CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 16062/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante p.t. avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo in data 17/11/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, dichiarava inammissibile per tardività la domanda di ammissione del credito ex art. 1 co 199 L. 228/12, depositata in data 31/3/2022 nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA] con riguardo alla confisca di prevenzione disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della 3G [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori e procuratori speciali della società ricorrente, i quali hanno dedotto con unico motivo la violazione o falsa applicazione dell'art. 1 (QQ_,, 1, comma 199, della L. 228/2012 per avere l'ordinanza impugnata dichiarato inammissibile in quanto tardiva la domanda di ammissione del credito avanzata dalla SEGI sull'erroneo presupposto che il termine decadenziale per la proposizione della domanda cominci a decorrere dal provvedimento definitivo di confisca. La ricorrente segnala che la Corte territoriale, pur avendo richiamato la giurisprudenza di legittimità che fissa la decorrenza del termine decadenziale al momento della conoscenza effettiva del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento ablatorio definitivo, ha illogicamente individuato nel caso di specie il termine iniziale alla data del 11/6/2021, coincidente con la pronunzia della Corte di Cassazione che dichiarava inammissibili i ricorsi proposti avverso il decreto della Corte di Appello di Palermo del 25/11/2020. L'ordinanza impugnata non ha considerato che, alla luce della documentazione prodotta, la ricorrente ha appreso per la prima volta del provvedimento definitivo di confisca solo in data 31 dicembre 2022 a seguito di corrispondenza intercorsa tra il legale della società e il coadiutore [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta aveva avuto formale comunicazione della pronunzia solo in data 18/11/2021, sicché la domanda proposta doveva considerarsi tempestiva. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. Emerge pacificamente dal provvedimento impugnato (e la difesa non contesta siffatta evidenza) che i responsabili della società ricorrente conoscevano fin dal 2010 l'esistenza di una procedura di prevenzione che interessava [OSCURATO:PERSONA] e la società debitrice come pure i provvedimenti ablatori disposti dal Tribunale e confermati parzialmente dalla Corte d'Appello. I difensori sostengono, nondimeno, che la Segi ebbe contezza della definitività della confisca a seguito della pronunzia della Corte di Cassazione in data 10/6/2021 solo a seguito di uno scambio di mail con il coadiutore [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre successivo. L'ordinanza impugnata ha richiamato (pagg. 4-5) una pluralità di atti da cui ha desunto che la Società aveva piena consapevolezza della pendenza e della definizione del procedimento di prevenzione in tempi di gran lunga antecedenti quelli che assume la difesa. 3.1 Ritiene il Collegio che i giudici della prevenzione hanno fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte, Sez. U. n. 39608 del 22/2/2018, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., Rv 273660), puntualmente richiamati alle pagg. 3 e 4, ritenendo -sulla base di un apprezzamento di fatto adeguatamente motivato e insindacabile in questa sede- la piena conoscenza della definizione del procedimento in epoca anteriore al termine di 180 giorni normativamente fissato a pena di decadenza, segnalando, altresì, — a fronte della presunzione semplice che accompagna la previsione- che la parte non ha effettuato alcuna allegazione circa il mancato rispetto del termine perentorio, nonostante l'espressa richiesta formulata al riguardo dal Tribunale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].4.Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 19 marzo 2024