CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23031/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 18527/2021 R.G. proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, via V. Bellini 2 4, giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Ligurian. 180/03/2021, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Dazi -La CTP di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva i l ricors o propost o da l [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) contro l’ avvis o di rettifica dell’accertamento prot. n. 31054RU del 2.10.2013 e il relativo atto di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 303, comma 3, del TULD, emessi dalla Dogana di [OSCURATO:PERSONA] , a seguito del verbale di revisione dell’accertamento doganale, in relazione a d alcune importazion i eseguite dal CAD, in qualità di rappresentante indiretto, per conto dell’importatore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., riguardanti elementi di fissaggio in acciaio inossidabile, dichiarati di origine preferenziale Filippine , ma risultati in seguito prodotti in Taiwan, con conseguente applicazione del dazio antidumping; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), rilevando che la CTP aveva accolto il ricorso del CAD, ravvisando l’esimente della buona fede, prevista dall’art. 220 CDC, comprovatasia dall’esistenza di certificati di origine Form A, rilasciati dall’autorità filippina, sia dal fatto che il predetto spedizioniere aveva per anni importato prodotti similari, senza subire alcuna contestazione da parte della dogana; -il giudice regionale ha osservato, che: - ai fini de ll’efficacia scriminante della buona fede dell’importatore in relazione al recupero dei dazi a posteriori e al l’irrogazione delle relative sanzioni non poteva farsiriferimento alla sola disposizione di cui all’art. 220 CDC, in quanto al CAD era stata contestata anche la violazione dell’art. 303, comma 3, TULD, sicchéoccorreva considerare anche il dettato normativo previsto dagli artt. 5, 6 e 10 del d.lgs. n. 472 del 1997; - pertanto, in base al principio di colpevolezza, come desumibile dall’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, il rappresentante indiretto deve rispondere solo qualora la negligenza del comportamento sanzionabile sia "indiscutibile" e “l'erroneità della dichiarazione da lui resa non deve derivareda colpa, sia essa endogena o esogena” (richiamando, a tal fine, la sentenza di questa Corte del4 agosto 2020, n. 16625); - nella specie l’ADM aveva mosso censure generiche e non aveva individuato in concreto in che cosa fosse consistito il comportamento “indiscutibilmente” negligente del CAD, non potendosi considerare a tal fine l’avvio delle indagini OLAF, in quanto successive all’esecuzione delle operazioni doganali contestate; - l ’A DM impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aun unico articolato motiv o ; -il [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] - Preliminarmente occorre dichiarare l’inammissibilità del controricorso presentato dal CAD, che si sarebbe dovuto notificare entro il 13.09.2021 (lunedì), essendo stato il ricorso ricevuto in data 3.07.2021, mentre la notifica del controricorso è stata effettuata, dal punto di vista del notificante, solo in data 24.11.2021; - ciò posto, c on l’unico motiv o di ricorso , la ricorrente de duce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 201 e 220 del CDC, vigente ratione temporis, in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente escluso la responsabilità del rappresentante indiretto che è , invece, obbligato in via principale, in quanto dichiarante doganale, anche in mancanza di “colpa”; - in altri termini, l’Amministrazione finanziaria critica l a decisione impugnata per aver trasposto i principi affermati dalla Corte di legittimità in materia sanzionatoria nell’ambito della contestazione di maggiori diritti daziari; - più precisamente, lamenta che la CTR abbia ritenuto che fosse necessario accertare in capo al dichiarante, rappresentante indiretto dell’importatore, la sussistenza di un comportamento negligente, ricorrendo ai parametri richiesti dalla natura professionale dell’attività esercitata, mentre la disciplina applicabile, secondo una consolidata interpretazione giurisprudenziale, riconosce la responsabilità (solidale) del rappresentante indiretto per il solo fatto di aver presentato la dichiarazione doganale, senza che possa dedursene una responsabilità oggettiva, restando salva la possibilità dell’esimente della buona fede, purché nei limiti perimetrati dall’art. 220 CDC; -il motivo è fondato nei termini di seguito chiariti ; - va premesso che dalla sentenza impugnata si evince che, a seguito delle indagini e della informativa Olaf sulla effettiva provenienza delle merci, cui aveva fatto seguito anche la revoca dei certificati Form A da parte delleautorità filippine, l’Amministrazione doganale, oltre che procedere all’accertamento ed alla rettifica dei dazi, riconoscendo l’applicazione dei dazi antidumping, aveva anche provveduto alla irrogazione delle sanzioni, contestando gli uni e le altre, oltre che all’importatore, anche al [OSCURATO:SOCIETA], quale rappresentante indiretto e,d unque , soggetto che aveva provveduto alla dichiarazione doganale; - nel richiamare a tale proposito uno specifico precedente giurisprudenziale, il giudice regionale ha sostenuto che, in tema di dazi doganali, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni nei confronti del rappresentante doganale indiretto, non rilevava l'esimente della buona fede dell'importatore come codificata dall'art. 220 CDC, concernente il recupero dei dazi "a posteriori", ma si applicavano gli artt. 302 TULD, 5, 6 e 10 d.lgs. n. 472 del 1997, così che, essendogli richiesta la diligenza qualificata secondo lo specifico parametro dell'art. 1176, comma 2, del doc. civ., la negligenza del comportamento sanzionabile doveva essere "indiscutibile" e l'erroneità della dichiarazione non doveva deriv are da colpa, sia essa endogena o esogena (Cass., n. 16625 del 2020, cit.); - si tratta di un orientamento che si fonda su un’articolata, e condivisibile, interpretazione dei presupposti necessari per riconoscere la responsabilità del rappresentante indiretto - e la sua assoggettabilità alle sanzioni- il cui fondamento, in sintesi, si rinviene nella considerazione che, nel caso vagliato in quella controversia, era stata contestata la violazione dell’art. 303, comma 3, del TULD, rispetto alla quale la disciplina dettata dall’art. 220 CDC era del tutto estranea, dovendosi invece ricorrere agli artt. 5, 6 e 10 del d.lgs. n. 472 del 1997. Inquadrata in tale alveo normativo la disciplina sanzionatoria, e dunque nei rigorosi principi elaborati innanzitutto nel settore della scienza penale, si è avvertito che l'art. 5 cit. introduce il principio di colpevolezza, da cui discende che ciascuno può rispondere della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, a titolo di dolo o colpa grave. Questa sussiste "quan do l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari". L’art. 6 cit. poi prevede quale causa di non punibilità l'errore sul fatto, cui consegue la violazione, sempre che l'errore non derivi da colpa. Di qui il principio di diritto enucleato, fondato sul necessario riscontro della “indiscutibile” negligenza della condotta sanzionabile, tenendo conto dello specifico parametro, evincibile dall’art. 1176, secondo comma, cod. civ., della diligenza qualificata, certamente richiesta al rappresentante indiretto dell’importatore; - tale ragionamento , tuttavia, ri guarda va esclusivamente le sanzioni, come si evince dal contenuto della motivazione nella quale, per un verso, si afferma come oggetto del contenzioso fossero appunto le sanzionie, per altro verso, richiamando l’art. 220, par. 2, lett. b), del CDC, si afferma che esso non «fa alcun cenno al piano sanzionatorio, riferendosi esso all'esimente riguardo all'insorgenza dell'obbligazione doganale, ossia all'importo dei “dazi", ex art. 217, par. 1, C.D.C., coerentemente con la rubrica della Sez. 1, del Cap. 3, intitolata appunto "Contabilizzazione e notifica al debitore dell'importo dei dazi"»; - p uò pertanto rilevarsi che: a) il precedente di legittimità, cui ha fatto ricorso il giudice regionale, afferiva esclusivamente alle sanzioni e non ai dazi; b) nella misura in cui l’oggetto della presente controversia riguardi anche le sanzioni, esso costituisce un ragionamento corretto, condiviso da questo collegio; c) si tratta, tuttavia, di un ragionamento che, quando si affront a la diversa questione della rideterminazione e contestazione dei maggiori dazi nei confronti del rappresentante indiretto, non offre alcuna copertura ermeneutica ai fini del riconoscimento dell’esimente, perché sviluppato su argomentazioni del tutto estranee al diverso oggetto della controversia; d) correttamente pertanto l’Amministrazione finanziaria ha censurato la sentenza impugnata, laddove, con riguardo ai maggiori dazi, il giudice regionale ha accolto le difese del CAD sulla base di regole ermeneutiche e norme afferenti un diverso ambito; - per quanto riguarda i dazi, infatti, occorre premettere che, ai sensi degli artt. 5, § 2, CDC (applicabile ratione temporis) e 40, comma 1, TULD, la dichiarazione doganale può essere fatta personalmente dall'importatore ovvero a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto; nel caso di rappresentanza diretta, il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, mentre quella indiretta si ha quando il rappresentante agisce a nome proprio, ma per conto di terzi ed implica l'iscrizione in un apposito albo professionale istituito con la l.n. 1612 del 1960, nel rispetto della disciplina prevista dalla legge medesima e dalla successiva l. n. 213 del 2000; - dal combinato disposto degli artt. 201, § 3, e 4, punto 18, CDC si evince, poi, che l'obbligazione doganale sorge in capo a chi fa la dichiarazione a nome proprio ovvero alla persona in nome della quale la dichiarazione è fatta, sicché, in caso di rappresentanza diretta, la responsabilità grava, in via di principio, sul solo importatore, mentre in caso di rappresentanza indiretta è specificamente prevista la responsabilità sia dello spedizioniere che dell'importatore (Cass. n. 9773 del 23/04/2010; Cass. n. 7720 del 27/03/2013; Cass. n. 9270 del 17/04/2013); - nella specie è pacifico che il CAD era rappres entante indiretto dell'importatore, sicché risponde in solido con quest'ultimo dell'obbligazione doganale per il semplice fatto di avere presentato la dichiarazione (Cass. n. 5560 del 26/02/2019), che lo impegnava con riferimento all'esattezza delle indicazioni ivi contenute, all'autenticità dei documenti presentati e all'osservanza di tutti gli obblighi che scaturiscono dal vincolo delle merci importate (cfr. art. 199 del regolamento (CEE) n. 2454 del 1993); - la responsabilità dello spedizioniere è legata , quindi, al suo ruolo di dichiarante in dogana, ovvero di autore della dichiarazione doganale a norma dell'art. 201, par. 3, CDC, gravando sul rappresentante indiretto l'obbligo di vigilare - con la diligenza qualificata da ragguagliare, ex art. 1176, comma 2, cod. civ., alla natura dell'attività esercitata - sull'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore allo Stato di esportazione, al fine di evitare abusi, posto che l'Unione Europea non è tenuta a subire le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini, rientranti nel rischio dell'attività commerciale, e contro i quali gli operatori economici ben possono premunirsi nell'ambito dei loro rapporti negoziali (ex multis, Cass. 8 febbraio 2019, n. 3739); - a tale obbligo di vigilanza corrisponde l’onere del rappresentante indiretto di provare la ricorrenza delle condizioni idonee a soddisfare i richiesti parametri di diligenza (Cass. 11 novembre 2020, n. 25347); - di conseguenza, quella posta a carico del rappresentante indiretto, non integra una forma di responsabilità oggettiva, in quanto, al fine di escludere la propria responsabilità, lo spedizioniere potrà pur sempre provare di avere agito nell’osservanza dei propri doveri, fra cui quello di verificare l’esattezza delle informazioni ricevute, con la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, cod. civ., e dimostrare la propria buona fede secondo le condizioni previste dall’art. 220, par. 2, lett. b, CDC; - in tema di dazi doganali, quindi, con specifico riferimento all’accertamento della falsità dei certificati di origine della merce (fattispecie corrispondente a quella per cui è causa), questa Corte ha precisato che le autorità devono procedere alla contabili zzazione "a posteriori" dei dazi, salvo che l'importatore fornisca la prova delle condizioni richieste dall'art. 220, par. 2, lett. b), del CDC, senza che, rispetto allo stato soggettivo di buona fede, assuma rilevanza l'effettiva consapevolezza da parte dello stesso circa la veridicità delle informazioni fornite dall'esportatore alle autorità del proprio Stato, essendo, piuttosto, il debitore tenuto a dimostrare, appunto,che, per tutta la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con la diligenza qualificata richiesta, in ragione dell'attività professionale di importatore svolta, ex art. 1176, comma 2, c.c., per verificare la ricorrenza delle condizioni per il trattamento preferenziale, mediante un esigibile controllo sull'esattezza delle informazioni rese dall'esportatore (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12719);- nel circoscrivere il concetto di buona fede dell’operatore, e dunque anche del rappresentante indiretto cui è imputabile la dichiarazione presentata in dogana, si era già affermato che l'esenzione prevista dall'art. 220, comma 2, lett. b), del CDC, che preclude la contabilizzazione "a posteriori" dei maggiori dazi, in presenza di un errore dell'autorità doganale e della buona fede dell'operatore, intende tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno i dazi. Per essere applicata, essa tuttavia richiede un compiuto esame da parte del giudice sulla ricorrenza della buona fede, che va dimostrata dal soggetto che intende avvalersi dell'agevolazione, attraverso la prova di tutti i presupposti necessari perché resti impedito il recupero daziario, ossia: a) un errore imputabile alle autorità competenti; b) un errore di natura tale da non poter essere riconosciutodal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, ed in ogni caso determinato da un comportamento attivo delle autorità medesime, non rientrandovi quello indotto da dichiarazioni inesatte dell'operatore; c) l'osservanza da parte del debitore di tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana dalla normativa vigente (Cass. 27/03/2013, n. 7702; Cass. 26/02/2019, n. 5560; Cass. 21/02/2020, n. 4639); - si è, quindi, chiarito che, per quanto riguarda l’errore imputabile all’autorità competente, con riferimento all’applicabilità dei dazi "antidumping" e ai fini dell'integrazione delle condizioni di cui all'art. 220, par. 2, lett. b), CDC, l'errore delle autorità doganali non è integrato dalla mera ricezione di dichiarazioni inesatte, in quanto l'Amministrazione non è tenuta a verificarne o valutarne la veridicità, ma richiede un comportamento attivo delle autorità medesime, in quanto la comunità non è tenuta a sopportare le conseguenze dei comportamenti scorretti dei fornitori ed il legittimo affidamento è protetto solo quando sono state tali autorità ad avere determinato i presupposti sui quali si basa la fiducia dell'importatore, che, per tutta la durata delle operazioni commerciali, ha agito con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. per verificare la ricorrenza delle condizioni del trattamento preferenziale, mediante un esigibile controllo sull'esattezza delle informazioni rese dall'esportatore (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4059; Cass. 3/05/2019, n. 11631; Cass. 22/03/2019, n. 8161; Cass. 28/06/2019, n. 17501; Cass. 17/12/2019, n. 33314); - infine, in ordine alla rigorosa perimetrazione dello spazio entro cui l’esimente può essere fatta valere, occorre considerare che, in tema di dazi all'importazione, il certificato di origine della merce, pur se ritenuto inizialmente veritiero dall'Autorità doganale di uno Stato membro, non preclude l'esercizio di controlli "a posteriori" finalizzati a confermarne la veridicità, in quanto, alla luce del sesto considerando del CDC di cui al reg. CEE n. 2913 del 1992 (come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-138/10, DP Group EOOD), la suddetta autorità, al momento dell'accettazione iniziale delle dichiarazioni in dogana, non si pronuncia sulle informazioni fornite dal dichiarante, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità, spettando all'importatore di dare prova anche della sua buona fede (Cass. 11/09/2019, n. 22647); - nel decidere nei termini riferiti ed invocando complessiv amente un concetto di colpa, come desumibile dagli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, la CTR ha mostrato di non aver fatto applicazione dei suindicati principi di diritto, elaborati, invece, in materia di ripresa dei maggiori dazi; -la sentenza va, pertanto, cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria della Liguria, in diversa composizione, che dovrà esaminare anche le eventuali questioni rimasteassorbite. P.Q.M. La Corte accoglie il ricor