CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 aprile 2021
Cassazione n. 41204/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di tre mesi di reclusione per il delitto di lesioni ai danni della persona offesa guaribili in dieci giorni. Epoca del fatto 10.7.2011. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore dolendosi col primo motivo della mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, poiché la Corte l'aveva esclusa, facendo erroneamente all'ad 131 bis cp mentre per i reati di competenza del giudice di pace la norma di riferimento in relazione alla speciale tenuità del fatto è la disposizione ex art 34 divo 274/2000. Col secondo motivo ci si lamenta della violazione ch legge in relazione all'art 52 Dlgvo 274/2000 per avere inflitto i giudici del merito la pena detentiva, pur essendo divenuto il delitto di lesioni di competenza del giudice di pace, a seguito dell'esclusione dell'aggravante dell'indebolimento permanente dell'organo della masticazione, operata in primo grado. In data 26 Aprile 2021 la difesa ha depositato, tramite pec, memoria con la quale ha contestato l'assegnazione del ricorso alla VII Sezione di questa Corte. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Come dedotto dalla difesa, il giudice di primo grado ha escluso l'aggravante dell'indebolimento permanente dell'organo della masticazione,e,pertanto, l'imputato è stato condannato per il delitto di lesioni non aggravate, di competenza del giudice di pace. Nella fase di merito, pertanto, è stata applicata al giudicabile una pena illegale, che può essere rilevata anche d'ufficio da questa Corte ma che la difesa si è occupata di censurare con la presente impugnazione. La fondatezza del motivo di ricorso consente al Collegio di rilevare la prescrizione del reato in epoca successiva alla deliberazione della sentenza impugnata. Ai sensi dell'ad 578 cpp il Collegio deve valutare le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata ed a tale fine il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto non ha relazione con la motivazione impiegata dalla Corte territoriale che, nel respingere la richiesta di applicazione della causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto, ha richiamato la gravità della condotta, che emerge nitidamente dal testo della sentenza impugnata, affermazione che la difesa non censura con argomenti specifici. La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio perché il reato di lesioni è estinto per prescrizione mentre il ricorso va dichiarato inammissibile agli effetti civili. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Deciso iI41.05.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] C) S i T AT A