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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 39709/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di BOLOGNA - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 24/02/2021, rigettava la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p. avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due sentenze.

Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile.

È bene premettere che, secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione,"il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea" (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Va, inoltre, ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale legtti:MWITEffire7"in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, è legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo" (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984).

Ciò premesso, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato, nel respingere l'istanza, molteplici elementi di fatto in forza dei quali ha tratto la convinzione che non vi siano elementi per ritenere che i reati giudicati possano essere uniti dal vincolo della continuazione in sede esecutiva, evidenziando, in particolare: - il difetto di qualunque elemento da cui possa desumersi una preventiva programmazione (e addirittura un'astratta programmabilità) degli episodi delittuosi; - il lasso di tempo trascorso, le differenti modalità del fatto sotto il profilo sia spaziale che temporale. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il percorso logico argomentativo dell'ordinanza impugnata, che non è certo affetta da difetto di motivazione, appaia assolutamente coerente e non contraddittorio, essendo stata motivatamente esclusa la ricorrenza degli indicatori specifici sopra ricordati.

Il giudice dell'esecuzione, come detto, non si è sottratto a tale puntuale verifica, di cui ha dato conto con completa e corretta motivazione, mentre il ricorso è generico.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di BOLOGNA - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 24/02/2021, rigettava la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p. avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due sentenze. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. È bene premettere che, secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione,"il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea" (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Va, inoltre, ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale legtti:MWITEffire7"in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, è legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo" (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984). Ciò premesso, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato, nel respingere l'istanza, molteplici elementi di fatto in forza dei quali ha tratto la convinzione che non vi siano elementi per ritenere che i reati giudicati possano essere uniti dal vincolo della continuazione in sede esecutiva, evidenziando, in particolare: - il difetto di qualunque elemento da cui possa desumersi una preventiva programmazione (e addirittura un'astratta programmabilità) degli episodi delittuosi; - il lasso di tempo trascorso, le differenti modalità del fatto sotto il profilo sia spaziale che temporale. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il percorso logico argomentativo dell'ordinanza impugnata, che non è certo affetta da difetto di motivazione, appaia assolutamente coerente e non contraddittorio, essendo stata motivatamente esclusa la ricorrenza degli indicatori specifici sopra ricordati. Il giudice dell'esecuzione, come detto, non si è sottratto a tale puntuale verifica, di cui ha dato conto con completa e corretta motivazione, mentre il ricorso è generico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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