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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 32284/2022

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17 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20288/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1302/2016 depositata il 26/07/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n.1302/2016, pubblicata il 26 luglio 2016, in parziale accoglimento della domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione di un’area sita nel comune di Crotone in località [OSCURATO:PERSONA], estesa m.q.2730, proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Crotone –che aveva quantificato il prezzo unitario in via provvisoria in euro 3,08 per metro quadrato - determinava l’indennità richiesta in euro 27.518,40 e l’indennità di occupazione in euro 1.008,75, ordinava al Consorzio il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e P restiti della differenza fra quanto determinato giudizialmente e gli importi già eventualmente depositati e condannava detto Consorzio al pagamento delle spese processuali.

La Corte di appello, per quel che qui ancora interessa, rilevava che la procedura ablatoria aveva riguardato l’immobile degli opponenti, il quale era destinato alla realizzazione delle infrastrutture primarie a servizio di insediamenti industriali ed incluso nella zona B del piano regolatore industriale ASI - secondo quanto indicato dal c.t.u.-, rientrando all’interno di un compendio di aree acquisite dal Consorzio, sia mediante espropriazione che con atti di cessione volontaria o di compravendita e poi sottoposte a lottizzazione con l’esecuzione di opere di urbanizzazione.

La Corte riconosceva quindi, in linea con quanto indicato dal c.t.u.

Dott. [OSCURATO:PERSONA], la natura edificatoria della particella n.814 - espropriata con decreto del 31.8.1999 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -, in quanto inclusa nella zona B, denominata “Zona a servizio della produzione”, con possibilità di costruire “attrezzature di servizio per le attività produttive”.

Precisava poi che l’atto di compravendita di area omogenea a quella espropriata - menzionata dal C.T.U. - riguardava un’alienazione avvenuta nell’anno 2006 che non poteva dunque essere utilmente considerata ai fini del valore dell’area, in quanto di molti anni successiva all’esproprio (risalente all’anno 2001), quando la zona era stata urbanizzata dal Consorzio, acquisendo un valore maggiore.

Doveva per contro considerarsi il valore a mq. di euro 10.08, risultante da tali atti di cessioni, relativi a suoli non urbanizzati, per i quali il Consorzio aveva dovuto sostenere, dopo la loro acquisizione, dei costi per le urbanizzazioni, in assenza di un mercato dei suoli industriali che, a Crotone, era sostanzialmente monopolio dello stesso ente. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] regionale per lo sviluppo delle attività produttive non si è costituito.

La causa è stata posta in decisione all’udienza del 14 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] Le ricorrenti, con il primo motivo, prospettano la violazione degli artt. 39 l. n.2539/1865 e 37 d.P.R. n.327/2011, nonché l’illogicità e contraddittorietà della motivazione.

La Corte di appello, nel determinare il valore dell’area espropriata, pur dichiarandola formalmente edificabile, avrebbe considerato la superficie come sottratta al libero mercato immobiliare, desumendone il valore dagli atti di cessione volontaria conclusi dal medesimo Consorzio e riconoscendo al medesimo il potere monopolistico in ordine alla quantificazione del valore delle aree.

Ciò avrebbe finito con l’attribuire al cespite espropriato la natura di suolo industriale come se lo stesso fosse sottoposto “ad una sorta di vincolo a conformazione urbanistica e funzionale”, così pregnante ed incisivo da rendere come unica valutazione possibile quella risultante dagli atti di cessione.

La Corte di appello si sarebbe determinata in tal senso con una motivazione illogica, fondata su argomentazioni non documentate ed errata in diritto, laddove aveva considerato l’incidenza dei costi di urbanizzazione che, per converso, non avrebbero potuto avere alcuna rilevanza in caso di determinazione del valore con criteri di stima sintetico- comparativi.

Con il secondo motivo le ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 39 l. n.2359/1865, 42 Cost., 115 e 116 c.p.c. ed il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.1 nn.3 e 5 c.p.c.

Secondo le ricorrenti la Corte di appello, nel considerare la destinazione edificatoria dell’area ablata, l’avrebbe valutata come sottoposta a mere iniziative industriali, sulla base della variante impressa dal DPGR Calabria n.321 del 16.6.1999, erroneamente escludendo la vocazione edificatoria risultante dai piani regolatori generali delle aree di sviluppo industriale - approvati con le modalità del d.P.R. n.218/1978 - che non erano in grado di individuare vincoli preordinati all’espropriazione, invece risultanti unicamente dalla dichiarazione di p.u., intervenuta nel caso di specie nell’anno 1999.

Tale modus procedendi della Corte avrebbe determinato un vulnus in ordine all’oggettiva specificità della valutazione che la Corte di appello avrebbe erroneamente effettuato, peraltro, sulla base delle apodittiche affermazioni del c.t.u. ed in spregio al dato documentale, pur acquisito processualmente, rappresentato dall’atto di compravendita dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Peraltro, proseguono le ricorrenti, nel considerare ai fini della valutazione indennitaria i valori risultanti da cessioni volontarie relative a procedimenti ablatori per pubblica utilità, il giudice di appello non si sarebbe conformato alla giurisprudenza di questa Corte che esclude la possibilità di considerare, quanto agli immobili soggetti ad espropriazione, il corrispettivo della prevista ablazione della proprietà.

Con il terzo motivo le ricorrenti deducono l’omessa valutazione, ai fini della stima dell’area ablata, dell’atto di compravendita dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] già ricordato, nel quale il valore di area omogenea era stato indicato in euro 40,00 al m.q.

La Corte di appello avrebbe in particolare errato nel ritenere inutilizzabile tale dato, in quanto la posteriorità dell’epoca della compravendita rispetto all’espropriazione non avrebbe comunque impedito, stante l’omogeneità delle aree, di fare ricorso al meccanismo della devalutazione monetaria, attraverso il quale si sarebbe dovuti giungere ad un valore di euro 36,20 al mq.

Parimenti errata sarebbe risultata la considerazione, da parte della Corte di appello, del compimento di opere infrastrutturali in epoca successiva all’esproprio, in relazione all’esistenza di tali opere fin dal 1996, tanto evincendosi dalla planimetria allegata al decreto prefettizio n.482 del 24.4.1996 (allegato sub 1/ae 1/b della CTU).

Inoltre, la Corte di appello avrebbe errato nel non verificare se sussistessero elementi per procedere alla determinazione del valore dell’area sulla base del metodo sintetico-comparativo ovvero di quello analitico-ricostruttivo.

Con il quarto motivo le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 39 l. n.2359/1865, 36 e 37 d.P.R. n.327/2001, 115 e 116 c.p.c. e il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, alla stregua dell’art. 360 c.1 nn.3 e 5 c.p.c.

La Corte di appello avrebbe errato nel considerare i costi delle opere di urbanizzazione rispetto al valore di mercato del bene ablato - indicato in euro 10.08 mq - al fine di decurtarli dal valore di mercato, in quanto tali oneri avrebbero semmai dovuto essere considerati in aumento rispetto al detto valore.

In tal modo la Corte, recependo l’operato, peraltro contraddittorio, del c.t.u., avrebbe violato il diritto vivente di questa Corte che, rispetto all’utilizzazione del metodo sintetico- comparativo, esclude la possibilità di scomputo di tali oneri.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Ben lungi dall’avere male applicato la disciplina normativa prevista dall’art. 39 l. n.2359/1865, la Corte di appello ha invero considerato il valore dell’area espropriata, riconoscendone la natura edificatoria -in quanto inserita nel piano regolatore industriale ASI, zona B, a servizio della produzione - , procedendo poi alla determinazione del valore sulla base del metodo sintetico- comparativo e, dunque, muovendo dal presupposto che fosse appunto necessaria, per calcolare l’indennizzo espropriativo, la quantificazione del valore di mercato del cespite immobiliare.

Ciò ha fatto utilizzando il metodo sintetico-comparativo e considerando, secondo le valutazioni esposte in motivazione, unicamente i valori risultanti da atti di cessione volontaria - conclusi dal medesimo Consorzio, parte in causa -, di terreni dotati di caratteristiche edificatorie omologhe a quelle riconosciute all’area degli odierni ricorrenti.

Orbene, a fronte dello sviluppo motivazionale della sentenza impugnata di cui si è detto la censura di violazione di legge non coglie nel segno.

Ed infatti, le ricorrenti hanno in modo suggestivo valorizzato il riferimento, pure presente in sentenza, alla circostanza che il Consorzio avrebbe agito come monopolista rispetto al mercato immobiliare, senza però avvedersi che la Corte di appello si era limitata a considerare, ai fini della individuazione degli elementi documentali, dai quali trarre il più probabile valore venale dell’area espropriata, l’assenza di atti traslativi - aventi ad oggetto aree omologhe - diversi dagli atti di cessione volontaria stipulati dal Consorzio con altri proprietari limitrofi.

