CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 16682/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 del GIP TRIBUNALE di SALERNO4at-e•~A.se-a4443-pa44$ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 6.10.2021, il GUP/tribunale di Salerno, in esito alla richiesta di applicazione della pena ex art. 444, c.p.p., applicava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena, rispettivamente, di 3 anni di reclusione ed euro 4.400 di multa, per il primo e di 2 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 4.400 di multa, per la seconda, con il concorso di attenuanti generiche ritenute prevalenti, per il primo, sull'aggravante contestata e, per la seconda, sulla recidiva e sull'aggravante contestata, applicata la diminuente di rito, con confisca dello stupefacente in sequestro, ordinandone la distruzione, per il reato di detenzione illecita a fini di cessione a terzi di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana ex art. 73, TU Stup.; Letti i ricorsi proposti dal comune difensore con cui si denunciano, rispettivamente, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 448, co. 2-bis, c.p.p. e agli artt. 81, c.p. quanto al delitto contestato, in secondo luogo, il vizio di violazione di legge processuale e correlato vizio motivazionale in ordine alla mancanza di correlazione tra fatto contestato e sentenza, denunciando l'indeterminatezza del capo di imputazione e l'assenza motivazionale sul punto ed, infine, il vizio di violazione di legge e vizio di assenza della motivazione; Ritenuto che tali motivi sono palesemente inammissibili e, in quanto tali possono essere decisi senza formalità ex art. 610, comma 5-bis c.p.p., in quanto ricorsi proposti avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (in particolare, quanto al primo motivo, a fronte dell'erronea indicazione in sentenza dell'aumento ex art. 81, c.p. a titolo di continuazione, si versa chiaramente in un'ipotesi di concorso formale di reati, atteso che, pur a fronte del medesimo contesto spazio - temprale della detenzione delle sostanze stupefacenti, non può trovare applicazione l'invocata tesi dell'unicità di reato, stante la diversità tipologica delle sostanze stupefacenti detenute, come del resto riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, cfr.: Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015 - dep. 19/02/2015, Rv. 262421; quanto, poi, al secondo motivo, nel senso che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, circostanza non ravvisabile nel caso in esame: Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 - dep. 16/04/2021, Rv. 281116; infine, con riferimento al secondo ed al terzo motivo, è pacifico in giurisprudenza che non è più deducibile in tema di patteggiamento, dopo la modifica operata con la I. n. 103/2017, il vizio motivazionale: Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Rv. 272014; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019 - dep. 24/09/2019, Rv. 277102); Ritenuto, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità di ciascun ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOS