CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 00211/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7749/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] domiciliato ope legis presso la cancelleria della Corte di Cassazione, piazza Cavour, Roma; -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29 presso gli uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto; -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Ragusa del 25.10.2021, NRG 3138/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per quanto il medesimo riferisce con il ricorso per cassazione, dopo aver ottenuto sentenza n. 321/2015 del Tribunale di Ragusa di condanna dell’INPS alla ricostituzione del trattamento pensionistico per effetto della sua pregressa esposizione ultradecennale all’amianto ed al pagamento degli accessori sui ratei, ha agito con un primo – egli così dice – procedimento di ottemperanza nei confronti dell’ente, conclusosi con altra sentenza n. 283/2021, sempre del Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro; 2. quest’ultima sentenza avrebbe condannato l’INPS a corrispondere le differenze sulle mensilità pensionistiche dal 1.4.2001 ed avrebbe stabilito che gli accessori decorressero dal 7.10.2015, data di pubblicazione dell’originaria sentenza tra le parti, mentre essi, dovuti in base ad una pregressa correzione di errore materiale della sentenza n. 321/2015 , avrebbero dovuto decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo rateo; 3. al fine di emendare quanto sopra, il ricorrente afferma di avere fatto istanza al Tribunale di Ragusa di nomina di [OSCURATO:PERSONA] ad acta per la correzione della “sentenza di ottemperanza”; 4. il Tribunale di Ragusa, con decreto del 25.10.2021 qui impugnato, ha dichiarato il non luogo a provvedere su detta istanza, in quanto la norma posta a fondamento di essa, ovverosia l’art. 70, co. 7, d. lgs. 546/1992 e la previsione in essa contenuta della nomina di un commissario ad acta, riguarda il processo tributario e non quello civile; 5.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per cassazione sulla base di un motivo, cui l’INPS ha opposto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione falsa applicazione degli artt. 70 d. lgs. 546/1992, dell’art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c. e con esso si insiste sulla necessità di correzione, nel senso sopra precisato nello storico di lite, della “sentenza di ottemperanza”, sottolineando come la correzione dell’errore materiale che inficia la sentenza sia di competenza esclusiva del giudice che l’ha emessa, sicché con il provvedimento impugnato il Tribunale di Ragusa, spogliandosi del procedimento, si era posto in contrasto con l’art. 115 c.p.c.,che impone al giudice di decidere la controversia sulla base dei fatti accertati e non specificamente contestati dalla controparte, come erano le circostanze riguardati la rivendicata decorrenza degli accessori spettanti; 2. il ricorrente aggiunge poi di avere fatto presente come la dedotta inapplicabilità dell’art. 70 cit. fosse palesemente infondata a fronte di quanto stabilito dell’art. 30, co. 1 lett. g) L. 413/1991 che aveva conferito al Governo, tra l’altro, il compito di adeguare le norme del processo tributario a quelle del processo civile, senza contare che la norma aveva superato lo scrutinio di costituzionalità e che, per costante orientamento della S.C., anche l’ordinanza definitoria del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 70 cit. poteva assumere contenuto decisorio ed essere quindi oggetto di ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., qualora tale da contenere un giudizio sulla correttezza dell’operato del commissario ad actanell’interpretazione ed attuazione del decisum; 3. il ricorso è inammissibile; 4. anche al di là della macroscopica inconferenza – che non può essere sottaciuta - del procedimento di ottemperanza mediante nomina di un commissario ad acta rispetto alla correzione di errori materiali riguardanti le sentenze del giudice civile, per le quali l’ordinamento regola il procedimento altrimenti, secondo il disposto degli artt. 287 ss. c.p.c., vi è da dire che il provvedimento di non luogo a provvedere qui impugnato è privo di contenuto decisorio su diritti, essendosi limitato a provvedere sull’inammissibilità del mezzo esperito e quindi ad una decisione di rango puramente processuale; 5. secondo un consolidato orientamento – le citazioni sono tratte da C., S.U., 2610/2017 - « nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite si è affermato che «quando il provvedimento impugnato sia privo dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111, settimo comma, Cost. non è ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, in quanto la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito» (Cass., S.U., n. 11026 del 2003). La definitività sulle modalità di svolgimento dell'azione in giudizio (cioè su un c.d. diritto processuale), ma non sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio, è, dunque, inidonea a giustificare il ricorso straordinario”; 6. dai principi sopra riepilogati – e qui del tutto condivisi – deriva pianamente l’inammissibilità del ricorso, aggiungendosi altresì che la decisione certamente non preclude, proprio per la menzionata inidoneità al giudicato del provvedimento impugnato, di perseguire la correzione degli errori materiali di cui essa si sostiene l’esistenza - su cui qui nulla può essere affermato o in alcun modo ritenuto - secondo le forme proprie regolate dall’ordinamento processuale civile; 7. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso per cassazione e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’INPS delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r