CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33497/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 20/12/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Monza ad esito di giudizio abbreviato in data 12/10/2018, che ha condannato alla pena di giustizia il Mondanese in ordine ai delitti di cui ai capi A) (art. 416, commi 1,2,3 e 5 cod. pen.), B) (artt. 110, 81 cpv., 648 cod. pen.), E), V), Y) (artt. 110, 81 cpv., 648 bis, 477 e 482 cod. pen.), L), N), Q), T) (artt. 110, 81 cpv., 648 bis, 477 e 482 cod. pen.) e X) (artt. 110, 81 cpv., 648 bis cod. pen.) ed il Cavagna in ordine ai delitti di cui ai capi E), V) ed Y). Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. vizio di motivazione in ordine alla configurabilità degli elementi costitutivi del delitto associativo e della riconducibilità della fattispecie all'imputato. Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserito difetto di motivazione è smentito dalla lettura della pronuncia oggetto di gravame, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità e dalla complessiva disamina degli elementi probatori in atti in punto di colpevolezza dell'imputato per delitto di cui al capo A). Peraltro, la censura dedotta, inerente alla sussistenza del sodalizio ed all'appartenenza allo stesso del prevenuto, risulta essere già stata dedotta con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta. In particolare, si rileva come la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte aventi riguardo agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416 cod. pen., specificamente declinati nella parte motiva della pronuncia impugnata (pag. 12); parimenti, i giudici di merito valorizzano pregnanti indici fattuali altamente dimostrativi della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale (si veda ancora pag. 12 della sentenza oggetto di gravame, che richiama sul punto la pronuncia di primo grado). 1.2. vizio di motivazione con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen. ed alla dosimetria della pena. Il motivo è manifestamente infondato in quanto il vizio dedotto risulta smentito dalla disamina della sentenza impugnata, che risulta essere corredata da un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici nonché conforme all'esauriente disamina delle deduzioni difensive in punto di trattamento sanzionatorio. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto la congruità del quantum di pena già irrogata dal primo giudice nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall'ordinamento, esercitato conformemente ai criteri definiti dall'art. 133 cod. pen. a tal fine. In tal senso, i giudici di seconde cure hanno ritenuto ostativi alla invocata diminuzione di pena la gravità dei reati commessi, il ruolo svolto dall'imputato nella vicenda criminosa nonché la personalità criminale dello stesso, in quanto gravato da numerosi e specifici precedenti penali (pag. 14), e tanto basta a ritenere pienamente assolto l'obbligo motivazionale gravante sul giudice di merito in punto di dosimetria della pena. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: 1.3. erronea applicazione della legge penale in relaziona agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e mancanza della motivazione. Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserito difetto di motivazione e la pretesa violazione della legge penale sostanziale risultano smentiti dalla lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici, che da conto della corretta applicazione delle invocate disposizioni penali in materia di trattamento sanzionatorio. In particolare, la Corte territoriale evidenzia le ragioni poste a fondamento del diniego tanto delle circostanze attenuanti generiche quanto della diminuzione di pena, richiamando a tal fine indici di gravità del reato e di pericolosità sociale del prevenuto (pag. 14 della pronuncia impugnata). In tal senso, rileva precisare che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Rv. 258410). 2. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore de