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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1992

ECLI:EU:T:1992:59
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61991A0040 - IT Avis juridique important | 61991A0040 [OSCURATO:PERSONA] (QUINTA SEZIONE) DEL 10 APRILE 1992. - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA T-40/91. raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-01697 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Dipendenti di ruolo - Qualità di dipendente di ruolo - Presupposti per l' acquisizione di detta qualità non soddisfatti in mancanza di una nomina regolare - Inapplicabilità delle disposizioni statutarie relative al periodo di prova [OSCURATO:PERSONA] statutario e non contrattuale il nesso giuridico che lega il dipendente di ruolo all' amministrazione, l' assunzione e la nomina in ruolo di un dipendente possono avvenire solo nelle forme e alle condizioni stabilite dallo [OSCURATO:PERSONA].

A norma dell' art. 3 dello [OSCURATO:PERSONA], la nomina di un dipendente ha necessariamente origine in un atto unilaterale dell' autorità che ha il potere di nomina, che precisa la data di decorrenza della nomina stessa nonché il posto al quale il dipendente è assegnato.

In mancanza di una decisione di nomina secondo le forme prescritte emessa dalla competente autorità che ha il potere di nomina, l' interessato non può far valere le disposizioni statutarie che si applicano al periodo di prova. [OSCURATO:PERSONA] causa T-40/91, [OSCURATO:PERSONA], ex agente ausiliario del [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente a Mamer (Lussemburgo), con l' avvocato domiciliatario [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, 21, rue Aldringen, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], giureconsulto, e dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Kirchberg, convenuto, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione 30 luglio 1990 con cui il [OSCURATO:PERSONA] europeo si è rifiutato di procedere alla nomina del ricorrente in qualità di dipendente in prova di categoria D, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione), composto dai signori K. Lenaerts, presidente, H. Kirschner e D. Barrington, giudici, cancelliere: H. Jung vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale del 12 marzo 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti all' origine del ricorso e svolgimento del procedimento amministrativo 1 Dopo aver partecipato con successo alle prove del concorso generale PE/2/D, indetto dal [OSCURATO:PERSONA] europeo (in prosieguo: il "[OSCURATO:PERSONA]"), il ricorrente veniva iscritto nell' elenco di riserva stabilito a seguito di questo concorso ai fini dell' assunzione di "agenti ed operai qualificati" (opzione n. 6 - Agenti incaricati di vari lavori di magazzinaggio).

La validità di questo elenco di riserva, per quanto riguardava l' opzione scelta dal ricorrente, veniva prorogata più volte, fino al 30 giugno 1989. 2 A seguito della pubblicazione, avvenuta l' 8 gennaio 1990, dell' avviso di vacanza n. 6143 riguardante un posto di agente qualificato (F/M) (carriera D 3/2) presso la direzione generale III "Informazione e rapporti pubblici del [OSCURATO:PERSONA]" (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), con sede di servizio a Parigi, il ricorrente presentava il suo atto di candidatura il 9 gennaio 1990. 3 Secondo quanto asserito dal [OSCURATO:PERSONA], il direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] prendeva in considerazione la candidatura del ricorrente e proponeva, il 18 febbraio 1990, la sua nomina in qualità di dipendente in prova nel posto considerato dal summenzionato avviso di vacanza, con effetto dal 1 aprile 1990. 4 Il 13 marzo 1990 il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] decideva, previo parere favorevole unanime della Commissione paritetica, di prorogare retroattivamente la validità dell' elenco di riserva stabilito a seguito del concorso PE/2/D, per il periodo 1 luglio 1989 - 30 giugno 1990. 5 Il 20 marzo 1990 il ricorrente veniva sottoposto all' esame medico prescritto dall' art. 33 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "[OSCURATO:PERSONA]").

Entrava in servizio nelle sue nuove mansioni il 1 aprile 1990. 6 Al momento della sua entrata in servizio a Parigi, il ricorrente era agente ausiliario (free-lance) del [OSCURATO:PERSONA] a Lussemburgo.

Il suo contratto di lavoro, stipulato il 15 gennaio 1990, doveva di regola scadere il 30 aprile 1990, vale a dire un mese dopo la sua entrata in servizio nella sua nuova sede. 7 Con lettera 30 luglio 1990 il sig.

Van den Berge, direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze informava il ricorrente che non si sarebbe proceduto alla sua nomina in qualità di dipendente di ruolo e che sarebbe stato posto fine alla sua assunzione.

Questa lettera è redatta come segue: "Tenuto conto, da un lato, delle obiezioni formulate dal controllo finanziario e, dall' altro, delle osservazioni negative contenute nelle note che mi hanno inviato i Suoi superiori gerarchici della [OSCURATO:PERSONA] relative al Suo comportamento professionale, il segretario generale ha deciso di non proporre al presidente di non tener conto del diniego di approvazione del controllo finanziario. [OSCURATO:PERSONA] nomina come dipendente di ruolo non potrà quindi aver luogo.

Poiché tuttavia Lei ha esercitato effettivamente le mansioni per le quali era prevista la Sua nomina, e ciò a partire dal 1 aprile 1990, questo periodo di attività sarà coperto da un contratto di agente ausiliario fino al 31 agosto prossimo, come prolungamento del contratto che aveva precedentemente". 8 Dai documenti versati agli atti dal [OSCURATO:PERSONA] emerge che il 28 maggio 1990 il controllore finanziario si era rifiutato di accordare la sua approvazione al progetto di nomina del ricorrente in qualità di agente qualificato (D3, scatto 3) in prova, in quanto, da un lato, era illegittima la proroga retroattiva dell' elenco di riserva relativo al concorso PE/2/D e, dall' altro, il ricorrente non era classificato in ordine utile su detto elenco, poiché occupava la 110a posizione su 125 vincitori di detto concorso. 9 In seguito alla decisione 30 luglio 1990 il [OSCURATO:PERSONA] inviava al ricorrente il testo di un contratto di agente ausiliario datato 11 luglio 1990, firmato dal rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] e recante l' approvazione del controllo finanziario, relativo al periodo che andava dal 1 maggio 1990, data che corrispondeva alla fine delle precedenti assunzioni del ricorrente, al 31 agosto 1990.

Una clausola addizionale del pari datata 11 luglio 1990 stabiliva che a partire dal 1 aprile 1990 il ricorrente sarebbe stato destinato alla direzione generale dell' informazione e dei rapporti pubblici, presso l' ufficio d' informazione di Parigi, ma che non si sarebbe altrimenti derogato alle clausole e alle condizioni di contratto di agente ausiliario 15 gennaio 1990. 10 E' pacifico fra le parti che il ricorrente non ha firmato nessuno di questi due documenti.

Dai documenti presentati dal ricorrente a seguito della fase orale risulta che, nel periodo 1 maggio 1990 - 31 agosto 1990, questi ha percepito anticipi mensili il cui importo corrispondeva alla retribuzione di un agente ausiliario.

Questi anticipi sono stati erogati con riserva di un successivo conteggio finale. 11 Il 29 ottobre 1990 il ricorrente presentava all' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") un reclamo in forza dell' art. 90, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] contro la precitata decisione 30 luglio 1990.

In una lettera 19 aprile 1991, rivolta al sig. [OSCURATO:PERSONA], segretario generale del [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha ribadito la motivazione di detto reclamo e ha chiesto la "continuazione del suo tirocinio come dipendente in prova". 12 Il 22 aprile 1991 il sig. [OSCURATO:PERSONA], segretario generale del [OSCURATO:PERSONA], ha respinto il reclamo del ricorrente, confermando così la decisione 30 luglio 1990.

Procedimento e conclusioni delle parti 13 Con atto introduttivo, registrato nella cancelleria del Tribunale il 29 maggio 1991, il ricorrente ha presentato un ricorso contro la decisione 22 aprile 1991 del segretario generale del [OSCURATO:PERSONA], che respinge il reclamo che egli aveva presentato contro la decisione 30 luglio 1990 del direttore generale del personale, delle finanze e del bilancio, a termini della quale questi si era rifiutato di procedere alla sua nomina come dipendente in prova, assegnato a un posto di agente qualificato. 14 La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente ed è terminata il 13 dicembre 1991. 15 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha invitato il [OSCURATO:PERSONA], il 12 febbraio 1992, a precisare, in merito all' elenco di riserva stabilito a seguito del concorso generale PE/2/D, il numero di opzioni esistenti e la loro rispettiva data di scadenza.

Con lettera 28 febbraio 1992 il [OSCURATO:PERSONA] ha ottemperato a tale domanda. 16 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. 17 Accogliendo un invito del Tribunale formulato all' udienza 12 marzo 1992, il ricorrente ha presentato il 13 marzo 1992 cinque documenti relativi alle modalità secondo le quali gli è stata versata la retribuzione per il periodo 1 aprile 1990 - 1 agosto 1990. 18 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia: - dichiarare il ricorso ricevibile; - dichiarare che vi è stata violazione dell' art. 34 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale delle Comunità europee; - dichiarare che vi è stato tentativo di sviamento di detto [OSCURATO:PERSONA] del personale mediante trasformazione non autorizzata di un contratto di lavoro di dipendente in prova in contratto di lavoro di agente ausiliario; - di conseguenza, reintegrare il ricorrente nelle sue funzioni di dipendente in prova in qualità di agente qualificato appartenente alla carriera D3/2; - condannare il [OSCURATO:PERSONA] europeo a tutte le spese. 19 [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, conclude che il Tribunale voglia: - respingere il ricorso nel merito quanto a tutte le domande; - statuire sulle spese conformemente alle disposizioni vigenti.

Sulle conclusioni volte all' annullamento dell' atto impugnato 20 A sostegno del suo ricorso d' annullamento il ricorrente deduce due mezzi, relativi rispettivamente alla violazione dell' art. 34 dello [OSCURATO:PERSONA], nonché ad uno sviamento dei principi che disciplinano i contratti di lavoro che vincolano le istituzioni e i loro agenti.

Quanto al primo mezzo relativo alla violazione dell' art. 34 dello [OSCURATO:PERSONA] 21 Il ricorrente conferma che, a seguito dell' accettazione della sua candidatura al posto dichiarato vacante con avviso n. 6143, ha regolarmente iniziato, il 1 aprile 1990, il periodo di prova prescritto dall' art. 34 dello [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il ricorrente, il fatto di compiere detto periodo di prova avrebbe dovuto di regola sfociare nella sua nomina come dipendente di ruolo. 22 Al riguardo, il ricorrente deduce che l' art. 34 dello [OSCURATO:PERSONA] è stato violato, in primo luogo, in quanto il suo periodo di prova è stato interrotto il 31 agosto 1990, vale a dire quattro mesi dopo il suo inizio, mentre l' art. 34, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA] prescrive un periodo di prova di sei mesi per i dipendenti di ruolo di categoria D, e in quanto, inoltre, non è stato rispettato il procedimento contemplato dall' art. 34, n. 2, di detto articolo, poiché nessun rapporto sul periodo di prova è stato redatto né gli è stato comunicato. 23 In secondo luogo, il ricorrente assume che le "osservazioni negative contenute nelle note che i (suoi) superiori gerarchici avevano inviato al segretario generale del [OSCURATO:PERSONA]", che erano menzionate nella decisione 30 luglio 1990, non possono affatto essere equiparate ad un rapporto sul periodo di prova regolarmente redatto e comunicato all' interessato per eventuali osservazioni.

Ad avviso del ricorrente, questa irregolarità ha leso i suoi diritti di dipendente in prova. 24 In ogni caso, il ricorrente osserva che la lettera 22 aprile 1991 del segretario generale del [OSCURATO:PERSONA], con cui si rigetta il suo reclamo 29 ottobre 1990, non fa più riferimento a dette note negative.

In seguito, il ricorrente ammette che questo argomento è menzionato solo per ragioni di completezza. 25 In terzo luogo, il ricorrente sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] non può invocare l' "obiezione formulata dal controllo finanziario", menzionata nella decisione 30 luglio 1990, per giustificare il diniego di nominarlo come dipendente di ruolo in quanto né l' art. 34, né, peraltro, alcun' altra disposizione del titolo III dello [OSCURATO:PERSONA] riconoscono una qualsivoglia competenza ad un organo di controllo finanziario in occasione dell' assunzione dei dipendenti.

Del pari, il ricorrente fa valere che, in quanto organo di controllo della regolarità formale dell' esecuzione delle spese comunitarie, non spetta al controllore finanziario giudicare sull' opportunità sostanziale o politica degli atti comunitari.

Secondo il ricorrente, qualsiasi opinione contraria porterebbe a privare i dipendenti in prova, e, per estensione, qualsiasi dipendente, della tutela istituzionale garantita dallo [OSCURATO:PERSONA]. 26 In quarto luogo, il ricorrente afferma che, anche nel caso in cui una qualsivoglia implicazione del controllore finanziario debba essere riconosciuta per la nomina di dipendenti in prova, le osservazioni che questi potrebbe formulare devono essere direttamente collegate ad una causa personalmente imputabile ai dipendenti in prova e non, come nella fattispecie, ad un problema collegato all' osservanza delle norme in materia di bilancio.

Secondo il ricorrente, tale interpretazione è imposta dall' art. 34 dello [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede una valutazione personale delle capacità del dipendente in prova. 27 Nelle osservazioni orali svolte all' udienza, il ricorrente ha peraltro insistito sul fatto che, contrariamente a quanto asserito dal [OSCURATO:PERSONA], l' elenco di riserva stabilito a seguito del concorso generale PE/2/D era ancora valido quando la sua candidatura è stata presa in considerazione.

A questo riguardo, il ricorrente ricorda, da un lato, che un altro vincitore del concorso, iscritto sullo stesso elenco di riserva a seguito della sua partecipazione al concorso PE/2/D, è stato certamente assunto il 19 luglio 1991.

Aggiunge che proprio in questo caso la decisione di nomina, firmata dal segretario generale del [OSCURATO:PERSONA], è stata regolarmente vistata dal controllore finanziario. 28 Il ricorrente lamenta inoltre che il [OSCURATO:PERSONA] possa arbitrariamente suddividere un elenco di riserva in voci diverse, munite di date di scadenza diverse, mentre il principio della buona amministrazione richiederebbe che tutte le persone figuranti nello stesso elenco fruissero dello stesso trattamento. 29 [OSCURATO:PERSONA] nega, dal canto suo, che il ricorrente possa far valere l' art. 34 dello [OSCURATO:PERSONA], non essendo stato nominato dipendente in prova dall' APN competente. 30 Basandosi sugli artt. 1, 2 e 3 dello [OSCURATO:PERSONA], quali interpretati dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, in particolare nella sentenza della Corte 2 dicembre 1976, Petersen/Commissione (causa 102/75, Racc. pag. 1777), nonché nella sentenza del Tribunale 7 febbraio 1991, Tagaras/Corte di giustizia (cause riunite T-18/89 e T-24/89, Racc. pag.

II-53), il [OSCURATO:PERSONA] ricorda infatti che la nomina di un dipendente presuppone l' esistenza di un atto scritto di assunzione, che dev' essere adottato dall' APN competente e che deve precisare la data di decorrenza di detta assunzione nonché il posto al quale il dipendente è assegnato.

Orbene, il [OSCURATO:PERSONA] afferma che nella fattispecie tale atto non esiste. 31 [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che nella fattispecie non sussisteva uno dei requisiti per l' assunzione contemplati dall' art. 28 dello [OSCURATO:PERSONA], vale a dire il fatto che il funzionario in prova deve aver sostenuto un concorso per titoli, per esami o per titoli ed esami, alle condizioni previste dall' allegato

III. Infatti, qualsiasi procedura amministrativa di selezione, dalla pubblicazione dell' avviso di vacanza fino alla proposta di nomina del candidato prescelto dalla direzione generale interessata, si sarebbe svolta in un periodo durante il quale il ricorrente non era vincitore di alcun concorso, poiché l' elenco di riserva sul quale era stato iscritto a seguito del concorso PE/2/D aveva già cessato di produrre i suoi effetti per quanto lo riguardava. 32 Riconoscendo l' irregolarità della proroga retroattiva dell' elenco di riserva considerato, decisa il 13 marzo 1990, il [OSCURATO:PERSONA] afferma che il ricorrente non può invocare questa irregolarità, che esso considera un problema amministrativo interno, per ricavarne dei diritti.

A questo riguardo, il [OSCURATO:PERSONA] si riferisce alla sentenza della Corte 14 dicembre 1979, Devred/Commissione (causa 257/78, Racc. pag. 3767), il punto 22 della cui motivazione è redatto come segue: "Non si può, infatti, ritenere che l' amministrazione commetta un illecito o agisca in modo da far sorgere la propria responsabilità perché rettifica una situazione illegittima". 33 [OSCURATO:PERSONA] specie, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorrente equipari a torto la sua entrata in servizio a Parigi ad una assunzione secondo le forme prescritte.

Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente ignora così i poteri attribuiti in materia all' APN nonché agli organi intermediari, fra cui il controllore finanziario. 34 Più precisamente, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che dalle disposizioni dell' art. 3 dello [OSCURATO:PERSONA] emerge 'a contrario' che la data di effetto di un' assunzione può essere successiva all' entrata in servizio dell' interessato.

A questo riguardo il [OSCURATO:PERSONA] rileva che l' art. 3 dello [OSCURATO:PERSONA] menziona il termine "funzionario" quando si riferisce all' atto di nomina, ma unicamente quello di "interessato" quando fa riferimento al momento dell' entrata in servizio. 35 In merito all' elenco di riserva stabilito a seguito del concorso PE/2/D, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che non ha mai sostenuto, senza maggiori precisazioni, che l' elenco di riserva sarebbe scaduto il 30 giugno 1989; esso ha affermato invece che questo elenco non era più valido per quanto riguarda la candidatura del ricorrente al posto cui aspirava. 36 Secondo il [OSCURATO:PERSONA], non vi è quindi contraddizione fra la sua argomentazione in questa causa e il fatto che un altro vincitore del concorso, iscritto nell' elenco di riserva stabilito a seguito del concorso PE/2/D, abbia potuto essere nominato successivamente dipendente, in quanto la lista di cui trattasi era sempre valida per quanto riguarda l' opzione 3 (trasloco) - opzione scelta dal vincitore di cui trattasi - mentre essa è scaduta per quanto riguarda tutte le altre opzioni. 37 Nelle osservazioni fornite all' udienza, il [OSCURATO:PERSONA] ha per di più sostenuto ch' esso era pienamente legittimato a suddividere l' elenco di riserva in funzione delle varie qualifiche delle persone ivi figuranti, senza che tale prassi amministrativa violasse il principio dedotto dal ricorrente. 38 Per quanto attiene all' argomentazione del ricorrente relativa al diniego di visto opposto dal controllore finanziario, il [OSCURATO:PERSONA] ricorda i termini dell' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 1991, C 80, pag. 1), a tenore del quale il visto del controllore finanziario mira a accertare "la regolarità e la conformità della spesa rispetto alle disposizioni applicabili".

Esso ne trae motivo per insistere sul fatto che, confermando il diniego del controllore finanziario e omettendo di chiedere all' autorità superiore di non tenerne conto, l' istituzione ha fatto propri gli argomenti del controllore finanziario.

Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il diniego di quest' ultimo non possa più essere contestato, ma che possa essere contestata unicamente la decisione dell' istituzione convenuta. 39 Secondo il [OSCURATO:PERSONA] ne consegue che l' argomentazione del ricorrente relativa alla limitazione delle competenze del controllore è del tutto infondata e persino irricevibile.

Al riguardo il [OSCURATO:PERSONA] precisa che ha allegato al suo controricorso il fascicolo contenente il diniego del visto solo per illustrare le circostanze irregolari in cui il ricorrente era stato proposto per il posto di cui trattasi. 40 In presenza dei rispettivi argomenti delle parti, il Tribunale ricorda che, in forza dei principi del diritto della funzione pubblica comunitaria, l' assunzione e la nomina in ruolo di un dipendente possono avvenire solo nelle forme e alle condizioni stabilite dallo [OSCURATO:PERSONA] (v., in particolare, sentenza della Corte 13 maggio 1970, Fournier/Commissione, causa 18/69, Racc. pag. 249). 41 Avendo così ricordato che il nesso giuridico che lega il dipendente all' amministrazione è di natura statutaria e non contrattuale, il Tribunale rileva che, ai termini dell' art. 3 dello [OSCURATO:PERSONA], la nomina di un dipendente ha necessariamente origine in un atto unilaterale dell' APN che precisa la data di decorrenza della nomina stessa, nonché il posto al quale il dipendente è assegnato (v., in particolare, la precitata sentenza del Tribunale 7 febbraio 1991, Tagaras, cause riunite T-18/89 e T-24/89). 42 Orbene, il Tribunale rileva che nella fattispecie siffatto atto manca e che il ricorrente l' ha peraltro espressamente ammesso in udienza. 43 Su questo punto si deve rilevare che la "nota per il fascicolo", proveniente dalla divisione del personale del [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente ha depositato il 13 marzo 1992 nella cancelleria del Tribunale a seguito del procedimento orale, menziona, in effetti, che il ricorrente era assunto come dipendente in prova.

Tuttavia tale documento non può in alcun caso essere equiparato ad un atto di nomina secondo le forme prescritte emesso dall' APN competente. 44 Ne consegue che, in mancanza di qualsiasi atto di nomina come dipendente di ruolo, il ricorrente non può far valere le disposizioni dell' art. 34 dello [OSCURATO:PERSONA] che presuppongono una nomina dell' interessato secondo le forme prescritte, con la quale quest' ultimo è ammesso a compiere il periodo di prova. 45 Non si deve pertanto esaminare la fondatezza delle asserite violazioni dell' art. 34 dello [OSCURATO:PERSONA] dedotte dal ricorrente. 46 Ne consegue che questo mezzo dev' essere respinto.

Per quanto riguarda il secondo mezzo relativo allo sviamento dei principi che disciplinano i contratti di lavoro che vincolano le istituzioni e i loro agenti 47 Su questo punto il ricorrente ricorda che, dopo aver ricevuto la lettera 30 luglio 1990 del sig.

Van den Berge, ha anche ricevuto il 16 agosto 1990 copia di un contratto di agente ausiliario, datato 11 luglio 1990, firmato dal rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] e vistato dal controllore finanziario, che lo assumeva come agente ausiliario per il periodo 1 maggio 1990 - 31 agosto 1990.

Secondo il ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] ha così tentato di trasformare unilateralmente e retroattivamente il periodo di prova che aveva iniziato a Parigi il 1 aprile 1990 in un mero contratto di agente ausiliario. 48 Nel controricorso il [OSCURATO:PERSONA] osserva, dal canto suo, che la proroga del contratto di agente ausiliario, che vincolava il ricorrente al [OSCURATO:PERSONA], costituiva l' unico mezzo per ovviare alla situazione risultante dal diniego di procedere alla nomina del ricorrente come dipendente di ruolo, onde evitare ch' egli subisse un danno a causa dell' irregolarità che inficiava il procedimento a seguito del quale era entrato in servizio a Parigi. 49 [OSCURATO:PERSONA], anche se ammette che questa proroga del contratto non è mai stata espressamente accettata dal ricorrente, sostiene tuttavia che due argomenti militano a favore di una sua accettazione tacita. 50 [OSCURATO:PERSONA] osserva così, in primo luogo, che lo stesso ricorrente riconosce di aver ricevuto la notifica di detta proroga il 16 agosto 1990, ma che l' ha respinta soltanto nel reclamo 29 ottobre 1990. 51 In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] ricorda che durante tutto il periodo di cui trattasi, dall' aprile all' agosto 1990, il ricorrente è stato retribuito come agente ausiliario (64 767 BFR o 10 500 FF come stipendio base mensile), e non come dipendente di ruolo, e che non ha mai contestato questo fatto. 52 In ogni caso, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ricorrente non può basarsi sulla mancanza di accettazione espressa del contratto che gli era stato proposto, perché gli sia riconosciuto il diritto di essere nominato come dipendente in prova. 53 Avendo constatato la mancanza di qualsiasi atto di nomina che avrebbe consentito al ricorrente di iniziare il periodo di prova previsto dall' art. 34 dello [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale considera che non si deve addebitare al [OSCURATO:PERSONA] di aver ovviato alla situazione dovuta al difetto di nomina del ricorrente come dipendente in prova con la proposta di prorogargli la durata del contratto di lavoro temporaneo che lo vincolava al [OSCURATO:PERSONA] fino ad allora.

A questo riguardo si deve infatti ammettere che non si può ritenere che l' amministrazione commetta un illecito o agisca in modo da far sorgere la propria responsabilità perché rettifica una situazione illegittima (v., in particolare, la citata sentenza della Corte 14 dicembre 1979, Devred, causa 257/78). 54 Anche se si deve rilevare che il ricorrente non ha mai accettato espressamente o tacitamente i termini del contratto di lavoro temporaneo che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva inviato l' 11 luglio 1990, si deve tuttavia considerare che, in mancanza di nomina secondo le forme prescritte, il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto a retribuire il ricorrente per le prestazioni di servizi che questi gli aveva reso. 55 Ne consegue che tutte le considerazioni a sostegno di questo mezzo sono prive di qualsiasi oggetto in mancanza di una nomina del ricorrente secondo le forme prescritte. 56 Anche questo mezzo dev' essere quindi respinto. 57 Ne consegue che il ricorso dev' essere respinto interamente.

Sulle domande miranti a che il Tribunale ordini la reintegrazione del ricorrente come dipendente in prova 58 A questo riguardo è sufficiente ricordare che il giudice comunitario non può, senza sconfinare nelle prerogative dell' autorità amministrativa, rivolgere ingiunzioni ad una istituzione comunitaria. 59 In base a questo principio si deve concludere che nella fattispecie sono irricevibili le domande summenzionate.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 60 Su questo punto il Tribunale ricorda che, ai termini dell' art. 87, n. 2, del suo regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

Tuttavia, ai sensi dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. 61 Inoltre, a norma dell' art. 87, n. 3, primo comma, di detto regolamento, per motivi eccezionali il Tribunale può ripartire le spese. 62 A questo proposito, il Tribunale constata che all' udienza il [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che erano stati commessi alcuni errori che hanno indotto il ricorrente a credere che fosse acquisita la sua nomina come dipendente in prova, mentre essa non lo era. 63 Per questo motivo è sufficiente rilevare che il [OSCURATO:PERSONA] ha creato in capo al ricorrente l' impressione che egli sarebbe stato assunto in "qualità di dipendente in prova".

Infatti, il ricorrente è stato soggetto, a quanto risulta, a tutte le formalità, quale l' esame medico previsto dall' art. 33 dello [OSCURATO:PERSONA], che precedono di regola la nomina di un dipendente in prova.

E' pertanto equo accollare al [OSCURATO:PERSONA], oltre alle sue spese, i tre quarti delle spese del ricorrente.

Il ricorrente sopporterà l' altro quarto delle proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese del ricorrente.

