Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32212/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato a SIRACUSA il 15/08/1976 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Catania, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen Ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Catania a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tutti gli imputati, odierni ricorrenti, erano ritenuti responsabili di plurime violazioni della normativa in materia di stupefacenti; taluni imputati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) erano altresì ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90.

A motivi di ricorso, gli imputati che hanno definito la loro posizione accedendo al c.d. concordato in appello hanno articolato i seguenti motivi di doglianza: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. (così [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]); vizio di motivazione sia in relazione all'affermazione di penale responsabilità, sia in tema di trattamento sanzionatorio (così [OSCURATO:PERSONA]); erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie associativa ed al trattamento sanzionatorio, da reputarsi eccessivamente gravoso (così [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

Ebbene, i ricorsi sono inammissibili.

Invero, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen, ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. (tra le tante Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01, così massimata: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»).

Il raggiungimento dell'accordo determina, altresì, la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato ed a quelli inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata.

Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato in appello, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche riferibile a questioni rilevabili di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al 2consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili di ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazionel.

Tutti i motivi dedotti dai predetti ricorrenti non rientrano nel numero clausus delle doglianze prospettabili in sede di legittimità, in quanto non attengono all'illegalità della pena, al vizio della volontà ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, che, nel caso in esame, è perfettamente aderente al concordato raggiunto tra le parti.

Priva di effetti è la comunicazione con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria forense.

Il presente procedimento segue le forme del cd.

"rito camerale non partecipato" ex art. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.; pertanto, non rileva l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale (cfr. Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284786).

Del pari inammissibili sono i ricorsi promossi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 6)della rubrica, per avere, in concorso con altri, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], illecitamente detenuto, trasportato e ceduto a [OSCURATO:PERSONA] -dietro corrispettivo di euro 9.000- sostanza stupefacente del tipo hashish.

La difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: I) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 73 d.P.R. 309/90, 192, 533 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per avere i giudici di merito pronunciato condanna a carico dell'imputato in assenza di elementi certi, precisi e concordanti; II) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per avere i giudici di merito erroneamente negato la chiesta riqualificazione del fatto.

Le ragioni di doglianza contenute nel primo motivo di ricorso sono del tutto generiche.

Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Nel caso in esame la Corte di merito ha valutato in modo attento e coerente le emergenze processuali, fornendo congrua giustificazione in ordine alle ragioni poste a fondamento del decisum (cfr. pag. 17 della motivazione, in cui viene evidenziato come la individuazione dell'imputato sia avvenuta attraverso il riconoscimento vocale ed il servizio di osservazione e controllo operato dai verbalizzanti in data 5/12/2018, subito dopo l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] per la consegna dello stupefacente e come la partecipazione dell'imputato nella vicenda in esame sia stata accertata a mezzo dell'ascolto delle conversazioni intervenute prima dell'incontro programmato per la cessione). 3Le doglianze difensive, lungi dal confrontarsi con la motivazione offerta dalla Corte territoriale, risultano meramente reiterative di analogo motivo di appello e consistono nell'enunciazione di principi di carattere generale, senza alcun specifico riferimento alla fattispecie concreta ed alla motivazione prodotta in sentenza.

Quanto al diniego della fattispecie di lieve entità, i giudici di merito, con argomentare logico, hanno attribuito rilevanza ostativa preponderante al dato quantitativo della sostanza stupefacente ceduta, per la quale era stato stabilito un corrispettivo di novemila euro, desumendo dal rilevante importo la notevole consistenza della partita di stupefacente ceduta.

Trattasi di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità nella pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 01) in cui si è stabilito come spetti al giudice dimostrare, nella valutazione della fattispecie concreta, di avere vagliato tutti i profili normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata soltanto ad alcuni di essi.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile di plurimi episodi di acquisto, detenzione, trasporto e cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana (capo 2 della rubrica, nel quale sono stati ritenuti assorbiti i capi 5 e 6 della rubrica) si osserva quanto segue.

La difesa si duole della carenza di motivazione in ordine all'avvenuto riconoscimento della contestata recidiva qualificata.

Il rilievo è del tutto destituito di fondamento: la Corte di merito ha fatto buon governo, in sentenza, dei principi stabiliti in sede di legittimità, evidenziando come i fatti reato per i quali è intervenuta condanna, si inseriscono in una "consolidata sequenza criminale", rivelando, alla luce dei numerosi precedenti annoverati dall'imputato, un'accresciuta pericolosità sociale.

Si tratta, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, di argomentazioni del tutto congrue ed in linea con i principi enunciati in sede di legittimità (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, Marcianò).

