CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 26606/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (63 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 110, 469 cod. pen.; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha confermato l'individuazione dell'odierno imputato quale responsabile della contraffazione, non è deducibile in sede di legittimità in quanto, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (si veda pag. 3 del provvedimento gravato), è pure costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; invero, la Corte territoriale esprime un iter logico-giuridico immune da censure nel mettere in evidenza, in primo luogo, che la vettura rispetto alla quale era stata elevata la sanzione amministrativa era in uso, oltre che al legittimo proprietario, anche a sua moglie e al di lei figlio (il Gruosso), ed in secondo luogo, le risultanze della perizia grafica disposta, che hanno individuato il Gruosso quale autore della sottoscrizione in calce all'atto notorio esibito alle Autorità; ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen, è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza di appello); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il