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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09781/2026

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resentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studiosito in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] n. 96, è elettivamentedomiciliata.-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cuiuffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata.-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, sez. 27, n. 4383/2016, depositata in data 28/07/2016.Numero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2025dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodi accogliere il primo motivo del ricorso e dichiarare assorbiti i restanti;uditi, per la ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega scritta dell'Avv.Panzarola e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] delegato dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;sentito, per la controricorrente, l’Avv.

Generale dello [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso;1.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione acquistava il15/09/2011 il 99,9% del capitale sociale della Amadeo 59 ImmobiliareS.r.l., di cui veniva deliberato lo scioglimento il 21 novembre 2011, concontestuale nomina del sig. [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore.2.

Il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la predetta società veniva cancellata dal registro delleimprese.3.

In data 1/07/2013, all’esito di una verifica fiscale, l’Agenzia delleEntrate notificava alla odierna ricorrente l’avviso di accertamento n.T9B03DT02597/2013 a titolo di maggiore imposta IRES per l’annod’imposta 2008 per la somma complessiva di Euro 3.477.577,02,comprensiva di interessi e sanzioni, l’avviso di accertamento diresponsabilità T9B03DT02597/2013/2 e l’atto di contestazione n.T9BCODT01250/2013 con cui chiedeva il pagamento di ulteriori sanzioninella misura di Euro 1. 728.006,00.4.

Avverso i predetti avvisi, la società proponeva tre separati ricorsidinanzi alla C.t.p. di Milano eccependo, in sintesi, l’inesistenza giuridica delsoggetto nei cui confronti era stata effettuata la verifica fiscale ed emessigli atti prodromici alla notifica dell’avviso, l’inesistenza di debiti erarialiall’atto della cancellazione della [OSCURATO:SOCIETA]., da cuideriva l’inesistenza di profili di responsabilità a carico della ImmobiliareNumero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026T57 s.r.l., irregolarità formali connesse alla sottoscrizione dell’attoimpositivo, l’erronea valutazione della operazione di c.d. promissory note,nonché l’illegittima irrogazione delle sanzioni in quanto non dovute; sicostituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.3.

La C.t.p. di Milano, sez. 26, con la sentenza n. 4601/26/15, pronunciatail 15/04/2015 e depositata il 20/05/2015, respingeva i ricorsi sotto tutti imenzionati profili.4.

Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r.della Lombardia lamentando l’omessa e apparente pronuncia in relazionepressoché a tutti i profili oggetto di denuncia; si costituiva anche l’Agenziadelle Entrate, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.5.

Con sentenza n. 4383/2016, emessa in data 15/07/2016 e depositata ilsuccessivo 28/07/2016, la C.t.r. rigettava il gravame.6.

Avverso quest’ultima sentenza, la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistitocon controricorso.7. [OSCURATO:PERSONA] P.G. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui sono staterassegnate le conclusioni sopra anticipate.La causa è stata trattata nell’udienza pubblica del 6 novembre 2025 per laquale la contribuente ha depositato memoria ed i suoi difensori hannoinsistito per l’accoglimento del ricorso e l’Avvocato dello Stato, perl’Agenzia, ha insistito per il rigetto.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Sulla nullità/illegittimità dellasentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495cod. civ., nonché dell’art. 36, d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360,co. 1, n. 3, cod. proc. civ.”, il ricorrente lamenta che i giudici d’appelloavrebbero interpretato le citate disposizioni in contrasto con il loro tenoreletterale, con la relativa ratio legis e la giurisprudenza di legittimità che,infatti, in relazione al combinato disposto dell’art. 2495 cod. civ. e dell’art.Numero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/202636, d.P.R. n. 602/1973 ha chiarito che spetta al Fisco che voglia agire neiconfronti del socio, dimostrare il presupposto della responsabilità diquest'ultimo, e cioè che in concreto, in base al bilancio finale diliquidazione, vi sia stata la distribuzione dell'attivo e che una quota di taleperaltro invocare la responsabilità dei soci nei limiti delle somme percepitenegli ultimi due periodi d'imposta antecedenti la cessazione della societàpartecipata e per il pagamento delle imposte dirette definitivamenteaccertate in capo alla società estinta.

Per affermare la responsabilità degliamministratori, liquidatori e soci, ex artt. 36 e 2495 cit., occorre quindiinnanzitutto che sia provato che i predetti soggetti hanno ricevuto inassegnazione denaro o beni sociali o che hanno riscosso somme risultantidal bilancio finale dell’ente.

Nel caso di specie, a fronte dei rilievi dellaricorrente circa la mancata riscossione di somme distribuite dall’[OSCURATO:SOCIETA]. e l’assenza di prove in tal senso da parte del Fisco, lasentenza d’appello avrebbe acriticamente aderito alle conclusionidell’Ufficio omettendo di pronunciarsi puntualmente sui vari rilievi sollevatiavverso gli atti impositivi in discussione che sono, inoltre, ancora subiudice ed emessi oltre un anno dopo l'estinzione della predetta società,sicché la pretesa erariale non si riferisce ad imposte direttedefinitivamente accertate in capo alla società estinta al momento delloscioglimento.

La pretesa in parola, inoltre, attiene ad asserite maggioriimposte dovute da Amadeo per l’anno 2008 e delle quali i soci, illiquidatore e gli amministratori non avevano la minima contezza al tempoin cui ne è stato deliberato lo scioglimento.1.1.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Sulla nullità/illegittimitàdella sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazioneall’art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ.”, la contribuente ritiene che lasentenza impugnata sia meritevole di censura, attesa l'omessa pronunciadei Giudici di seconda istanza sul motivo di gravame relativo alla nullitàNumero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026degli atti impugnati in ragione della nullità/inesistenza degli attiprodromici poiché emessi nei confronti di un soggetto estinto e, quindi,giuridicamente inesistente, incorrendo, in tal modo, nella violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall'art. 112cod.proc.civ.1.2.

Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Sulla nullità/illegittimità dellasentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R.n. 600/1973, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.”, lacontribuente lamenta di avere denunciato nel corso dei giudizi di merito lanullità dell'Avviso di Accertamento e dell'Accertamento di Responsabilità inquanto sottoscritti da un soggetto diverso dal titolare dell'Ufficio e, cometale, privo dei relativi poteri.

I giudici d’appello si sarebbero limitati adaffermare il rispetto del disposto dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973nonostante l’Amministrazione non abbia dato prova dell’esistenza di unvalido provvedimento di delega.1.3.

Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Sulla nullità/illegittimitàdella sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36del d.P.R. n. 602/1973, nonché degli artt. 2, 3, 5 e 8 del d.lgs. n.472/1997, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.”, laricorrente lamenta la violazione delle norme citate in rubrica nella parte incui i Giudici di seconde cure hanno ritenuto di ascriverle anche laresponsabilità a titolo di interessi e sanzioni, sebbene fosse estranea alleoperazioni oggetto di sindacato fiscale.

Osserva che a tenore delle normerichiamate, la responsabilità del socio non può estendersi “oltre a quellaporzione di debito della società estinta afferente - solo e soltanto - al“pagamento delle imposte” e che sia rimasto inevaso successivamente allacancellazione dal registro delle imprese”.

La sentenza impugnata, comegià quella di primo grado, violerebbe poi il principio di colpevolezza poichédall'art. 2 del d.lgs. n. 472/1997 si evince chiaramente che “la sanzione èNumero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere laviolazione”.1.4.

Con il quinto motivo, rubricato “Sulla nullità/illegittimità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell’art.132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché degliartt. 111, co. 6 e 24 Cost. in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, cod.proc. civ.”, la contribuente lamenta un deficit motivazionale della sentenzaimpugnata poiché “la condivisione tout court delle argomentazioni diControparte è inequivoca espressione dell'assoluta superficialità con cui ilCollegio ha inteso superare le allegazioni addotte dalla Società istante,senza offrire alcuna effettiva motivazione”.

Dalla motivazione dellasentenza impugnata non sarebbe, infatti, possibile cogliere l’iter logicoseguito dai giudici d’appello in relazione alle circostanze fattuali espostedalla Immobiliare T59 a riprova delle ragioni economiche sottostantil’operazione di promissory note ritenuta dal Fisco antieconomica e perciòabusiva ed elusiva.

La superficialità della motivazione della sentenzagravata emergerebbe poi anche dalla qualificazione della somma di €1.101.915,11 in termini di “proventi detassati”, laddove essa è larisultante della deduzione di interessi passivi e del credito d’impostafigurativo previsto dalla specifica disciplina della menzionata operazioneeconomica di cui alla Convenzione Italia/Portogallo.2.

Tanto considerato in punto di riassunto dei motivi elevati avverso lasentenza impugnata dalla ricorrente, deve premettersi che risultanofondati i motivi primo e quinto, mentre deve ritenersi assorbito il quarto edevono, invece, essere rigettati il secondo ed il terzo.2.1.

Si procederà dapprima all’esame dei motivi primo e quinto in quantoconnessi sotto il profilo logico, riguardando entrambi il presunto vizio dimotivazione della sentenza impugnata.Numero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/20262.2.

L’esame del primo motivo richiede una preliminare analisi del quadronormativo di riferimento, rappresentato dall’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973e dall’art. 2495 cod. civ.L’art. 36 regola la responsabilità e gli obblighi degli amministratori, deiliquidatori e dei soci, prevedendo i commi 1 e 2 che “I liquidatori deisoggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che nonadempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, leimposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quellianteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte se nonprovano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormenteall'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfattocrediti di ordine superiore a quelli tributari.

Tale responsabilità ècommisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovatocapienza in sede di graduazione dei crediti.)) (La disposizione contenutanel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto delloscioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nominadei liquidatori”.Il terzo comma dello stesso articolo specifica, invece, che “I soci oassociati che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d’impostaprecedenti alla messa in liquidazione, danaro o altri beni sociali inassegnazione dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sonoresponsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui alprimo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggioriresponsabilità stabilite dal codice civile”.Quanto all’art. 2495 cod. civ., esso prevede che “Ferma restandol'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali nonsoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino allaconcorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale diliquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento èdipeso da colpa di questi”.Numero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026La ratio delle norme predette poggia sulla considerazione che qualoraall'estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dal registrodelle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridicofacente capo ad essa, si determina un fenomeno di tipo successorio, invirtù del quale “l'obbligazione della società non si estingue, ciò chesacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma sitrasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso aseguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, ‘pendentesocietate’, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debitisociali” (Cass.

SS.UU., 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072)”.La cancellazione della società non comporta, pertanto, l’estinzione, indanno dei creditori ed in violazione dell’art. 24 Cost., delle obbligazionisociali e gli ex soci rispondono quali successori, seppure intra vires ex art.2495, co. 2, cod. civ. (ovvero illimitatamente, a seconda del regime diresponsabilità attivo in pendenza del rapporto sociale) (SS.UU. n. 3625 del12/02/2025).Il citato art. 36 delinea, dunque, due diverse ipotesi di responsabilità:quella dei liquidatori (che non abbiano pagato le imposte del periodo dellaliquidazione o dei periodi antecedenti) e degli amministratori (tanto quelliin carica al momento dello scioglimento della società, avvenuto senzanomina dei liquidatori, quanto quelli che abbiano compiuto, nel corso degliultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione,operazioni di liquidazione ovvero abbiano occultato attività sociali) e quelladei soci della società estinta.Quest’ultima forma di responsabilità “concerne i debiti di imposta dellasocietà, colpisce i soci che abbiano ricevuto nel corso degli ultimi dueperiodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri benisociali ovvero abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatoridurante il tempo della liquidazione, e trova limite quantitativo nel valoredei beni loro assegnati.

Pur non trattandosi né di una responsabilità exNumero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026lege per inadempimento o fatto illecito (diversamente quindi da quella, subase organica, che si è visto attingere i liquidatori e gli amministratori), nédi una responsabilità di tipo successorio ex art. 2495 cod. civ., al pari diquest’ultima la responsabilità in esame ingenera in capo al socio l’obbligodi pagamento di un debito della società sul solo presupposto obiettivo, enei limiti, della percezione di attività sociali in fase di liquidazione (oanche, con previsione ampliativa rispetto alla disciplina civilistica, nelledue annualità d’imposta antecedenti).

Va inoltre considerato che lo stessoart. 36, co. 3^ fa espressamente salve “le maggiori responsabilità stabilitedal codice civile”, con ciò implicitamente ma univocamente richiamandosialla portata generale dell’attuale art. 2495 cod. civ., e che in entrambi icasi in cui il socio venga richiesto dal Fisco del pagamento delle impostegià gravanti sulla società cessata (“La responsabilità di cui ai commiprecedenti (…)”) è necessaria la notificazione nei suoi confronti di avvisodi accertamento, con possibilità di impugnazione, secondo le regolegenerali, ex artt.19 e 21 d.lgs. 546/92.” (SS.UU. n. 3625 già citata).In questo quadro, l’avvenuta riscossione di somme in base al bilanciofinale di liquidazione si atteggia oltre che a misura massimadell’esposizione debitoria personale dei soci prevista normativamente,quale condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire.Ove, peraltro, la ricorrenza di detto presupposto sia contestato, lemenzionate SS.UU. hanno rimarcato che spetta al Fisco che faccia valere,con la notificazione ai soci ex artt. 36 co. 5 d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R.600/73 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione,fornire la prova della sua sussistenza.2.3.

Nel caso che ci occupa, risulta dagli atti che detta prova è mancata eche l’Ufficio ha adottato una presunzione di distribuzione di somme in capoai soci.Ed infatti la parte erariale, nell’atto di costituzione nel presente giudizio,ha sostenuto che “Potrebbe accadere, però, che i soci nulla abbianoNumero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026acquisito a seguito della liquidazione della società, ma tale circostanza, aprescindere dal fatto che deve essere provata dal socio, non è in grado diparalizzare la pretesa del creditore ad ottenere l’accertamento del propriodiritto, non essendo necessario la verifica della riscossione in concreto daparte del socio delle somme risultanti dal bilancio”.

L’Agenzia prosegueevidenziando che data la qualità della [OSCURATO:SOCIETA]. di socio al99,9 % della Amadeo deve presumersi che le somme “risultanti dalbilancio di liquidazione ed i beni sociali siano state riscosse ed assegnati” eche detta presunzione non è stata superata “da alcuna prova contrariaofferta da controparte” e che la documentazione in atti, ed in particolare ledelibere assembleari, “costituisce idonea e sufficiente prova atta adimostrare la riscossione delle somme da parte della Immobiliare T57s.r.l. ed il concorso nella condotta illecita della società estinta” poichél’Immobiliare non ha fornito prova di avere versato le somme residuerisultanti dal bilancio presso una banca.2.4.

