CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11156/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il Tribunale etneo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata estorsione in concorso (con [OSCURATO:PERSONA]) e, esclusa la contestata recidiva, riconosciute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla aggravante contestata, lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; 2. ricorre per cassazione il difensore del Catania lamentando: 2.1 violazione di legge in relazione al'art. 629 cod. pen.: rileva, in particolare, che la Corte di Appello avrebbe erroneamente applicato la norma incriminatrice in difetto di prova sul fatto che la condotta contestata fosse diretta alla acquisizione di un ingiusto profitto con altrui danno e difettando anche quella dell'elemento psicologico del reato; segnala, infatti, che la istruttoria dibattimentale aveva permesso di accertare che la finalità perseguita dal ricorrente era quella di cancellare le foto contenute nel telefono della persona offesa e non già di appropriarsene ed impossessarsene; sottolinea che la cancellazione delle foto con la successiva restituzione del telefono cellulare non avrebbe integrato il pregiudizio patrimoniale della vittima quale elemento costitutivo del delitto in esame oltre che l'elemento soggettivo fondante la condotta contestata; 2.2 violazione di legge con riferimento all'art. 393 cod. pen. alla luce del diritto a non vedere la propria immagine riprodotta o esposta senza il proprio consenso e della mancata considerazione dell'eventuale errore del reo su legge extrapenale: richiama il motivo di appello articolato sul punto e la risposta della Corte che ha tuttavia omesso di considerare il disposto di cui all'art. 96 della legge 633 del 1941 ed all'art. 10 cod. civ. per il cui rispetto è consentito il ricorso allo strumento della inibitoria giudiziale; sottolinea come la estrema facilità di diffusione delle immagini consentita oggi dagli strumenti tecnologici disponibili impone di ritenere l'esistenza di un diritto a non vedersi fotografato senza il proprio consenso sul quale, in ogni caso, ben poteva fondarsi un errore determinante su legge extrapenale; 2.3 violazione di legge in relazione agli artt. 62bis, 69 e 133 cod. pen. nella misura in cui la Corte ha escluso di poter valutare in via prevalente le attenuanti generiche sulla contestata aggravante in forza di un criterio di giudizio fondato sulla irrilevanza delle dichiarazioni confessorie dell'imputato, estraneo al novero di quelli utilizzabili a tal fine. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate. 3.1 Il primo motivo il ricorso denunzia violazione di legge con riguardo alla ritenuta insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della fattispecie incriminatrice;. ma, in tal modo, lungi dal delineare -un effettivo vizio di. legittimità, la doglianza finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. Detto questo, va rilevato che la censura articolata con il motivo di ricorso sconta una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella proposta nelle due sentenze di merito da cui si ricava che la richiesta di consegna del telefono cellulare della vittima, pur occasionata dal fatto che questi avesse scattato delle foto, era in definitiva mirata al suo definitivo impossessamento atteso che l'iniziativa si inseriva nel contesto di una serie di richieste di natura francamente estorsiva consistenti nella pretesa, rivolta alla vittima, di pagamento di un "pizzo" per continuare ad esercitare l'attività commerciale (cfr., in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata). Correttamente, inoltre, la Corte territoriale ha spiegato che, fermo restando il carattere patrimoniale del pregiudizio cagionato alla vittima, il profitto perseguito ovvero la finalità dell'agente ben può avere natura anche non patrimoniale. In tal modo, perciò, la affermazione secondo cui il ricorrente avrebbe preteso la consegna del telefono al solo fine di cancellare le foto per poi restituirlo al titolare non soltanto non trova conforto in alcun elemento obiettivo ma, per altro verso, è smentita dal contesto in cui era maturato l'episodio come ricostruito dai giudici di merito che ne hanno tratto le relative conseguenze in termini non manifestamente illogici. 3.2 Le considerazioni spese con riguardo alla finalità perseguita dal ricorrente, di impossessarsi, sia pure per motivazioni diverse da quelle di ritrarne una diretta utilità di natura patrimoniale, del telefono della vittima, non permettono in alcun modo di ipotizzare - neppure in astratto - la configurabilità del delitto di tentata ragion fattasi che, a prescindere da ogni altro aspetto, non poteva certamente avere ad oggetto l'impossessamento del cellulare di proprietà della persona offesa ovvero una reazione certamente "esorbitante" rispetto al diritto in ipotesi vantato dall'agente. 3.3 Quanto alla censura relativa all'esito del giudizio di valenza, la Corte ha considerato la condotta processuale di solo parziale ammissione dei fatti tale da non consentire un giudizio di prevalenza e perciò a confermare la valutazione del primo giudice con argomentazione non censurabile in questa sede essendo peraltro consolidato _l'orientamento secondo cui in tema di . concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palmisano). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eu