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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29384/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Taranto, con sentenza del 6 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, pronunciata in data 30 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto) cod. pen. è aspecifico; il ricorrente si limita, infatti, a reiterare le doglianze dedotte in appello senza confrontarsi con le logiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (vedi pag. 15 della sentenza in ordine al valore del bene ricettato ed alla significativa capacità a delinquere del reo, desunta dai precedenti specifici).

La Corte territoriale ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve sempre escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 51818 del 6/12/2013, Brunetti, Rv. 258118-01; Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340- 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 2 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Taranto, con sentenza del 6 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, pronunciata in data 30 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto) cod. pen. è aspecifico; il ricorrente si limita, infatti, a reiterare le doglianze dedotte in appello senza confrontarsi con le logiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (vedi pag. 15 della sentenza in ordine al valore del bene ricettato ed alla significativa capacità a delinquere del reo, desunta dai precedenti specifici). La Corte territoriale ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve sempre escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 51818 del 6/12/2013, Brunetti, Rv. 258118-01; Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340- 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 m
Sentenza Cassazione n. 29384/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris