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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04722/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 del TRIBUNALE di ISERNIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Isernia che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 nn. 2 e 5 e 61 n. 7 cod. pen. — consistito nel tentativo di furto di 76 batterie di mantenimento di proprietà di compagnie telefoniche, asportate dal sito della centrale 1514 di [OSCURATO:PERSONA]— perché, a seguito della entrata in vigore del d.

Igs. n. 150 del 2022, l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che deduce la procedibilità di ufficio in ragione della possibilità di configurare, nella fattispecie specie, la circostanza aggravante ex art. 625, comma primo, n. 7 cod. peri. sub specie di fatto commesso su cose "destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o riverenza" — è manifestamente infondato in quanto l'aggravante non risulta contestata, né il ricorrente svolge argomenti a sostegno di una ipotetica contestazione in fatto della medesima circostanza, non espressamente menzionata, in imputazione, né nelle norme richiamate né nella descrizione del fatto; del resto che il PM — unico organo, nel sistema processuale disegnato dal codice di rito, titolare del potere di contestare le circostanze aggravanti (cfr.

Corte Cost. sent. n. 230 del 2022) — non abbia inteso contestare aggravanti ulteriori e diverse da quelle espressamente indicate nell'editto accusatorio emerge dal fatto che, in sede di conclusioni, ha chiesto, egli stesso, dichiararsi "non doversi procedere per difetto di querela"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 del TRIBUNALE di ISERNIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Isernia che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 nn. 2 e 5 e 61 n. 7 cod. pen. — consistito nel tentativo di furto di 76 batterie di mantenimento di proprietà di compagnie telefoniche, asportate dal sito della centrale 1514 di [OSCURATO:PERSONA]— perché, a seguito della entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che deduce la procedibilità di ufficio in ragione della possibilità di configurare, nella fattispecie specie, la circostanza aggravante ex art. 625, comma primo, n. 7 cod. peri. sub specie di fatto commesso su cose "destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o riverenza" — è manifestamente infondato in quanto l'aggravante non risulta contestata, né il ricorrente svolge argomenti a sostegno di una ipotetica contestazione in fatto della medesima circostanza, non espressamente menzionata, in imputazione, né nelle norme richiamate né nella descrizione del fatto; del resto che il PM — unico organo, nel sistema processuale disegnato dal codice di rito, titolare del potere di contestare le circostanze aggravanti (cfr. Corte Cost. sent. n. 230 del 2022) — non abbia inteso contestare aggravanti ulteriori e diverse da quelle espressamente indicate nell'editto accusatorio emerge dal fatto che, in sede di conclusioni, ha chiesto, egli stesso, dichiararsi "non doversi procedere per difetto di querela"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così de
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