositato il 9 gennaio 2019, hanno dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018, sicché questa Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo. In data 21 dicembre 2021 i ricorrenti hanno depositato la richiesta di definizione agevolata recante l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, nonché documentazione attestante l'avvenuto integrale pagamento del dovuto.RGN 2469/2014 Pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio mentre nulla deve essere disposto sulle spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass., sez. 5, n. 1450 del 2022; sez. L., n. 28513 del 2019). PQM La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022. Il Presidente enico Chindemi