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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06427/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE Al3PELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi attraverso cui il comune difensore deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto al delitto di evasione in ragione della decisione della Corte costituzionale n. 211 del 2018 quanto all'art. 47 ter [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato in quanto detta decisione non risulta pertinente rispetto alla condotta dei ricorrenti che ponevano in essere l'allontanamento dall'abitazione del Millas (con il concorso della Nardo) in altro comune non rientrante nel territorio oggetto di autorizzazione; che infatti la non punibilità riguarda solo il caso in cui l'allontanamento dal domicilio concerne il padre di prole inferiore ai dieci anni ammesso alla detenzione domiciliare ordinaria, che non si sia protratto per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, commi 2 e 4, della legge 26 luglio 1975 n. 354 del 1975, sempre che ricorra il presupposto, previsto dall'art. 47-quinquies, comma 1, c:he non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti, come richiesto a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata da Corte cost. n. 211 del 2018 (Sez. 6, n. 8051 del 12/01/2021, Clemente, Rv. 281082); che nessuna di tali ipotesi ricorreva nel caso di specie; rilevato che in ordine al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva per il Millas, la Corte di merito ha dato conto della valutazione dei presupposti di cui all'art. 133 cod. pen. solo in fatto smentiti in sede di ricorso, operazione preclusa in sede di legittimità; rilevato che in ordine alla contestata recidiva per il Millas la decisione evidenzia le ragioni, afferenti ai plurimi e gravi elementi che, sulla base di un giudizio di merito insindacabile in cassazione, hanno portato a ritenere il delitto commesso quale aggravamento della pericolosità del ricorrente insensibile alle precedenti condanne ed incline al delitto; rilevato che la decisione ha dato conto delle ragioni che facevano complessivamente ritenere corretta la quantificazione della pena per entrambi i ricorrenti; osservato che tutti i motivi risultano meramente riproduttivi di censure con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto confutati dalla Corte territoriale che i ricorrenti reiterano senza efficaci rilievi; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE Al3PELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi attraverso cui il comune difensore deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto al delitto di evasione in ragione della decisione della Corte costituzionale n. 211 del 2018 quanto all'art. 47 ter [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato in quanto detta decisione non risulta pertinente rispetto alla condotta dei ricorrenti che ponevano in essere l'allontanamento dall'abitazione del Millas (con il concorso della Nardo) in altro comune non rientrante nel territorio oggetto di autorizzazione; che infatti la non punibilità riguarda solo il caso in cui l'allontanamento dal domicilio concerne il padre di prole inferiore ai dieci anni ammesso alla detenzione domiciliare ordinaria, che non si sia protratto per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, commi 2 e 4, della legge 26 luglio 1975 n. 354 del 1975, sempre che ricorra il presupposto, previsto dall'art. 47-quinquies, comma 1, c:he non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti, come richiesto a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata da Corte cost. n. 211 del 2018 (Sez. 6, n. 8051 del 12/01/2021, Clemente, Rv. 281082); che nessuna di tali ipotesi ricorreva nel caso di specie; rilevato che in ordine al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva per il Millas, la Corte di merito ha dato conto della valutazione dei presupposti di cui all'art. 133 cod. pen. solo in fatto smentiti in sede di ricorso, operazione preclusa in sede di legittimità; rilevato che in ordine alla contestata recidiva per il Millas la decisione evidenzia le ragioni, afferenti ai plurimi e gravi elementi che, sulla base di un giudizio di merito insindacabile in cassazione, hanno portato a ritenere il delitto commesso quale aggravamento della pericolosità del ricorrente insensibile alle precedenti condanne ed incline al delitto; rilevato che la decisione ha dato conto delle ragioni che facevano complessivamente ritenere corretta la quantificazione della pena per entrambi i ricorrenti; osservato che tutti i motivi risultano meramente riproduttivi di censure con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto confutati dalla Corte territoriale che i ricorrenti reiterano senza efficaci rilievi; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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