Così facendo, la Corte di appello non ha certo inteso negare la necessità, ai fini dell’individuazione del giusto indennizzo, di fare ricorso al valore venale dell’area espropriata, ma si è semmai orientata nel senso di considerare, a tale fine, unicamente i detti atti di cessione volontaria, ritenendo non utilizzabile l’atto di compravendita, pure richiamato nella c.t.u., in quanto relativo a periodo diverso da quello oggetto di esproprio e, a dire della Corte di appello, concernente un’area che avrebbe assunto un diverso e maggiore valore per effetto delle opere di urbanizzazione realizzate.

Tanto concerne una valutazione non integrante la prospettata violazione di legge.

Il secondo motivo di ricorso è in parte inammissibile - per difetto di specificità -ed in parte infondato.

Le parti ricorrenti, per un verso, si dolgono della valutazione operata dalla Corte di appello in ordine alla natura edificatoria dell’area, assumendo che la stessa, più che ricadere in zona edificatoria avente vocazione industriale, avrebbe dovuto essere considerata come destinata a “centri commerciali, uffici, sportelli bancari, ristoranti, alberghi e quanto altro rientrava nel concetto di bene a destinazione commerciale, direzionale, terziaria (documentazione fotografica allegata alla CTU)”.

Peraltro, secondo le ricorrenti la finalità stessa dell’espropriazione sarebbe stata quella di realizzare insediamenti di tipo commerciale, tanto risultando dalla comparazione fra il decreto prefettizio di occupazione d’urgenza e la dichiarazione di pubblica utilità.

Tale censura, in verità, è priva di autosufficienza laddove prospetta che gli atti relativi all’area in esame avrebbero confermato la destinazione commerciale - e non industriale - del cespite immobiliare, sul punto limitandosi ad allegare delle riproduzioni fotografiche, all’evidenza totalmente ininfluenti oltre che non idonee a determinare la destinazione urbanistica di un’area, senza invece aggredire la motivazione della sentenza, laddove ha attribuito natura conformativa al piano di insediamento industriale, nel quale ricade l’area anzidetta, onde considerarlo tale ai fini della quantificazione dell’indennizzo espropriativo.

Quanto all’ulteriore doglianza, sempre esposta nel secondo motivo, secondo la quale la Corte di appello non avrebbe applicato correttamente la disciplina in tema di determinazione del valore venale del fondo, individuando un prezzo diverso da quello di mercato, la censura non coglie nel segno per le ragioni già espresse con riguardo al primo motivo di ricorso.

Ed invero la Corte ha stimato il giusto prezzo dell’area, considerandolo in relazione ai corrispettivi desunti dagli atti di cessione volontaria conclusi dallo stesso Consorzio.

Quanto al valore venale attribuito dal c.t.u., sulla base di quello risultante dagli atti di cessione, le ricorrenti muovono dall’assunto che il consulente d’ufficio abbia defalcato dal valore dell’area i costi per l’urbanizzazione, ma tale affermazione non trova riscontro né nella sentenza né nel ricorso, in cui non viene richiamata o riportata una parte specifica della consulenza tecnica che abbia esplicitamente dato conto di tale circostanza.

Per contro, dalla sentenza impugnata risulta che il valore venale indicato per la quantificazione dell’indennità di esproprio venne determinato in euro 10.08 mq, prendendo come base il prezzo effettivamente pagato ai privati per le cessioni volontarie effettuate al di fuori della procedura espropriativa -cfr. pag.6, 5 cpv., sent. impugnata - .

Rimangono da esaminare i due profili, pure oggetto di censura da parte delle ricorrenti - esposti rispettivamente nel te rzo e nel quarto motivo -, relativi per un verso alla considerazione degli oneri di urbanizzazione nell’ambito del metodo sintetico- comparativo utilizzato dalla Corte di appello e per altro verso riferiti alla mancata considerazione dell’atto di compravendita - relativo all’anno 2006 - che il giudice dell’opposizione ha ritenuto non utilizzabile perché riferito a terreni che avevano medio tempore assunto un diverso valore per effetto della realizzazione di infrastrutture.

Orbene, quanto alla censura relativa alla mancata considerazione dell’atto di compravendita dell’anno 2006, la stessa attiene ad una valutazione meritale che non è consentito a questa Corte, una volta che il giudice di appello ha ritenuto inutilizzabile l’atto negoziale anzidetto, in quanto descrittivo di una situazione fattuale considerata non comparabile con quella esistente al momento dell’esproprio.

Per quel che invece riguarda l’asserita sussistenza delle opere infrastrutturali già al momento dell’esproprio dell’area in oggetto, giova premettere che tale circostanza è stata solo genericamente indicata dalle ricorrenti (pag.17, 3 cpv, ricorso, in cui si fa riferimento a “infrastrutture rilevanti per i luoghi dei terreni di riferimento”) senza che, peraltro, cogliere che la Corte di appello ha ritenuto l’impossibilità di utilizzare l’atto di compravendita perché riferito ad un contesto “urbanizzato”, nel quale erano stati realizzati gli insediamenti industriali per i quali il Consorzio aveva attivato la procedura ablatoria, dunque inesistenti rispetto al momento dell’esproprio ed invece presenti al momento della cessione del 2006.

Ciò posto, è appena il caso di evidenziare che la Corte si è limitata ad affermare che, rispetto al valore venale utilizzato dal c.t.u. per la quantificazione dell’indennizzo espropriativo - attraverso il richiamo alle cessioni volontarie poste in essere dal medesimo Consorzio -, i suoli oggetto di cessione erano “non urbanizzati, per i quali il Consorzio ha dovuto sostenere, dopo la loro acquisizione, dei costi per le urbanizzazioni”.

Quanto invece all’incidenza degli oneri di urbanizzazione sul valore di mercato, di cui si dolgono le ricorrenti, è sufficiente evidenziare che la Corte di appello ed il c.t.u. non hanno affatto scomputato dal valore venale dell’area ablata i costi di costruzione.

Risulta pertanto non pertinente rispetto al caso il richiamo della giurisprudenza di questa Corte in tema di costi di urbanizzazione e loro irrilevanza in caso di valutazione sintetico-comparativa (cfr. Cass. n.15693 del 14/06/2018).

Di qui l’infondatezza del dedotto vizio di omessa motivazione.

Il ricorso va per l’effetto rigettato.

Nulla sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
17 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20288/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1302/2016 depositata il 26/07/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n.1302/2016, pubblicata il 26 luglio 2016, in parziale accoglimento della domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione di un’area sita nel comune di Crotone in località [OSCURATO:PERSONA], estesa m.q.2730, proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Crotone –che aveva quantificato il prezzo unitario in via provvisoria in euro 3,08 per metro quadrato - determinava l’indennità richiesta in euro 27.518,40 e l’indennità di occupazione in euro 1.008,75, ordinava al Consorzio il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e P restiti della differenza fra quanto determinato giudizialmente e gli importi già eventualmente depositati e condannava detto Consorzio al pagamento delle spese processuali. La Corte di appello, per quel che qui ancora interessa, rilevava che la procedura ablatoria aveva riguardato l’immobile degli opponenti, il quale era destinato alla realizzazione delle infrastrutture primarie a servizio di insediamenti industriali ed incluso nella zona B del piano regolatore industriale ASI - secondo quanto indicato dal c.t.u.-, rientrando all’interno di un compendio di aree acquisite dal Consorzio, sia mediante espropriazione che con atti di cessione volontaria o di compravendita e poi sottoposte a lottizzazione con l’esecuzione di opere di urbanizzazione. La Corte riconosceva quindi, in linea con quanto indicato dal c.t.u. Dott. [OSCURATO:PERSONA], la natura edificatoria della particella n.814 - espropriata con decreto del 31.8.1999 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -, in quanto inclusa nella zona B, denominata “Zona a servizio della produzione”, con possibilità di costruire “attrezzature di servizio per le attività produttive”. Precisava poi che l’atto di compravendita di area omogenea a quella espropriata - menzionata dal C.T.U. - riguardava un’alienazione avvenuta nell’anno 2006 che non poteva dunque essere utilmente considerata ai fini del valore dell’area, in quanto di molti anni successiva all’esproprio (risalente all’anno 2001), quando la zona era stata urbanizzata dal Consorzio, acquisendo un valore maggiore. Doveva per contro considerarsi il valore a mq. di euro 10.08, risultante da tali atti di cessioni, relativi a suoli non urbanizzati, per i quali il Consorzio aveva dovuto sostenere, dopo la loro acquisizione, dei costi per le urbanizzazioni, in assenza di un mercato dei suoli industriali che, a Crotone, era sostanzialmente monopolio dello stesso ente. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] regionale per lo sviluppo delle attività produttive non si è costituito. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 14 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] Le ricorrenti, con il primo motivo, prospettano la violazione degli artt. 39 l. n.2539/1865 e 37 d.P.R. n.327/2011, nonché l’illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello, nel determinare il valore dell’area espropriata, pur dichiarandola formalmente edificabile, avrebbe considerato la superficie come sottratta al libero mercato immobiliare, desumendone il valore dagli atti di cessione volontaria conclusi dal medesimo Consorzio e riconoscendo al medesimo il potere monopolistico in ordine alla quantificazione del valore delle aree. Ciò avrebbe finito con l’attribuire al cespite espropriato la natura di suolo industriale come se lo stesso fosse sottoposto “ad una sorta di vincolo a conformazione urbanistica e funzionale”, così pregnante ed incisivo da rendere come unica valutazione possibile quella risultante dagli atti di cessione. La Corte di appello si sarebbe determinata in tal senso con una motivazione illogica, fondata su argomentazioni non documentate ed errata in diritto, laddove aveva considerato l’incidenza dei costi di urbanizzazione che, per converso, non avrebbero potuto avere alcuna rilevanza in caso di determinazione del valore con criteri di stima sintetico- comparativi. Con il secondo motivo le ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 39 l. n.2359/1865, 42 Cost., 115 e 116 c.p.c. ed il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.1 nn.3 e 5 c.p.c. Secondo le ricorrenti la Corte di appello, nel considerare la destinazione edificatoria dell’area ablata, l’avrebbe valutata come sottoposta a mere iniziative industriali, sulla base della variante impressa dal DPGR Calabria n.321 del 16.6.1999, erroneamente escludendo la vocazione edificatoria risultante dai piani regolatori generali delle aree di sviluppo industriale - approvati con le modalità del d.P.R. n.218/1978 - che non erano in grado di individuare vincoli preordinati all’espropriazione, invece risultanti unicamente dalla dichiarazione di p.u., intervenuta nel caso di specie nell’anno 1999. Tale modus procedendi della Corte avrebbe determinato un vulnus in ordine all’oggettiva specificità della valutazione che la Corte di appello avrebbe erroneamente effettuato, peraltro, sulla base delle apodittiche affermazioni del c.t.u. ed in spregio al dato documentale, pur acquisito processualmente, rappresentato dall’atto di compravendita dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Peraltro, proseguono le ricorrenti, nel considerare ai fini della valutazione indennitaria i valori risultanti da cessioni volontarie relative a procedimenti ablatori per pubblica utilità, il giudice di appello non si sarebbe conformato alla giurisprudenza di questa Corte che esclude la possibilità di considerare, quanto agli immobili soggetti ad espropriazione, il corrispettivo della prevista ablazione della proprietà. Con il terzo motivo le ricorrenti deducono l’omessa valutazione, ai fini della stima dell’area ablata, dell’atto di compravendita dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] già ricordato, nel quale il valore di area omogenea era stato indicato in euro 40,00 al m.q. La Corte di appello avrebbe in particolare errato nel ritenere inutilizzabile tale dato, in quanto la posteriorità dell’epoca della compravendita rispetto all’espropriazione non avrebbe comunque impedito, stante l’omogeneità delle aree, di fare ricorso al meccanismo della devalutazione monetaria, attraverso il quale si sarebbe dovuti giungere ad un valore di euro 36,20 al mq. Parimenti errata sarebbe risultata la considerazione, da parte della Corte di appello, del compimento di opere infrastrutturali in epoca successiva all’esproprio, in relazione all’esistenza di tali opere fin dal 1996, tanto evincendosi dalla planimetria allegata al decreto prefettizio n.482 del 24.4.1996 (allegato sub 1/ae 1/b della CTU). Inoltre, la Corte di appello avrebbe errato nel non verificare se sussistessero elementi per procedere alla determinazione del valore dell’area sulla base del metodo sintetico-comparativo ovvero di quello analitico-ricostruttivo. Con il quarto motivo le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 39 l. n.2359/1865, 36 e 37 d.P.R. n.327/2001, 115 e 116 c.p.c. e il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, alla stregua dell’art. 360 c.1 nn.3 e 5 c.p.c. La Corte di appello avrebbe errato nel considerare i costi delle opere di urbanizzazione rispetto al valore di mercato del bene ablato - indicato in euro 10.08 mq - al fine di decurtarli dal valore di mercato, in quanto tali oneri avrebbero semmai dovuto essere considerati in aumento rispetto al detto valore. In tal modo la Corte, recependo l’operato, peraltro contraddittorio, del c.t.u., avrebbe violato il diritto vivente di questa Corte che, rispetto all’utilizzazione del metodo sintetico- comparativo, esclude la possibilità di scomputo di tali oneri. Il primo motivo di ricorso è infondato. Ben lungi dall’avere male applicato la disciplina normativa prevista dall’art. 39 l. n.2359/1865, la Corte di appello ha invero considerato il valore dell’area espropriata, riconoscendone la natura edificatoria -in quanto inserita nel piano regolatore industriale ASI, zona B, a servizio della produzione - , procedendo poi alla determinazione del valore sulla base del metodo sintetico- comparativo e, dunque, muovendo dal presupposto che fosse appunto necessaria, per calcolare l’indennizzo espropriativo, la quantificazione del valore di mercato del cespite immobiliare. Ciò ha fatto utilizzando il metodo sintetico-comparativo e considerando, secondo le valutazioni esposte in motivazione, unicamente i valori risultanti da atti di cessione volontaria - conclusi dal medesimo Consorzio, parte in causa -, di terreni dotati di caratteristiche edificatorie omologhe a quelle riconosciute all’area degli odierni ricorrenti. Orbene, a fronte dello sviluppo motivazionale della sentenza impugnata di cui si è detto la censura di violazione di legge non coglie nel segno. Ed infatti, le ricorrenti hanno in modo suggestivo valorizzato il riferimento, pure presente in sentenza, alla circostanza che il Consorzio avrebbe agito come monopolista rispetto al mercato immobiliare, senza però avvedersi che la Corte di appello si era limitata a considerare, ai fini della individuazione degli elementi documentali, dai quali trarre il più probabile valore venale dell’area espropriata, l’assenza di atti traslativi - aventi ad oggetto aree omologhe - diversi dagli atti di cessione volontaria stipulati dal Consorzio con altri proprietari limitrofi. Così facendo, la Corte di appello non ha certo inteso negare la necessità, ai fini dell’individuazione del giusto indennizzo, di fare ricorso al valore venale dell’area espropriata, ma si è semmai orientata nel senso di considerare, a tale fine, unicamente i detti atti di cessione volontaria, ritenendo non utilizzabile l’atto di compravendita, pure richiamato nella c.t.u., in quanto relativo a periodo diverso da quello oggetto di esproprio e, a dire della Corte di appello, concernente un’area che avrebbe assunto un diverso e maggiore valore per effetto delle opere di urbanizzazione realizzate. Tanto concerne una valutazione non integrante la prospettata violazione di legge. Il secondo motivo di ricorso è in parte inammissibile - per difetto di specificità -ed in parte infondato. Le parti ricorrenti, per un verso, si dolgono della valutazione operata dalla Corte di appello in ordine alla natura edificatoria dell’area, assumendo che la stessa, più che ricadere in zona edificatoria avente vocazione industriale, avrebbe dovuto essere considerata come destinata a “centri commerciali, uffici, sportelli bancari, ristoranti, alberghi e quanto altro rientrava nel concetto di bene a destinazione commerciale, direzionale, terziaria (documentazione fotografica allegata alla CTU)”. Peraltro, secondo le ricorrenti la finalità stessa dell’espropriazione sarebbe stata quella di realizzare insediamenti di tipo commerciale, tanto risultando dalla comparazione fra il decreto prefettizio di occupazione d’urgenza e la dichiarazione di pubblica utilità. Tale censura, in verità, è priva di autosufficienza laddove prospetta che gli atti relativi all’area in esame avrebbero confermato la destinazione commerciale - e non industriale - del cespite immobiliare, sul punto limitandosi ad allegare delle riproduzioni fotografiche, all’evidenza totalmente ininfluenti oltre che non idonee a determinare la destinazione urbanistica di un’area, senza invece aggredire la motivazione della sentenza, laddove ha attribuito natura conformativa al piano di insediamento industriale, nel quale ricade l’area anzidetta, onde considerarlo tale ai fini della quantificazione dell’indennizzo espropriativo. Quanto all’ulteriore doglianza, sempre esposta nel secondo motivo, secondo la quale la Corte di appello non avrebbe applicato correttamente la disciplina in tema di determinazione del valore venale del fondo, individuando un prezzo diverso da quello di mercato, la censura non coglie nel segno per le ragioni già espresse con riguardo al primo motivo di ricorso. Ed invero la Corte ha stimato il giusto prezzo dell’area, considerandolo in relazione ai corrispettivi desunti dagli atti di cessione volontaria conclusi dallo stesso Consorzio. Quanto al valore venale attribuito dal c.t.u., sulla base di quello risultante dagli atti di cessione, le ricorrenti muovono dall’assunto che il consulente d’ufficio abbia defalcato dal valore dell’area i costi per l’urbanizzazione, ma tale affermazione non trova riscontro né nella sentenza né nel ricorso, in cui non viene richiamata o riportata una parte specifica della consulenza tecnica che abbia esplicitamente dato conto di tale circostanza. Per contro, dalla sentenza impugnata risulta che il valore venale indicato per la quantificazione dell’indennità di esproprio venne determinato in euro 10.08 mq, prendendo come base il prezzo effettivamente pagato ai privati per le cessioni volontarie effettuate al di fuori della procedura espropriativa -cfr. pag.6, 5 cpv., sent. impugnata - . Rimangono da esaminare i due profili, pure oggetto di censura da parte delle ricorrenti - esposti rispettivamente nel te rzo e nel quarto motivo -, relativi per un verso alla considerazione degli oneri di urbanizzazione nell’ambito del metodo sintetico- comparativo utilizzato dalla Corte di appello e per altro verso riferiti alla mancata considerazione dell’atto di compravendita - relativo all’anno 2006 - che il giudice dell’opposizione ha ritenuto non utilizzabile perché riferito a terreni che avevano medio tempore assunto un diverso valore per effetto della realizzazione di infrastrutture. Orbene, quanto alla censura relativa alla mancata considerazione dell’atto di compravendita dell’anno 2006, la stessa attiene ad una valutazione meritale che non è consentito a questa Corte, una volta che il giudice di appello ha ritenuto inutilizzabile l’atto negoziale anzidetto, in quanto descrittivo di una situazione fattuale considerata non comparabile con quella esistente al momento dell’esproprio. Per quel che invece riguarda l’asserita sussistenza delle opere infrastrutturali già al momento dell’esproprio dell’area in oggetto, giova premettere che tale circostanza è stata solo genericamente indicata dalle ricorrenti (pag.17, 3 cpv, ricorso, in cui si fa riferimento a “infrastrutture rilevanti per i luoghi dei terreni di riferimento”) senza che, peraltro, cogliere che la Corte di appello ha ritenuto l’impossibilità di utilizzare l’atto di compravendita perché riferito ad un contesto “urbanizzato”, nel quale erano stati realizzati gli insediamenti industriali per i quali il Consorzio aveva attivato la procedura ablatoria, dunque inesistenti rispetto al momento dell’esproprio ed invece presenti al momento della cessione del 2006. Ciò posto, è appena il caso di evidenziare che la Corte si è limitata ad affermare che, rispetto al valore venale utilizzato dal c.t.u. per la quantificazione dell’indennizzo espropriativo - attraverso il richiamo alle cessioni volontarie poste in essere dal medesimo Consorzio -, i suoli oggetto di cessione erano “non urbanizzati, per i quali il Consorzio ha dovuto sostenere, dopo la loro acquisizione, dei costi per le urbanizzazioni”. Quanto invece all’incidenza degli oneri di urbanizzazione sul valore di mercato, di cui si dolgono le ricorrenti, è sufficiente evidenziare che la Corte di appello ed il c.t.u. non hanno affatto scomputato dal valore venale dell’area ablata i costi di costruzione. Risulta pertanto non pertinente rispetto al caso il richiamo della giurisprudenza di questa Corte in tema di costi di urbanizzazione e loro irrilevanza in caso di valutazione sintetico-comparativa (cfr. Cass. n.15693 del 14/06/2018). Di qui l’infondatezza del dedotto vizio di omessa motivazione. Il ricorso va per l’effetto rigettato. Nulla sulle spese. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve
Sentenza Cassazione n. 32284/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris