CassazionedecretoSezione 4Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 04342/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del P.G. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe„ la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 30/06/2023 dal Tribunale di Civitavecchia e con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed € 2.000,00 di ammenda, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due, in relazione al reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.c) e comma 2sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. La Corte territoriale ha osservato che la sentenza di primo grado era stata emessa alla predetta data del 30/06/2023, con. contestuale deposito della motivazione e che l'appello era stato depositato il 14/07/2023; ha quindi rilevato che l'art.581, comma iter, cod.proc.pen. (come introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150) richiede che, qualora si sia proceduto in presenza dell'imputato, unitamente all'atto di impugnazione deve essere contestualmente depositata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione nel grado di appello, mancante nel caso di specie con conseguente inammissibilità dell'impugnazione stessa. 2. Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale, in relazione all'art.606, cornma 1, lett.c), cod.proc.pen., con riferimento agli artt. 581, commi iter e lquater, cod.proc.pen, agli artt. 156 e 161 cod.proc.pen., nonché l'omessa motivazione in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. Ha dedotto che, come peraltro ritenuto da questa Corte nelle pronunce n.33355/2023 e 38442/2023, la disposizione contenuta nell'art.581, comma lter, cod.proc.pen., non poteva ritenersi operante nel caso in cui - come quello di specie - l'imputato fosse detenuto, seppure per altra causa e ciò in considerazione del fatto che le notificazioni nei confronti dell'imputato detenuto non possono essere comunque eseguite che nel luogo di restri2.ione, tanto anche in riferimento al disposto normativo - non modificato per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 - contenuto nell'art.156 cod.proc.pen., non richiamato nell'introdotto art.157ter cod.proc.pen. in punto di notifica del decreto di citazione dell'atto di impugnazione nei confronti dell'imputato non detenuto nonché a quello dettato dall'art. 164 cod.proc.pen..Ha altresì dedotto il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per non avere argomentato in ordine all'applicazione del richiamato art.581, comma iter, anche nei confronti dell'imputato in relazione al quale era stato espressamente dato atto dello stato di detenzione. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato 2. Risulta dagli atti che l'imputato nei cui confronti è stata emessa la sentenza impugnata in grado di appello si trovava, al momento della pronuncia, "detenuto per altra causa"; ne consegue che l'ordinanza emessa dalla Corte territoriale si fonda implicitamente sull'interpretazione in base al quale il disposto dell'art.581, comma iter, cod.proc.pen. - introdotto dall'art.33, comma 1, lett.d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 per le impugnazioni proposte, ai sensi del successivo art.89, in data successiva alla data di entrata in vigore del decreto e in base al quale «con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» - si applichi senza operare distinzioni in relazione all'eventuale stato di detenzione della parte impugnante, qualora lo stesso non si trovi ristretto nell'ambito del giudizio per cui si procede. 3. Si tratta tuttavia di un'interpretazione che è stata già smentita in alcune pronunce di questa Corte con argomentazioni che in questa sede si ritiene di condividere (Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021; Sez. 2, n. 38442 del 20/09/2023, Toure, Rv. 285029; Sez.2, n.44026 del 12/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez.6, n.47172 del 31/10/2023, Alletto, n.m.; Sez.6, n.47174 del 07/11/2023, Chirico, n.m.). Sul punto, bisogna difatti operare una lettura sinottica delle disposizioni processuali di riferimento - proprio in relazione al contenuto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022 - in punto di notificazione degli atti introduttivi del giudizio nei confronti dell'imputato detenuto. In particolare, deve ritenersi che l'interpretazione sistematica dell'art.581, comma iter, cod.proc.pen. induca a ritenere che la dichiarazione o elezione di domicilio sia da ritenere necessaria solo nel caso in cui l'imputato sia libero, attesa la ratio della disposizione rappresentata dall'esigenza di evitare il rallentamento della celebrazione del giudizio di impugnazione. Sotto tale profilo, devono difatti essere valorizzati gli elementi testuali rappresentati: a) dall'inserimento da parte del d.lgs. n.150/2022, nell'ambito delle disposizioni contenute nell'art.156 cod.proc.pen. e regolanti le disposizioni in tema di notifica all'imputato detenuto, degli incisi in base al quale la notifica stessa - anche per quelle successive alla prima - è effettuata "sempre" nel luogo di detenzione con consegna di copia alla persona (comma :1) con esclusione espressa delle modalità di notifica telematica previste dall'art148, comma 1, cod.proc.pen. per i soggetti detenuti al di fuori degli istituti penitenziari e con richiamo all'osservanza delle disposizioni dettate dall'art.157 (comma 3); b) dall'inserimento dell'art.157ter cod.proc.pen., in base al quale le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio nei confronti dell'imputato "non detenuto" sono effettuate nel domicilio dichiarato o eletto e - specificamente nel caso dei giudizi di impugnazione - esclusivamente presso il «domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art.581, commi iter e lquater»; c) dalla previsione, contenuta nel precedente testo dell'art.164 cod.proc.pen. - in punto di efficacia della dichiarazione o elezione di domicilio - e mantenuta anche a seguito della modifica operata dall'arti° del d.lgs. n. 150/2022, in base alla quale la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida ai fini della notifica degli atti introduttivi, fatto salvo il disposto del già richiamato art. 156, comma 1. 4. Deve quindi ritenersi che il sistema previsto dalle suddette disposizioni, in tema di notifiche all'imputato detenuto, sia coerente nel ritenere che le stesse non possano che essere effettuate presso il luogo di detenzione; in ciò dovendosi sottolineare - come evidenziato in parte motiva dalla citata Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021 - che la disposizione contenuta nell'art.157ter cod.proc.pen. si preoccupa espressamente - sulla base della lettura dei commi 1 e 3 - di sottolineare che le disposizioni contenute nell'art.581, commi iter e lquater, cod.proc.pen., a proposito della notifica dell'atto di citazione nei giudizi di impugnazione, si applicano nei soli confronti dell'imputato non detenuto (disposizione che sarebbe superflua in caso di applicazione alla generalità degli imputati dello stesso art.581 cod.proc.pen.). D'altra parte, sempre come sottolineato nelle citate pronunce, tale lettura appare altresì coerente con il principio dettato da Sez. n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in base alla quale le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio (avendo la Corte precisato in motivazione che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto per altra causa). 5. Proprio in considerazione dell'interpretazione complessiva del quadro normativo sopra riassunto e del predetto principio enunciato da parte delle Sezioni Unite, deve ritenersi che l'elezione di domicilio prevista dall'art.581, comma iter cod.proc.pen., non sia requisito necessario a pena di inammissibilità neanche nel caso in cui il soggetto risulti - come nel caso di specie - detenuto in relazione ad altro giudizio. Deve infatti ritenersi che anche in tale caso non sia previsto l'obbligo di elezione di domicilio all'atto della presentazione dell'impugnazione, atteso che - dal suddetto quadro normativo in tema di notifiche all'imputato detenuto - si evince come lo stesso si applichi in diretta conseguenza del suo stato di restrizione, a propria volta da considerare in relazione al momento di presentazione dell'impugnazione; d'altra parte, deve rilevarsi che - ai sensi dell'art.161, comma 3, cod.proc.pen. - l'imputato detenuto deve, all'atto della scarcerazione, obbligatoriamente operare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, elemento che consente l'agevole individuazione del recapito per le successive notifiche (così, in parte motiva, la citata Se2.6, n.47174 del 07/11/2023, Chirico). 6. Deve quindi ritenersi che l'ordinanza impugnata sia stata emessa in violazione delle disposizioni processuali di riferimento; e che la stessa - in relazione a ulteriore censura spiegata dal ricorrente - abbia comunque del tutto omesso di motivare in ordine alla rilevanza dello stato di detenzione dell'imputato in ordine all'applicazione della disposizione contenuta nell'art.581, comma iter, cod.proc.pen.. Per l'effetto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve contestualmente disporsi la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di