Il ricorrente sopporterà l' altro quarto delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61991A0040 - IT Avis juridique important | 61991A0040 [OSCURATO:PERSONA] (QUINTA SEZIONE) DEL 10 APRILE 1992. - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA T-40/91. raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-01697 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Dipendenti di ruolo - Qualità di dipendente di ruolo - Presupposti per l' acquisizione di detta qualità non soddisfatti in mancanza di una nomina regolare - Inapplicabilità delle disposizioni statutarie relative al periodo di prova [OSCURATO:PERSONA] statutario e non contrattuale il nesso giuridico che lega il dipendente di ruolo all' amministrazione, l' assunzione e la nomina in ruolo di un dipendente possono avvenire solo nelle forme e alle condizioni stabilite dallo [OSCURATO:PERSONA]. A norma dell' art. 3 dello [OSCURATO:PERSONA], la nomina di un dipendente ha necessariamente origine in un atto unilaterale dell' autorità che ha il potere di nomina, che precisa la data di decorrenza della nomina stessa nonché il posto al quale il dipendente è assegnato. In mancanza di una decisione di nomina secondo le forme prescritte emessa dalla competente autorità che ha il potere di nomina, l' interessato non può far valere le disposizioni statutarie che si applicano al periodo di prova. [OSCURATO:PERSONA] causa T-40/91, [OSCURATO:PERSONA], ex agente ausiliario del [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente a Mamer (Lussemburgo), con l' avvocato domiciliatario [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, 21, rue Aldringen, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], giureconsulto, e dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Kirchberg, convenuto, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione 30 luglio 1990 con cui il [OSCURATO:PERSONA] europeo si è rifiutato di procedere alla nomina del ricorrente in qualità di dipendente in prova di categoria D, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione), composto dai signori K. Lenaerts, presidente, H. Kirschner e D. Barrington, giudici, cancelliere: H. Jung vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale del 12 marzo 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti all' origine del ricorso e svolgimento del procedimento amministrativo 1 Dopo aver partecipato con successo alle prove del concorso generale PE/2/D, indetto dal [OSCURATO:PERSONA] europeo (in prosieguo: il "[OSCURATO:PERSONA]"), il ricorrente veniva iscritto nell' elenco di riserva stabilito a seguito di questo concorso ai fini dell' assunzione di "agenti ed operai qualificati" (opzione n. 6 - Agenti incaricati di vari lavori di magazzinaggio). La validità di questo elenco di riserva, per quanto riguardava l' opzione scelta dal ricorrente, veniva prorogata più volte, fino al 30 giugno 1989. 2 A seguito della pubblicazione, avvenuta l' 8 gennaio 1990, dell' avviso di vacanza n. 6143 riguardante un posto di agente qualificato (F/M) (carriera D 3/2) presso la direzione generale III "Informazione e rapporti pubblici del [OSCURATO:PERSONA]" (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), con sede di servizio a Parigi, il ricorrente presentava il suo atto di candidatura il 9 gennaio 1990. 3 Secondo quanto asserito dal [OSCURATO:PERSONA], il direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] prendeva in considerazione la candidatura del ricorrente e proponeva, il 18 febbraio 1990, la sua nomina in qualità di dipendente in prova nel posto considerato dal summenzionato avviso di vacanza, con effetto dal 1 aprile 1990. 4 Il 13 marzo 1990 il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] decideva, previo parere favorevole unanime della Commissione paritetica, di prorogare retroattivamente la validità dell' elenco di riserva stabilito a seguito del concorso PE/2/D, per il periodo 1 luglio 1989 - 30 giugno 1990. 5 Il 20 marzo 1990 il ricorrente veniva sottoposto all' esame medico prescritto dall' art. 33 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "[OSCURATO:PERSONA]"). Entrava in servizio nelle sue nuove mansioni il 1 aprile 1990. 6 Al momento della sua entrata in servizio a Parigi, il ricorrente era agente ausiliario (free-lance) del [OSCURATO:PERSONA] a Lussemburgo. Il suo contratto di lavoro, stipulato il 15 gennaio 1990, doveva di regola scadere il 30 aprile 1990, vale a dire un mese dopo la sua entrata in servizio nella sua nuova sede. 7 Con lettera 30 luglio 1990 il sig. Van den Berge, direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze informava il ricorrente che non si sarebbe proceduto alla sua nomina in qualità di dipendente di ruolo e che sarebbe stato posto fine alla sua assunzione. Questa lettera è redatta come segue: "Tenuto conto, da un lato, delle obiezioni formulate dal controllo finanziario e, dall' altro, delle osservazioni negative contenute nelle note che mi hanno inviato i Suoi superiori gerarchici della [OSCURATO:PERSONA] relative al Suo comportamento professionale, il segretario generale ha deciso di non proporre al presidente di non tener conto del diniego di approvazione del controllo finanziario. [OSCURATO:PERSONA] nomina come dipendente di ruolo non potrà quindi aver luogo. Poiché tuttavia Lei ha esercitato effettivamente le mansioni per le quali era prevista la Sua nomina, e ciò a partire dal 1 aprile 1990, questo periodo di attività sarà coperto da un contratto di agente ausiliario fino al 31 agosto prossimo, come prolungamento del contratto che aveva precedentemente". 8 Dai documenti versati agli atti dal [OSCURATO:PERSONA] emerge che il 28 maggio 1990 il controllore finanziario si era rifiutato di accordare la sua approvazione al progetto di nomina del ricorrente in qualità di agente qualificato (D3, scatto 3) in prova, in quanto, da un lato, era illegittima la proroga retroattiva dell' elenco di riserva relativo al concorso PE/2/D e, dall' altro, il ricorrente non era classificato in ordine utile su detto elenco, poiché occupava la 110a posizione su 125 vincitori di detto concorso. 9 In seguito alla decisione 30 luglio 1990 il [OSCURATO:PERSONA] inviava al ricorrente il testo di un contratto di agente ausiliario datato 11 luglio 1990, firmato dal rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] e recante l' approvazione del controllo finanziario, relativo al periodo che andava dal 1 maggio 1990, data che corrispondeva alla fine delle precedenti assunzioni del ricorrente, al 31 agosto 1990. Una clausola addizionale del pari datata 11 luglio 1990 stabiliva che a partire dal 1 aprile 1990 il ricorrente sarebbe stato destinato alla direzione generale dell' informazione e dei rapporti pubblici, presso l' ufficio d' informazione di Parigi, ma che non si sarebbe altrimenti derogato alle clausole e alle condizioni di contratto di agente ausiliario 15 gennaio 1990. 10 E' pacifico fra le parti che il ricorrente non ha firmato nessuno di questi due documenti. Dai documenti presentati dal ricorrente a seguito della fase orale risulta che, nel periodo 1 maggio 1990 - 31 agosto 1990, questi ha percepito anticipi mensili il cui importo corrispondeva alla retribuzione di un agente ausiliario. Questi anticipi sono stati erogati con riserva di un successivo conteggio finale. 11 Il 29 ottobre 1990 il ricorrente presentava all' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") un reclamo in forza dell' art. 90, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] contro la precitata decisione 30 luglio 1990. In una lettera 19 aprile 1991, rivolta al sig. [OSCURATO:PERSONA], segretario generale del [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha ribadito la motivazione di detto reclamo e ha chiesto la "continuazione del suo tirocinio come dipendente in prova". 12 Il 22 aprile 1991 il sig. [OSCURATO:PERSONA], segretario generale del [OSCURATO:PERSONA], ha respinto il reclamo del ricorrente, confermando così la decisione 30 luglio 1990. Procedimento e conclusioni delle parti 13 Con atto introduttivo, registrato nella cancelleria del Tribunale il 29 maggio 1991, il ricorrente ha presentato un ricorso contro la decisione 22 aprile 1991 del segretario generale del [OSCURATO:PERSONA], che respinge il reclamo che egli aveva presentato contro la decisione 30 luglio 1990 del direttore generale del personale, delle finanze e del bilancio, a termini della quale questi si era rifiutato di procedere alla sua nomina come dipendente in prova, assegnato a un posto di agente qualificato. 14 La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente ed è terminata il 13 dicembre 1991. 15 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha invitato il [OSCURATO:PERSONA], il 12 febbraio 1992, a precisare, in merito all' elenco di riserva stabilito a seguito del concorso generale PE/2/D, il numero di opzioni esistenti e la loro rispettiva data di scadenza. Con lettera 28 febbraio 1992 il [OSCURATO:PERSONA] ha ottemperato a tale domanda. 16 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. 17 Accogliendo un invito del Tribunale formulato all' udienza 12 marzo 1992, il ricorrente ha presentato il 13 marzo 1992 cinque documenti relativi alle modalità secondo le quali gli è stata versata la retribuzione per il periodo 1 aprile 1990 - 1 agosto 1990. 18 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia: - dichiarare il ricorso ricevibile; - dichiarare che vi è stata violazione dell' art. 34 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale delle Comunità europee; - dichiarare che vi è stato tentativo di sviamento di detto [OSCURATO:PERSONA] del personale mediante trasformazione non autorizzata di un contratto di lavoro di dipendente in prova in contratto di lavoro di agente ausiliario; - di conseguenza, reintegrare il ricorrente nelle sue funzioni di dipendente in prova in qualità di agente qualificato appartenente alla carriera D3/2; - condannare il [OSCURATO:PERSONA] europeo a tutte le spese. 19 [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, conclude che il Tribunale voglia: - respingere il ricorso nel merito quanto a tutte le domande; - statuire sulle spese conformemente alle disposizioni vigenti. Sulle conclusioni volte all' annullamento dell' atto impugnato 20 A sostegno del suo ricorso d' annullamento il ricorrente deduce due mezzi, relativi rispettivamente alla violazione dell' art. 34 dello [OSCURATO:PERSONA], nonché ad uno sviamento dei principi che disciplinano i contratti di lavoro che vincolano le istituzioni e i loro agenti. Quanto al primo mezzo relativo alla violazione dell' art. 34 dello [OSCURATO:PERSONA] 21 Il ricorrente conferma che, a seguito dell' accettazione della sua candidatura al posto dichiarato vacante con avviso n. 6143, ha regolarmente iniziato, il 1 aprile 1990, il periodo di prova prescritto dall' art. 34 dello [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente, il fatto di compiere detto periodo di prova avrebbe dovuto di regola sfociare nella sua nomina come dipendente di ruolo. 22 Al riguardo, il ricorrente deduce che l' art. 34 dello [OSCURATO:PERSONA] è stato violato, in primo luogo, in quanto il suo periodo di prova è stato interrotto il 31 agosto 1990, vale a dire quattro mesi dopo il suo inizio, mentre l' art. 34, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA] prescrive un periodo di prova di sei mesi per i dipendenti di ruolo di categoria D, e in quanto, inoltre, non è stato rispettato il procedimento contemplato dall' art. 34, n. 2, di detto articolo, poiché nessun rapporto sul periodo di prova è stato redatto né gli è stato comunicato. 23 In secondo luogo, il ricorrente assume che le "osservazioni negative contenute nelle note che i (suoi) superiori gerarchici avevano inviato al segretario generale del [OSCURATO:PERSONA]", che erano menzionate nella decisione 30 luglio 1990, non possono affatto essere equiparate ad un rapporto sul periodo di prova regolarmente redatto e comunicato all' interessato per eventuali osservazioni. Ad avviso del ricorrente, questa irregolarità ha leso i suoi diritti di dipendente in prova. 24 In ogni caso, il ricorrente osserva che la lettera 22 aprile 1991 del segretario generale del [OSCURATO:PERSONA], con cui si rigetta il suo reclamo 29 ottobre 1990, non fa più riferimento a dette note negative. In seguito, il ricorrente ammette che questo argomento è menzionato solo per ragioni di completezza. 25 In terzo luogo, il ricorrente sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] non può invocare l' "obiezione formulata dal controllo finanziario", menzionata nella decisione 30 luglio 1990, per giustificare il diniego di nominarlo come dipendente di ruolo in quanto né l' art. 34, né, peraltro, alcun' altra disposizione del titolo III dello [OSCURATO:PERSONA] riconoscono una qualsivoglia competenza ad un organo di controllo finanziario in occasione dell' assunzione dei dipendenti. Del pari, il ricorrente fa valere che, in quanto organo di controllo della regolarità formale dell' esecuzione delle spese comunitarie, non spetta al controllore finanziario giudicare sull' opportunità sostanziale o politica degli atti comunitari. Secondo il ricorrente, qualsiasi opinione contraria porterebbe a privare i dipendenti in prova, e, per estensione, qualsiasi dipendente, della tutela istituzionale garantita dallo [OSCURATO:PERSONA]. 26 In quarto luogo, il ricorrente afferma che, anche nel caso in cui una qualsivoglia implicazione del controllore finanziario debba essere riconosciuta per la nomina di dipendenti in prova, le osservazioni che questi potrebbe formulare devono essere direttamente collegate ad una causa personalmente imputabile ai dipendenti in prova e non, come nella fattispecie, ad un problema collegato all' osservanza delle norme in materia di bilancio. Secondo il ricorrente, tale interpretazione è imposta dall' art. 34 dello [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede una valutazione personale delle capacità del dipendente in prova. 27 Nelle osservazioni orali svolte all' udienza, il ricorrente ha peraltro insistito sul fatto che, contrariamente a quanto asserito dal [OSCURATO:PERSONA], l' elenco di riserva stabilito a seguito del concorso generale PE/2/D era ancora valido quando la sua candidatura è stata presa in considerazione. A questo riguardo, il ricorrente ricorda, da un lato, che un altro vincitore del concorso, iscritto sullo stesso elenco di riserva a seguito della sua partecipazione al concorso PE/2/D, è stato certamente assunto il 19 luglio 1991. Aggiunge che proprio in questo caso la decisione di nomina, firmata dal segretario generale del [OSCURATO:PERSONA], è stata regolarmente vistata dal controllore finanziario. 28 Il ricorrente lamenta inoltre che il [OSCURATO:PERSONA] possa arbitrariamente suddividere un elenco di riserva in voci diverse, munite di date di scadenza diverse, mentre il principio della buona amministrazione richiederebbe che tutte le persone figuranti nello stesso elenco fruissero dello stesso trattamento. 29 [OSCURATO:PERSONA] nega, dal canto suo, che il ricorrente possa far valere l' art. 34 dello [OSCURATO:PERSONA], non essendo stato nominato dipendente in prova dall' APN competente. 30 Basandosi sugli artt. 1, 2 e 3 dello [OSCURATO:PERSONA], quali interpretati dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, in particolare nella sentenza della Corte 2 dicembre 1976, Petersen/Commissione (causa 102/75, Racc. pag. 1777), nonché nella sentenza del Tribunale 7 febbraio 1991, Tagaras/Corte di giustizia (cause riunite T-18/89 e T-24/89, Racc. pag. II-53), il [OSCURATO:PERSONA] ricorda infatti che la nomina di un dipendente presuppone l' esistenza di un atto scritto di assunzione, che dev' essere adottato dall' APN competente e che deve precisare la data di decorrenza di detta assunzione nonché il posto al quale il dipendente è assegnato. Orbene, il [OSCURATO:PERSONA] afferma che nella fattispecie tale atto non esiste. 31 [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che nella fattispecie non sussisteva uno dei requisiti per l' assunzione contemplati dall' art. 28 dello [OSCURATO:PERSONA], vale a dire il fatto che il funzionario in prova deve aver sostenuto un concorso per titoli, per esami o per titoli ed esami, alle condizioni previste dall' allegato III. Infatti, qualsiasi procedura amministrativa di selezione, dalla pubblicazione dell' avviso di vacanza fino alla proposta di nomina del candidato prescelto dalla direzione generale interessata, si sarebbe svolta in un periodo durante il quale il ricorrente non era vincitore di alcun concorso, poiché l' elenco di riserva sul quale era stato iscritto a seguito del concorso PE/2/D aveva già cessato di produrre i suoi effetti per quanto lo riguardava. 32 Riconoscendo l' irregolarità della proroga retroattiva dell' elenco di riserva considerato, decisa il 13 marzo 1990, il [OSCURATO:PERSONA] afferma che il ricorrente non può invocare questa irregolarità, che esso considera un problema amministrativo interno, per ricavarne dei diritti. A questo riguardo, il [OSCURATO:PERSONA] si riferisce alla sentenza della Corte 14 dicembre 1979, Devred/Commissione (causa 257/78, Racc. pag. 3767), il punto 22 della cui motivazione è redatto come segue: "Non si può, infatti, ritenere che l' amministrazione commetta un illecito o agisca in modo da far sorgere la propria responsabilità perché rettifica una situazione illegittima". 33 [OSCURATO:PERSONA] specie, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorrente equipari a torto la sua entrata in servizio a Parigi ad una assunzione secondo le forme prescritte. Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente ignora così i poteri attribuiti in materia all' APN nonché agli organi intermediari, fra cui il controllore finanziario. 34 Più precisamente, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che dalle disposizioni dell' art. 3 dello [OSCURATO:PERSONA] emerge 'a contrario' che la data di effetto di un' assunzione può essere successiva all' entrata in servizio dell' interessato. A questo riguardo il [OSCURATO:PERSONA] rileva che l' art. 3 dello [OSCURATO:PERSONA] menziona il termine "funzionario" quando si riferisce all' atto di nomina, ma unicamente quello di "interessato" quando fa riferimento al momento dell' entrata in servizio. 35 In merito all' elenco di riserva stabilito a seguito del concorso PE/2/D, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che non ha mai sostenuto, senza maggiori precisazioni, che l' elenco di riserva sarebbe scaduto il 30 giugno 1989; esso ha affermato invece che questo elenco non era più valido per quanto riguarda la candidatura del ricorrente al posto cui aspirava. 36 Secondo il [OSCURATO:PERSONA], non vi è quindi contraddizione fra la sua argomentazione in questa causa e il fatto che un altro vincitore del concorso, iscritto nell' elenco di riserva stabilito a seguito del concorso PE/2/D, abbia potuto essere nominato successivamente dipendente, in quanto la lista di cui trattasi era sempre valida per quanto riguarda l' opzione 3 (trasloco) - opzione scelta dal vincitore di cui trattasi - mentre essa è scaduta per quanto riguarda tutte le altre opzioni. 37 Nelle osservazioni fornite all' udienza, il [OSCURATO:PERSONA] ha per di più sostenuto ch' esso era pienamente legittimato a suddividere l' elenco di riserva in funzione delle varie qualifiche delle persone ivi figuranti, senza che tale prassi amministrativa violasse il principio dedotto dal ricorrente. 38 Per quanto attiene all' argomentazione del ricorrente relativa al diniego di visto opposto dal controllore finanziario, il [OSCURATO:PERSONA] ricorda i termini dell' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 1991, C 80, pag. 1), a tenore del quale il visto del controllore finanziario mira a accertare "la regolarità e la conformità della spesa rispetto alle disposizioni applicabili". Esso ne trae motivo per insistere sul fatto che, confermando il diniego del controllore finanziario e omettendo di chiedere all' autorità superiore di non tenerne conto, l' istituzione ha fatto propri gli argomenti del controllore finanziario. Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il diniego di quest' ultimo non possa più essere contestato, ma che possa essere contestata unicamente la decisione dell' istituzione convenuta. 39 Secondo il [OSCURATO:PERSONA] ne consegue che l' argomentazione del ricorrente relativa alla limitazione delle competenze del controllore è del tutto infondata e persino irricevibile. Al riguardo il [OSCURATO:PERSONA] precisa che ha allegato al suo controricorso il fascicolo contenente il diniego del visto solo per illustrare le circostanze irregolari in cui il ricorrente era stato proposto per il posto di cui trattasi. 40 In presenza dei rispettivi argomenti delle parti, il Tribunale ricorda che, in forza dei principi del diritto della funzione pubblica comunitaria, l' assunzione e la nomina in ruolo di un dipendente possono avvenire solo nelle forme e alle condizioni stabilite dallo [OSCURATO:PERSONA] (v., in particolare, sentenza della Corte 13 maggio 1970, Fournier/Commissione, causa 18/69, Racc. pag. 249). 41 Avendo così ricordato che il nesso giuridico che lega il dipendente all' amministrazione è di natura statutaria e non contrattuale, il Tribunale rileva che, ai termini dell' art. 3 dello [OSCURATO:PERSONA], la nomina di un dipendente ha necessariamente origine in un atto unilaterale dell' APN che precisa la data di decorrenza della nomina stessa, nonché il posto al quale il dipendente è assegnato (v., in particolare, la precitata sentenza del Tribunale 7 febbraio 1991, Tagaras, cause riunite T-18/89 e T-24/89). 42 Orbene, il Tribunale rileva che nella fattispecie siffatto atto manca e che il ricorrente l' ha peraltro espressamente ammesso in udienza. 43 Su questo punto si deve rilevare che la "nota per il fascicolo", proveniente dalla divisione del personale del [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente ha depositato il 13 marzo 1992 nella cancelleria del Tribunale a seguito del procedimento orale, menziona, in effetti, che il ricorrente era assunto come dipendente in prova. Tuttavia tale documento non può in alcun caso essere equiparato ad un atto di nomina secondo le forme prescritte emesso dall' APN competente. 44 Ne consegue che, in mancanza di qualsiasi atto di nomina come dipendente di ruolo, il ricorrente non può far valere le disposizioni dell' art. 34 dello [OSCURATO:PERSONA] che presuppongono una nomina dell' interessato secondo le forme prescritte, con la quale quest' ultimo è ammesso a compiere il periodo di prova. 45 Non si deve pertanto esaminare la fondatezza delle asserite violazioni dell' art. 34 dello [OSCURATO:PERSONA] dedotte dal ricorrente. 46 Ne consegue che questo mezzo dev' essere respinto. Per quanto riguarda il secondo mezzo relativo allo sviamento dei principi che disciplinano i contratti di lavoro che vincolano le istituzioni e i loro agenti 47 Su questo punto il ricorrente ricorda che, dopo aver ricevuto la lettera 30 luglio 1990 del sig. Van den Berge, ha anche ricevuto il 16 agosto 1990 copia di un contratto di agente ausiliario, datato 11 luglio 1990, firmato dal rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] e vistato dal controllore finanziario, che lo assumeva come agente ausiliario per il periodo 1 maggio 1990 - 31 agosto 1990. Secondo il ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] ha così tentato di trasformare unilateralmente e retroattivamente il periodo di prova che aveva iniziato a Parigi il 1 aprile 1990 in un mero contratto di agente ausiliario. 48 Nel controricorso il [OSCURATO:PERSONA] osserva, dal canto suo, che la proroga del contratto di agente ausiliario, che vincolava il ricorrente al [OSCURATO:PERSONA], costituiva l' unico mezzo per ovviare alla situazione risultante dal diniego di procedere alla nomina del ricorrente come dipendente di ruolo, onde evitare ch' egli subisse un danno a causa dell' irregolarità che inficiava il procedimento a seguito del quale era entrato in servizio a Parigi. 49 [OSCURATO:PERSONA], anche se ammette che questa proroga del contratto non è mai stata espressamente accettata dal ricorrente, sostiene tuttavia che due argomenti militano a favore di una sua accettazione tacita. 50 [OSCURATO:PERSONA] osserva così, in primo luogo, che lo stesso ricorrente riconosce di aver ricevuto la notifica di detta proroga il 16 agosto 1990, ma che l' ha respinta soltanto nel reclamo 29 ottobre 1990. 51 In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] ricorda che durante tutto il periodo di cui trattasi, dall' aprile all' agosto 1990, il ricorrente è stato retribuito come agente ausiliario (64 767 BFR o 10 500 FF come stipendio base mensile), e non come dipendente di ruolo, e che non ha mai contestato questo fatto. 52 In ogni caso, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ricorrente non può basarsi sulla mancanza di accettazione espressa del contratto che gli era stato proposto, perché gli sia riconosciuto il diritto di essere nominato come dipendente in prova. 53 Avendo constatato la mancanza di qualsiasi atto di nomina che avrebbe consentito al ricorrente di iniziare il periodo di prova previsto dall' art. 34 dello [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale considera che non si deve addebitare al [OSCURATO:PERSONA] di aver ovviato alla situazione dovuta al difetto di nomina del ricorrente come dipendente in prova con la proposta di prorogargli la durata del contratto di lavoro temporaneo che lo vincolava al [OSCURATO:PERSONA] fino ad allora. A questo riguardo si deve infatti ammettere che non si può ritenere che l' amministrazione commetta un illecito o agisca in modo da far sorgere la propria responsabilità perché rettifica una situazione illegittima (v., in particolare, la citata sentenza della Corte 14 dicembre 1979, Devred, causa 257/78). 54 Anche se si deve rilevare che il ricorrente non ha mai accettato espressamente o tacitamente i termini del contratto di lavoro temporaneo che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva inviato l' 11 luglio 1990, si deve tuttavia considerare che, in mancanza di nomina secondo le forme prescritte, il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto a retribuire il ricorrente per le prestazioni di servizi che questi gli aveva reso. 55 Ne consegue che tutte le considerazioni a sostegno di questo mezzo sono prive di qualsiasi oggetto in mancanza di una nomina del ricorrente secondo le forme prescritte. 56 Anche questo mezzo dev' essere quindi respinto. 57 Ne consegue che il ricorso dev' essere respinto interamente. Sulle domande miranti a che il Tribunale ordini la reintegrazione del ricorrente come dipendente in prova 58 A questo riguardo è sufficiente ricordare che il giudice comunitario non può, senza sconfinare nelle prerogative dell' autorità amministrativa, rivolgere ingiunzioni ad una istituzione comunitaria. 59 In base a questo principio si deve concludere che nella fattispecie sono irricevibili le domande summenzionate. Decisione relativa alle spese Sulle spese 60 Su questo punto il Tribunale ricorda che, ai termini dell' art. 87, n. 2, del suo regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. 61 Inoltre, a norma dell' art. 87, n. 3, primo comma, di detto regolamento, per motivi eccezionali il Tribunale può ripartire le spese. 62 A questo proposito, il Tribunale constata che all' udienza il [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che erano stati commessi alcuni errori che hanno indotto il ricorrente a credere che fosse acquisita la sua nomina come dipendente in prova, mentre essa non lo era. 63 Per questo motivo è sufficiente rilevare che il [OSCURATO:PERSONA] ha creato in capo al ricorrente l' impressione che egli sarebbe stato assunto in "qualità di dipendente in prova". Infatti, il ricorrente è stato soggetto, a quanto risulta, a tutte le formalità, quale l' esame medico previsto dall' art. 33 dello [OSCURATO:PERSONA], che precedono di regola la nomina di un dipendente in prova. E' pertanto equo accollare al [OSCURATO:PERSONA], oltre alle sue spese, i tre quarti delle spese del ricorrente. Il ricorrente sopporterà l' altro quarto delle proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese del ricorrente. Il ricorrente sopporterà l' altro quarto delle proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1992 — Fons Iuris — Fons Iuris