CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 luglio 2022
Cassazione n. 43420/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti rispettivamente da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia e da 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 5805/2015 in data 13/01/2021 della Corte di appello di Roma, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla trattazione orale in presenza giusta tempestiva istanza presentata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla memoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udita la discussione della difesa di parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avv. [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla memoria difensiva datata 21/07/2022, ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi, la conferma della sentenza impugnata e la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio, da liquidarsi in euro 6.030,00 oltre accessori di legge; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 17/11/2014, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 485, 491, 640 e 648 cod. pen. (di cui ai capi A, C e D) e rideterminava la pena in relazione al residuo capo B (artt. 61 n.ri 7, 9 e 11, 81, 110, 648 bis cod. pen.) nella misura di anni due e mesi otto di reclusione per ciascun imputato, con conferma nel resto della sentenza di primo grado. Secondo l'Accusa, lo Spalletta, agendo quale dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. su richiesta del Latino e nel comune interesse, sostituiva n. 25 buoni postali fruttiferi vecchio tipo del complessivo valore di euro 27.111,74, provento di furto in danno di [OSCURATO:PERSONA] e sui quali apponeva o faceva apporre la falsa firma della medesima, con tre titoli analoghi nuovo tipo intestati a sé medesimo (uno) e al Latino (gli altri due). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Motivo unico: erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 648 bis cod. pen., 125, comma 3 e 546, comma 1, n. 2 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha ritenuto infondata la deduzione relativa all'evidente tracciabilità dell'operazione, perché i buoni postali, così trasformati, erano formalmente diversi da quelli di provenienza illecita, concludendo che il risultato raggiunto mediante tale condotta, era idoneo a camuffarne la provenienza consentendo la regolare riscossione dei titoli da parte degli imputati. In realtà, i testi esaminati in dibattimento hanno agevolmente ricostruito la vicenda delittuosa mediante la semplice consultazione del sistema informativo di [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è pacificamente risultato il rimborso dei titoli sottratti senza fuoriuscita dalle casse dell'istituto ed il conseguente utilizzo di quell'importo di denaro per emettere i tre buoni online, poi regolarmente incassati dagli imputati. Non si tratta pertanto di una "non difficoltosa individuazione della provenienza del bene" bensì del mero conseguimento del profitto illecito della truffa, realizzata mediante l'apposizione di firma apocrifa sui buoni postali cartacei: da qui l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivo del reato di riciclaggio. 2.2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di riciclaggio. La circostanza dell'effettiva riscossione dei titoli da parte di entrambi gli imputati, ritenuta in sentenza esplicativa dell'idoneità dell'operazione a camuffare la provenienza illecita dei titoli, in realtà dimostra solo come, grazie alla posizione rivestita dallo Spalletta, si sia reso possibile il conseguimento del profitto da parte di entrambi gli imputati. La fattispecie appare del tutto sovrapponibile ad altre già giudicate, nelle quali è stato escluso il riciclaggio nella condotta di chi poneva all'incasso assegni di provenienza illecita, previa sostituzione delle generalità del beneficiario con le proprie (cfr., Sez. 6, n. 24941 del 22/03/2018). Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione alla quantificazione della pena in concreto. Se è pur vero che la pena per il più grave reato di cui al capo B) veniva determinata in anni quattro di reclusione, diminuita ad anni due e mesi otto di reclusione ex art. 62 bis cod. pen., è anche vero che alla luce dell'intervenuta prescrizione degli altri reati, coerentemente con quanto affermato dal Tribunale in ordine all'evidente minima partecipazione del Latino nell'illecito contestato, la Corte territoriale avrebbe dovuto contenere la pena rispetto alla sua posizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili. 2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Manifestamente infondato è l'unico motivo proposto. 2.1. Questa Suprema Corte ha chiarito che il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione (Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302: fattispecie nella quale è stato qualificata come riciclaggio la condotta, posta in essere dall'imputato e da correi, consistente nel ricevere assegni provento di delitto, nel contraffarli quanto al nome del beneficiario, nel fare aprire a terzi conti postali con false generalità su cui versava gli assegni, con monetizzazione dei titoli e prelievo della corrispondente somma di denaro). Per realizzare la condotta di riciclaggio, non è pertanto necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni provento di reato, ma è sufficiente anche che essa sia solo ostacolata (Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369: in applicazione del principio, si è ritenuto che integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi versa denaro di provenienza illecita sul conto corrente intestato a una società fiduciaria in difetto di un formale incarico da parte del titolare della somma movimentata, poiché, in tal modo, si realizza un ostacolo alla tracciabilità del percorso dei beni provento di reato). 2.2. Si è anche ritenuto che integri il delitto di riciclaggio, e non il meno grave delitto di ricettazione, la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con "denaro pulito" (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato e altri, Rv. 259485: fattispecie relativa alla condotta di due donne che, occultando il rapporto coniugale con i capi di un sodalizio camorristico dedito al narcotraffico, avevano intestato alcuni milioni di euro in denaro contante ad una società di gestione fiduciaria, ottenendo poi, con lo smobilizzo dell'investimento, l'emissione in loro favore di assegni circolari). 2.3. Non v'è dubbio, quindi, che integri il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte, non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, dep. 2103, Atzori, Rv. 254050: fattispecie attinente al versamento da parte dell'imputato su conti correnti intestati ai propri figli di n. 99 assegni circolari provento di truffa; v. anche, Sez. 2, n. 46319 del 21/09/2016, Cipolla, Rv. 268316; Sez. 2, n. 8473 del 12/02/2019, Cutè, non mass.). 2.4. Pertanto, sotto il profilo dell'elemento materiale, mentre il reato di riciclaggio, punisce le condotte che impediscono di identificare la provenienza delittuosa del denaro, beni o altra utilità, quello di ricettazione sanziona il soggetto che si limita a ricevere la cosa di provenienza delittuosa, senza modificarla e ripulirla dalle possibili tracce della propria illecita provenienza. Ciò premesso in diritto, ritiene il Collegio come la decisione della Corte territoriale appaia del tutto corretta, in quanto gli imputati, all'esito delle attività di falsificazione della firma sui buoni e sostituzione dei titoli di provenienza illecita con tre buoni intestati a sè stessi, poi incassati, hanno ottenuto il risultato di occultare i primi e attribuire apparente liceità a quelli nuovi creati in sostituzione, risultando del tutto irrilevante le modalità con le quali, ex post, sia stato accertato il reato.3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo che riprende l'analoga identica censura proposta dall'altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA], oggetto di trattazione al paragrafo 2. (e relativi sottoparagrafi) a cui si rimanda. 3.2. La pena inflitta per il capo B), tenuto conto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stata pari al minimo edittale. E' stata invocata, per la prima volta in questa sede, l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.: invero, si osserva in premessa come, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "rado" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr., Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631). Al riguardo, va evidenziato come la doglianza in parola, attinente a violazione di legge, come detto, non risulta avanzata nei motivi d'appello, avendo l'appellante in quella sede formulato esclusivamente, per quanto di interesse, censure afferenti la responsabilità per il reato di riciclaggio. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1 cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve, infatti, essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì gli imputati al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna í ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio