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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32146/2026

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a Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’omessanotificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte di appello, èmanifestamente infondato, risultando dagli atti che, nei confronti dell’imputata,elettivamente domiciliata in Pastorano, via [OSCURATO:PERSONA] n. 20, la notificazionedel decreto di fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte territoriale, eseguita amezzo UNEP in data 14 maggio 2025, non ebbe esito positivo, non essendo ladestinataria stata reperita in loco; sicché la notificazione venne ritualmenteeseguita, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore difiducia in data 23 maggio 2025, stante la inidoneità del domicilio eletto;[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, inquanto carente dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett.d), cod. proc. pen.; esso, infatti, a fronte di una motivazione della sentenzaimpugnata immune da vizi logici evidenti, omette di indicare gli elementi posti afondamento della censura, così impedendo al giudice dell’impugnazione diindividuare con precisione i rilievi prospettati e di esercitare il relativo sindacato;[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, avente ad oggetto il diniego delle circostanzerivalutazione di merito del giudizio discrezionale riservato al giudice dellacognizione e non sindacabile in sede di legittimità ove sorretto, come nellaspecie, da motivazione congrua e non manifestamente illogica; esso è,comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte di appello fatto correttaapplicazione del principio secondo cui, ai fini del diniego delle attenuantigeneriche, il giudice non è tenuto a procedere all’analitica disamina di tutti glielementi prospettati dalle parti, potendo valorizzare quelli ritenuti decisivi, ancheuno solo tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., ovvero la mancanza dielementi positivamente apprezzabili (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Guarnieri, Rv. 283489-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.279549-02), valorizzando la mancanza di elementi positivi e la gravità dellacondotta;[OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, èdel pari inammissibile, atteso che la determinazione della pena rientranell’ambito della discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi nel rispettodei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende l’inammissibilità dellacensura che si risolva nella mera sollecitazione di una nuova valutazione dellacongruità della pena, salvo che la determinazione adottata risulti frutto di arbitrioovvero sorretta da motivazione manifestamente illogica (Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01), evenienza non ravvisabile nelcaso di specie, avendo la Corte di appello dato conto che la pena era stata giàdeterminata nel minimo edittale;Rilevato, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’omessanotificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte di appello, èmanifestamente infondato, risultando dagli atti che, nei confronti dell’imputata,elettivamente domiciliata in Pastorano, via [OSCURATO:PERSONA] n. 20, la notificazionedel decreto di fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte territoriale, eseguita amezzo UNEP in data 14 maggio 2025, non ebbe esito positivo, non essendo ladestinataria stata reperita in loco; sicché la notificazione venne ritualmenteeseguita, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore difiducia in data 23 maggio 2025, stante la inidoneità del domicilio eletto;[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, inquanto carente dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett.d), cod. proc. pen.; esso, infatti, a fronte di una motivazione della sentenzaimpugnata immune da vizi logici evidenti, omette di indicare gli elementi posti afondamento della censura, così impedendo al giudice dell’impugnazione diindividuare con precisione i rilievi prospettati e di esercitare il relativo sindacato;[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, avente ad oggetto il diniego delle circostanzerivalutazione di merito del giudizio discrezionale riservato al giudice dellacognizione e non sindacabile in sede di legittimità ove sorretto, come nellaspecie, da motivazione congrua e non manifestamente illogica; esso è,comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte di appello fatto correttaapplicazione del principio secondo cui, ai fini del diniego delle attenuantigeneriche, il giudice non è tenuto a procedere all’analitica disamina di tutti glielementi prospettati dalle parti, potendo valorizzare quelli ritenuti decisivi, ancheuno solo tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., ovvero la mancanza dielementi positivamente apprezzabili (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Guarnieri, Rv. 283489-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.279549-02), valorizzando la mancanza di elementi positivi e la gravità dellacondotta;[OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, èdel pari inammissibile, atteso che la determinazione della pena rientranell’ambito della discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi nel rispettodei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende l’inammissibilità dellacensura che si risolva nella mera sollecitazione di una nuova valutazione dellacongruità della pena, salvo che la determinazione adottata risulti frutto di arbitrioovvero sorretta da motivazione manifestamente illogica (Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01), evenienza non ravvisabile nelcaso di specie, avendo la Corte di appello dato conto che la pena era stata giàdeterminata nel minimo edittale;Rilevato, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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