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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 ottobre 1984

Cassazione n. 07564/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 25/08/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]’OLIO che ha chiesto il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 5 settembre 2025 il T ribunale di sorveglianza di Messina harevocato, a decorrere dal 20 m arzo 2025 , la misura alternativa dell'affidamento inprova al servizio sociale concess a a [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 27 novembre2024 Aragione della decisione osserva che il condannato , durante l’applicazione della misura,ha posto in essere comportamenti trasgressivi delle prescrizioni e , comunque,violazioni della legge anche penale incompatibili con la persecuzione delbeneficio:il 10 agosto 2025 è stato sorpreso alla guida di un'autovettura senza esserein possesso di patente di guida , così da consumare il reato di quell'art . 116 , commi15 e 17 , del codice della strada ; nel mese di m arzo 2025 , in occasione di controllodomiciliare, è stato sorpreso in compagnia di un pregiudicato per furto aggravato.

L a complessiva gravità della condotta , tale da vanificare, l'intero percorsodi recupero educativo , giustifica la revoca della misura a decorrere d al 20marzo 2025. 2.UmbertoPantò, per il t ramite del difensore di fiducia , ricorre per Cassazione sviluppandodue motivi 2.1.Con il primo denuncia il logicità e contraddittorietà della motivazione con riferimentoalla supposta gravità delle violazioni cont estate al condannato nonché ildifetto assoluto di istruttoria con riferimento all'attività di volontariato ilTr ibunale , discostandosi dalla richiamata giurisprudenza di legittimità , ha revocatoil beneficio seguendo un percorso motivazionale illogico e non esaustivo .

In particolare, l’ordinanza impugnata: -ha rivisitato l'iniziale prognosi positiva in assenza di fattori da cui desumere l'impossibilità della prosecuzione della prova , del tutto ignorando il positivo percorsointrapreso dal condannato , il quale, al momento della revoc a svolgeva regolareattività lavorativa e si adoperava in attività di volontariato ; -non ha preso in considerazione i rilievi difensivi volti a ridimensionare la gravitadelle violazioni ; - non ha verificato, mediante idonea attività istruttoria presso l'UEPE , il regolare e fruttuoso espletamento dell'attività di volontariato prevista dal provvedimentodi concessione dell'affidamento .

2.2. Con il secondo motivo denuncia il logicità della motivazione con riferimentoalla revoca con efficacia ex tunc , a partire dal 20 marzo 2025 Al riguardo, e videnzia che il medesimo elemento fattuale - la presenza occasionaledi un pregiudicato all'interno dell' abitazione del l’affidato – mentre è statoconsiderato dal M agistrato di sorveglianza un dato n e u tro , nel provvedimento impugnatoè divenuto di tale gravità tale da giustificare , in modo determina n te , la revocadel beneficio .

CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso merita accoglimento .

IlTribunale di sorveglianza si è limitato a descrivere le violazioni ritenute rilevanti ai fini della revoca (guida senza patente ed un unico incontro con un pregiudicato per essere stato condannato a pena sospesa), predicandone astrattamentela gravità senza , tuttavia, alcun riferimento alle modalità concrete degli episodi, quanto mai necessari o per comprender n e l’incidenza negativa o sull’esitodella prova in corso o , quanto meno, su l giudizio relativo alla pericolosità socialedell’affidato, considerata l’assenza di informazioni degli organi deputati al controllo,la cui consultazione è stata ritenuta ingiustificatamente inutil e .

IlTribunale non ha nemmeno colloca to i fatti ritenuti dotati di rilevanza ai fini dellarevoca entro il percorso trattamentale .

Intale contesto, la valutazione di i ncompatibil ità con la prosecuzione della misuraalternativa appare, come denunciato, meramente assertiva perché priva dellanecessaria specificità e concretezza .

Neitermini in cui ha giustificato la decisione di revoca il Tribunale ha fatto valereuna sorta di automatismo in contrasto con il principio di diritto per il quale "la revoca della misura alternativa ... non consegue automaticamente al mero riscontrodi violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione,se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con laprosecuzione della prova" - Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239). 2.Il secondo motivo è parimenti fondato.

Ladecorrenza retroattiva della revoca è stata giustificata esclusivamente con lagravità, oggettiva e soggettiva , del comportamento trasgressivo, di cui come già osservato non è stata chiarita l’incidenza negativa sui presupposti dell’affidamento in prova,senza prendere in esame la condotta complessivamente tenutadal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delleprescrizioni imposte a suo carico.

In altri termini, lavalutazione discrezionale sul punto è stata compiuta senza tener conto del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioniimposte e del loro concreto carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021 , Valeri,Rv. 282007 – 01 ; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014 , Attianese , Rv. 259474 -01).

3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina che dovrà procedere a nuovo giudizio attenendosi ai richiamatiprincipi e colmando le individuate lacune motivazionali.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 25/08/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]’OLIO che ha chiesto il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 5 settembre 2025 il T ribunale di sorveglianza di Messina harevocato, a decorrere dal 20 m arzo 2025 , la misura alternativa dell'affidamento inprova al servizio sociale concess a a [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 27 novembre2024 Aragione della decisione osserva che il condannato , durante l’applicazione della misura,ha posto in essere comportamenti trasgressivi delle prescrizioni e , comunque,violazioni della legge anche penale incompatibili con la persecuzione delbeneficio:il 10 agosto 2025 è stato sorpreso alla guida di un'autovettura senza esserein possesso di patente di guida , così da consumare il reato di quell'art . 116 , commi15 e 17 , del codice della strada ; nel mese di m arzo 2025 , in occasione di controllodomiciliare, è stato sorpreso in compagnia di un pregiudicato per furto aggravato. L a complessiva gravità della condotta , tale da vanificare, l'intero percorsodi recupero educativo , giustifica la revoca della misura a decorrere d al 20marzo 2025. 2.UmbertoPantò, per il t ramite del difensore di fiducia , ricorre per Cassazione sviluppandodue motivi 2.1.Con il primo denuncia il logicità e contraddittorietà della motivazione con riferimentoalla supposta gravità delle violazioni cont estate al condannato nonché ildifetto assoluto di istruttoria con riferimento all'attività di volontariato ilTr ibunale , discostandosi dalla richiamata giurisprudenza di legittimità , ha revocatoil beneficio seguendo un percorso motivazionale illogico e non esaustivo . In particolare, l’ordinanza impugnata: -ha rivisitato l'iniziale prognosi positiva in assenza di fattori da cui desumere l'impossibilità della prosecuzione della prova , del tutto ignorando il positivo percorsointrapreso dal condannato , il quale, al momento della revoc a svolgeva regolareattività lavorativa e si adoperava in attività di volontariato ; -non ha preso in considerazione i rilievi difensivi volti a ridimensionare la gravitadelle violazioni ; - non ha verificato, mediante idonea attività istruttoria presso l'UEPE , il regolare e fruttuoso espletamento dell'attività di volontariato prevista dal provvedimentodi concessione dell'affidamento . 2.2. Con il secondo motivo denuncia il logicità della motivazione con riferimentoalla revoca con efficacia ex tunc , a partire dal 20 marzo 2025 Al riguardo, e videnzia che il medesimo elemento fattuale - la presenza occasionaledi un pregiudicato all'interno dell' abitazione del l’affidato – mentre è statoconsiderato dal M agistrato di sorveglianza un dato n e u tro , nel provvedimento impugnatoè divenuto di tale gravità tale da giustificare , in modo determina n te , la revocadel beneficio . CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso merita accoglimento . IlTribunale di sorveglianza si è limitato a descrivere le violazioni ritenute rilevanti ai fini della revoca (guida senza patente ed un unico incontro con un pregiudicato per essere stato condannato a pena sospesa), predicandone astrattamentela gravità senza , tuttavia, alcun riferimento alle modalità concrete degli episodi, quanto mai necessari o per comprender n e l’incidenza negativa o sull’esitodella prova in corso o , quanto meno, su l giudizio relativo alla pericolosità socialedell’affidato, considerata l’assenza di informazioni degli organi deputati al controllo,la cui consultazione è stata ritenuta ingiustificatamente inutil e . IlTribunale non ha nemmeno colloca to i fatti ritenuti dotati di rilevanza ai fini dellarevoca entro il percorso trattamentale . Intale contesto, la valutazione di i ncompatibil ità con la prosecuzione della misuraalternativa appare, come denunciato, meramente assertiva perché priva dellanecessaria specificità e concretezza . Neitermini in cui ha giustificato la decisione di revoca il Tribunale ha fatto valereuna sorta di automatismo in contrasto con il principio di diritto per il quale "la revoca della misura alternativa ... non consegue automaticamente al mero riscontrodi violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione,se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con laprosecuzione della prova" - Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239). 2.Il secondo motivo è parimenti fondato. Ladecorrenza retroattiva della revoca è stata giustificata esclusivamente con lagravità, oggettiva e soggettiva , del comportamento trasgressivo, di cui come già osservato non è stata chiarita l’incidenza negativa sui presupposti dell’affidamento in prova,senza prendere in esame la condotta complessivamente tenutadal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delleprescrizioni imposte a suo carico. In altri termini, lavalutazione discrezionale sul punto è stata compiuta senza tener conto del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioniimposte e del loro concreto carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021 , Valeri,Rv. 282007 – 01 ; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014 , Attianese , Rv. 259474 -01). 3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina che dovrà procedere a nuovo giudizio attenendosi ai richiamatiprincipi e colmando le individuate lacune motivazionali. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per
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