All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a SIRACUSA il 15/08/1976 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Catania, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen Ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Catania a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tutti gli imputati, odierni ricorrenti, erano ritenuti responsabili di plurime violazioni della normativa in materia di stupefacenti; taluni imputati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) erano altresì ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. A motivi di ricorso, gli imputati che hanno definito la loro posizione accedendo al c.d. concordato in appello hanno articolato i seguenti motivi di doglianza: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. (così [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]); vizio di motivazione sia in relazione all'affermazione di penale responsabilità, sia in tema di trattamento sanzionatorio (così [OSCURATO:PERSONA]); erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie associativa ed al trattamento sanzionatorio, da reputarsi eccessivamente gravoso (così [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Ebbene, i ricorsi sono inammissibili. Invero, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen, ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. (tra le tante Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01, così massimata: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»). Il raggiungimento dell'accordo determina, altresì, la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato ed a quelli inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata. Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato in appello, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche riferibile a questioni rilevabili di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al 2consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili di ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazionel. Tutti i motivi dedotti dai predetti ricorrenti non rientrano nel numero clausus delle doglianze prospettabili in sede di legittimità, in quanto non attengono all'illegalità della pena, al vizio della volontà ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, che, nel caso in esame, è perfettamente aderente al concordato raggiunto tra le parti. Priva di effetti è la comunicazione con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria forense. Il presente procedimento segue le forme del cd. "rito camerale non partecipato" ex art. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.; pertanto, non rileva l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale (cfr. Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284786). Del pari inammissibili sono i ricorsi promossi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 6)della rubrica, per avere, in concorso con altri, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], illecitamente detenuto, trasportato e ceduto a [OSCURATO:PERSONA] -dietro corrispettivo di euro 9.000- sostanza stupefacente del tipo hashish. La difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: I) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 73 d.P.R. 309/90, 192, 533 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per avere i giudici di merito pronunciato condanna a carico dell'imputato in assenza di elementi certi, precisi e concordanti; II) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per avere i giudici di merito erroneamente negato la chiesta riqualificazione del fatto. Le ragioni di doglianza contenute nel primo motivo di ricorso sono del tutto generiche. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Nel caso in esame la Corte di merito ha valutato in modo attento e coerente le emergenze processuali, fornendo congrua giustificazione in ordine alle ragioni poste a fondamento del decisum (cfr. pag. 17 della motivazione, in cui viene evidenziato come la individuazione dell'imputato sia avvenuta attraverso il riconoscimento vocale ed il servizio di osservazione e controllo operato dai verbalizzanti in data 5/12/2018, subito dopo l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] per la consegna dello stupefacente e come la partecipazione dell'imputato nella vicenda in esame sia stata accertata a mezzo dell'ascolto delle conversazioni intervenute prima dell'incontro programmato per la cessione). 3Le doglianze difensive, lungi dal confrontarsi con la motivazione offerta dalla Corte territoriale, risultano meramente reiterative di analogo motivo di appello e consistono nell'enunciazione di principi di carattere generale, senza alcun specifico riferimento alla fattispecie concreta ed alla motivazione prodotta in sentenza. Quanto al diniego della fattispecie di lieve entità, i giudici di merito, con argomentare logico, hanno attribuito rilevanza ostativa preponderante al dato quantitativo della sostanza stupefacente ceduta, per la quale era stato stabilito un corrispettivo di novemila euro, desumendo dal rilevante importo la notevole consistenza della partita di stupefacente ceduta. Trattasi di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità nella pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 01) in cui si è stabilito come spetti al giudice dimostrare, nella valutazione della fattispecie concreta, di avere vagliato tutti i profili normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata soltanto ad alcuni di essi. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile di plurimi episodi di acquisto, detenzione, trasporto e cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana (capo 2 della rubrica, nel quale sono stati ritenuti assorbiti i capi 5 e 6 della rubrica) si osserva quanto segue. La difesa si duole della carenza di motivazione in ordine all'avvenuto riconoscimento della contestata recidiva qualificata. Il rilievo è del tutto destituito di fondamento: la Corte di merito ha fatto buon governo, in sentenza, dei principi stabiliti in sede di legittimità, evidenziando come i fatti reato per i quali è intervenuta condanna, si inseriscono in una "consolidata sequenza criminale", rivelando, alla luce dei numerosi precedenti annoverati dall'imputato, un'accresciuta pericolosità sociale. Si tratta, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, di argomentazioni del tutto congrue ed in linea con i principi enunciati in sede di legittimità (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, Marcianò). All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32212/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris