CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47361/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], applicava all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere. La misura era stata chiesta in relazione ai delitti di tentato omicidio pluriaggravato e detenzione di arma. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva evidenziato che la vittima [OSCURATO:PERSONA] non aveva riconosciuto l'autore del delitto, ma aveva fatto riferimento a [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una ricostruzione congetturale che, peraltro, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] riteneva priva di senso. Secondo il Tribunale, nonostante [OSCURATO:PERSONA] si fosse sempre rifiutato di collaborare, giungendo a negare falsamente di conoscere l'indagato, le attività di intercettazione erano sufficienti a sorreggere un grave quadro indiziario. In primo luogo, le prime frasi rivolte ai soccorritori dimostravano che [OSCURATO:PERSONA] aveva contezza dell'identità di chi gli aveva sparato. Dalle conversazioni intercettate dopo il risveglio dal corna emergeva la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si era dovuto difendere dall'accusa di avere importunato la moglie di [OSCURATO:PERSONA]: egli si era recato a parlare con i [OSCURATO:PERSONA], spiegando che si trattava di una accusa falsa messa in giro da un'altra persona. Con il trascorrere del tempo, [OSCURATO:PERSONA] sembrava man mano avere riacquistato la memoria e, nelle conversazioni intercettate, aveva accusato più chiaramente [OSCURATO:PERSONA]; egli dimostrava di ricordare la dinamica del tentato omicidio e riferiva di essere stato consigliato di non vendicarsi (così dimostrando di conoscere l'identità dell'aggressore). In successive conversazioni, pur senza fare espressamente il nome di [OSCURATO:PERSONA], lo indicava come autore della sparatoria, facendo riferimento all'accusa nei suoi confronti di averne insidiato la moglie. In altre conversazioni, [OSCURATO:PERSONA] riferiva all'interlocutore di avere "preso in giro" la polizia giudiziaria, riferendo di non conoscere [OSCURATO:PERSONA] e di non ricordare niente. Anche le intercettazioni svolte nei confronti dell'indagato e dei suoi familiari avevano permesso di raccogliere altri riferimenti al fatto di sangue e al timore di [OSCURATO:PERSONA] di essere arrestato e di essere condannato ad una pena molto alta; in una conversazione con [OSCURATO:PERSONA] - condannato per avere ucciso un uomo che aveva insidiato la sua fidanzata — il Tribunale rinveniva una vera e propria ammissione di colpevolezza da parte dell'indagato. I familiari esprimevano il timore che qualcuno avesse fatto la spia.In definitiva, secondo il Tribunale, sussistevano gravi indizi di colpevolezza: da una parte, [OSCURATO:PERSONA] era pienamente consapevole dell'identità di chi gli aveva sparato; dall'altra, [OSCURATO:PERSONA], che temeva di essere arrestato, si era confidato sul tentato omicidio con [OSCURATO:PERSONA], mostrandosi fiero di quanto commesso per tenere alto il suo onore. Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari, dagli atti non emergevano elementi concreti sulla base dei quali ritenere plausibile una ricostruzione alternativa della vicenda. Il Tribunale riteneva sussistente l'aggravante dei futili motivi, mentre escludeva quella della premeditazione; riteneva ricorrere un elevato pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ritenendo necessaria la misura della custodia cautelare in carcere. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente sottolinea che la persona offesa non aveva mai fatto il nome del proprio aggressore; l'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] era frutto di mere supposizioni della pubblica accusa. [OSCURATO:PERSONA], più volte interrogato dalla polizia giudiziaria, aveva sempre negato che [OSCURATO:PERSONA] fosse il responsabile del suo ferimento. La domanda relativa al motivo per cui la vittima del tentato omicidio non denunciava l'autore del fatto poteva, da una parte, avere la risposta del pubblico ministero, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] intendeva proteggere [OSCURATO:PERSONA], senza che, peraltro, ve ne fosse una ragione; poteva, però, avere una risposta differente: che [OSCURATO:PERSONA] non conoscesse effettivamente l'identità dell'attentatore. La frase detta a colui che lo aveva soccorso era del tutto generica; risvegliatosi dopo dodici giorni di coma, [OSCURATO:PERSONA] non ricordava nulla. La supposizione da lui fatta di essere stato ferito per avere tentato un approccio con la compagna dell'autore del delitto aveva natura congetturale; per di più, in quel periodo, [OSCURATO:PERSONA] intratteneva una relazione extraconiugale, cosicché non era nemmeno certo che la donna cui si riferiva fosse la compagna di [OSCURATO:PERSONA]. Le intercettazioni disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari avevano dato esito poco rilevante e ininfluente. In particolare, il timore di [OSCURATO:PERSONA] di essere arrestato derivava dall'essere egli autore di furti di autovetture. Secondo il ricorrente, non era necessario proporre un'ipotesi alternativa, come sostenuto dall'ordinanza impugnata, in quanto gli indizi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] erano insufficienti. Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata per una sostanziale mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie era smentito dal tempo trascorso senza che [OSCURATO:PERSONA] avesse portato a termine il suo intento; né l'indagato aveva precedenti penali per reati violenti. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 1. Benché la trattazione svolta dal ricorrente corra sul filo dell'inammissibilità, evidenziando circostanze di fatto per contrapporsi alla ricostruzione dell'ordinanza impugnata, fa ugualmente emergere una carenza di fondo dell'ordinanza impugnata sotto il profilo motivazionale. L'impostazione adottata dal Tribunale traspare chiaramente dalla lettura del provvedimento: il Tribunale ha preso in considerazione gli elementi indiziari indicati nell'appello del Pubblico Ministero e ha autonomamente valutato la sussistenza della gravità indiziaria. La struttura della motivazione in punto di gravità indiziaria è costituita da una proposizione iniziale: "Il Tribunale ritiene ... che proprio gli esiti dell'attività di captazione siano sufficienti a sorreggere un grave quadro indiziario a carico dell'indagato, per le ragioni di seguito esposte". A tale affermazione segue l'esposizione di tutti gli elementi indiziari (dichiarazioni, intercettazioni), per giungere, poi, ad una frase di chiusura, che sostanzialmente riprende quella iniziale: "Ritiene il Tribunale che le conversazioni sopra riportate consentano di ritenere raggiunta la soglia di gravità indiziaria prevista dall'art. 273 cod. proc. pen., sia in ordine al tentato omicidio sia in ordine al connesso reato di porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo". Nell'esposizione degli indizi contenuta all'interno delle due proposizioni non vi è alcun accenno alla decisione del Giudice per le indagini preliminari; il riferimento al "primo giudice" giunge soltanto al termine, nel passaggio in cui si afferma che "a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, rileva questo tribunale che dagli atti non emergono elementi concreti sulla base dei quali ritenere plausibile una ricostruzione alternativa della vicenda". La frase, peraltro, non è motivata se non con riferimento alla mancata prospettazione da parte della difesa dell'indagato di una plausibile ricostruzione alternativa: cosicché non si coglie nemmeno quale ricostruzione alternativa della vicenda il Giudice per le indagini preliminari avrebbe ritenuto plausibile.2. Questa Corte ha già affermato, in tema di appello cautelare, che la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, tale da superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice (Sez. 1, n. 16029 del 27/01/2016, Mautone, Rv. 266622). Già in precedenza, si era ritenuto che, quando il giudice del riesame ritenga di modificare la decisione del primo giudice, può evitare di analizzare le ragioni poste a fondamento dell'originaria pronuncia e specificare quelle che inducono invece ad un diverso giudizio, a condizione che la decisione di riforma sia sorretta da un'adeguata, completa e convincente motivazione, dando di per sé ragione, con caratteri di assoluta decisività, della diversa scelta operata e della prevalenza attribuita ad elementi prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 9478 del 10/11/2009, dep. 2010, Amante, Rv. 246401). L'obbligo di motivazione rafforzata è stato ribadito anche successivamente, onerando il tribunale dell'appello cautelare di confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e con quelle della difesa, giustificando adeguatamente il diverso rilievo attribuito ai dati acquisiti (Sez. 6, n. 17581 del 08/02/2017, Pepe, Rv. 269827). Sorreggono questo principio l'applicazione delle regole generali in tema di appello, già stabilite dalle Sezioni Unite, Mannino (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), ma soprattutto il concetto di gravità indiziaria: se per "gravi indizi di colpevolezza", ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e, tuttavia, consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, per mezzo della futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699); se, quindi, è lo stesso codice ad indicare un rapporto tra la valutazione in materia di libertà e il prevedibile esito finale del giudizio, la opposta valutazione di un diverso giudice circa la sussistenza della gravità indiziaria fornita dal complessivo materiale probatorio (che non è stato modificato) non può essere considerato un dato irrilevante esclusivamente in ragione della prevalenza della decisione del giudice dell'appello. 3. In effetti, l'esistenza di una duplice opposta valutazione da parte di due giudici del materiale probatorio — soprattutto se è presumibilmente destinato a rimanere inalterato in sede dibattimentale — fa intravedere la possibilità concreta 4 5ì1, che il giudice del dibattimento - quello di primo grado o quello di appello ovvero entrambi - ritenga insufficienti le prove proposte per affermare la colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. Senza affatto volere affermare la diretta applicabilità alla fase cautelare del principio stabilito dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., pare evidente che la qualificata probabilità di una sentenza di condanna richieda una sconfessione attenta e puntuale da parte del tribunale dei dubbi manifestati dal giudice per le indagini preliminari, con un'argomentazione che convinca della loro infondatezza, erroneità o illogicità. E' noto che alcune pronunce di questa Corte hanno sostenuto, al contrario, che, in sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593; Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, Caria, Rv. 278335), ma esse confermano che ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata. Essendo sostanzialmente mancato il necessario confronti dialettico con i contenuti della prima decisione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio allo stesso Tribunale. P.Q.M. Annulla l'ordi