A fronte del descritto quadro normativo e della interpretazione di essooperata dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza impugnata sembradunque avere omesso di affrontare la questione della sussistenza delpresupposto della responsabilità della odierna ricorrente ai sensi degli artt.36 del d.P.R. n. 602/1973 e 2495 cod. civ., per le imposte, interessi esanzioni della estinta [OSCURATO:SOCIETA]., ossia l’avvenutaricezione nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti allamessa in liquidazione della estinta o durante la sua liquidazione, di danaroo altri beni sociali.Non vi è traccia, infatti, nella sentenza di alcun ragionamento sul punto,né è presente qualsivoglia elemento da cui inferire che la problematica siastata comunque affrontata dai giudici d’appello e risolta positivamente,così da giustificare l’attribuzione della responsabilità alla socia, odiernaricorrente.Numero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/20262.5.

Con riferimento alle caratteristiche di una adeguata motivazione delledecisioni, questa Corte ha, d’altra parte, precisato che la riformulazionedell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazionedella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico»,della «motivazione apparente», del «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e della «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», con esclusione della rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione. (Cass.

SS.

UU. 07/04/2014, nn. 8053 e8054).La motivazione è, poi, solo apparente allorquando non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioni inidonee a farconoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione delproprio convincimento (Cass. Sez.

U. 19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], chemenziona Cass. Sez.

U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass.

SS.UU. nn.22229, 22230, 22231, del 2016.

I medesimi concetti giuridici sonoespressi da Cass. Sez.

U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez.

U. 09/06/2017,n. 14430 [p. 2.4.]; Cass.

SS.UU. 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]).Nel caso di specie, la sentenza impugnata non fa alcun riferimentoall’esistenza di elementi idonei a ritenere sussistente la responsabilitàdella [OSCURATO:SOCIETA]. per i debiti d’imposta oggetto di giudizio,dando evidentemente per presupposto che una tale responsabilità ricorraper il sol fatto che la predetta società era socia al 99,9 %della [OSCURATO:SOCIETA]., senza tuttavia fornire alcuna indicazione in meritoall’esistenza, all’atto della liquidazione della società estinta, di beni odenaro distribuiti ai soci in sede di liquidazione, anziché essere destinatiNumero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026prioritariamente al pagamento dei debiti tributari gravanti sulla estintaAmadeo.Se, poi, l’Agenzia delle entrate nell’atto di costituzione del presentegiudizio richiama, seppur genericamente, come si è visto, le risultanzedella verifica fiscale da cui ritiene potersi desumere la ricorrenza dellepredette informazioni rilevanti, nessun accenno a tali atti vi è nelladecisione impugnata.Trattandosi di profilo centrale nel giudizio d’appello, in quanto costituenteil titolo della responsabilità dell’odierna ricorrente, esso non poteva esseredato per presupposto, ma necessitava di un esplicito esame da parte deipredetti giudici, così da rendere edotta la ricorrente del ragionamentoeffettivamente seguito nel ritenere sussistente la sua responsabilità per idebiti tributari di cui si discute.Ne deriva la obiettiva ricorrenza di un vizio della motivazione dellasentenza impugnata, da ritenersi meramente apparente.3.

La stessa carenza di motivazione si coglie con riferimento ai rilievicontenuti nel quinto motivo oggetto del ricorso.3.1.

Si è visto, infatti, come la ricorrente ritenga assente la motivazionedella sentenza impugnata rispetto ai profili, analiticamente evidenziati nelricorso in appello, come pure in quello di primo grado, relativi alle ragionieconomiche sottostanti l’operazione di promissory note, ritenuta elusivadal Fisco.Giova in merito ricordare che l’Agenzia delle Entrate accertava che lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sottoscritto un titolo di debitoemesso dalla società portoghese [OSCURATO:PERSONA] e Serviciosdel valore di € 46.285.000,00 e quest’ultima società si era impegnata perparte sua a corrispondere alla Amadeo interessi attivi al tasso dell’80% nelperiodo [OSCURATO:DATA_NASCITA] / 29/12/2008; l’obbligo restitutorio da parte dellacitata Marquis era ancorato al rapporto di cambio €/USD in una datapredeterminata con un valore minimo garantito.Numero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026La sottoscrizione della promissory note veniva poi accompagnata da uncontestuale mutuo di scopo sostanzialmente dello stesso importo dellasomma versata alla Marquis, stipulato sempre dalla Amadeo con unasocietà slovacca, [OSCURATO:PERSONA] sro.3.2.

In sede di verifica fiscale, emergeva che alla fine del 2008 sul contocorrente della Amadeo era disponibile un saldo attivo di € 19.093,72inferiore al proprio capitale investito inizialmente (€ 539.985,00) e che,nonostante gli elevati interessi attivi formalmente riconosciuti dalla societàportoghese in virtù della menzionata promissory note, il risultatofinanziario conseguito era sfavorevole in virtù di “una perdita di €520.891,30 (539.985,00 – 19.093,72) contro una perdita su crediticontabilizzata e dedotta di euro 6.451.666,15”.Considerato dunque che l’operazione in parola aveva determinato unevidente svantaggio economico per la Amadeo, che i contratti erano statisottoscritti lo stesso giorno di ricezione della proposta e dunque senza unadeguato spazio di ponderazione e che, infine, il tasso di cambio €/USD,che avrebbe consentito l’effettiva restituzione della somma erogata allaMarquis, non era in sostanza compatibile con i valori dell’epoca, l’Agenziariteneva l’operazione fittizia perché posta in essere allo scopo dideterminare un credito d’imposta figurativo di € 958.670,00 e componentinegativi di reddito fittizi pari a € 6.912.025,53.3.3.

Nel ricorso in appello, tuttavia, l’[OSCURATO:SOCIETA]. contestavaanaliticamente le predette conclusioni, ricostruendo dapprima la normativadisciplinante l’operazione e successivamente illustrando le ragioni delladeducibilità dal reddito di impresa della Amadeo della perdita derivante dalrimborso della promissory note emessa dalla società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] per un importo inferiore al valore nominalee degli interessi passivi dovuti dalla società italiana per il finanziamentoconcluso per l'acquisto della citata promissory note emessa dalla Marquis,nonché, da ultimo, spiegando puntualmente le ragioni economicheNumero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026sottostanti le operazioni poste in essere (si vedano le pagine da 42 a 56del ricorso in appello).Con riferimento a tale ultimo aspetto, l’odierna ricorrente contestava leconclusioni dell’Ufficio poste a sostegno della tesi della fittizietàdell’operazione basata sull’assenza di alea della stessa, ricostruendo gliscenari economici che si sarebbero potuti determinare sulla base di unrapporto €/USD al minimo storico e con un rapporto di 1:1, evidenziando idiversi esiti nell’uno e nell’altro caso; sottolineava, poi, l’effettivaesecuzione della operazione controversa, essendo stati i vari contrattiregolarmente sottoscritti dalle parti ed acquisiti nel corso della verificafiscale, così come le contabili bancarie che dimostravano l'effettività ditutti i pagamenti effettuati e ricevuti dalle società coinvolte.3.4.

A fronte delle puntuali contestazioni svolte dalla Immobiliare T 57s.r.l. rispetto ai singoli rilievi mossi dall’Ufficio all’operazione di cui sidiscute, la sentenza impugnata appare oggettivamente lacunosa: i giudicid’appello, infatti, non riportano né le doglianze elevate avverso lasentenza di primo grado, né dedicano alla questione della validitàdell’operazione economica realizzata alcuno spazio in motivazione,limitandosi ad affermare che “la società immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. è chiamataa rispondere quale socio della predetta società per essere responsabile aisensi degli artt. 2495 c.c. e 36 del D.P.R. 602/1973, dell’imposta, dellesanzioni e degli interessi sui maggiori imponibili sottratti a tassazione dallapredetta società, estinta il 18.2.2012, attraverso l’operazione di“promissory note”.Con tale operazione, infatti, la società Amadeo 59 si è appropriata dellamaggiore imposta IRES che altrimenti doveva essere dichiarata e versata,monetizzando, sotto forma di proventi/imponibili detassati, €1.101.915,11 così come risulta accertato dai verificatori che hanno benevidenziato l’antieconomicità dell’operazione artatamente posta in essereunicamente per conseguire un indebito vantaggio fiscale”.Numero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026In disparte da ogni considerazione sul merito dei contratti stipulati,questione che esula dal presente giudizio di legittimità, appare evidenteda quanto sopra riportato che i giudici d’appello abbiano soltanto mutuatole conclusioni raggiunte dall’Amministrazione finanziaria circa la fittizietàdell’operazione economica suddetta connessa alla specifica operazioneposta in essere, senza tuttavia pronunciarsi, come dovuto, su alcuno deimotivi specificamente evidenziati dalla ricorrente a dimostrazione dellacorrettezza e legittimità dell’operazione realizzata, dando conto di averliesaminati e poi disattesi, evidenziando le ragioni di una tale decisione.Dalla integrale mancata considerazione delle specifiche censure contenutenel ricorso in appello, deriva la ricorrenza del denunciato vizio dimotivazione.4.

L’accoglimento del primo e del quinto motivo rende superfluo l’esamedel quarto, da ritenersi assorbito.Ed invero, quest’ultimo motivo concerne l’irrogazione delle sanzioni neiconfronti dell’odierna ricorrente connesse al mancato pagamento deitributi dovuti.

Tuttavia, non essendo la sentenza impugnata motivata,come appena illustrato, né con riferimento all’esistenza stessa dellacondizione necessaria ad invocare la responsabilità della Immobiliare T 57s.r.l. rispetto alle imposte cui accedono le sanzioni di cui si discute, né amonte rispetto al presupposto stesso per ritenere legittima la pretesaerariale (fittizietà della operazione di promissory note) e dovendo,pertanto, essere cassata con rinvio, appare superflua la trattazione delmotivo in questione da ritenersi accessorio rispetto ai precedenti.5.

Con riguardo al secondo motivo, si è visto come la ricorrente lamentil’omessa pronuncia da parte dei giudici d’appello sulla questione dellanullità degli atti impugnati in ragione della nullità degli atti prodromiciperché riferiti ad una società già estinta al momento in cui aveva luogo laverifica fiscale.Numero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026Deve innanzitutto rilevarsi che dall’esame degli avvisi di accertamentooggetto d’impugnazione si evince come gli stessi si siano riferiti adimposte dovute dalla Amadeo relativamente all’anno 2008, nel corso delquale la predetta era pienamente attiva tanto da avere posto in esserel’operazione di promissory note di cui si è riferito.

Dunque l’attivitàaccertativa ha sì riguardato la predetta società, ma tutti gli atti adottatidall’Amministrazione finanziaria sono stati correttamente notificati ai socie ai rappresentanti legali della stessa, facendo puntualmente riferimentoalle diverse responsabilità dei predetti soggetti nelle loro distinte qualità diliquidatori, amministratori e/o soci.D’altra parte, si è già sopra richiamata la giurisprudenza di questa Cortesecondo cui l’estinzione della società determina un fenomeno successorioper il quale i soci della società estinta e i rappresentanti legali di essa sonochiamati a rispondere delle obbligazioni inadempiute della società,rispondendone illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in sede diliquidazione, a seconda che, pendente societate, fossero illimitatamente olimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass.n. 753 del09/01/2024); n. 30736 del 29/10/2021).La disciplina dettata dall'art. 2495, comma 2, c.c., come modif. dall'art. 4d.lgs. n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dalregistro delle imprese l'estinzione immediata della società, implica, infatti,che nei debiti sociali subentrano "ex lege" i soci, (Cass. n. 31904 del05/11/2021).Non è quindi dato cogliere alcuna anomalia nella notifica all’Immobiliare57 degli avvisi di accertamento in contestazione in ragione della suaqualità di socia della Amadeo e di soggetto destinato a succedere ad essanei rapporti, anche tributari, pendenti.

Gli atti notificati riportano, poi, leinformazioni previste dalla legge, con descrizione delle attività di verificaespletate, delle anomalie riscontrate e delle conclusioni raggiunte alla basedegli atti poi adottati.Numero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026La sentenza d’appello, pertanto, nell’affermare espressamente laresponsabilità della società odierna ricorrente in ragione della sua qualitàdi socia della estinta Amadeo ai sensi degli artt. 2495 cod. civ. e 36 d.P.R.602/1973, ha evidentemente ritenuto di rigettare in maniera implicita ladoglianza relativa alla illegittimità della notifica degli atti impositivi neiquali è stata cristallizzata detta responsabilità.

In sostanza, non vi è viziodi omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibilecon quella prospettata dalla parte, implicandone il rigetto (Cass. n. 2153del 30/01/2020), sicché deve concludersi per il rigetto del motivo inesame.6.

Anche il terzo motivo è infondato e va, pertanto, rigettato.Si è visto come la ricorrente lamenti la nullità dell'avviso di accertamentoe dell'accertamento di responsabilità in quanto sottoscritti da un soggettodiverso dal titolare dell'Ufficio e, come tale, privo dei relativi poteri.Ebbene, deve innanzitutto rammentarsi che l’art. 42 del d.P.R. 600/1973prevede che “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sonoportati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisisottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttivada lui delegato”.Costante è l’orientamento di questa Corte in merito all’applicazione dellanorma citata: la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento adun funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42citato ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza unmero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'attofirmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenzache, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione didetta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio,senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficientel'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la qualeconsente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore eNumero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026destinatario della delega stessa (Cass. 10/05/2024 n. 12916; Cass.06/03/2023 n. 6678; Cass. 19/04/2019 n. 11013); Cass. 08/11/2019 n.28850).Nel caso di specie, tanto la sentenza di primo grado, quanto quellaimpugnata con il presente ricorso per cassazione, hanno dato atto chel'Ufficio ha depositato documentazione attestante il provvedimento didelega al funzionario di qualifica direttiva che l’ha sottoscritto, nellapersona del Sig. [OSCURATO:PERSONA].Nel controricorso, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “Non vi èalcuna omissione di pagine, come asserisce parte ricorrente, atteso che il"salto di pagine" di cui si discorre a pag. 18 del ricorso per cassazioneconcerne soltanto un difetto di allegazione delle stesse non avvenuta inprogressione numerica”.Inconferente è poi il richiamo effettuato dalla ricorrente allagiurisprudenza di questa Corte n. 22803/2015 al fine di dimostrare lanullità della delega, riferendosi detta pronuncia alle problematicheconnesse alla c.d. delega in bianco e delega per relationem a soggettoincerto, ipotesi non ricorrenti nel caso che ci occupa alla luce di quanto giàsopra esposto.7.

