CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 42015/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in giudizio con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di BRESCIA con sentenza in data 30/11/2017 riformava, su impugnazione del PROCURATORE GENERALE, la sentenza con la quale in data 14/11/2016 il TRIBUNALE di BRESCIA aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e altro imputato non ricorrente a pena di giustizia per il reato di ricettazione, commesso a BRESCIA il 2/10/2012, nel senso che escludeva l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen. e rideterminava la pena, aumentandola. In data 22/10/2019, su istanza di [OSCURATO:PERSONA], la stessa CORTE bresciana dichiarava l'invalidità dell'ordine di esecuzione della propria sentenza, nelle more divenuta irrevocabile, sospendeva l'esecuzione di essa e disponeva la rinnovazione della notifica del relativo estratto contumaciale al fine della decorrenza del termine per impugnarla.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, deducendo come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. Rileva come già davanti al TRIBUNALE di BRESCIA la notifica del decreto di citazione in giudizio era avvenuta a mezzo posta al suo indirizzo di BRESCIA, in via Lamarmora n. 306, ma non gli era stata effettivamente recapitata in quanto irreperibile: era quindi stata restituita per compiuta giacenza ed egli era stato giudicato e condannato in assenza, con difensore nominato d'ufficio. In appello era constatata egualmente l'irreperibilità, ma egli aveva avuto notizia del processo a suo carico solo quando il 15/10/2018 aveva ricevuto la notifica dell'ordine di esecuzione della sentenza della CORTE di BRESCIA del 30/11/2017 nella Casa circondariale di BERGAMO, ove era detenuto per altra causa. Rileva in conclusione la nullità di entrambi i gradi del giudizio di merito, per mancata regolare notifica del decreto di citazione a giudizio, e poi degli atti a esso seguenti. Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALEchiede l'annullamento (del ripors4 con trasmissione degli atti al TRIBUNALE. 3. Il ricorso è fondato, e la sentenza impugnata va annullata - unitamente a quella di primo grado - senza rinvio, con trasmissione degli atti al TRIBUNALE di BRESCIA. Come sancito dalla CORTE territoriale, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che pure nel 2013 aveva ricevuto notizia della pendenza del presente procedimento con la notifica a mani proprie dell'avviso di conclusione delle indagini, risulta essere stato detenuto a partire dal 13/09/2014, all'epoca della celebrazione di entrambi i gradi del giudizio a suo carico. Egli pertanto non ha avuto alcuna possibilità di conoscere lo svolgimento del processo, cui non ha potuto prendere parte in violazione del disposto di cui all'art. 178 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. Quand'anche avesse eletto domicilio, come sancito da Sez. U sentenza n. 12778 (del 27/02/2020 dep. 22/04/2020 Rv. 278869-01 imputato S.) la notifica avrebbe dovuto avvenire mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, e, qualora lo stato di detenzione fosse risultato dagli atti, anche nei confronti di chi fosse detenuto "per altra causa"; ma nella specie non risulta che l'imputato abbia effettuato alcuna elezione di domicilio. P.Q.M. Annulla senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado e dispone la trasmissione degli atti al TRIBUNALE di BRESCIA p