Riassumendo da quanto sopra esposto, vanno accolti i motivi primo equinto, va dichiarato assorbito il quarto e rigettati i restanti, e per l’effettova cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione,perché si attenga ai principi sopra esposti e provveda anche allaliquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie i motivi primo e quinto; dichiara assorbito il quarto erigetta i restanti e per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversaNumero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026composizione, cui demanda di uniformarsi ai sopraindicati principi e diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso, in Roma, il 6 novembre 2025.Il PresidenteIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studiosito in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] n. 96, è elettivamentedomiciliata.-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cuiuffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata.-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, sez. 27, n. 4383/2016, depositata in data 28/07/2016.Numero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2025dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodi accogliere il primo motivo del ricorso e dichiarare assorbiti i restanti;uditi, per la ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega scritta dell'Avv.Panzarola e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] delegato dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;sentito, per la controricorrente, l’Avv. Generale dello [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso;1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione acquistava il15/09/2011 il 99,9% del capitale sociale della Amadeo 59 ImmobiliareS.r.l., di cui veniva deliberato lo scioglimento il 21 novembre 2011, concontestuale nomina del sig. [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore.2. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la predetta società veniva cancellata dal registro delleimprese.3. In data 1/07/2013, all’esito di una verifica fiscale, l’Agenzia delleEntrate notificava alla odierna ricorrente l’avviso di accertamento n.T9B03DT02597/2013 a titolo di maggiore imposta IRES per l’annod’imposta 2008 per la somma complessiva di Euro 3.477.577,02,comprensiva di interessi e sanzioni, l’avviso di accertamento diresponsabilità T9B03DT02597/2013/2 e l’atto di contestazione n.T9BCODT01250/2013 con cui chiedeva il pagamento di ulteriori sanzioninella misura di Euro 1. 728.006,00.4. Avverso i predetti avvisi, la società proponeva tre separati ricorsidinanzi alla C.t.p. di Milano eccependo, in sintesi, l’inesistenza giuridica delsoggetto nei cui confronti era stata effettuata la verifica fiscale ed emessigli atti prodromici alla notifica dell’avviso, l’inesistenza di debiti erarialiall’atto della cancellazione della [OSCURATO:SOCIETA]., da cuideriva l’inesistenza di profili di responsabilità a carico della ImmobiliareNumero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026T57 s.r.l., irregolarità formali connesse alla sottoscrizione dell’attoimpositivo, l’erronea valutazione della operazione di c.d. promissory note,nonché l’illegittima irrogazione delle sanzioni in quanto non dovute; sicostituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.3. La C.t.p. di Milano, sez. 26, con la sentenza n. 4601/26/15, pronunciatail 15/04/2015 e depositata il 20/05/2015, respingeva i ricorsi sotto tutti imenzionati profili.4. Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r.della Lombardia lamentando l’omessa e apparente pronuncia in relazionepressoché a tutti i profili oggetto di denuncia; si costituiva anche l’Agenziadelle Entrate, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.5. Con sentenza n. 4383/2016, emessa in data 15/07/2016 e depositata ilsuccessivo 28/07/2016, la C.t.r. rigettava il gravame.6. Avverso quest’ultima sentenza, la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistitocon controricorso.7. [OSCURATO:PERSONA] P.G. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui sono staterassegnate le conclusioni sopra anticipate.La causa è stata trattata nell’udienza pubblica del 6 novembre 2025 per laquale la contribuente ha depositato memoria ed i suoi difensori hannoinsistito per l’accoglimento del ricorso e l’Avvocato dello Stato, perl’Agenzia, ha insistito per il rigetto.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Sulla nullità/illegittimità dellasentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495cod. civ., nonché dell’art. 36, d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360,co. 1, n. 3, cod. proc. civ.”, il ricorrente lamenta che i giudici d’appelloavrebbero interpretato le citate disposizioni in contrasto con il loro tenoreletterale, con la relativa ratio legis e la giurisprudenza di legittimità che,infatti, in relazione al combinato disposto dell’art. 2495 cod. civ. e dell’art.Numero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/202636, d.P.R. n. 602/1973 ha chiarito che spetta al Fisco che voglia agire neiconfronti del socio, dimostrare il presupposto della responsabilità diquest'ultimo, e cioè che in concreto, in base al bilancio finale diliquidazione, vi sia stata la distribuzione dell'attivo e che una quota di taleperaltro invocare la responsabilità dei soci nei limiti delle somme percepitenegli ultimi due periodi d'imposta antecedenti la cessazione della societàpartecipata e per il pagamento delle imposte dirette definitivamenteaccertate in capo alla società estinta. Per affermare la responsabilità degliamministratori, liquidatori e soci, ex artt. 36 e 2495 cit., occorre quindiinnanzitutto che sia provato che i predetti soggetti hanno ricevuto inassegnazione denaro o beni sociali o che hanno riscosso somme risultantidal bilancio finale dell’ente. Nel caso di specie, a fronte dei rilievi dellaricorrente circa la mancata riscossione di somme distribuite dall’[OSCURATO:SOCIETA]. e l’assenza di prove in tal senso da parte del Fisco, lasentenza d’appello avrebbe acriticamente aderito alle conclusionidell’Ufficio omettendo di pronunciarsi puntualmente sui vari rilievi sollevatiavverso gli atti impositivi in discussione che sono, inoltre, ancora subiudice ed emessi oltre un anno dopo l'estinzione della predetta società,sicché la pretesa erariale non si riferisce ad imposte direttedefinitivamente accertate in capo alla società estinta al momento delloscioglimento. La pretesa in parola, inoltre, attiene ad asserite maggioriimposte dovute da Amadeo per l’anno 2008 e delle quali i soci, illiquidatore e gli amministratori non avevano la minima contezza al tempoin cui ne è stato deliberato lo scioglimento.1.1. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Sulla nullità/illegittimitàdella sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazioneall’art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ.”, la contribuente ritiene che lasentenza impugnata sia meritevole di censura, attesa l'omessa pronunciadei Giudici di seconda istanza sul motivo di gravame relativo alla nullitàNumero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026degli atti impugnati in ragione della nullità/inesistenza degli attiprodromici poiché emessi nei confronti di un soggetto estinto e, quindi,giuridicamente inesistente, incorrendo, in tal modo, nella violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall'art. 112cod.proc.civ.1.2. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Sulla nullità/illegittimità dellasentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R.n. 600/1973, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.”, lacontribuente lamenta di avere denunciato nel corso dei giudizi di merito lanullità dell'Avviso di Accertamento e dell'Accertamento di Responsabilità inquanto sottoscritti da un soggetto diverso dal titolare dell'Ufficio e, cometale, privo dei relativi poteri. I giudici d’appello si sarebbero limitati adaffermare il rispetto del disposto dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973nonostante l’Amministrazione non abbia dato prova dell’esistenza di unvalido provvedimento di delega.1.3. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Sulla nullità/illegittimitàdella sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36del d.P.R. n. 602/1973, nonché degli artt. 2, 3, 5 e 8 del d.lgs. n.472/1997, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.”, laricorrente lamenta la violazione delle norme citate in rubrica nella parte incui i Giudici di seconde cure hanno ritenuto di ascriverle anche laresponsabilità a titolo di interessi e sanzioni, sebbene fosse estranea alleoperazioni oggetto di sindacato fiscale. Osserva che a tenore delle normerichiamate, la responsabilità del socio non può estendersi “oltre a quellaporzione di debito della società estinta afferente - solo e soltanto - al“pagamento delle imposte” e che sia rimasto inevaso successivamente allacancellazione dal registro delle imprese”. La sentenza impugnata, comegià quella di primo grado, violerebbe poi il principio di colpevolezza poichédall'art. 2 del d.lgs. n. 472/1997 si evince chiaramente che “la sanzione èNumero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere laviolazione”.1.4. Con il quinto motivo, rubricato “Sulla nullità/illegittimità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell’art.132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché degliartt. 111, co. 6 e 24 Cost. in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, cod.proc. civ.”, la contribuente lamenta un deficit motivazionale della sentenzaimpugnata poiché “la condivisione tout court delle argomentazioni diControparte è inequivoca espressione dell'assoluta superficialità con cui ilCollegio ha inteso superare le allegazioni addotte dalla Società istante,senza offrire alcuna effettiva motivazione”. Dalla motivazione dellasentenza impugnata non sarebbe, infatti, possibile cogliere l’iter logicoseguito dai giudici d’appello in relazione alle circostanze fattuali espostedalla Immobiliare T59 a riprova delle ragioni economiche sottostantil’operazione di promissory note ritenuta dal Fisco antieconomica e perciòabusiva ed elusiva. La superficialità della motivazione della sentenzagravata emergerebbe poi anche dalla qualificazione della somma di €1.101.915,11 in termini di “proventi detassati”, laddove essa è larisultante della deduzione di interessi passivi e del credito d’impostafigurativo previsto dalla specifica disciplina della menzionata operazioneeconomica di cui alla Convenzione Italia/Portogallo.2. Tanto considerato in punto di riassunto dei motivi elevati avverso lasentenza impugnata dalla ricorrente, deve premettersi che risultanofondati i motivi primo e quinto, mentre deve ritenersi assorbito il quarto edevono, invece, essere rigettati il secondo ed il terzo.2.1. Si procederà dapprima all’esame dei motivi primo e quinto in quantoconnessi sotto il profilo logico, riguardando entrambi il presunto vizio dimotivazione della sentenza impugnata.Numero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/20262.2. L’esame del primo motivo richiede una preliminare analisi del quadronormativo di riferimento, rappresentato dall’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973e dall’art. 2495 cod. civ.L’art. 36 regola la responsabilità e gli obblighi degli amministratori, deiliquidatori e dei soci, prevedendo i commi 1 e 2 che “I liquidatori deisoggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che nonadempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, leimposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quellianteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte se nonprovano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormenteall'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfattocrediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità ècommisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovatocapienza in sede di graduazione dei crediti.)) (La disposizione contenutanel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto delloscioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nominadei liquidatori”.Il terzo comma dello stesso articolo specifica, invece, che “I soci oassociati che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d’impostaprecedenti alla messa in liquidazione, danaro o altri beni sociali inassegnazione dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sonoresponsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui alprimo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggioriresponsabilità stabilite dal codice civile”.Quanto all’art. 2495 cod. civ., esso prevede che “Ferma restandol'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali nonsoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino allaconcorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale diliquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento èdipeso da colpa di questi”.Numero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026La ratio delle norme predette poggia sulla considerazione che qualoraall'estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dal registrodelle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridicofacente capo ad essa, si determina un fenomeno di tipo successorio, invirtù del quale “l'obbligazione della società non si estingue, ciò chesacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma sitrasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso aseguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, ‘pendentesocietate’, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debitisociali” (Cass. SS.UU., 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072)”.La cancellazione della società non comporta, pertanto, l’estinzione, indanno dei creditori ed in violazione dell’art. 24 Cost., delle obbligazionisociali e gli ex soci rispondono quali successori, seppure intra vires ex art.2495, co. 2, cod. civ. (ovvero illimitatamente, a seconda del regime diresponsabilità attivo in pendenza del rapporto sociale) (SS.UU. n. 3625 del12/02/2025).Il citato art. 36 delinea, dunque, due diverse ipotesi di responsabilità:quella dei liquidatori (che non abbiano pagato le imposte del periodo dellaliquidazione o dei periodi antecedenti) e degli amministratori (tanto quelliin carica al momento dello scioglimento della società, avvenuto senzanomina dei liquidatori, quanto quelli che abbiano compiuto, nel corso degliultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione,operazioni di liquidazione ovvero abbiano occultato attività sociali) e quelladei soci della società estinta.Quest’ultima forma di responsabilità “concerne i debiti di imposta dellasocietà, colpisce i soci che abbiano ricevuto nel corso degli ultimi dueperiodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri benisociali ovvero abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatoridurante il tempo della liquidazione, e trova limite quantitativo nel valoredei beni loro assegnati. Pur non trattandosi né di una responsabilità exNumero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026lege per inadempimento o fatto illecito (diversamente quindi da quella, subase organica, che si è visto attingere i liquidatori e gli amministratori), nédi una responsabilità di tipo successorio ex art. 2495 cod. civ., al pari diquest’ultima la responsabilità in esame ingenera in capo al socio l’obbligodi pagamento di un debito della società sul solo presupposto obiettivo, enei limiti, della percezione di attività sociali in fase di liquidazione (oanche, con previsione ampliativa rispetto alla disciplina civilistica, nelledue annualità d’imposta antecedenti). Va inoltre considerato che lo stessoart. 36, co. 3^ fa espressamente salve “le maggiori responsabilità stabilitedal codice civile”, con ciò implicitamente ma univocamente richiamandosialla portata generale dell’attuale art. 2495 cod. civ., e che in entrambi icasi in cui il socio venga richiesto dal Fisco del pagamento delle impostegià gravanti sulla società cessata (“La responsabilità di cui ai commiprecedenti (…)”) è necessaria la notificazione nei suoi confronti di avvisodi accertamento, con possibilità di impugnazione, secondo le regolegenerali, ex artt.19 e 21 d.lgs. 546/92.” (SS.UU. n. 3625 già citata).In questo quadro, l’avvenuta riscossione di somme in base al bilanciofinale di liquidazione si atteggia oltre che a misura massimadell’esposizione debitoria personale dei soci prevista normativamente,quale condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire.Ove, peraltro, la ricorrenza di detto presupposto sia contestato, lemenzionate SS.UU. hanno rimarcato che spetta al Fisco che faccia valere,con la notificazione ai soci ex artt. 36 co. 5 d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R.600/73 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione,fornire la prova della sua sussistenza.2.3. Nel caso che ci occupa, risulta dagli atti che detta prova è mancata eche l’Ufficio ha adottato una presunzione di distribuzione di somme in capoai soci.Ed infatti la parte erariale, nell’atto di costituzione nel presente giudizio,ha sostenuto che “Potrebbe accadere, però, che i soci nulla abbianoNumero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026acquisito a seguito della liquidazione della società, ma tale circostanza, aprescindere dal fatto che deve essere provata dal socio, non è in grado diparalizzare la pretesa del creditore ad ottenere l’accertamento del propriodiritto, non essendo necessario la verifica della riscossione in concreto daparte del socio delle somme risultanti dal bilancio”. L’Agenzia prosegueevidenziando che data la qualità della [OSCURATO:SOCIETA]. di socio al99,9 % della Amadeo deve presumersi che le somme “risultanti dalbilancio di liquidazione ed i beni sociali siano state riscosse ed assegnati” eche detta presunzione non è stata superata “da alcuna prova contrariaofferta da controparte” e che la documentazione in atti, ed in particolare ledelibere assembleari, “costituisce idonea e sufficiente prova atta adimostrare la riscossione delle somme da parte della Immobiliare T57s.r.l. ed il concorso nella condotta illecita della società estinta” poichél’Immobiliare non ha fornito prova di avere versato le somme residuerisultanti dal bilancio presso una banca.2.4. A fronte del descritto quadro normativo e della interpretazione di essooperata dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza impugnata sembradunque avere omesso di affrontare la questione della sussistenza delpresupposto della responsabilità della odierna ricorrente ai sensi degli artt.36 del d.P.R. n. 602/1973 e 2495 cod. civ., per le imposte, interessi esanzioni della estinta [OSCURATO:SOCIETA]., ossia l’avvenutaricezione nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti allamessa in liquidazione della estinta o durante la sua liquidazione, di danaroo altri beni sociali.Non vi è traccia, infatti, nella sentenza di alcun ragionamento sul punto,né è presente qualsivoglia elemento da cui inferire che la problematica siastata comunque affrontata dai giudici d’appello e risolta positivamente,così da giustificare l’attribuzione della responsabilità alla socia, odiernaricorrente.Numero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/20262.5. Con riferimento alle caratteristiche di una adeguata motivazione delledecisioni, questa Corte ha, d’altra parte, precisato che la riformulazionedell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazionedella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico»,della «motivazione apparente», del «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e della «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», con esclusione della rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione. (Cass. SS. UU. 07/04/2014, nn. 8053 e8054).La motivazione è, poi, solo apparente allorquando non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioni inidonee a farconoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione delproprio convincimento (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], chemenziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. SS.UU. nn.22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sonoespressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017,n. 14430 [p. 2.4.]; Cass. SS.UU. 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]).Nel caso di specie, la sentenza impugnata non fa alcun riferimentoall’esistenza di elementi idonei a ritenere sussistente la responsabilitàdella [OSCURATO:SOCIETA]. per i debiti d’imposta oggetto di giudizio,dando evidentemente per presupposto che una tale responsabilità ricorraper il sol fatto che la predetta società era socia al 99,9 %della [OSCURATO:SOCIETA]., senza tuttavia fornire alcuna indicazione in meritoall’esistenza, all’atto della liquidazione della società estinta, di beni odenaro distribuiti ai soci in sede di liquidazione, anziché essere destinatiNumero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026prioritariamente al pagamento dei debiti tributari gravanti sulla estintaAmadeo.Se, poi, l’Agenzia delle entrate nell’atto di costituzione del presentegiudizio richiama, seppur genericamente, come si è visto, le risultanzedella verifica fiscale da cui ritiene potersi desumere la ricorrenza dellepredette informazioni rilevanti, nessun accenno a tali atti vi è nelladecisione impugnata.Trattandosi di profilo centrale nel giudizio d’appello, in quanto costituenteil titolo della responsabilità dell’odierna ricorrente, esso non poteva esseredato per presupposto, ma necessitava di un esplicito esame da parte deipredetti giudici, così da rendere edotta la ricorrente del ragionamentoeffettivamente seguito nel ritenere sussistente la sua responsabilità per idebiti tributari di cui si discute.Ne deriva la obiettiva ricorrenza di un vizio della motivazione dellasentenza impugnata, da ritenersi meramente apparente.3. La stessa carenza di motivazione si coglie con riferimento ai rilievicontenuti nel quinto motivo oggetto del ricorso.3.1. Si è visto, infatti, come la ricorrente ritenga assente la motivazionedella sentenza impugnata rispetto ai profili, analiticamente evidenziati nelricorso in appello, come pure in quello di primo grado, relativi alle ragionieconomiche sottostanti l’operazione di promissory note, ritenuta elusivadal Fisco.Giova in merito ricordare che l’Agenzia delle Entrate accertava che lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sottoscritto un titolo di debitoemesso dalla società portoghese [OSCURATO:PERSONA] e Serviciosdel valore di € 46.285.000,00 e quest’ultima società si era impegnata perparte sua a corrispondere alla Amadeo interessi attivi al tasso dell’80% nelperiodo [OSCURATO:DATA_NASCITA] / 29/12/2008; l’obbligo restitutorio da parte dellacitata Marquis era ancorato al rapporto di cambio €/USD in una datapredeterminata con un valore minimo garantito.Numero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026La sottoscrizione della promissory note veniva poi accompagnata da uncontestuale mutuo di scopo sostanzialmente dello stesso importo dellasomma versata alla Marquis, stipulato sempre dalla Amadeo con unasocietà slovacca, [OSCURATO:PERSONA] sro.3.2. In sede di verifica fiscale, emergeva che alla fine del 2008 sul contocorrente della Amadeo era disponibile un saldo attivo di € 19.093,72inferiore al proprio capitale investito inizialmente (€ 539.985,00) e che,nonostante gli elevati interessi attivi formalmente riconosciuti dalla societàportoghese in virtù della menzionata promissory note, il risultatofinanziario conseguito era sfavorevole in virtù di “una perdita di €520.891,30 (539.985,00 – 19.093,72) contro una perdita su crediticontabilizzata e dedotta di euro 6.451.666,15”.Considerato dunque che l’operazione in parola aveva determinato unevidente svantaggio economico per la Amadeo, che i contratti erano statisottoscritti lo stesso giorno di ricezione della proposta e dunque senza unadeguato spazio di ponderazione e che, infine, il tasso di cambio €/USD,che avrebbe consentito l’effettiva restituzione della somma erogata allaMarquis, non era in sostanza compatibile con i valori dell’epoca, l’Agenziariteneva l’operazione fittizia perché posta in essere allo scopo dideterminare un credito d’imposta figurativo di € 958.670,00 e componentinegativi di reddito fittizi pari a € 6.912.025,53.3.3. Nel ricorso in appello, tuttavia, l’[OSCURATO:SOCIETA]. contestavaanaliticamente le predette conclusioni, ricostruendo dapprima la normativadisciplinante l’operazione e successivamente illustrando le ragioni delladeducibilità dal reddito di impresa della Amadeo della perdita derivante dalrimborso della promissory note emessa dalla società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] per un importo inferiore al valore nominalee degli interessi passivi dovuti dalla società italiana per il finanziamentoconcluso per l'acquisto della citata promissory note emessa dalla Marquis,nonché, da ultimo, spiegando puntualmente le ragioni economicheNumero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026sottostanti le operazioni poste in essere (si vedano le pagine da 42 a 56del ricorso in appello).Con riferimento a tale ultimo aspetto, l’odierna ricorrente contestava leconclusioni dell’Ufficio poste a sostegno della tesi della fittizietàdell’operazione basata sull’assenza di alea della stessa, ricostruendo gliscenari economici che si sarebbero potuti determinare sulla base di unrapporto €/USD al minimo storico e con un rapporto di 1:1, evidenziando idiversi esiti nell’uno e nell’altro caso; sottolineava, poi, l’effettivaesecuzione della operazione controversa, essendo stati i vari contrattiregolarmente sottoscritti dalle parti ed acquisiti nel corso della verificafiscale, così come le contabili bancarie che dimostravano l'effettività ditutti i pagamenti effettuati e ricevuti dalle società coinvolte.3.4. A fronte delle puntuali contestazioni svolte dalla Immobiliare T 57s.r.l. rispetto ai singoli rilievi mossi dall’Ufficio all’operazione di cui sidiscute, la sentenza impugnata appare oggettivamente lacunosa: i giudicid’appello, infatti, non riportano né le doglianze elevate avverso lasentenza di primo grado, né dedicano alla questione della validitàdell’operazione economica realizzata alcuno spazio in motivazione,limitandosi ad affermare che “la società immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. è chiamataa rispondere quale socio della predetta società per essere responsabile aisensi degli artt. 2495 c.c. e 36 del D.P.R. 602/1973, dell’imposta, dellesanzioni e degli interessi sui maggiori imponibili sottratti a tassazione dallapredetta società, estinta il 18.2.2012, attraverso l’operazione di“promissory note”.Con tale operazione, infatti, la società Amadeo 59 si è appropriata dellamaggiore imposta IRES che altrimenti doveva essere dichiarata e versata,monetizzando, sotto forma di proventi/imponibili detassati, €1.101.915,11 così come risulta accertato dai verificatori che hanno benevidenziato l’antieconomicità dell’operazione artatamente posta in essereunicamente per conseguire un indebito vantaggio fiscale”.Numero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026In disparte da ogni considerazione sul merito dei contratti stipulati,questione che esula dal presente giudizio di legittimità, appare evidenteda quanto sopra riportato che i giudici d’appello abbiano soltanto mutuatole conclusioni raggiunte dall’Amministrazione finanziaria circa la fittizietàdell’operazione economica suddetta connessa alla specifica operazioneposta in essere, senza tuttavia pronunciarsi, come dovuto, su alcuno deimotivi specificamente evidenziati dalla ricorrente a dimostrazione dellacorrettezza e legittimità dell’operazione realizzata, dando conto di averliesaminati e poi disattesi, evidenziando le ragioni di una tale decisione.Dalla integrale mancata considerazione delle specifiche censure contenutenel ricorso in appello, deriva la ricorrenza del denunciato vizio dimotivazione.4. L’accoglimento del primo e del quinto motivo rende superfluo l’esamedel quarto, da ritenersi assorbito.Ed invero, quest’ultimo motivo concerne l’irrogazione delle sanzioni neiconfronti dell’odierna ricorrente connesse al mancato pagamento deitributi dovuti. Tuttavia, non essendo la sentenza impugnata motivata,come appena illustrato, né con riferimento all’esistenza stessa dellacondizione necessaria ad invocare la responsabilità della Immobiliare T 57s.r.l. rispetto alle imposte cui accedono le sanzioni di cui si discute, né amonte rispetto al presupposto stesso per ritenere legittima la pretesaerariale (fittizietà della operazione di promissory note) e dovendo,pertanto, essere cassata con rinvio, appare superflua la trattazione delmotivo in questione da ritenersi accessorio rispetto ai precedenti.5. Con riguardo al secondo motivo, si è visto come la ricorrente lamentil’omessa pronuncia da parte dei giudici d’appello sulla questione dellanullità degli atti impugnati in ragione della nullità degli atti prodromiciperché riferiti ad una società già estinta al momento in cui aveva luogo laverifica fiscale.Numero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026Deve innanzitutto rilevarsi che dall’esame degli avvisi di accertamentooggetto d’impugnazione si evince come gli stessi si siano riferiti adimposte dovute dalla Amadeo relativamente all’anno 2008, nel corso delquale la predetta era pienamente attiva tanto da avere posto in esserel’operazione di promissory note di cui si è riferito. Dunque l’attivitàaccertativa ha sì riguardato la predetta società, ma tutti gli atti adottatidall’Amministrazione finanziaria sono stati correttamente notificati ai socie ai rappresentanti legali della stessa, facendo puntualmente riferimentoalle diverse responsabilità dei predetti soggetti nelle loro distinte qualità diliquidatori, amministratori e/o soci.D’altra parte, si è già sopra richiamata la giurisprudenza di questa Cortesecondo cui l’estinzione della società determina un fenomeno successorioper il quale i soci della società estinta e i rappresentanti legali di essa sonochiamati a rispondere delle obbligazioni inadempiute della società,rispondendone illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in sede diliquidazione, a seconda che, pendente societate, fossero illimitatamente olimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass.n. 753 del09/01/2024); n. 30736 del 29/10/2021).La disciplina dettata dall'art. 2495, comma 2, c.c., come modif. dall'art. 4d.lgs. n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dalregistro delle imprese l'estinzione immediata della società, implica, infatti,che nei debiti sociali subentrano "ex lege" i soci, (Cass. n. 31904 del05/11/2021).Non è quindi dato cogliere alcuna anomalia nella notifica all’Immobiliare57 degli avvisi di accertamento in contestazione in ragione della suaqualità di socia della Amadeo e di soggetto destinato a succedere ad essanei rapporti, anche tributari, pendenti. Gli atti notificati riportano, poi, leinformazioni previste dalla legge, con descrizione delle attività di verificaespletate, delle anomalie riscontrate e delle conclusioni raggiunte alla basedegli atti poi adottati.Numero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026La sentenza d’appello, pertanto, nell’affermare espressamente laresponsabilità della società odierna ricorrente in ragione della sua qualitàdi socia della estinta Amadeo ai sensi degli artt. 2495 cod. civ. e 36 d.P.R.602/1973, ha evidentemente ritenuto di rigettare in maniera implicita ladoglianza relativa alla illegittimità della notifica degli atti impositivi neiquali è stata cristallizzata detta responsabilità. In sostanza, non vi è viziodi omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibilecon quella prospettata dalla parte, implicandone il rigetto (Cass. n. 2153del 30/01/2020), sicché deve concludersi per il rigetto del motivo inesame.6. Anche il terzo motivo è infondato e va, pertanto, rigettato.Si è visto come la ricorrente lamenti la nullità dell'avviso di accertamentoe dell'accertamento di responsabilità in quanto sottoscritti da un soggettodiverso dal titolare dell'Ufficio e, come tale, privo dei relativi poteri.Ebbene, deve innanzitutto rammentarsi che l’art. 42 del d.P.R. 600/1973prevede che “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sonoportati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisisottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttivada lui delegato”.Costante è l’orientamento di questa Corte in merito all’applicazione dellanorma citata: la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento adun funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42citato ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza unmero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'attofirmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenzache, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione didetta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio,senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficientel'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la qualeconsente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore eNumero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026destinatario della delega stessa (Cass. 10/05/2024 n. 12916; Cass.06/03/2023 n. 6678; Cass. 19/04/2019 n. 11013); Cass. 08/11/2019 n.28850).Nel caso di specie, tanto la sentenza di primo grado, quanto quellaimpugnata con il presente ricorso per cassazione, hanno dato atto chel'Ufficio ha depositato documentazione attestante il provvedimento didelega al funzionario di qualifica direttiva che l’ha sottoscritto, nellapersona del Sig. [OSCURATO:PERSONA].Nel controricorso, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “Non vi èalcuna omissione di pagine, come asserisce parte ricorrente, atteso che il"salto di pagine" di cui si discorre a pag. 18 del ricorso per cassazioneconcerne soltanto un difetto di allegazione delle stesse non avvenuta inprogressione numerica”.Inconferente è poi il richiamo effettuato dalla ricorrente allagiurisprudenza di questa Corte n. 22803/2015 al fine di dimostrare lanullità della delega, riferendosi detta pronuncia alle problematicheconnesse alla c.d. delega in bianco e delega per relationem a soggettoincerto, ipotesi non ricorrenti nel caso che ci occupa alla luce di quanto giàsopra esposto.7. Riassumendo da quanto sopra esposto, vanno accolti i motivi primo equinto, va dichiarato assorbito il quarto e rigettati i restanti, e per l’effettova cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione,perché si attenga ai principi sopra esposti e provveda anche allaliquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie i motivi primo e quinto; dichiara assorbito il quarto erigetta i restanti e per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversaNumero registro generale 6258/2017Numero sezionale 696/2025Numero di raccolta generale 9781/2026Data pubblicazione 16/04/2026composizione, cui demanda di uniformarsi ai sopraindicati principi e diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso, in Roma, il 6 novembre 2025.Il PresidenteIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09781/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris